Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 1340 del ruolo generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 5.3.2024
PROMOSSA DA
, con l'Avv. ROBERTO PODDI ed elettivamente domiciliata in VIA CANAPA n. AR
21/5 - FERRARA
-Appellante-
CONTRO
, con gli Avv.ti ALBERTO MONTI, FRANCESCO ROLLE e OP
FRANCO MONTI ed elettivamente domiciliata in VIALE MONTE NERO n. 53 - MILANO
-Appellata-
, residente a [...]Controparte_2
-Appellato/Contumace-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Ferrara n. 82/2022, depositata il 07/02/2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
conveniva in giudizio e AR Controparte_2 OP chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 29.305, al netto dell'acconto già versato, di € 60.000, oltre rivalutazione ed interessi, deducendo che, con Sentenza n. 76 del 1 gennaio 2017, il Tribunale Penale di Ferrara, riconosciuta la responsabilità penale di in ordine ai Controparte_2 reati ascrittigli, lo condannava - in solido con il responsabile civile, - a OP risarcire il danno patito da per la cui liquidazione rimetteva le parti davanti al giudice AR civile ed a versare alla stessa la provvisionale di € 80.000 di cui € 20.000 per danno non patrimoniale.
Benchè, nel luglio 2018 avesse corrisposto all'attrice la somma liquidata OP in Sentenza a titolo di provvisionale, la assumeva di essere ancora creditrice delle AR seguenti somme:
▪ € 6.069,42, pari alla differenza tra le somme complessivamente conferite in uno alla matrice di assegno prodotta sub doc.13 e quanto già versato dalla a titolo di provvisionale;
CP_1
▪ € 11.068,87 per rivalutazione e interessi dalla scadenza degli assegni versati, fino a luglio 2018;
▪ € 2.466,00 per rivalutazione e interessi sull'importo di € 25.000,00;
▪ € 9.686,00 per rivalutazione e interessi sulle somme di € 7.746,00 ed € 5.164,00;
▪ € 10.305,00 riferibili alle spese di lite maturate a favore della appellante e del fratello nel giudizio civile dagli stessi promosso avanti il Tribunale di Ferrara e poi trasferito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.75 c.p.p., nel procedimento penale conclusosi in primo grado con la predetta Sentenza. Si costituiva in giudizio la sola contestando la domanda attorea, di OP cui chiedeva la reiezione, mentre veniva dichiarata la contumacia del Controparte_2
La causa veniva interrotta e successivamente riassunta all'esito del giudizio penale di
Cassazione. In corso di causa, parte attrice, dichiarava di rinunciare a parte della domanda proposta e, precisamente, alla richiesta di condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite relative al giudizio civile svoltosi avanti al Tribunale di Ferrara, ammontanti ad € 10.305.
Dopo il deposito delle memorie previste dall'articolo 183 VI comma cpc, il Tribunale respingeva tutte le richieste istruttorie, ritenendo i capitoli formulati "generici, non circostanziati e in parte vertenti su circostanze valutative", fissava udienza per precisazione delle conclusioni, e, dopo aver trattenuto la causa in decisione, così pronunciava: “condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore di parte attrice che liquida in complessivi euro 80.069,42, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (sulla somma di euro 60.069,42) dai singoli pagamenti al saldo, dedotto l'importo corrisposto all'attrice nel luglio 2018 a titolo di provvisionale;
spese compensate”. Ad avviso del primo Giudice, infatti, era pacifica la responsabilità penale (accertata con
Sentenza passata in giudicato) e civile del convenuto in relazione al danno patrimoniale e CP_2 non patrimoniale da reato subito da a fronte delle condotte di truffa perpetrate nei suoi AR confronti dal in veste di promotore finanziario c.d. infedele, al pari della responsabilità CP_2 solidale indiretta della banca convenuta, ex art. 31 Dlgs 58/98, anch'essa già accertata dal Giudice penale.
Non contestati e documentali risultavano essere gli indebiti pagamenti eseguiti in favore del convenuto ed oggetto di condanna provvisionale in sede penale, a fronte degli assegni allegati da parte attrice, consegnati al promotore e da questi incassati per scopi diversi dal suo mandato professionale. Contestata era, invece, la dazione di € 6.000,00 portata dalla matrice prodotta da parte attrice quale doc. 13, atteso che parte convenuta aveva eccepito la carenza di prova in ordine alla dazione di denaro in questione in favore di Controparte_2 Effettivamente, l'attrice non aveva prodotto copia dell'assegno e non aveva fornito elementi di prova in ordine alla effettiva corresponsione del denaro al convenuto invero, l'estratto CP_2 di conto corrente prodotto provava che tale somma era stata addebitata a parte attrice ma non dimostrava chi era stato il beneficiario delle somme in questione. Né la semplice matrice, riportante la causale “investimento” e beneficiario ”, CP_1 poteva assurgere, di per sé, ad elemento di prova in ordine alla indebita percezione del denaro da parte del promotore. Non vi era dunque prova della corresponsione di detta somma in favore del convenuto né della asserita condotta illecita dello stesso, per aver trattenuto tale somma anziché investirla in prodotti finanziari.
