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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2170/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RE EL, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15504/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 01010622 74 000 D. REDDITI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2075/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Resistente: il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha proposto ricorso depositato in data 11/9/2025 avverso la cartella di pagamento n. 071 2025 01010622 74 000, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, relativa al periodo d'imposta
2019, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 19 maggio 2025.
Il ricorrente ha dedotto, quale motivo di impugnazione, l'inesistenza della pretesa tributaria posta a fondamento della cartella, assumendo di avere regolarmente adempiuto al pagamento della seconda rata del piano di rateizzazione relativo alla comunicazione di irregolarità presupposta. Ha esposto che il pagamento della rata n. 2, avente scadenza al 31 gennaio 2023, era stato effettuato in data 24 gennaio
2023, per l'importo di euro 555,55, come risultante dalla ricevuta di versamento allegata, recante il medesimo codice atto n. 19596862011 indicato nella cartella impugnata. Ha quindi sostenuto che la cartella era stata emessa nonostante l'adempimento, in assenza di una posizione debitoria effettiva, chiedendone l'annullamento, con condanna delle controparti alle spese di giudizio e attribuzione delle stesse al difensore antistatario.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate – OS, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2
, che ha eccepito preliminarmente la carenza di legittimazione passiva, deducendo che le doglianze formulate attenevano a vizi antecedenti alla formazione del ruolo e, dunque, alla sfera di competenza esclusiva dell'ente impositore. A sostegno delle proprie tesi ha richiamato, tra le altre, Corte di
Cassazione, sentenza 29 gennaio 2014, n. 1985, nonché Cass. n. 6450 del 6 maggio 2002, Cass. n.
7759 del 30 marzo 2009 e Cass. n. 11687/2008, riportandone testualmente i principi in tema di legittimazione passiva dell'agente della riscossione. Ha concluso chiedendo la declaratoria del difetto di legittimazione passiva e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Si è altresì costituita in giudizio Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, e ha riferito che la cartella di pagamento impugnata era stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2019, rilevando un omesso o insufficiente versamento dell'imposta sostitutiva per l'importo complessivo di euro 1.287,46, comprensivo di sanzioni e interessi, come risultante dal dettaglio di partita di ruolo allegato. Ha contestato la dedotta regolarità del pagamento, sostenendo che la delega F24 prodotta dal ricorrente si riferiva ad una diversa comunicazione di irregolarità, contraddistinta da un differente codice atto, e non a quella posta a base dell'iscrizione a ruolo oggetto di causa. Ha inoltre dedotto l'infondatezza delle censure relative alla violazione dell'art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'iscrizione a ruolo delle imposte dichiarate e non versate non richiede la preventiva comunicazione di irregolarità in assenza di incertezze sulla dichiarazione, citando testualmente Cass. n.
8859/2006, Cass. ord. n. 4969/2009 e Cass. n. 795 del 14 gennaio 2011. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa in data 22 gennaio 2025 ex art. 32 d.lgs. n. 546/1992, ribadendo le tesi già esposte nel ricorso introduttivo. Ha sostenuto che il pagamento della rata n. 2 del piano di rateizzazione era stato correttamente eseguito nei termini e che la corrispondenza del codice atto riportato nella ricevuta di pagamento con quello indicato nella cartella dimostrava l'identità dell'oggetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione ritualmente prodotta in atti emerge che la cartella di pagamento impugnata trae origine dalla comunicazione degli esiti del controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del
1973, relativa al periodo d'imposta 2019, contraddistinta dal codice atto n. 19596862011, come espressamente indicato nel corpo della cartella medesima e nel dettaglio degli importi iscritti a ruolo, ove si dà atto della pretesa decadenza dal beneficio della rateazione per asserito mancato pagamento della rata n. 2 con scadenza al 31 gennaio 2023.
Orbene, dall'esame della delega di pagamento modello F24 e della relativa quietanza di versamento depositate dal ricorrente risulta che la rata n. 2/8 del piano di rateizzazione è stata regolarmente versata in data 24 gennaio 2023, dunque anteriormente alla scadenza del 31 gennaio 2023. I predetti documenti attestano il pagamento dell'importo complessivo di euro 555,55, mediante i codici tributo 9001 e 9002, riferiti all'anno d'imposta 2019, e riportano espressamente il codice atto n. 19596862011, coincidente con quello indicato nella cartella di pagamento impugnata e nella comunicazione di irregolarità presupposta.
La corrispondenza tra il codice atto indicato nella cartella e quello riportato nella delega F24 e nella quietanza consente di ritenere che il versamento effettuato dal contribuente sia inequivocabilmente riferibile alla medesima comunicazione di irregolarità posta a fondamento dell'iscrizione a ruolo oggetto del presente giudizio. Tale conclusione trova ulteriore riscontro nel dettaglio dei versamenti riportato all'interno della stessa cartella di pagamento, ove risultano contabilizzati, tra i pagamenti antecedenti alla dichiarata decadenza, i versamenti eseguiti in data 24 gennaio 2023 con i medesimi codici tributo e importi indicati nella delega prodotta dal ricorrente.
Diversamente, la documentazione richiamata dall'Ufficio resistente, nella quale si fa riferimento ad una comunicazione di irregolarità recante codice atto n. 10856722110, risulta afferire ad una distinta comunicazione relativa ad altra annualità d'imposta e ad un differente carico tributario, come desumibile sia dal diverso anno di riferimento sia dall'importo complessivo ivi indicato. Tale codice atto non coincide con quello riportato nella cartella impugnata né con quello indicato nella delega di pagamento relativa alla rata n. 2 del piano di rateizzazione in contestazione.
Alla luce di tali elementi, deve ritenersi documentalmente accertato che il pagamento della rata n. 2 del piano di rateizzazione relativo alla comunicazione ex art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973, codice atto n.
19596862011, sia stato eseguito nei termini previsti e che la delega F24 prodotta dal ricorrente sia riferibile al medesimo rapporto tributario posto a base dell'iscrizione a ruolo, non risultando, per contro, comprovato che il versamento effettuato afferisse ad una diversa comunicazione di irregolarità.
Ciò porta all'accoglimento del ricorso.
Le spese processuali seguono le regole della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di NAPOLI Sezione 11, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sul ricorso così decide: accoglie il ricorso condanna gli enti costituiti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1278,00 oltre CUT e rimborso spese generali e accessori di legge nei confronti dell'Avv. Difensore_1, dichiaratosi anticipatario Così deciso in Napoli il 04.2.26 Il giudice Dott.ssa Angela Arena
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RE EL, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15504/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 01010622 74 000 D. REDDITI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2075/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Resistente: il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha proposto ricorso depositato in data 11/9/2025 avverso la cartella di pagamento n. 071 2025 01010622 74 000, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, relativa al periodo d'imposta
2019, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 19 maggio 2025.
Il ricorrente ha dedotto, quale motivo di impugnazione, l'inesistenza della pretesa tributaria posta a fondamento della cartella, assumendo di avere regolarmente adempiuto al pagamento della seconda rata del piano di rateizzazione relativo alla comunicazione di irregolarità presupposta. Ha esposto che il pagamento della rata n. 2, avente scadenza al 31 gennaio 2023, era stato effettuato in data 24 gennaio
2023, per l'importo di euro 555,55, come risultante dalla ricevuta di versamento allegata, recante il medesimo codice atto n. 19596862011 indicato nella cartella impugnata. Ha quindi sostenuto che la cartella era stata emessa nonostante l'adempimento, in assenza di una posizione debitoria effettiva, chiedendone l'annullamento, con condanna delle controparti alle spese di giudizio e attribuzione delle stesse al difensore antistatario.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate – OS, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2
, che ha eccepito preliminarmente la carenza di legittimazione passiva, deducendo che le doglianze formulate attenevano a vizi antecedenti alla formazione del ruolo e, dunque, alla sfera di competenza esclusiva dell'ente impositore. A sostegno delle proprie tesi ha richiamato, tra le altre, Corte di
Cassazione, sentenza 29 gennaio 2014, n. 1985, nonché Cass. n. 6450 del 6 maggio 2002, Cass. n.
