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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/04/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1774 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
(ME) , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Via C.F._1
Nicola Fabrizi n.109 is.189 98123 MESSINA presso lo studio dell'Avv.
CARCIONE ROSETTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CP_1
- resistente – CONTUMACE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso introduttivo depositato ai sensi degli artt. 414 e 442 c.p.c., la sig.ra assistita dall'Avv. Rosetta Carcione, ha adito il Parte_1
Tribunale di Patti, in funzione di giudice del lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto all'inclusione nell'elenco annuale dei lavoratori agricoli per l'anno 2015, con conseguente attribuzione dell'indennità di disoccupazione agricola relativa al medesimo anno, evidenziando l'illegittimità del provvedimento di cancellazione adottato dall' previdenziale resistente. CP_2
La ricorrente ha dedotto di avere espletato regolare attività lavorativa alle dipendenze della ditta , per complessive 101 giornate, nel Controparte_3 corso dell'anno 2015, precisando che tale attività era stata svolta in maniera continuativa e con osservanza delle disposizioni impartite dal datore di lavoro, secondo un orario prestabilito e con percezione di regolare retribuzione. A supporto delle proprie ragioni, ha depositato documentazione comprovante il rapporto di lavoro subordinato, tra cui buste paga e modelli DMAG.
L' , sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, rimanendo CP_1 contumace per l'intera durata del procedimento.
Nel corso dell'istruttoria, in data 18 luglio 2019, è stata escussa la teste
, la quale ha reso dichiarazioni precise e coerenti, Testimone_1
confermando che la sig.ra ha regolarmente Parte_1 prestato attività lavorativa agricola nell'anno 2015 presso la menzionata azienda, svolgendo le mansioni tipiche del bracciante agricolo, sotto la direzione del datore di lavoro e per un numero di ore giornaliere compatibile con il lavoro subordinato.
La teste ha altresì attestato che il fondo agricolo era effettivamente coltivato e destinato alle attività dichiarate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della valutazione congiunta del materiale documentale e della prova testimoniale assunta, si ritiene adeguatamente dimostrato il fondamento delle pretese azionate da parte ricorrente. Le risultanze istruttorie hanno confermato che l'attività lavorativa dichiarata è stata effettivamente prestata, in conformità alle disposizioni della normativa in materia di assicurazione obbligatoria per i lavoratori agricoli.
In particolare, la prova testimoniale ha rivestito carattere dirimente, in quanto resa da soggetto informato sui fatti, priva di contraddizioni e perfettamente coerente con i documenti depositati. La dichiarazione della teste Testimone_1 ha confermato i presupposti sostanziali dell'attività lavorativa
[...] subordinata, consentendo al Tribunale di ritenere provata, ai sensi dell'art. 116
c.p.c., l'esistenza del diritto fatto valere.
A ciò si aggiunga che l' , nonostante regolare notifica del ricorso introduttivo CP_1
e dei successivi atti, è rimasto contumace, non offrendo alcun elemento idoneo a contrastare le deduzioni attoree. Dalla mancata risposta della resistente, senza giustificato motivo, può ritenersi provato quanto dedotto e richiesto da parte ricorrente, essendo manifesto che la resistente non ha nulla da eccepire in ordine alla fondatezza della domanda attrice. La contumacia della parte resistente, in presenza di elementi di prova offerti dall'attore e non contestati, può essere legittimamente valutata dal giudice quale comportamento processuale rilevante ai fini della decisione.
Sotto il profilo normativo, la disciplina previdenziale vigente in materia di lavoro agricolo, con particolare riferimento al D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, richiede, ai fini dell'iscrizione negli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli e della conseguente attribuzione dell'indennità di disoccupazione, la prova dell'effettiva prestazione lavorativa subordinata. Nel caso di specie, tale prova è stata pienamente raggiunta e non smentita da parte resistente.
La condotta dell' , che ha disposto la cancellazione della ricorrente dagli CP_1
elenchi senza un fondamento probatorio idoneo, appare, dunque, illegittima, essendo basata su una valutazione incompleta e arbitraria degli elementi in possesso dell'ente.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra esposto, va riconosciuto il diritto di all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli Parte_1 per l'anno 2015, nonché alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione relativa al medesimo periodo, con conseguente condanna dell' al pagamento CP_1
delle relative somme, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data della maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
, così provvede: Parte_1
1. Dichiara la contumacia dell' CP_1
2. Accoglie il ricorso in ogni sua parte;
3. Dichiara il diritto di all'iscrizione Parte_1
nell'elenco dei lavoratori agricoli per l'anno 2015;
4. Dichiara il diritto di a percepire Parte_1
l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2015;
5. Condanna l' alla corresponsione in favore di CP_1 Parte_1
delle somme dovute a titolo di indennità di disoccupazione,
[...]
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo pagamento;
6. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in Euro CP_1
1500,00 oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Rosetta Carcione.
Così deciso in Patti 25/04/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo