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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 22/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 127-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione Procedure Concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Stefania Frojo Presidente
Dott.ssa Meri Papalia giudice
Dott.ssa Federica Lorenzatti giudice rel. nel procedimento unitario R.G. n. 127-1/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 270 del CCII
-letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di
, C.F. , nato a [...] il 4 Parte_1 C.F._1 gennaio 1958, anagraficamente residente a[...] di Borgofranco
d'Ivrea (TO) e rappresentato dall'avv. Luca Ostengo del foro di Torino;
− ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, co. 2, CCII, stante la residenza del ricorrente-debitore in un Comune situato nel circondario del
Tribunale di Ivrea;
− rilevato che il ricorrente riveste la qualità di consumatore, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, co. 1, 2 co. 1, lett. c) e 268, co. 1, CCII il medesimo è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
− dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
− rilevato che al ricorso è allegata la relazione sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a 2
corredo della domanda ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del medesimo, redatta dal gestore della crisi dott.
Persona_1
− ritenuto che il ricorrente si trovi in situazione di sovra-indebitamento nel senso indicato dall'art. 2, lett. c), CCII, in quanto, a fronte di un debito complessivo allo stato quantificato in € 90.220,16 – di cui € 2.246,48 assistito da privilegio ed € 87.973,68 di grado chirografario, cui vanno aggiunte le spese per la presente procedura – il patrimonio del ricorrente, privo di proprietà immobiliari e con reddito assai modesto (derivante da pensione di vecchiaia, pensione di invalidità e indennità di accompagnamento) è senza dubbio insufficiente a soddisfare le identificate obbligazioni (cfr. relazione particolareggiata – doc. 4);
-rilevato, in sintesi, che il piano prevede di mettere a disposizione dei creditori una quota parte delle entrate correnti, al netto delle spese necessarie per il sostentamento minimo, identificata in € 350,00 mensili per le dodici mensilità per la durata di anni tre e, dunque, in totale € 12.600,00, a cui va addizionata la cifra di € 1.000,00 per ciascuno dei tre anni e così complessivamente €
15.600,00, fatte salve altre utilità che dovessero medio tempore sopravvenire;
− verificata, quindi, la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269
CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
− valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, possa essere nominato quale Liquidatore lo stesso gestore incaricato dall'OCC dott.
il quale risulta iscritto dal 13/09/2024 ai sensi dell'art. 356 Persona_1
CCII all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al CCII, iscrizione n. 12692;
− visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
− rilevato che la valutazione circa le spese necessarie per il mantenimento personale del ricorrente, ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCI è rimessa al giudice delegato in ossequio al dettato normativo, e di concerto con il liquidatore, il quale è onerato al più sollecito deposito di apposita relazione informativa, stabilendo sin da ora che, sino alla predetta determinazione,
l'importo destinato al soddisfacimento delle esigenze di vita del debitore sia 3
quantificato nella misura esposta in ricorso dal debitore, con accantonamento del residuo in favore dei creditori;
P.Q.M.
visto l'art. 270 CCII,
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei beni di , C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(SS) il 04 gennaio 1958, residente a[...] di Borgofranco d'Ivrea
(TO),
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Federica Lorenzatti.
NOMINA
Liquidatore il Dott. Persona_1
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni novanta dalla notifica della presente sentenza, per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.
ORDINA al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.
DÀ ATTO
− che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 142, CCII
a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza il debitore è privo dell'amministrazione e della disponibilità dei beni già esistenti nel suo patrimonio, salva la facoltà del liquidatore di rinunziare alla loro acquisizione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 142 CCII;
− che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 143, CCII nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore 4
compresi nella liquidazione controllata sta in giudizio il liquidatore, fatta salva l'interruzione del processo ex art. 143, ultimo comma CCII.
AVVERTE ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, ivi incluse le trattenute e/o cessioni volontarie a qualunque titolo insistenti sullo stipendio del debitore.
DISPONE che il liquidatore:
− entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
− entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
− provveda, alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione / rivendica / restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
− provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al
Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
DISPONE ALTRESÌ 5
che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura;
nel rapporto il liquidatore dovrà anche indicare: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII;
il rapporto, una volta vistato dal
Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.
AUTORIZZA il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D. concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.
DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del
Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.
Manda alla Cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC
Così deciso nella camera di consiglio del 20.01.2025
Il Presidente
(Dott.ssa Stefania Frojo)
Il Giudice rel.
