Articolo 113 della Legge 22 dicembre 1975, n. 702
Articolo 112Articolo 114
Versione
15 gennaio 1976
Art. 113.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese, concernenti l'anno finanziario 1976, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429 , in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti (Appendice n. 1).
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976