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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/05/2025, n. 3041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3041 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Diego Rosario Antonio Pinto presidente dr. Elena Gelato consigliere dr. Enrico Colognesi consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, all'esito della udienza del 19 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5290 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 tra
(C.F. Parte_1
), in persona del curatore dott. , elettivamente P.IVA_1 Parte_2 domiciliato in Roma, via Crescenzio, 19, presso lo studio dell'avv. Luca Giraldi, pec:
, che lo rappresenta e difende giusta delega in Email_1 calce al proprio atto ed autorizzazione del G.D.,
- appellante
e
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 C.F._1 via Tommaso Salvini, 55, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Spagnoli,
- appellato avverso la sentenza n. 11721/2022 del Tribunale di Roma, depositata in data 21 luglio 2022 e notificata in data 25 luglio 2022, conclusioni
-appellante: “accertare e dichiarare l'inefficacia del pagamento ai sensi dell'art. 2033
c.c. o, in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c., effettuato dalla società fallita in favore della parte convenuta per l'ammontare di € 24.673,00 trattandosi di atto a titolo gratuito e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento in CP_1 favore del , della Controparte_2 predetta somma di € 24.673,00, oltre interessi moratori ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. e rivalutazione monetaria dalla data del versamento indebito alla restituzione o, in subordine, dalla data della domanda, ovvero del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio“,
-appellata: “dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, rigettare, poiché infondato e non provato, in fatto ed in diritto, l'appello proposto dal
[...] con l'atto di citazione notificato in data 26/9/2022, Parte_1 confermando la sentenza del Tribunale di Roma n. 11721/2022, del 22/7/2022 e respingendo tutte le domande ex adverso proposte. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA di legge da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario“. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Il fallimento ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale era stata respinta la seguente domanda:
“voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della spiegata azione, accertare e dichiarare l'inefficacia del pagamento ai sensi dell'art. 2033 c.c. o, in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c., effettuata dalla società fallita in favore della parte convenuta per l'ammontare di € 24.673,00 trattandosi di atto a titolo gratuito e, per l'effetto, condannare la medesima al pagamento in favore del Fallimento n. 589/2011 Controparte_2
, della predetta somma di € 24.673,00 oltre interessi moratori ai sensi dell'art.
[...]
1284 comma 4 c.c. e rivalutazione monetaria dalla data del versamento indebito alla restituzione o, in subordine, dalla data della domanda, ovvero del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
si è costituito instando per il rigetto dell'appello. CP_1
Ed il procedimento alla udienza del 19 marzo 2025 veniva trattenuto in decisione con concessione di termini ex art.352 cpc come da relativa ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza n. 11721/2022, il Tribunale di Roma respingeva le domande di parte attrice. A sostegno della decisione, la sentenza:
1) ha ritenuto inammissibile la domanda di inefficacia ex art. 64 l. fall., poiché formulata solamente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. e, comunque, rinunciata dal stesso con la comparsa conclusionale;
Parte_1
2) ha rigettato l'eccezione di prescrizione, poiché il ne aveva interrotto il Parte_1 decorso con diffide ricevute dal convenuto in data 17 marzo 2016 e 27 maggio 2019;
3) ha ritenuto che sarebbe “incontestata l'esistenza di una causa giustificativa alla base della dazione di denaro percepita dal convenuto, rinvenibile nel contratto di investimento stipulato tra quest'ultimo e la società IM Inc., facente parte dello stesso gruppo al quale apparteneva la società odierna attrice, prima della dichiarazione di fallimento” e, di conseguenza, il pagamento da parte della fallita costituirebbe “una ipotesi di adempimento del terzo, regolata dall'articolo 1180 c.c.”; 4) ha considerato che, in caso di “adempimento del terzo, spetta a quest'ultimo – e, dunque, al fallimento – l'eventuale esercizio verso l'accipiens dell'azione di ripetizione di indebito (Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 21 novembre 2019, n.
