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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/05/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al nr. R.G.NR. 184/2020, avente ad oggetto: servitù
TRA
(avv. Mauro Bufis, giusta procura in atti) Parte_1
Parte attrice
E
e (avv.ti Antonio Beatrice e Cosimo Nazzaro, Controparte_1 Controparte_2 giusta procura in atti)
Parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c., che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. In tema di aggravamento della servitù di passaggio è orientamento giurisprudenziale quello secondo cui “in mancanza di chiare limitazioni ricavabili dal titolo, non ogni mutamento di destinazione o trasformazione del fondo dominante, tale da determinare un maggiore traffico di persone sul fondo servente, costituisce di per sé un aggravamento della servitù, ma solo quei mutamenti o quelle trasformazioni che sono idonei, considerato lo stato dei luoghi, ad aumentare il transito di persone in maniera dannosa per il fondo servente, dando luogo a molestie che, secondo la comune valutazione, siano più gravose in quanto necessarie per soddisfare bisogni del fondo dominante non oggettivamente prevedibili al tempo della costituzione della servitù” (Cassazione civile, sez. VI, n. 40319/2021). Nello stesso senso, “un successivo esercizio della servitù medesima
p. 1/5 con modalità diverse e più ampie (nella specie: mediante il passaggio con autoveicoli e macchinari di notevole mole) esula dalla legittima evoluzione dell'originario diritto e integra una innovazione vietata dall'art. 1067 c.c., qualora anche in relazione all'eventuale mutamento dello stato dei luoghi
e indipendentemente dalla identità della utilitas del fondo dominante si traduca in un aggravio della situazione del fondo servente. L'aggravamento di una servitù conseguente alla modificazione dello stato dei luoghi o alla sopravvenienza di diverse modalità di esercizio, peraltro, non può ritenersi in re ipsa ma deve essere valutata caso per caso, in relazione al coacervo delle circostanze in concreto esistenti, tenendo conto degli elementi probatori forniti dalle parti, dovendo - a tale fine
- l'indagine del giudice di merito essere rivolta non tanto all'accertamento della maggiore utilitas che il fondo dominante possa conseguire dalle innovazioni introdotte dal suo proprietario, quanto ad acclarare se il maggior godimento di cui beneficia il proprietario medesimo comporti o meno una intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente” (Cassazione, sez. II, nr. 24380/2021).
In definitiva, in tema di servitù, l'aggravamento del relativo esercizio non può dirsi sussistente
'in re ipsa', giacché chi lo invoca ha l'onere di dimostrare che il mutato contesto abbia dato luogo ad inconvenienti o molestie economicamente apprezzabili come più gravose, che in precedenza non si verificavano e/o non erano prevedibili. Nello specifico caso di servitù di passaggio, l'aggravamento può ritenersi sussistente solo nel caso in cui, tenuto conto dello stato dei luoghi e delle caratteristiche dei due fondi, il transito di un maggior numero di persone risulti realmente dannoso per il fondo servente.
2. Applicando tali principi al caso di specie, il giudicante ritiene che l'attore abbia adempiuto il proprio onere probatorio. Infatti, che è pacifico e documentato che il fondo di proprietà degli attori, in particolare le p.lle 1252 e 7447, è gravato da servitù di passaggio – anche con veicoli e mezzi meccanici – in favore dei fondi p.lle 2336, 2396, 439 e 93 (ex 434,
435, 439 e 93), servitù esercitata tramite una stradina presente sui luoghi, che muove dalla viabilità provinciale. È parimenti pacifico che nel 2016 i convenuti hanno effettuato lavori sulle p.lle 2336 e 2396 creando un accesso di ampie dimensioni sulla stradina, accesso prima inesistente. È con riferimento a tale accesso che l'attore – in capo al quale non è contestata l'attuale titolarità del diritto di proprietà (piena) dei fondi p.lle 1252 e 7447, con conseguente piena legittimazione ad agire in giudizio – sostiene si sia verificato un aggravamento della servitù, in quanto trattasi di accesso che conduce al piazzale del Centro Revisioni Lombardi,
p. 2/5 che svolge anche attività di riparazioni meccaniche, noleggio auto, carrozzeria, elettrauto, custodia giudiziaria, come da visura camerale in atti. Ciò ha determinato un maggiore transito di veicoli su detta stradina, che viene utilizzata per accedere al suindicato piazzale.
Dalle foto satellitari allegate alla perizia di parte attrice, infatti, emerge chiaramente che il varco di accesso al piazzale p.lla 2398 creato dai convenuti, ha determinato negli anni un incremento della presenza di autoveicoli sui luoghi, atteso che prima del 2015 non vi era alcun piazzale sulla p.lla 2398, ma terreno apparentemente incolto, mentre successivamente è stato realizzato il piazzale, al quale si accede percorrendo la viabilità Pennino e poi lo sbocco stradale di cui è causa, che è pieno di autoveicoli. Tale varco di accesso, come dedotto dalla parte attrice e come risulta dall'esame delle suindicate rappresentazioni fotografiche, non è funzionale ad un miglior godimento del fondo servente, dunque, della p.lla 2336 e di quelle scaturite dal suo frazionamento (p.lle 2396, 2397, 2398, 2399 e 2400), che erano e sono incolte ad eccezione di quella nr. 2398 su cui insiste il piazzale, quanto a consentire l'accesso, tramite la viabilità , a tale piazzale che non è contestato essere destinato ed utilizzato per Pt_1
l'esercizio dell'attività commerciale di cui innanzi. Discende da ciò che con la realizzazione del varco di accesso di cui è causa, i convenuti non hanno inteso realizzare un intervento volto alla maggiore fruibilità della servitù per una utilità del fondo dominante, ma hanno inteso destinare l'esercizio del passaggio sulla stradina a vantaggio dell'attività commerciale “Centro
Revisioni Lombardi” e dei suoi utilizzatori, dunque, a favore di soggetti estranei al rapporto di servitù. In conseguenza di tale attività si è determinato chiaramente aggravamento della servitù, che, costituita per accedere “ai terreni” attualmente dei convenuti, dunque, per finalità agricole, come risulta dal titolo costitutivo, è attualmente esercitata per fini commerciali nell'interesse ed a vantaggio di fondi e soggetti estranei alla relazione fondo dominante-fondo servente. Pertanto, l'attività realizzata dai convenuti ha determinato l'aggravamento della servitù ed il varco di accesso deve essere chiuso.
3. Con riferimento ai danni lamentati dalla parte attrice quale conseguenze delle opere realizzate dai convenuti, si rileva che il C.T.U. ne ha accertato l'insussistenza. In particolare, ad avviso del C.T.U.:
p. 3/5 In definitiva, ad avviso del C.T.U., non vi è nesso di causalità tra il danno lamentato e quanto accertato (relazione peritale, pag. 29). Da tali conclusioni non sussiste ragione di dissentire, attesa la credibilità logica e scientifica sia dell'indagine, che dei metodi utilizzati.
p. 4/5
4. Tutto ciò premesso, in parziale accoglimento della domanda attrice, i convenuti sono condannati, in solido tra di loro, alla chiusura del varco di accesso carrabile di cui è causa – posto al confine tra la viabilità che ricade sulle p.lle 1252 e 7447 e le p.lle 2336 e 2396 Pt_1 di proprietà convenuta, varco che conduce alla p.lla 2398 (tutte al fg. 17 del catasto del
Comune di Benevento) – e ad eseguire gli interventi opportuni per la regimentazione delle acque meteoriche, in modo che quelle provenienti dal suindicato sbocco stradale realizzato dai convenuti non invadano la stradina stessa.
5. Le spese di lite sono poste in capo alla parte convenuta secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM
147/2022 – valore della lite indeterminato, dunque, compreso tra €.26.000 e €.52.000 ex art. 5, co. 6 DM 55/2024 – valori medi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento della domanda attrice, ogni contraria, ulteriore e/o diversa domanda, eccezione, istanza e/o deduzione disattesa, così provvede:
- condanna i convenuti, in solido tra di loro, alla chiusura del varco di accesso carrabile di cui è causa – posto al confine tra la viabilità che ricade sulle p.lle 1252 e Pt_1
7447 e le p.lle 2336 e 2396 di proprietà convenuta, varco che conduce alla p.lla 2398
(tutte al fg. 17 del catasto del Comune di Benevento) – e ad eseguire gli interventi opportuni per la regimentazione delle acque meteoriche, in modo che quelle provenienti dal suindicato sbocco stradale realizzato dai convenuti non invadano la stradina stessa;
- condanna i convenuti, in solido tra di loro, alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in €.545 per esborsi ed €.
7.616 per onorari, oltre rimb. forf. e oneri di legge, se dovuti, ed oltre spese di C.T.U.
Benevento, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 5/5