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione Procedure Concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Stefania Frojo Presidente
Dott.ssa Meri Papalia giudice
Dott.ssa Federica Lorenzatti giudice rel. nel procedimento unitario R.G. n. 127-1/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 270 del CCII
-letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di
, C.F. , nato a [...] il 4 Parte_1 C.F._1 gennaio 1958, anagraficamente residente a[...] di Borgofranco
d'Ivrea (TO) e rappresentato dall'avv. Luca Ostengo del foro di Torino;
− ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, co. 2, CCII, stante la residenza del ricorrente-debitore in un Comune situato nel circondario del
Tribunale di Ivrea;
− rilevato che il ricorrente riveste la qualità di consumatore, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, co. 1, 2 co. 1, lett. c) e 268, co. 1, CCII il medesimo è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
− dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
− rilevato che al ricorso è allegata la relazione sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a 2
corredo della domanda ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del medesimo, redatta dal gestore della crisi dott.
Persona_1
− ritenuto che il ricorrente si trovi in situazione di sovra-indebitamento nel senso indicato dall'art. 2, lett. c), CCII, in quanto, a fronte di un debito complessivo allo stato quantificato in € 90.220,16 – di cui € 2.246,48 assistito da privilegio ed € 87.973,68 di grado chirografario, cui vanno aggiunte le spese per la presente procedura – il patrimonio del ricorrente, privo di proprietà immobiliari e con reddito assai modesto (derivante da pensione di vecchiaia, pensione di invalidità e indennità di accompagnamento) è senza dubbio insufficiente a soddisfare le identificate obbligazioni (cfr. relazione particolareggiata – doc. 4);
-rilevato, in sintesi, che il piano prevede di mettere a disposizione dei creditori una quota parte delle entrate correnti, al netto delle spese necessarie per il sostentamento minimo, identificata in € 350,00 mensili per le dodici mensilità per la durata di anni tre e, dunque, in totale € 12.600,00, a cui va addizionata la cifra di € 1.000,00 per ciascuno dei tre anni e così complessivamente €
15.600,00, fatte salve altre utilità che dovessero medio tempore sopravvenire;
− verificata, quindi, la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269
CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
− valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, possa essere nominato quale Liquidatore lo stesso gestore incaricato dall'OCC dott.
il quale risulta iscritto dal 13/09/2024 ai sensi dell'art. 356 Persona_1
CCII all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al CCII, iscrizione n. 12692;
− visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
− rilevato che la valutazione circa le spese necessarie per il mantenimento personale del ricorrente, ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCI è rimessa al giudice delegato in ossequio al dettato normativo, e di concerto con il liquidatore, il quale è onerato al più sollecito deposito di apposita relazione informativa, stabilendo sin da ora che, sino alla predetta determinazione,
l'importo destinato al soddisfacimento delle esigenze di vita del debitore sia 3
quantificato nella misura esposta in ricorso dal debitore, con accantonamento del residuo in favore dei creditori;
P.Q.M.
visto l'art. 270 CCII,
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei beni di , C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(SS) il 04 gennaio 1958, residente a[...] di Borgofranco d'Ivrea
(TO),
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Federica Lorenzatti.
NOMINA
Liquidatore il Dott. Persona_1
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni novanta dalla notifica della presente sentenza, per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.
ORDINA al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.
DÀ ATTO
− che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 142, CCII
a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza il debitore è privo dell'amministrazione e della disponibilità dei beni già esistenti nel suo patrimonio, salva la facoltà del liquidatore di rinunziare alla loro acquisizione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 142 CCII;
− che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 143, CCII nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore 4
compresi nella liquidazione controllata sta in giudizio il liquidatore, fatta salva l'interruzione del processo ex art. 143, ultimo comma CCII.
AVVERTE ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, ivi incluse le trattenute e/o cessioni volontarie a qualunque titolo insistenti sullo stipendio del debitore.
DISPONE che il liquidatore:
− entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
− entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
− provveda, alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione / rivendica / restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
− provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al
Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
DISPONE ALTRESÌ 5
che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura;
nel rapporto il liquidatore dovrà anche indicare: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII;
il rapporto, una volta vistato dal
Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.
AUTORIZZA il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D. concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.
DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del
Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.
Manda alla Cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC
Così deciso nella camera di consiglio del 20.01.2025
Il Presidente
(Dott.ssa Stefania Frojo)
Il Giudice rel.
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)