Peraltro, il generico capitolo di prova orale dedotto sul punto (cap. 1) da parte attrice non valeva a dimostrare il pagamento in favore del e la condotta illecita perpetrata da CP_2 quest'ultimo ai danni dell'attrice. Dovevano, invece, riconoscersi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno patrimoniale gli interessi legali compensativi e la rivalutazione monetaria richiesti da parte attrice al fine di rendere “effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato”, in quanto, contrariamente a quando eccepito da parte convenuta, la statuizione del giudice penale sul punto non è suscettibile di giudicato sino alla pronuncia definitiva del giudice civile.
Da qui la condanna di cui al dispositivo. Le spese di lite, stante l'intervenuto pagamento della provvisionale e la non contestazione ad opera di parte convenuta in punto alla quantificazione del danno operata dal giudice penale, vista la soccombenza reciproca, venivano compensate tra le parti. Avverso detta pronuncia proponeva appello , insistendo per l'accoglimento AR delle proprie domande, reiterando le richieste istruttorie non accolte in primo grado e la richiesta di condanna dell'appellata ex art. 96 c.p.c. Si costituiva , concludendo per il rigetto del gravame e la OP conferma dell'impugnata Sentenza. Nessuno si costituiva per che rimaneva contumace. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta che il tema della carenza di prova della corresponsione del denaro al promotore di sarebbe conseguenza dell'Ordinanza con la quale il OP
Tribunale ha erroneamente ritenuto di non ammettere la prova per testi richiesta da parte attrice in quanto i capitoli dedotti risultavano generici, non circostanziati e in parte vertenti su circostanze valutative, mentre, viceversa, i capitoli dedotti contenevano tutti gli elementi richiesti dall'art. 244 cpc.
La fotocopia dell'assegno relativo a detta somma, non è stato prodotto nel giudizio di primo grado per impossibilità, in quanto la documentazione relativa è stata inviata al macero dalle
[...]
e, pertanto era più che legittima, ai sensi dell'art. 2724 n.3 del cod. civ., la reiterata richiesta CP_3 di prova testimoniale, avendo l'appellante senza sua colpa perduto il documento che forniva la prova di quanto affermato.
Il motivo è infondato.
La prova per testi non ammessa dal Tribunale, a tutto voler concedere ed al netto dell'ammissibilità ed attendibilità dei testi (il fratello dell'appellante, a sua volte frodato dal tanto da legittimare una sua partecipazione al giudizio, ed il loro padre), avrebbe potuto CP_2 dimostrare la dazione dell'assegno all'appellato, ma non anche il fatto che questi, in veste di promotore finanziario, trattenne tale somma anziché investirla in prodotti finanziari.
In buona sostanza, la mancanza della copia dell'assegno e delle relative girate, non consente di affermare, con la necessaria certezza, che il titolo in parola venne incassato dal e che la CP_2 relativa somma venne dallo stesso illecitamente trattenuta, essendo oltremodo evidente che né la matrice dell'assegno, né la copia dell'estratto conto possono fornire alcuna prova in merito al soggetto che avrebbe beneficiato delle somme. Con il secondo motivo si contesta la compensazione integrale delle spese effettuata dal primo Giudice, in quanto del tutto sproporzionata rispetto all'esito del giudizio, così risolvendosi in un iniquo e ingiustificato "premio" alla OP
Il motivo è fondato.
La domanda di parte attrice/appellante è risultata fondata per la massima parte e respinta solo relativamente all'assegno di cui si è appena detto.
La circostanza, mai stata chiaramente illustrata (anche nei calcoli) nel corso del primo grado, merita di essere più dettagliatamente descritta.
lamentava che le avesse versato solamente la somma di € AR OP 80.000 liquidata dal Tribunale penale a titolo di provvisionale (€ 60.000 per il danno patrimoniale ed € 20.000 per quello non patrimoniale), mentre si era sempre rifiutata di pagare i 6.000 € portati dall'assegno di cui al primo motivo (somma che già il Tribunale penale aveva ritenuto non riconoscibile e rimborsabile), nonché gli interessi e la rivalutazione sulle somme di cui si era indebitamente appropriato il CP_2
In particolare, asseriva di aver versato al la somma AR Controparte_2 complessiva di € 66.069,42: € 25.000,00 pari a metà della somma complessiva di € 50.000,00 corrisposta unitamente al fratello , (doc.to 2); € 22.158,00 a mezzo di nn. 8 assegni postali CP_4
(doc.ti nn.3,4,5,6,7,8,9,10); € 7.746,00 a mezzo assegno del 04/10/2000 emesso da
[...]
n.0026164195; € 5.164,00 a mezzo assegno del 04/10/2000 emesso da CP_5 [...]
n 0026164196 (dcc.ti nn 11,12), ed € 6.000,00 con il citato assegno tratto sulle Poste CP_5
(doc.to n 13)
Ragion per cui, detratto l'acconto ricevuto di € 60.000, la stessa si riteneva ancora creditrice della somma di € 6.069,42, a cui andavano aggiunti: € 11.068,87 per rivalutazione e interessi dalla scadenza degli assegni versati, fino alla data del luglio 2018 e, per lo stesso titolo, € 2.466,00 sull'importo di € 25.000,00 (doc.to n. 2); € 9.686,00, sulle somme di € 7.746,00 ed € 5.164,00 (doc.to n. 2). Orbene, il Tribunale ha ritenuto non dovuta la somma di € 6.000 di cui al più volte citato assegno postale, ma ha riconosciuto il diritto dell'istante al pagamento di rivalutazione ed interessi sulle somme versate al promotore finanziario infedele, il che significa che è OP stata condannata versare a tale titolo una somma di circa 25.000 €uro. Vero sia che, come da documentazione in atti (All. 3 fasc. attoreo), , non avendo AR (al momento della proposizione dell'appello) ancora ricevuto la somma indicata in Sentenza, ha provveduto alla registrazione della stessa, ed ha chiesto la notifica dell'atto di precetto per l'importo di € 28.852,66 (di cui € 27.000,00 per sola sorte capitale). Ne consegue che, da una parte, la domanda attrice è stata accolta nel suo nucleo principale e rigettata nella sua parte minore e, dall'altra, che l'azione giudiziaria si è rivelata corretta e necessaria, vista la netta opposizione della convenuta circa il diritto vantato dalla alla quale, _1 quindi, va riconosciuto il favore delle spese legali di primo grado, non essendoci alcuna ragione per la loro compensazione, tenuto anche conto del principio espresso dalle Sezioni Unite, secondo cui l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza (Cass. Civ., SS.UU., n. 32061/2022).
Va, altresì, accolta la domanda di condanna della convenuta, ex art. 96 c.p.c. Invero, si è pervicacemente rifiutata di pagare all'attrice le somme OP dovute a titolo di interessi e rivalutazione, nonostante le plurime richieste ricevute in tal senso, sostenendo, come fatto anche nella propria comparsa di costituzione in primo grado, che _1
, in esito al processo penale, aveva ottenuto dal Tribunale penale di Ferrara l'integrale
[...] liquidazione delle spese di lite relative all'unica azione avviata in sede civile, trasferita in sede penale e quindi definita in primo grado con la Sentenza, arrivando a sostenere che “l'adito Tribunale Civile non ha neppure la necessaria competenza a pronunciarsi sul punto. La signora
invero, ove non soddisfatta della liquidazione delle spese disposta dal Tribunale di Ferrara _1 ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 75 c.p.p. ora esaminato avrebbe dovuto appellare la sentenza sul punto: tale capo non è però stato impugnato, con la dirimente conseguenza che deve ormai ritenersi - oltre che sottratto alla competenza dell'adito Tribunale - coperto dal giudicato”. Orbene, con tale atteggiamento, processuale ed extraprocessuale (si consideri che al momento dell'appello non aveva ancora provveduto a versare le somme liquidate nell'impugnata Sentenza), ha affermato principi diametralmente opposti a quelli predicati dalla OP
Suprema Corte da lungo tempo: il primo è quello secondo il quale “la mancata previsione nell'ordito positivo di uno specifico rimedio impugnatorio (o comunque di riesame o controllo) sottoposto a termini decadenziali di proposizione rende il provvedimento di condanna provvisionale insuscettibile di passare in cosa giudicata e non impugnabile con ricorso per cassazione (Cass. pen., sentenza n. 44859 del 17/10/2019, dep. il 05/11/2019; Cass. pen., sentenza n. 43886 del 26/04/2019, dep. il 29/10/2019; Cass. pen., sentenza n. 50746 del 14/10/2014, dep. il 03/12/2014; Cass. pen., sentenza n. 40410 del 16/09/2014, dep. il 30/09/2014)” (Cass. Civ. n. 6895/2024 del 14/03/2024); il secondo è quello per cui “Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” (ex multis Cass. Civ. n. 11899/2016).
E poiché la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, richiede soltanto l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata e la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 22405/2018), è evidente la responsabilità della convenuta, quantomeno per colpa grave, avendo resistito ed essendosi pretestuosamente rifiutata di versare le somme dovute a titolo di rivalutazione ed interessi compensativi, in palese ed evidente contrasto con il diritto vivente e la giurisprudenza consolidata.
Ne consegue la condanna della stessa ad una somma pari a quella liquidata a titolo di spese processuali.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, secondo lo scaglione di valore relativo alla somma effettivamente liquidata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di AR
e avverso la Sentenza del Tribunale di OP Controparte_2
Ferrara n. 82/2022, così dispone:
A) In parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale modifica dell'impugnata
Sentenza, condanna e , in solido, al OP Controparte_2 pagamento, in favore di , delle spese processuali di primo grado, che liquida AR in complessivi € 5.000, oltre rimborso contributo unificato, marca cancelleria, spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.
B) Condanna e in solido, al OP Controparte_2 pagamento, in favore di , delle spese processuali del presente grado, che AR liquida in complessivi € 2.000, oltre rimborso contributo unificato, marca cancelleria, spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge. C) Condanna al pagamento, in favore di , OP AR dell'ulteriore somma di € 2.000, ex art. 96 c.p.c. Così deciso in Bologna l'11.12.2024
Il G.A. - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi