Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 225 R.G. anno 2021 Affari Civili Contenziosi, previa discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.1.2025 anche mediante il rinvio alle note conclusionali
TRA
in persona del suo amministratore pro-tempore, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Calasso, giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, procuratore domiciliatario
- opponente -
CONTRO in persona del suo curatore fallimentare, Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Patrocinio, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta del 3.7.2021, previa autorizzazione del Giudice fallimentare del 25.6.2021, procuratore domiciliatario
- opposto -
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (atto di citazione in opposizione notificato dal
, comparsa di costituzione e risposta depositata dal Parte_1 Controparte_1
, sia i verbali di causa, le memorie istruttorie, nonché le note di trattazione scritta e le
[...]
note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di
22409).
Instauratosi il contradditorio tra le parti dopo richiesta di riassunzione del giudizio avanzata dal procuratore del a seguito del Parte_1 Parte_2
la causa veniva istruita con prove orali e documentali. Terminata l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.1.2025, con termine alle parti per il deposito di note conclusive.
In data odierna, dopo la discussione anche mediante il rinvio alle note conclusionali, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale inviata telematicamente alle parti.
DECISIONE
Ritiene il giudice che l'opposizione non sia fondata e, pertanto, non meriti accoglimento.
Preliminarmente sull'eccezione formulata da parte opponente relativamente al difetto di legittimazione passiva del osserva il giudice che un condominio nasce Parte_1
automaticamente se ci sono due proprietari diversi : se i condomini sono più di otto deve essere nominato un amministratore e, se sono più di dieci, deve essere redatto anche un regolamento.
Inoltre per la costituzione di un condominio non sono richieste particolari manifestazioni di volontà, atti formali o specifiche approvazioni assembleari. La nascita del condominio, infatti, avviene in maniera spontanea quando più soggetti costruiscono un edificio su un suolo comune oppure quando l'unico proprietario o il costruttore di un edificio fraziona l'immobile in più porzioni autonome, vendendo piani o porzioni di piano a due o più soggetti in proprietà esclusiva.
In sostanza, affinché nasca un condominio è sufficiente che in un edificio ci siano anche solo due proprietari e due unità immobiliari distinte. Tuttavia, se vengono superate determinate soglie dimensionali, scatta l'obbligo prescritto dal Codice civile in ordine alla nomina dell'amministratore e alla predisposizione di un regolamento. Da tanto discende che il condominio era già presente all'epoca dei lavori in Parte_1
contestazione (2014) e, quindi, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva deve essere rigettata.
Parimenti si rigetta l'eccezione di nullità della procura in quanto come si evince chiaramente dalla documentazione in atti, alla presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo il legale rappresentante della società poi fallita, era che era anche unico socio, Controparte_1 Parte_3
rappresentante e liquidatore sin dal 20.5.2004, come emerge dalla visura rilasciata dalla Camera di
Commercio, il quale ha sottoscritto in maniera leggibile il mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo.
Nel merito si rileva che parte opponente non ha disconosciuto i lavori di cui alla fattura portata dal decreto ingiuntivo ma ha sostenuto che gli stessi fossero stati realizzati a cura e spese della società costruttrice e venditrice JO Costruzioni s.r.l. e che non riguardavano parti comuni del condominio ma parti delle singole unità immobiliari.
Dall'istruttoria invece è emerso che i lavori riguardassero lo scantinato che è parte comune del
. Relativamente alle prove testimoniali si rileva che dall'istruttoria è emerso che sia Parte_1
che sono condomini del parte in causa e Testimone_1 Testimone_2 Parte_1
quindi non potevano testimoniare essendo interessati ad un certo esito del giudizio. Pertanto le loro dichiarazioni non possono essere prese in considerazione né analizzate.
Anche le dichiarazioni rese dai testi titolare della JO Costruzioni e Testimone_3 dell'operaio alle sue dipendenze non si ritiene siano genuine in quanto in Controparte_2
contrasto con quelle dei testi indifferenti , e . In Testimone_4 Tes_5 Testimone_6
particolare la teste ha confermato che i lavori hanno riguardato il muro di confine del Tes_4
, di aver autorizzato l'ingresso di una ruspa ed ha dichiarato di aver visto sul posto Parte_1
ha dichiarato di aver eseguito personalmente i lavori di sbancamento su Parte_3 Tes_5
incarico della ditta di mai pagata per questi lavori, smentendo le dichiarazioni di CP_3 [...]
. Anche il teste ha smentito le dichiarazioni di CP_2 Testimone_6 Tes_7
e dichiarando di aver eseguito personalmente i lavori di messa in opera
[...] CP_2
della guaina sul muro di recinzione alle spalle di Via Merano.
Osserva il giudice che la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v.
Cass. nn. 42/09 e 9662/01; del tutto in termini anche Cass. nn. 4391/07, 16346/07 e 21412/06). Inoltre, sia la valutazione delle deposizioni testimoniali, sia il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito, il quale può anche fondare la propria decisione sulla deposizione di un solo, teste, purchè adeguatamente motivata (Cass. nn. 133/74, 1669/72, 1537/64,
746/64, 2413/62), non esistendo nell'ordinamento giuridico limitazione alcuna in ordine alla valutazione della prova testimoniale in relazione al numero dei testimoni (Cass. n. 938/63).
Orbene, dall'esame delle testimonianze raccolte emerge la veridicità di quanto affermato dalla società opposta oggi fallita e, quindi, dal con conseguente rigetto Controparte_1 dell'opposizione .
In definitiva, alla luce di tali argomentazioni, il giudice rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo n. 2369/2020 emesso in data 31.10.2020, notificato il 1.12.2020, con il quale il
Tribunale di Lecce, su istanza della società oggi fallita, ha ingiunto al Controparte_1
il pagamento della somma di €.14.300,00, oltre interessi come da Parte_1
domanda e spese e competenze del procedimento monitorio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez definitivamente decidendo sull'opposizione proposta dal nei confronti della società Parte_1
oggi fallita e quindi del rigettata ogni altra azione, Controparte_1 Controparte_1
istanza ed eccezione, così decide :
1. Rigetta l'opposizione per le ragioni di cui sopra, conferma il decreto ingiuntivo n.
2369/2020 emesso in data 31.10.2020, notificato il 1.12.2020, con il quale il Tribunale di
Lecce, su istanza della società oggi fallita, ha ingiunto al Controparte_1 Parte_1
il pagamento della somma di €.14.300,00, oltre interessi come da domanda e
[...]
spese e competenze del procedimento monitorio.
2. Condanna l'opponente , in persona del suo amministratore e legale Parte_1
rappresentante, al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'opposto
[...]
e che si liquidano in €. 3.200,00, oltre alle spese generali, IVA e CPA come CP_1
per legge.
Lecce, 13.1.2025 ore 15.30
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez