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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 09/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 16 gennaio 2024 ed iscritta al n. 130 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1 C.F._1
via Broggi n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Manola Mazza del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Lecco, via Azzone Visconti n. 7, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
12.4.1981 e residente in [...](Spagna)
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
All'udienza del 12 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Per_ Per la ricorrente: “Voglia Ill.mo Tribunale di Lecco disciplinare l'affidamento della figlia minore ed il contributo
al di lei mantenimento alle seguenti condizioni:
1) In merito all'affidamento della minore si ritiene opportuno, anche alla luce del procedimento pendente avanti il
Per_ Tribunale dei Minorenni, che la piccola venga affidata in via super-esclusiva alla madre e presso la stessa collocata
nell'attuale abitazione di Civate, Via Broggi n. 4.
2) In merito alla regolamentazione del rapporto padre/figlia, ovvero alla possibilità del padre di trascorrere del tempo con
la minore appare evidente la necessità che questo Tribunale acquisisca gli atti del procedimento pendente avanti il
Tribunale dei Minorenni di Milano per poi rimettersi alle modalità ed ai tempi che i Servizi sociali di riferimento vorranno
indicare nel solo ed esclusivo interesse della piccola e ciò purché gli eventuali incontri con il papà non siano pregiudicanti
per la stabilità ed il benessere della minore.
3) Si ritiene inoltre opportuno, nell'ottica di coltivare un rapporto padre/figlia, accertare le condizioni psicofisiche del
signor e ciò con particolare riferimento all'assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti. Si Controparte_1
tenga peraltro conto che, come detto, il Tribunale dei Minorenni di Milano è evidentemente intervenuto anche al fine di
vagliare le capacità genitoriali in capo al padre cosicché appare ancora più determinante accedere agli atti relativi a tale
procedimento ed effettuare tutti gli approfondimenti del caso.
Per_ 4) In merito al contributo al mantenimento di allo stato la signora non è in grado di riferire nulla Parte_1
circa la posizione economica e reddituale del papà cosicché ci si rimette al Tribunale per un equo riconoscimento
economico in favore della minore a titolo di contributo per il suo mantenimento, e ciò entro il giorno 15 di ogni mese,
importo che ci si auspica non essere inferiore ad € 350,00= mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Il
padre dovrà altresì contribuire al 50% di tutte le spese straordinarie che si rendessero necessarie in favore della figlia
richiamando a tal fine in toto le disposizioni e la suddivisione delle stesse di cui al Protocollo attualmente vigente presso il
Tribunale di Lecco.
Per_ 5) La signora non acconsente all'espatrio dall'Italia della figlia e dunque al rilascio del Parte_1
passaporto per la minore stessa.
Si chiede che il Tribunale di Lecco ordini al signor la produzione di tutta la documentazione Controparte_1
oggi prevista dalla vigente normativa e ciò al fine di documentare la propria posizione reddituale e patrimoniale nell'ottica
della contribuzione al mantenimento della figlia minore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 16.1.2024, ha esposto di aver Parte_1
intrapreso una relazione more uxorio con , dalla quale è nata la figlia Controparte_1
(in data 10.8.2016 a Sagunto, Spagna), ancora minorenne. Per_2
La ricorrente ha esposto di aver convissuto per numerosi anni in Spagna con il resistente.
Tuttavia, poco dopo la nascita di i genitori decidevano di far rientro in Italia, stabilendo la Per_2
propria residenza a Civate. Durante gli anni trascorsi in Italia la relazione andava via via deteriorandosi, a causa di insanabili contrasti che sorgevano in ordine ad ogni questione tra i due genitori. Secondo la ricorrente, uno dei motivi di tale litigiosa convivenza sarebbe da ricondursi al fatto che il compagno fosse dedito “all'assunzione smodata di sostanze alcoliche e psicotrope” che lo avrebbero condotto a tenere sovente anche condotte aggressive, tanto dal punto di vista fisico, quanto da quello psicologico. La ricorrente ha così deciso di abbandonare l'abitazione familiare, trasferendosi, in attesa di una diversa soluzione abitativa, presso l'abitazione dei genitori: da quel momento in poi gli incontri del padre con la figlia sono andati diradandosi e, da quando la ricorrente si è trasferita unitamente a (e all'altro figlio avuto da altra relazione sentimentale) in altro immobile condotto Per_2
in locazione, il si è reso di fatto irreperibile. La ha quindi evidenziato Controparte_1 Pt_1
d'essere stata - insieme ai suoi genitori che hanno offerto una preziosa collaborazione - l'unico punto di riferimento per la figlia, provvedendone ai relativi bisogni ed esigenze.
La ricorrente ha anche puntualizzato di aver sporto denuncia/querela per le violenze da lei patite, a seguito della quale si è instaurato il procedimento penale 2823/2022, ancora pendente. Ha infine sottolineato che, sempre nell'anno 2022, il nucleo familiare veniva attenzionato dai Servizi
sociali del Comune di Civate.
Dal punto di vista economico, la ricorrente ha esposto di aver lavorato dal 30.6.2023 sino al
31.12.2023 presso la società Martech di Suello con contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di operaia;
nulla conosce circa la situazione economica del resistente.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per l'affidamento in via super-esclusiva della figlia minore, con collocamento presso l'attuale abitazione di Civate, via Broggi n.
4. Quanto al rapporto padre-figlia, ha richiesto che questo Tribunale, previa acquisizione degli atti del procedimento pendente avanti il tribunale dei minorenni di Milano, si rimetta ai Servizi Sociali, che avranno anche il compito pagina 3 di 8 di accertare le condizioni psicofisiche del resistente (con particolare riferimento all'assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti). Sotto il profilo economico, stante il fatto di ignorare la situazione economica del resistente, si è rimessa al Tribunale per un equo riconoscimento economico in favore della figlia minore per il suo contributo al mantenimento, auspicando comunque di vedersi riconosciuta una somma di almeno euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo
in uso presso il Tribunale di Lecco.
2. - All'udienza del 7.5.2024 il procuratore di parte ricorrente ha chiesto (ed ottenuto) un rinvio per perfezionare la notifica nella residenza in Spagna del resistente.
3. - Alla nuova udienza del 12.12.2024 è comparsa personalmente la sola ricorrente, la quale,
sentita dal Giudice Relatore, ha confermato quanto esposto nel ricorso introduttivo, specificando che
“mia figlia non vede il padre da settembre 2022. Mi risulta che il mio ex compagno si sia trasferito in
Spagna nell''agosto 2023. Non ho più avuto rapporti con lui e anche mia figlia non ha più rapporti con lui e né vuole vederlo”. In merito alla propria attuale situazione economica ha affermato che “dalla
fine di febbraio 2024 al 30 settembre 2024 ho lavorato presso la Moto Guzzi con uno stipendio intorno
ai 1.700,00 euro. Essendo scaduto il contratto a termine, sto godendo della NASPI, che dovrebbe
durare per un anno. Mi viene riconosciuto un importo di circa 1.200,00 euro”.
Alla luce di dette dichiarazioni, il procuratore della ricorrente ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione, sulla base delle conclusioni indicate nel ricorso e rinunciando ad ulteriori scritti difensivi e specificando che il regime di affidamento richiesto dovesse considerarsi super-esclusivo. La
causa è così passata subito in decisione.
4. - Va ribadita, anzitutto, la declaratoria di contumacia del resistente, a cui il ricorso, con pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, è stato regolarmente notificato dall'Ufficiale Giudiziario
a mezzo del servizio postale nelle forme previste dal regolamento UE n. 1784/2020 (notifica avvenuta presso il Juzgado Decano De Santander in data 1.7.2024).
5. - Il Collegio condivide la richiesta avanzata dalla ricorrente in merito all'affido c.d. super-
esclusivo della figlia minore ritenendo che un diverso regime di affidamento (condiviso o Per_2
esclusivo) si ponga in contrasto con l'interesse superiore della minore, considerato il completo disinteresse dimostrato dal padre sia per ciò che riguarda la frequentazione e l'educazione della figlia,
pagina 4 di 8 sia sotto il profilo della contribuzione al mantenimento. Tale disinteresse è peraltro confermato dalla mancata costituzione in questo giudizio.
La ha comprovato l'assenza del emersa anche dalle difficoltà Pt_1 Controparte_1
incontrate per procedere alla notifica di questo procedimento, posto che lo stesso risulta essersi trasferito nuovamente in Spagna.
Alla luce di tali circostanze, il Collegio ribadisce la necessità dell'affidamento in via super-
esclusiva della minore alla madre, anche in considerazione del fatto che il regime di affidamento (solo) esclusivo richiederebbe comunque che “le decisioni di maggiore interesse per i figli siano adottate da entrambi i genitori”: in una situazione come quella emersa nel caso di specie, tale collaborazione risulta palesemente impraticabile, per la sostanziale assenza del padre, rendendo dunque necessario attribuire alla madre la piena responsabilità decisionale nell'interesse superiore della figlia minore. Del
resto, al disinteresse dimostrato dal padre corrisponde il fatto che sia stata unicamente la madre - con il supporto dei propri genitori - a farsi integralmente carico della cura e dell'educazione della figlia,
garantendole un contesto stabile e adeguato alle sue esigenze di crescita. Dette circostanze confermano l'idoneità della madre all'accudimento della minore, rappresentando, altresì, un elemento a sostegno della necessità di un affidamento super-esclusivo.
6. - Alla luce dell'assenza di qualsiasi indicazione sullo stato del padre e sulle sue attuali condizioni psico-fisiche, il Collegio ritiene opportuno sospendere il diritto di visita padre–figlia, che potrà essere ripreso qualora il padre ne manifesti la seria volontà e, in tal caso, solo previa valutazione e interlocuzione con i Servizi Sociali territorialmente competenti. Resta comunque fermo l'auspicio del
Collegio ad un nuovo e migliore impegno del padre ed un rinnovato interesse nei confronti della figlia,
al fine di poter tornare gradualmente ad esercitare il suo ruolo, sì da garantire alla minore il pieno diritto alla bigenitorialità.
7. - Quanto al mantenimento della figlia, merita accoglimento la richiesta avanzata in ordine al concorso del padre – di cui si sconosce il reddito, stante la sua totale assenza di notizie – al mantenimento di nella somma di euro 300,00 mensili, somma che risulta adeguata a soddisfare Per_2
le esigenze fondamentali della minore, anche alla luce delle attuali capacità economiche della madre ed atta a garantire le risorse economiche necessarie per la crescita ed il benessere della figlia.
pagina 5 di 8 Le spese straordinarie per la minore sono suddivise al 50% fra i due genitori, secondo le modalità meglio declinate in dispositivo.
8. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, perciò, il resistente contumace va condannato a rifonderle allo Stato – essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio – nell'importo che si liquida
– tenuto conto del valore della causa (indeterminabile), dell'attività concretamente effettuata (ricorso introduttivo e partecipazione a due udienze) e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 13 agosto 2022 n.
147 – in euro 2.221,30 (di cui euro 21,30 per anticipazioni ed euro 2.200,00 per compensi) oltre al 15%
per spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando,
DISPONE
l'affido c.d. super-esclusivo della figlia minore alla madre , la quale potrà Per_2 Parte_1
quindi assumere in totale autonomia tutte le decisioni, anche di maggiore interesse, per la figlia (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, in ambito sanitario, scolastico, extrascolastico e con la possibilità
richiedere il rilascio di documenti presso gli enti competenti), figlia che resta collocata presso l'abitazione della madre in Civate, via Broggi n. 4;
DISPONE
la sospensione del diritto di visita padre-figlia, stabilendo che, avendo riguardo al preminente interesse della minore, detto diritto di visita potrà tornare ad essere esercitato dal padre qualora dimostri reale interesse nei confronti della figlia e solo previa presa di contatto con i Servizi Sociali territorialmente competenti;
PONE
a carico di , a titolo di contributo nel mantenimento della figlia, il Controparte_1
versamento di un assegno pari ad euro 300,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT, da corrispondersi in via anticipata a entro il giorno 15 di ogni mese per 12 Parte_1
mensilità a partire da febbraio 2024, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, secondo il seguente schema:
pagina 6 di 8 -Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
-Spese mediche (da documentare) che richiedono preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiore a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accoro, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
-Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informativa (come pc/tablet)
imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto. -Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento. -Spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola o, in mancanza, babysitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo pagina 7 di 8 esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
-Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati nel punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
d) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di 10 giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
CONDANNA
a rifondere le spese di lite nell'importo di euro 2.221,30 oltre al 15% per Controparte_1
spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, con pagamento a favore dello Stato.
Così deciso in Lecco nella camera di consiglio del 27 dicembre 2024.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Riccardo De Alberti, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98.
