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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:
dott. Monica Attanasio Presidente dott. Pier Paolo Lanni Giudice relatore dott. Luigi Pagliuca Giudice nel procedimento unitario iscritto al numero di ruolo 329/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
3.0 FASHION S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE (C.F.: 04469930236)
visto il ricorso ex art. 40 C.C.I. presentato il 26.11.2024 da 3.0 FASHION S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE, con sede legale in Bussolengo (VR), Via Piazza Nuova n. 7/9, con cui chiede che venga dichiarata l'apertura della propria liquidazione giudiziale, sul presupposto dell'esistenza di uno stato di insolvenza che fa sì che la stessa non sia in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, come riconosciuto dalla ricorrente nel ricorso;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I., atteso che 3.0 FASHION S.R.L. ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
vista la documentazione allegata dalla ricorrente;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- 3.0 FASHION S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE è un'impresa che esercita un'attività commerciale di commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori, come da visura camerale in atti, ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.;
- lo stato di insolvenza della società, inteso come insufficienza degli elementi patrimoniali attivi a consentire il pagamento di tutti creditori è riconosciuto;
- i bilanci depositati dalla società debitrice escludono il possesso congiunto deii requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I., ed essere dunque sottoponibile a liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di 3.0 FASHION S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE, con sede legale in Bussolengo (VR), Via Piazza Nuova n. 7/9;
2) NOMINA giudice delegato il Dott. Pier Paolo Lanni;
3) NOMINA curatore L'Avv. Lisa Bonfante, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 6.5.25 h. 10.30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 20.12.24 Il Giudice est.
Pier Paolo Lanni
La Presidente
Monica Attanasio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:
dott. Monica Attanasio Presidente dott. Pier Paolo Lanni Giudice relatore dott. Luigi Pagliuca Giudice nel procedimento unitario iscritto al numero di ruolo 329/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
3.0 FASHION S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE (C.F.: 04469930236)
visto il ricorso ex art. 40 C.C.I. presentato il 26.11.2024 da 3.0 FASHION S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE, con sede legale in Bussolengo (VR), Via Piazza Nuova n. 7/9, con cui chiede che venga dichiarata l'apertura della propria liquidazione giudiziale, sul presupposto dell'esistenza di uno stato di insolvenza che fa sì che la stessa non sia in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, come riconosciuto dalla ricorrente nel ricorso;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I., atteso che 3.0 FASHION S.R.L. ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
vista la documentazione allegata dalla ricorrente;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- 3.0 FASHION S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE è un'impresa che esercita un'attività commerciale di commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori, come da visura camerale in atti, ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.;
- lo stato di insolvenza della società, inteso come insufficienza degli elementi patrimoniali attivi a consentire il pagamento di tutti creditori è riconosciuto;
- i bilanci depositati dalla società debitrice escludono il possesso congiunto deii requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I., ed essere dunque sottoponibile a liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di 3.0 FASHION S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE, con sede legale in Bussolengo (VR), Via Piazza Nuova n. 7/9;
2) NOMINA giudice delegato il Dott. Pier Paolo Lanni;
3) NOMINA curatore L'Avv. Lisa Bonfante, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 6.5.25 h. 10.30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 20.12.24 Il Giudice est.
Pier Paolo Lanni
La Presidente
Monica Attanasio