30446); detta azione ha tuttavia come presupposto l'inesistenza originaria o sopravvenuta di una qualunque causa attributiva della prestazione ricevuta, postulando in sostanza l'inesistenza del debito, e non può dunque applicarsi nei casi, come quello di specie, in cui il rapporto obbligatorio esiste nei confronti di un soggetto differente rispetto a quello che ha adempiuto e viene adempiuto dal terzo”;
5) ha ritenuto che, per i medesimi motivi, non fosse configurabile neppure l'azione ex art. 2041 c.c.
La decisione veniva gravata di appello dal fallimento. per i seguenti MOTIVI:
1.violazione e falsa applicazione degli artt. 1180, 2033 e 2041 c.c., per avere il Tribunale ritenuto che l'adempimento di un debito altrui impedirebbe di considerare il pagamento stesso “sine causa”, per un'errata interpretazione degli artt. 2033 e 2041 c.c. secondo il principio per cui chi esegue il pagamento non dovuto può richiedere la restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c. (Cass. 3 dicembre 2019 n. 31572; Cass. 21 novembre 2019 n. 30446). In sostanza, solo colui che esegue il pagamento non dovuto può chiederne la restituzione. Per sostenere l'irripetibilità del pagamento, il Tribunale ha fatto leva sulle seguenti circostanze: a) il versamento di € 24.673,00 aveva fatto seguito ad una richiesta di rimborso di capitali investiti dal con la European Investments Management;
b) CP_1 la società e la società European Investments Management erano Parte_1 società facenti capo al sodalizio criminale capeggiato da come Parte_3 accertato in sede penale. Inoltre, il fatto che una società paghi il debito di un'altra società, consapevole di pagare un debito altrui, non impedisce l'esercizio dell'azione ex art. 2033 c.c., soprattutto quando “le compagini satelliti non hanno alcuna attività, essendo unica loro funzione quella di supportare IM, che è solo una facciata da esporre ai clienti” (v. sentenza penale richiamata dal Tribunale, n.22338/12 Trib.Roma sez.IV pen.).
2. violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. per avere il Tribunale escluso l'applicabilità dell'azione generale di arricchimento, In quanto il legislatore ha dettato una norma di chiusura dell'ordinamento volta ad evitare che, al di fuori di vicende giustificate e pur nell'ambito dei fatti leciti, i patrimoni di due soggetti possano modificarsi l'uno a discapito dell'altro, stabilendo che chiunque si sia arricchito senza causa a spese e danno di un altro è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, ad indennizzare quest'ultimo della correlativa diminuzione patrimoniale (art. 2041 c.c.).
***** 1.Il motivo è infondato.
Osserva la Corte.
In fatto, il rapporto da cui trae origine l'azione oggetto di causa è stato documentato dal e consiste nell'avere effettuato versamenti per complessivi euro 180.000,00 CP_1 in favore di IM Inc. e nell'avere poi proceduto negli anni a diversi disinvestimenti, di cui l'ultimo del valore di euro 24.673,00, somma conseguita dal convenuto con fondi di a mezzo assegno circolare non trasferibile n. 52-52154132 04, emesso da Pt_1
Carispaq in data 8/5/2009.
Appare quindi incontestata l'esistenza oggettiva di una causa giustificativa alla base della dazione di denaro percepita dal convenuto, rinvenibile nel contratto di investimento stipulato tra quest'ultimo e la società IM Inc., facente parte dello stesso gruppo al quale apparteneva la società odierna attrice, prima della dichiarazione di fallimento. In diritto, se è certamente vero che il pagamento del credito del convenuto verso IM
è avvenuto ad opera di ciò integra non già un atto privo di causa, bensì una Pt_1 ipotesi di adempimento del terzo, regolata dall'articolo 1180 c.c.: il creditore che riceve la prestazione – semprechè vi sia una giustificazione causale, ossia esista un credito che venga dal terzo soddisfatto.