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 16 gennaio 2024 ed iscritta al n. 130 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1 C.F._1
via Broggi n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Manola Mazza del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Lecco, via Azzone Visconti n. 7, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
12.4.1981 e residente in [...](Spagna)
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
All'udienza del 12 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Per_ Per la ricorrente: “Voglia Ill.mo Tribunale di Lecco disciplinare l'affidamento della figlia minore ed il contributo
al di lei mantenimento alle seguenti condizioni:
1) In merito all'affidamento della minore si ritiene opportuno, anche alla luce del procedimento pendente avanti il
Per_ Tribunale dei Minorenni, che la piccola venga affidata in via super-esclusiva alla madre e presso la stessa collocata
nell'attuale abitazione di Civate, Via Broggi n. 4.
2) In merito alla regolamentazione del rapporto padre/figlia, ovvero alla possibilità del padre di trascorrere del tempo con
la minore appare evidente la necessità che questo Tribunale acquisisca gli atti del procedimento pendente avanti il
Tribunale dei Minorenni di Milano per poi rimettersi alle modalità ed ai tempi che i Servizi sociali di riferimento vorranno
indicare nel solo ed esclusivo interesse della piccola e ciò purché gli eventuali incontri con il papà non siano pregiudicanti
per la stabilità ed il benessere della minore.
3) Si ritiene inoltre opportuno, nell'ottica di coltivare un rapporto padre/figlia, accertare le condizioni psicofisiche del
signor e ciò con particolare riferimento all'assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti. Si Controparte_1
tenga peraltro conto che, come detto, il Tribunale dei Minorenni di Milano è evidentemente intervenuto anche al fine di
vagliare le capacità genitoriali in capo al padre cosicché appare ancora più determinante accedere agli atti relativi a tale
procedimento ed effettuare tutti gli approfondimenti del caso.
Per_ 4) In merito al contributo al mantenimento di allo stato la signora non è in grado di riferire nulla Parte_1
circa la posizione economica e reddituale del papà cosicché ci si rimette al Tribunale per un equo riconoscimento
economico in favore della minore a titolo di contributo per il suo mantenimento, e ciò entro il giorno 15 di ogni mese,
importo che ci si auspica non essere inferiore ad € 350,00= mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Il
padre dovrà altresì contribuire al 50% di tutte le spese straordinarie che si rendessero necessarie in favore della figlia
richiamando a tal fine in toto le disposizioni e la suddivisione delle stesse di cui al Protocollo attualmente vigente presso il
Tribunale di Lecco.
Per_ 5) La signora non acconsente all'espatrio dall'Italia della figlia e dunque al rilascio del Parte_1
passaporto per la minore stessa.
Si chiede che il Tribunale di Lecco ordini al signor la produzione di tutta la documentazione Controparte_1
oggi prevista dalla vigente normativa e ciò al fine di documentare la propria posizione reddituale e patrimoniale nell'ottica
della contribuzione al mantenimento della figlia minore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 16.1.2024, ha esposto di aver Parte_1
intrapreso una relazione more uxorio con , dalla quale è nata la figlia Controparte_1
(in data 10.8.2016 a Sagunto, Spagna), ancora minorenne. Per_2
La ricorrente ha esposto di aver convissuto per numerosi anni in Spagna con il resistente.
Tuttavia, poco dopo la nascita di i genitori decidevano di far rientro in Italia, stabilendo la Per_2
propria residenza a Civate. Durante gli anni trascorsi in Italia la relazione andava via via deteriorandosi, a causa di insanabili contrasti che sorgevano in ordine ad ogni questione tra i due genitori. Secondo la ricorrente, uno dei motivi di tale litigiosa convivenza sarebbe da ricondursi al fatto che il compagno fosse dedito “all'assunzione smodata di sostanze alcoliche e psicotrope” che lo avrebbero condotto a tenere sovente anche condotte aggressive, tanto dal punto di vista fisico, quanto da quello psicologico. La ricorrente ha così deciso di abbandonare l'abitazione familiare, trasferendosi, in attesa di una diversa soluzione abitativa, presso l'abitazione dei genitori: da quel momento in poi gli incontri del padre con la figlia sono andati diradandosi e, da quando la ricorrente si è trasferita unitamente a (e all'altro figlio avuto da altra relazione sentimentale) in altro immobile condotto Per_2
in locazione, il si è reso di fatto irreperibile. La ha quindi evidenziato Controparte_1 Pt_1
d'essere stata - insieme ai suoi genitori che hanno offerto una preziosa collaborazione - l'unico punto di riferimento per la figlia, provvedendone ai relativi bisogni ed esigenze.
