Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 01/04/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 638/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai
Magistrati: dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 638/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Guido Giangiacomo, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Vincenzo Mastrangelo, come da procura in atti;
RESISTENTE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale;
INTERVENIENTE
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: all'udienza del 19/3/2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni prestando acquiescenza ai provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. Il P.M., con nota del
25/3/2025, ha espresso parere favorevole alla separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo.
1
Con ricorso depositato il 10/8/2024 ha chiesto Parte_1 all'intestato Tribunale di “- adottare decisione parziale sullo status coniugale a seguito della udienza di comparizione in ipotesi di necessità di istruttoria per le restanti questioni;
- dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla narrativa del presente atto;
- condannare la resistente alla rifusione di spese e competenze professionali del presente giudizio oltre IVA, CAP di legge e rimborso spese generali (15%) da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario, aumentate del 30% essendo il presente atto redatto in conformità all'art. 4, comma 1 bis, del D.M.”.
Con memoria di costituzione dell'11/11/2024 la resistente ha chiesto al Tribunale di “A) Dichiarare la Controparte_1 separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP
, per le motivazioni illustrate in premessa;
B) Autorizzare
[...]
i coniugi a vivere separati, con l'obbligo di reciproco rispetto;
C) Disporre l'affidamento condiviso e congiunto delle figlie
[...]
e ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Persona_2 presso la madre, le quali continueranno a vivere nella casa coniugale sita in San Salvo alla via Genova, 37, che a tal uopo verrà assegnata alla;
D) La potestà genitoriale sarà esercitata CP congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli (quali quelle relative all'istruzione, relazione ed educazione) dovranno essere assunte d'accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascun figlio;
E) Il ricorrente Parte_1 trasferirà la propria residenza in altra abitazione;
F) Il padre potrà vedere e tenere con se le figlie almeno un giorno infrasettimanale. Il padre si rende altresì disponibile a tenere le figlie nell'ipotesi di impedimento della Le figlie CP trascorreranno i fine settimana alternativamente con ciascun genitore. Le figlie ogni anno trascorreranno con il padre una parte delle vacanze natalizie (dal 24 al 30 dicembre o, ad anni alterni,
2 dal 31 dicembre al 6 gennaio) e quelle pasquali (il giorno di Pasqua
o il lunedì successivo) previo accordo con la madre;
G) Durante le vacanze estive i coniugi avranno terranno le figlie rispettivamente per un periodo di giorni 15 consecutivi ciascuno, previo accordo;
H) Il verserà un assegno di mantenimento di E. 600,00 per Parte_1 le due figlie (E. 300,00 ciascuna) entro il 5 di ogni mese, provvedendo al 50% delle spese straordinarie delle figlie ( e Per_2
) necessarie e utili per la salute, l'educazione, la Per_1 formazione e l'istruzione, ivi comprese a titolo esemplificativo le spese mediche e terapeutiche (odontoiatriche oculistiche ortopediche e specialistiche in genere), nonché quelle relative ai farmaci non rientranti nel SSN, le rette per le attività ludico – ricreative ed extrascolastiche in relazione alla propensione personale delle stesse, le spese per i compleanni, la prima comunione, la cresima, le gite scolastiche, per l'acquisto di testi e materiale scolastico in genere, quelle universitarie, previa documentazione delle stesse, come specificate nelle linee guida approvate dal Consiglio Nazionale
Forense. I) Il verserà un mantenimento in favore della Parte_1
LIBERATO pari ad E. 200,00 mensili da corrispondere entro il 5 di ogni mese;
J) A carico della resteranno le spese relative CP alle utenze della casa coniugale, mentre entrambi dovranno contribuire al pagamento del 50% delle spese della casa familiare relative al condominio – IMU ed eventuali riparazioni che dovessero essere necessarie;
K) Le rate del mutuo riferite all'immobile coniugale saranno corrisposte al 50% dai coniugi comproprietari;
L)
L'assegno unico relativo alle figlie dovrà essere versato dal
[...]
alla per l'intero in esclusivo favore delle figlie;
Pt_1 CP
M) Tutti i beni mobili comuni saranno equamente divisi;
N) I mobili, gli arredi e gli elettrodomestici presenti nella casa coniugale saranno lasciati nella disponibilità della che ne potrà CP disporre liberamente ed autonomamente;
O) Compensare integralmente tra le parti le spese e competenze del presente giudizio.”.
Alla prima udienza di comparizione dell'11/12/2024, il Giudice delegato, sentite le parti, personalmente presenti coi rispettivi difensori, ha formulato una proposta conciliativa, accettata dalla
3 resistente ma non dal ricorrente. Pertanto, con ordinanza emessa in pari data, il Giudice ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.:
“• autorizza i coniugi a vivere separati;
• dispone l'affidamento condiviso della figlia minore a Per_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, cui viene assegnata la casa coniugale, e diritto di visita del padre da esercitarsi compatibilmente con gli impegni personali e lavorativi dei genitori e con quelli personali e scolastici delle figlie;
• dispone che versi, entro il giorno 10 di Parte_1 ogni mese, a a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento delle figlie e , la somma di € 400,00 Per_1 Per_2 mensili (€ 200,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, nonché, a titolo di contributo al mantenimento della coniuge la somma di € 100,00 Controparte_1 mensili, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat;
• dispone che le spese straordinarie relative alle figlie siano in capo a ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno”.
Alla successiva udienza del 19/2/2025 le parti hanno chiesto rinvio pendenti trattative. All'udienza del 19/3/2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni dichiarando di prestare acquiescenza ai provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la congiunta domanda delle parti sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
4 Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi morali e materiali delle figlie e Per_1 Per_2
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'audizione della minore , posto che le predette condizioni Per_2 risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale e rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della predetta minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 638/2024, così provvede: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 CP
, i quali hanno contratto matrimonio a Vasto (CH) il
[...]
24/5/2003, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Vasto (CH) al n. 26, parte II, serie A dell'anno 2003; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vasto, nella Camera di Consiglio del 26/3/2025.
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Dott.ssa Maria Elena Faleschini
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