La circostanza non è contestata nel caso di specie, atteso che il convenuto aveva dimostrato di essere creditore verso IM di somme anche superiori a quelle ricevute in restituzione - ha titolo per trattenerla, dovendo semmai verificarsi nell'ambito dei rapporti interni tra ed IM (ma la circostanza è irrilevante per chi riceve la Pt_1 prestazione e dunque è irrilevante in questa sede) se detto pagamento (avvenuto, come visto, con fondi di a parziale estinzione di un debito di IM verso il convenuto) Pt_1 sia avvenuto per spirito di liberalità ovvero in esecuzione di un obbligo preesistente tra di esse e quali conseguenze restitutorie eventualmente possano derivarne.
In presenza di un adempimento del terzo, spetta a quest'ultimo – e, dunque, al fallimento - l'eventuale esercizio verso “l'accipiens” dell'azione di ripetizione di indebito (Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 21 novembre 2019, n. 30446); detta azione ha tuttavia come presupposto l'inesistenza originaria o sopravvenuta di una qualunque causa attributiva della prestazione ricevuta, postulando in sostanza l'inesistenza del debito, e non può dunque applicarsi nei casi, come quello di specie, in cui il rapporto obbligatorio esiste nei confronti di un soggetto differente rispetto a quello che ha adempiuto e viene adempiuto dal terzo.
2.Né tanto meno ricorrono i presupposti dell'azione di cui all'art. 2041 c.c. invocata in via subordinata, sia per la sua natura residuale, sia perché è da escludersi che le somme percepite dall'odierno convenuto vadano ad integrare una ipotesi di arricchimento senza giusta causa, in virtù delle motivazioni di cui sopra.
Per cui il gravame va disatteso. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, come da dispositivo liquidate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal fallimento di
(n. 589/2011) nei confronti di Parte_1 CP_1
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:
[...]
- respinge l'appello;
- condanna la curatela appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado, liquidate in euro 6.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore di questo ultimo, dichiaratosi antistatario;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della curatela di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Roma in data 14/05/2025 il consigliere est. (dr.E.Colognesi) il Presidente (dr.Diego R.A. Pinto)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Diego Rosario Antonio Pinto presidente dr. Elena Gelato consigliere dr. Enrico Colognesi consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, all'esito della udienza del 19 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5290 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 tra
(C.F. Parte_1
), in persona del curatore dott. , elettivamente P.IVA_1 Parte_2 domiciliato in Roma, via Crescenzio, 19, presso lo studio dell'avv. Luca Giraldi, pec:
, che lo rappresenta e difende giusta delega in Email_1 calce al proprio atto ed autorizzazione del G.D.,
- appellante
e
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 C.F._1 via Tommaso Salvini, 55, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Spagnoli,
- appellato avverso la sentenza n. 11721/2022 del Tribunale di Roma, depositata in data 21 luglio 2022 e notificata in data 25 luglio 2022, conclusioni
-appellante: “accertare e dichiarare l'inefficacia del pagamento ai sensi dell'art. 2033
c.c. o, in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c., effettuato dalla società fallita in favore della parte convenuta per l'ammontare di € 24.673,00 trattandosi di atto a titolo gratuito e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento in CP_1 favore del , della Controparte_2 predetta somma di € 24.673,00, oltre interessi moratori ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. e rivalutazione monetaria dalla data del versamento indebito alla restituzione o, in subordine, dalla data della domanda, ovvero del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio“,
-appellata: “dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, rigettare, poiché infondato e non provato, in fatto ed in diritto, l'appello proposto dal
[...] con l'atto di citazione notificato in data 26/9/2022, Parte_1 confermando la sentenza del Tribunale di Roma n. 11721/2022, del 22/7/2022 e respingendo tutte le domande ex adverso proposte. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA di legge da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario“. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Il fallimento ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale era stata respinta la seguente domanda:
“voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della spiegata azione, accertare e dichiarare l'inefficacia del pagamento ai sensi dell'art. 2033 c.c. o, in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c., effettuata dalla società fallita in favore della parte convenuta per l'ammontare di € 24.673,00 trattandosi di atto a titolo gratuito e, per l'effetto, condannare la medesima al pagamento in favore del Fallimento n. 589/2011 Controparte_2
, della predetta somma di € 24.673,00 oltre interessi moratori ai sensi dell'art.
[...]
1284 comma 4 c.c. e rivalutazione monetaria dalla data del versamento indebito alla restituzione o, in subordine, dalla data della domanda, ovvero del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
si è costituito instando per il rigetto dell'appello. CP_1
Ed il procedimento alla udienza del 19 marzo 2025 veniva trattenuto in decisione con concessione di termini ex art.352 cpc come da relativa ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza n. 11721/2022, il Tribunale di Roma respingeva le domande di parte attrice. A sostegno della decisione, la sentenza:
1) ha ritenuto inammissibile la domanda di inefficacia ex art. 64 l. fall., poiché formulata solamente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. e, comunque, rinunciata dal stesso con la comparsa conclusionale;
Parte_1
2) ha rigettato l'eccezione di prescrizione, poiché il ne aveva interrotto il Parte_1 decorso con diffide ricevute dal convenuto in data 17 marzo 2016 e 27 maggio 2019;
3) ha ritenuto che sarebbe “incontestata l'esistenza di una causa giustificativa alla base della dazione di denaro percepita dal convenuto, rinvenibile nel contratto di investimento stipulato tra quest'ultimo e la società IM Inc., facente parte dello stesso gruppo al quale apparteneva la società odierna attrice, prima della dichiarazione di fallimento” e, di conseguenza, il pagamento da parte della fallita costituirebbe “una ipotesi di adempimento del terzo, regolata dall'articolo 1180 c.c.”; 4) ha considerato che, in caso di “adempimento del terzo, spetta a quest'ultimo – e, dunque, al fallimento – l'eventuale esercizio verso l'accipiens dell'azione di ripetizione di indebito (Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 21 novembre 2019, n.
30446); detta azione ha tuttavia come presupposto l'inesistenza originaria o sopravvenuta di una qualunque causa attributiva della prestazione ricevuta, postulando in sostanza l'inesistenza del debito, e non può dunque applicarsi nei casi, come quello di specie, in cui il rapporto obbligatorio esiste nei confronti di un soggetto differente rispetto a quello che ha adempiuto e viene adempiuto dal terzo”;
5) ha ritenuto che, per i medesimi motivi, non fosse configurabile neppure l'azione ex art. 2041 c.c.
La decisione veniva gravata di appello dal fallimento. per i seguenti MOTIVI:
1.violazione e falsa applicazione degli artt. 1180, 2033 e 2041 c.c., per avere il Tribunale ritenuto che l'adempimento di un debito altrui impedirebbe di considerare il pagamento stesso “sine causa”, per un'errata interpretazione degli artt. 2033 e 2041 c.c. secondo il principio per cui chi esegue il pagamento non dovuto può richiedere la restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c. (Cass. 3 dicembre 2019 n. 31572; Cass. 21 novembre 2019 n. 30446). In sostanza, solo colui che esegue il pagamento non dovuto può chiederne la restituzione. Per sostenere l'irripetibilità del pagamento, il Tribunale ha fatto leva sulle seguenti circostanze: a) il versamento di € 24.673,00 aveva fatto seguito ad una richiesta di rimborso di capitali investiti dal con la European Investments Management;
b) CP_1 la società e la società European Investments Management erano Parte_1 società facenti capo al sodalizio criminale capeggiato da come Parte_3 accertato in sede penale. Inoltre, il fatto che una società paghi il debito di un'altra società, consapevole di pagare un debito altrui, non impedisce l'esercizio dell'azione ex art. 2033 c.c., soprattutto quando “le compagini satelliti non hanno alcuna attività, essendo unica loro funzione quella di supportare IM, che è solo una facciata da esporre ai clienti” (v. sentenza penale richiamata dal Tribunale, n.22338/12 Trib.Roma sez.IV pen.).
2. violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. per avere il Tribunale escluso l'applicabilità dell'azione generale di arricchimento, In quanto il legislatore ha dettato una norma di chiusura dell'ordinamento volta ad evitare che, al di fuori di vicende giustificate e pur nell'ambito dei fatti leciti, i patrimoni di due soggetti possano modificarsi l'uno a discapito dell'altro, stabilendo che chiunque si sia arricchito senza causa a spese e danno di un altro è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, ad indennizzare quest'ultimo della correlativa diminuzione patrimoniale (art. 2041 c.c.).
***** 1.Il motivo è infondato.
Osserva la Corte.
In fatto, il rapporto da cui trae origine l'azione oggetto di causa è stato documentato dal e consiste nell'avere effettuato versamenti per complessivi euro 180.000,00 CP_1 in favore di IM Inc. e nell'avere poi proceduto negli anni a diversi disinvestimenti, di cui l'ultimo del valore di euro 24.673,00, somma conseguita dal convenuto con fondi di a mezzo assegno circolare non trasferibile n. 52-52154132 04, emesso da Pt_1
Carispaq in data 8/5/2009.
Appare quindi incontestata l'esistenza oggettiva di una causa giustificativa alla base della dazione di denaro percepita dal convenuto, rinvenibile nel contratto di investimento stipulato tra quest'ultimo e la società IM Inc., facente parte dello stesso gruppo al quale apparteneva la società odierna attrice, prima della dichiarazione di fallimento. In diritto, se è certamente vero che il pagamento del credito del convenuto verso IM
è avvenuto ad opera di ciò integra non già un atto privo di causa, bensì una Pt_1 ipotesi di adempimento del terzo, regolata dall'articolo 1180 c.c.: il creditore che riceve la prestazione – semprechè vi sia una giustificazione causale, ossia esista un credito che venga dal terzo soddisfatto.
La circostanza non è contestata nel caso di specie, atteso che il convenuto aveva dimostrato di essere creditore verso IM di somme anche superiori a quelle ricevute in restituzione - ha titolo per trattenerla, dovendo semmai verificarsi nell'ambito dei rapporti interni tra ed IM (ma la circostanza è irrilevante per chi riceve la Pt_1 prestazione e dunque è irrilevante in questa sede) se detto pagamento (avvenuto, come visto, con fondi di a parziale estinzione di un debito di IM verso il convenuto) Pt_1 sia avvenuto per spirito di liberalità ovvero in esecuzione di un obbligo preesistente tra di esse e quali conseguenze restitutorie eventualmente possano derivarne.
In presenza di un adempimento del terzo, spetta a quest'ultimo – e, dunque, al fallimento - l'eventuale esercizio verso “l'accipiens” dell'azione di ripetizione di indebito (Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 21 novembre 2019, n. 30446); detta azione ha tuttavia come presupposto l'inesistenza originaria o sopravvenuta di una qualunque causa attributiva della prestazione ricevuta, postulando in sostanza l'inesistenza del debito, e non può dunque applicarsi nei casi, come quello di specie, in cui il rapporto obbligatorio esiste nei confronti di un soggetto differente rispetto a quello che ha adempiuto e viene adempiuto dal terzo.
2.Né tanto meno ricorrono i presupposti dell'azione di cui all'art. 2041 c.c. invocata in via subordinata, sia per la sua natura residuale, sia perché è da escludersi che le somme percepite dall'odierno convenuto vadano ad integrare una ipotesi di arricchimento senza giusta causa, in virtù delle motivazioni di cui sopra.
Per cui il gravame va disatteso. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, come da dispositivo liquidate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal fallimento di
(n. 589/2011) nei confronti di Parte_1 CP_1
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:
[...]
- respinge l'appello;
- condanna la curatela appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado, liquidate in euro 6.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore di questo ultimo, dichiaratosi antistatario;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della curatela di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Roma in data 14/05/2025 il consigliere est. (dr.E.Colognesi) il Presidente (dr.Diego R.A. Pinto)