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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/07/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G.V.G. 150 del 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Agostino Caridà e dall'avv. Pasquale Matera ed elettivamente domiciliato come in atti;
e
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'avv. Paola Mobrici ed elettivamente domiciliata come in atti;
-ricorrenti-
Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 7 marzo 2024, e Parte_1 CP_1
hanno chiesto la pronuncia cumulativa di separazione e di cessazione
[...]
degli effetti civili del matrimonio celebrato, in data 6 aprile 2013, a Taormina
e hanno dedotto che dalla loro unione sono nati due figli: (in data 16 Per_1
aprile 2014) e (in data 11 giugno 2020). Per_2
Gli atti del procedimento sono stati ritualmente comunicati al Pubblico
Ministero in sede.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno rinunciato alla comparizione personale.
L'udienza del 4 luglio 2025 è stata celebrata ex art. 127 ter c.p.c.
***
La domanda è fondata e va accolta.
Nella vicenda in esame è venuta meno la comunione materiale e spirituale che fonda il vincolo matrimoniale e l'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale;
pertanto, la pronuncia di separazione, per come concordemente richiesto da entrambe le parti, risulta essere l'unica decisione adottabile allo stato.
I coniugi, inoltre, hanno concordato le seguenti condizioni di separazione:
“Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge… La dimora coniugale, di proprietà esclusiva della SI.ra , ubicata nel Comune di Vibo Valentia CP_1
in Via Santa Ruba n. 30 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane assegnata alla moglie , anche nell'interesse dei figli minori CP_1
ivi stabilmente conviventi…Le parti danno atto che in quanto dimora familiare, la madre insieme ai figli minori è in procinto di spostare ivi la residenza…L'immobile di proprietà esclusiva del SI. , attualmente Pt_1
adibito a studio legale, rimane assegnato al medesimo…Le automobili di proprietà esclusiva dell'uno e dell'altro coniuge restano assegnate rispettivamente ai propri titolari. 2 PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
I figli , nato a [...] il [...], c.f. Persona_3
e nato a [...] il C.F._3 Persona_4
11/06/2020, c.f. … restano affidati ad entrambi i C.F._4
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali…I figli e restano Per_1 Per_2
collocati prevalentemente presso la dimora materna, il padre si impegna ad esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:… il padre terrà con sé i figli (che verranno presi e riaccompagnati presso l'abitazione della madre salvo diverso accordo) presso l'abitazione sita in Vibo Valentia alla via Giacomo Matteotti n.55, con cadenza tri-settimanale (lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio), tenendo conto in ogni caso in particolare delle eSIenze scolastiche ed extra-scolastiche del figlio maggiore i bambini Per_1
dormiranno presso la dimora del padre almeno una volta la settimana, dal venerdì sera ore 18,00 circa sino al sabato ore 18,00 circa;
salvo diverso accordo tra i coniugi, in ragione degli impegni lavorativi dei medesimi e delle preminenti eSIenze dei figli (il padre esercita la professione di avvocato e si impegna ove possibile a comunicare alla madre preventivamente impegni professionali fuori regione, mentre la madre è dipendente di una struttura recettiva)…durante le festività comandate di
Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre 2 settimane, anche non consecutive, da concordarsi con la madre;
il tutto, salvo diverso accordo tra i coniugi, nel 3 preminente interesse della prole (con particolare riguardo al minore Per_2
di anni 5), avuto riguardo alle eSIenze dei medesimi ed agli impegni lavorativi dei genitori…In specie i genitori, durante le feste di Natale e
Capodanno, ad anni alterni, terranno con sé i figli giorno 24 Dicembre
(vigilia di Natale) fino alla mattina del 25 Dicembre (pranzo di Natale) e giorno 31 Dicembre (vigilia di Capodanno) fino alla mattina dell'1 Gennaio;
alternativamente l'altro genitore terrà con sé i figli il 25 Dicembre (pranzo di Natale) fino al 26 Dicembre e l'1 Gennaio (pranzo di Capodanno) fino al 2