La ricorrente ha anche puntualizzato di aver sporto denuncia/querela per le violenze da lei patite, a seguito della quale si è instaurato il procedimento penale 2823/2022, ancora pendente. Ha infine sottolineato che, sempre nell'anno 2022, il nucleo familiare veniva attenzionato dai Servizi
sociali del Comune di Civate.
Dal punto di vista economico, la ricorrente ha esposto di aver lavorato dal 30.6.2023 sino al
31.12.2023 presso la società Martech di Suello con contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di operaia;
nulla conosce circa la situazione economica del resistente.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per l'affidamento in via super-esclusiva della figlia minore, con collocamento presso l'attuale abitazione di Civate, via Broggi n.
4. Quanto al rapporto padre-figlia, ha richiesto che questo Tribunale, previa acquisizione degli atti del procedimento pendente avanti il tribunale dei minorenni di Milano, si rimetta ai Servizi Sociali, che avranno anche il compito pagina 3 di 8 di accertare le condizioni psicofisiche del resistente (con particolare riferimento all'assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti). Sotto il profilo economico, stante il fatto di ignorare la situazione economica del resistente, si è rimessa al Tribunale per un equo riconoscimento economico in favore della figlia minore per il suo contributo al mantenimento, auspicando comunque di vedersi riconosciuta una somma di almeno euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo
in uso presso il Tribunale di Lecco.
2. - All'udienza del 7.5.2024 il procuratore di parte ricorrente ha chiesto (ed ottenuto) un rinvio per perfezionare la notifica nella residenza in Spagna del resistente.
3. - Alla nuova udienza del 12.12.2024 è comparsa personalmente la sola ricorrente, la quale,
sentita dal Giudice Relatore, ha confermato quanto esposto nel ricorso introduttivo, specificando che
“mia figlia non vede il padre da settembre 2022. Mi risulta che il mio ex compagno si sia trasferito in
Spagna nell''agosto 2023. Non ho più avuto rapporti con lui e anche mia figlia non ha più rapporti con lui e né vuole vederlo”. In merito alla propria attuale situazione economica ha affermato che “dalla
fine di febbraio 2024 al 30 settembre 2024 ho lavorato presso la Moto Guzzi con uno stipendio intorno
ai 1.700,00 euro. Essendo scaduto il contratto a termine, sto godendo della NASPI, che dovrebbe
durare per un anno. Mi viene riconosciuto un importo di circa 1.200,00 euro”.
Alla luce di dette dichiarazioni, il procuratore della ricorrente ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione, sulla base delle conclusioni indicate nel ricorso e rinunciando ad ulteriori scritti difensivi e specificando che il regime di affidamento richiesto dovesse considerarsi super-esclusivo. La
causa è così passata subito in decisione.
4. - Va ribadita, anzitutto, la declaratoria di contumacia del resistente, a cui il ricorso, con pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, è stato regolarmente notificato dall'Ufficiale Giudiziario
a mezzo del servizio postale nelle forme previste dal regolamento UE n. 1784/2020 (notifica avvenuta presso il Juzgado Decano De Santander in data 1.7.2024).
5. - Il Collegio condivide la richiesta avanzata dalla ricorrente in merito all'affido c.d. super-
esclusivo della figlia minore ritenendo che un diverso regime di affidamento (condiviso o Per_2
esclusivo) si ponga in contrasto con l'interesse superiore della minore, considerato il completo disinteresse dimostrato dal padre sia per ciò che riguarda la frequentazione e l'educazione della figlia,
pagina 4 di 8 sia sotto il profilo della contribuzione al mantenimento. Tale disinteresse è peraltro confermato dalla mancata costituzione in questo giudizio.
La ha comprovato l'assenza del emersa anche dalle difficoltà Pt_1 Controparte_1
incontrate per procedere alla notifica di questo procedimento, posto che lo stesso risulta essersi trasferito nuovamente in Spagna.
