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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/03/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 4675/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4675/2024
avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
nata ad [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. MARAI SILVIA, con C.F._1
domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
Contro
1 , nato in [...] il [...] C.F. CP_1
; C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
Parte attrice ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
“accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso”
Conclusioni del PM: “nulla oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso chiedeva pronuncia dello scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con , oltre a formulare ulteriori domande. CP_1
La parte resistente non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notificazione del ricorso introduttivo e ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 23.01.2025, la parte ricorrente precisava le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della legge n.
898/70 per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti il
2 02/07/2016 e regolarmente iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di BRENTINO BELLUNO (allegato in atti), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la separazione consensuale è stata omologata il 29/10/2020, e dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre,
come risulta dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Alla luce del comportamento processuale delle parti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione, da tempo, della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ricorre quindi l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 898/1970 e successive modifiche.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Il carattere necessitato della presente pronuncia induce a compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio, celebrato in BRENTINO
BELLUNO il 02/07/2016 tra e , Parte_1 CP_1
3 regolarmente iscritto nei registri di stato civile del Comune di BRENTINO
BELLUNO (anno 2016, Parte I, n. 2);
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di BRENTINO BELLUNO perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) spese compensate.
Così deciso in Verona il 11/03/2025
Il Presidente Rel
Dott. Massimo Vaccari
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4675/2024
avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
nata ad [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. MARAI SILVIA, con C.F._1
domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
Contro
1 , nato in [...] il [...] C.F. CP_1
; C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
Parte attrice ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
“accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso”
Conclusioni del PM: “nulla oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso chiedeva pronuncia dello scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con , oltre a formulare ulteriori domande. CP_1
La parte resistente non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notificazione del ricorso introduttivo e ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 23.01.2025, la parte ricorrente precisava le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della legge n.
898/70 per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti il
2 02/07/2016 e regolarmente iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di BRENTINO BELLUNO (allegato in atti), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la separazione consensuale è stata omologata il 29/10/2020, e dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre,
come risulta dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Alla luce del comportamento processuale delle parti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione, da tempo, della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ricorre quindi l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 898/1970 e successive modifiche.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Il carattere necessitato della presente pronuncia induce a compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio, celebrato in BRENTINO
BELLUNO il 02/07/2016 tra e , Parte_1 CP_1
3 regolarmente iscritto nei registri di stato civile del Comune di BRENTINO
BELLUNO (anno 2016, Parte I, n. 2);
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di BRENTINO BELLUNO perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) spese compensate.
Così deciso in Verona il 11/03/2025
Il Presidente Rel
Dott. Massimo Vaccari
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