Gennaio, salvo diverso accordo tra i coniugi… Il padre terrà con sé i figli durante le vacanze estive per una settimana nel mese di Luglio e una settimana nel mese di Agosto, concordando con la madre i periodi con congruo anticipo… I genitori, durante le feste pasquali, ad anni alterni terranno con sé i figli Giorno di Pasqua e l'altro genitore terrà con sé i figli giorno di Pasquetta…I compleanni verranno festeggiati con modalità da concordarsi tra i genitori, seguendo ove possibile le richieste dei figli…Il figlio frequenta la scuola elementare, facente parte dell'Istituto Per_1
Comprensivo Don Bosco, in Vibo Valentia e durante il tempo libero frequenta la scuola calcio Vibonese, il cui costo viene sostenuto dai coniugi nella misura del 50 %...Il figlio frequenta la scuola dell'infanzia Per_2
privata Casa Giocosa, in Vibo Valentia, dal costo mensile di € 260,00, oltre
€ 80,00 di iscrizione, attualmente integralmente pagata dalla SI.ra
; il padre continua a sostenere le spese per utenze tv presso CP_1
l'abitazione materna…Le parti danno atto che in caso di temporaneo impedimento e/o assenza della SI.ra , potrà prendersi cura dei figli CP_1
minori, la nonna materna, SI.ra ; in caso di temporaneo Persona_5
impedimento e/o assenza del SI. potranno prendersi cura dei figli Pt_1
minori i nonni paterni e Persona_6 Persona_7
pediatra dei figli minori è il dott. con studio in Tropea e Persona_8
Ricadi. Entrambi i figli godono di ottima salute non risultando patologie 4 particolari…Il SI. corrisponderà alla SI.ra Parte_1 CP_1
tramite accredito in c/c entro e non oltre il giorno cinque di ogni
[...]
mese ovvero tramite pagamento in contanti per il quale verrà rilasciata quietanza, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complessivo ad €.
500,00 e così €. 250,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione…Si precisa che attualmente il SI. , avendo ripreso da circa 1 mese l'attività Pt_1
professionale, può fare fronte a tale impegno solo con l'aiuto economico dei propri congiunti;
tale importo corrisposto quale contributo di mantenimento dei figli minori sarà suscettibile di modifica in ragione di ogni variazione della condizione reddituale…Le parti concordano che, attualmente stante le condizioni cui sopra, la misura dell'assegno di mantenimento, per come stabilita al superiore punto, è congrua nella misura del 50% rispetto al fabbisogno attuale dei figli…Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:… le spese scolastiche, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
…le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N. quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi nulla è dovuto alla SI.ra a titolo di contributo per il suo CP_1
mantenimento posto che la stessa è totalmente autosufficiente;
al contempo
è pattuito che nulla deve la SI.ra al SI. a titolo di CP_1 Pt_1
5 mantenimento, essendo egli totalmente autosufficiente e posto l'ausilio della propria famiglia di origine…La SI.ra riconosce che il costo CP_1
della ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà, oggi adibito a casa coniugale, nonché dell'acquisto dei mobili, è stato integralmente sostenuto dal SI. con risorse proprie. Per tale ragione la SI.ra Parte_1
qualora dovesse alienare il predetto immobile riconoscerà al SI. CP_1
una somma pari al 50% del plusvalore che residuerà, Parte_1
detratto interamente l'importo necessario all'estinzione del mutuo ipotecario dalla stessa contratto per l'acquisto del ridetto immobile, che ella esclusivamente sostiene mensilmente nella somma pari a € 655,43.
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”.
Tali condizioni non appaiono essere in contrasto con norme imperative né con gli interessi della prole e il Tribunale ritiene di poter omologare l'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 150 del 2024 R.G., così provvede:
-dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
sopra generalizzati, alle condizioni concordate e riportate in CP_1
parte motiva;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Taormina per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio;
-rimette la causa sul ruolo istruttorio per il prosieguo come da separata ordinanza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Vibo Valentia nella camera di conSIlio del 14 luglio 2025
Il giudice estensore Il presidente 6 dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
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