Alla luce di tali circostanze, il Collegio ribadisce la necessità dell'affidamento in via super-
esclusiva della minore alla madre, anche in considerazione del fatto che il regime di affidamento (solo) esclusivo richiederebbe comunque che “le decisioni di maggiore interesse per i figli siano adottate da entrambi i genitori”: in una situazione come quella emersa nel caso di specie, tale collaborazione risulta palesemente impraticabile, per la sostanziale assenza del padre, rendendo dunque necessario attribuire alla madre la piena responsabilità decisionale nell'interesse superiore della figlia minore. Del
resto, al disinteresse dimostrato dal padre corrisponde il fatto che sia stata unicamente la madre - con il supporto dei propri genitori - a farsi integralmente carico della cura e dell'educazione della figlia,
garantendole un contesto stabile e adeguato alle sue esigenze di crescita. Dette circostanze confermano l'idoneità della madre all'accudimento della minore, rappresentando, altresì, un elemento a sostegno della necessità di un affidamento super-esclusivo.
6. - Alla luce dell'assenza di qualsiasi indicazione sullo stato del padre e sulle sue attuali condizioni psico-fisiche, il Collegio ritiene opportuno sospendere il diritto di visita padre–figlia, che potrà essere ripreso qualora il padre ne manifesti la seria volontà e, in tal caso, solo previa valutazione e interlocuzione con i Servizi Sociali territorialmente competenti. Resta comunque fermo l'auspicio del
Collegio ad un nuovo e migliore impegno del padre ed un rinnovato interesse nei confronti della figlia,
al fine di poter tornare gradualmente ad esercitare il suo ruolo, sì da garantire alla minore il pieno diritto alla bigenitorialità.
7. - Quanto al mantenimento della figlia, merita accoglimento la richiesta avanzata in ordine al concorso del padre – di cui si sconosce il reddito, stante la sua totale assenza di notizie – al mantenimento di nella somma di euro 300,00 mensili, somma che risulta adeguata a soddisfare Per_2
le esigenze fondamentali della minore, anche alla luce delle attuali capacità economiche della madre ed atta a garantire le risorse economiche necessarie per la crescita ed il benessere della figlia.
pagina 5 di 8 Le spese straordinarie per la minore sono suddivise al 50% fra i due genitori, secondo le modalità meglio declinate in dispositivo.
8. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, perciò, il resistente contumace va condannato a rifonderle allo Stato – essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio – nell'importo che si liquida
– tenuto conto del valore della causa (indeterminabile), dell'attività concretamente effettuata (ricorso introduttivo e partecipazione a due udienze) e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 13 agosto 2022 n.
147 – in euro 2.221,30 (di cui euro 21,30 per anticipazioni ed euro 2.200,00 per compensi) oltre al 15%
per spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando,
DISPONE
l'affido c.d. super-esclusivo della figlia minore alla madre , la quale potrà Per_2 Parte_1
quindi assumere in totale autonomia tutte le decisioni, anche di maggiore interesse, per la figlia (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, in ambito sanitario, scolastico, extrascolastico e con la possibilità
richiedere il rilascio di documenti presso gli enti competenti), figlia che resta collocata presso l'abitazione della madre in Civate, via Broggi n. 4;
DISPONE
la sospensione del diritto di visita padre-figlia, stabilendo che, avendo riguardo al preminente interesse della minore, detto diritto di visita potrà tornare ad essere esercitato dal padre qualora dimostri reale interesse nei confronti della figlia e solo previa presa di contatto con i Servizi Sociali territorialmente competenti;
PONE
a carico di , a titolo di contributo nel mantenimento della figlia, il Controparte_1
versamento di un assegno pari ad euro 300,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT, da corrispondersi in via anticipata a entro il giorno 15 di ogni mese per 12 Parte_1
mensilità a partire da febbraio 2024, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, secondo il seguente schema:
pagina 6 di 8 -Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
-Spese mediche (da documentare) che richiedono preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiore a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accoro, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
-Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informativa (come pc/tablet)
imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto. -Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento. -Spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola o, in mancanza, babysitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo pagina 7 di 8 esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
-Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati nel punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
d) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di 10 giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
CONDANNA
a rifondere le spese di lite nell'importo di euro 2.221,30 oltre al 15% per Controparte_1
spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, con pagamento a favore dello Stato.
Così deciso in Lecco nella camera di consiglio del 27 dicembre 2024.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Riccardo De Alberti, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98.
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