7759 del 30 marzo 2009 e Cass. n. 11687/2008, riportandone testualmente i principi in tema di legittimazione passiva dell'agente della riscossione. Ha concluso chiedendo la declaratoria del difetto di legittimazione passiva e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Si è altresì costituita in giudizio Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, e ha riferito che la cartella di pagamento impugnata era stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2019, rilevando un omesso o insufficiente versamento dell'imposta sostitutiva per l'importo complessivo di euro 1.287,46, comprensivo di sanzioni e interessi, come risultante dal dettaglio di partita di ruolo allegato. Ha contestato la dedotta regolarità del pagamento, sostenendo che la delega F24 prodotta dal ricorrente si riferiva ad una diversa comunicazione di irregolarità, contraddistinta da un differente codice atto, e non a quella posta a base dell'iscrizione a ruolo oggetto di causa. Ha inoltre dedotto l'infondatezza delle censure relative alla violazione dell'art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'iscrizione a ruolo delle imposte dichiarate e non versate non richiede la preventiva comunicazione di irregolarità in assenza di incertezze sulla dichiarazione, citando testualmente Cass. n.
8859/2006, Cass. ord. n. 4969/2009 e Cass. n. 795 del 14 gennaio 2011. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa in data 22 gennaio 2025 ex art. 32 d.lgs. n. 546/1992, ribadendo le tesi già esposte nel ricorso introduttivo. Ha sostenuto che il pagamento della rata n. 2 del piano di rateizzazione era stato correttamente eseguito nei termini e che la corrispondenza del codice atto riportato nella ricevuta di pagamento con quello indicato nella cartella dimostrava l'identità dell'oggetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione ritualmente prodotta in atti emerge che la cartella di pagamento impugnata trae origine dalla comunicazione degli esiti del controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del
1973, relativa al periodo d'imposta 2019, contraddistinta dal codice atto n. 19596862011, come espressamente indicato nel corpo della cartella medesima e nel dettaglio degli importi iscritti a ruolo, ove si dà atto della pretesa decadenza dal beneficio della rateazione per asserito mancato pagamento della rata n. 2 con scadenza al 31 gennaio 2023.
Orbene, dall'esame della delega di pagamento modello F24 e della relativa quietanza di versamento depositate dal ricorrente risulta che la rata n. 2/8 del piano di rateizzazione è stata regolarmente versata in data 24 gennaio 2023, dunque anteriormente alla scadenza del 31 gennaio 2023. I predetti documenti attestano il pagamento dell'importo complessivo di euro 555,55, mediante i codici tributo 9001 e 9002, riferiti all'anno d'imposta 2019, e riportano espressamente il codice atto n. 19596862011, coincidente con quello indicato nella cartella di pagamento impugnata e nella comunicazione di irregolarità presupposta.
La corrispondenza tra il codice atto indicato nella cartella e quello riportato nella delega F24 e nella quietanza consente di ritenere che il versamento effettuato dal contribuente sia inequivocabilmente riferibile alla medesima comunicazione di irregolarità posta a fondamento dell'iscrizione a ruolo oggetto del presente giudizio. Tale conclusione trova ulteriore riscontro nel dettaglio dei versamenti riportato all'interno della stessa cartella di pagamento, ove risultano contabilizzati, tra i pagamenti antecedenti alla dichiarata decadenza, i versamenti eseguiti in data 24 gennaio 2023 con i medesimi codici tributo e importi indicati nella delega prodotta dal ricorrente.
Diversamente, la documentazione richiamata dall'Ufficio resistente, nella quale si fa riferimento ad una comunicazione di irregolarità recante codice atto n. 10856722110, risulta afferire ad una distinta comunicazione relativa ad altra annualità d'imposta e ad un differente carico tributario, come desumibile sia dal diverso anno di riferimento sia dall'importo complessivo ivi indicato. Tale codice atto non coincide con quello riportato nella cartella impugnata né con quello indicato nella delega di pagamento relativa alla rata n. 2 del piano di rateizzazione in contestazione.
Alla luce di tali elementi, deve ritenersi documentalmente accertato che il pagamento della rata n. 2 del piano di rateizzazione relativo alla comunicazione ex art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973, codice atto n.
19596862011, sia stato eseguito nei termini previsti e che la delega F24 prodotta dal ricorrente sia riferibile al medesimo rapporto tributario posto a base dell'iscrizione a ruolo, non risultando, per contro, comprovato che il versamento effettuato afferisse ad una diversa comunicazione di irregolarità.
Ciò porta all'accoglimento del ricorso.
Le spese processuali seguono le regole della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di NAPOLI Sezione 11, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sul ricorso così decide: accoglie il ricorso condanna gli enti costituiti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1278,00 oltre CUT e rimborso spese generali e accessori di legge nei confronti dell'Avv. Difensore_1, dichiaratosi anticipatario Così deciso in Napoli il 04.2.26 Il giudice Dott.ssa Angela Arena