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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 11452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11452 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
RG n. 26461/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano
All'esito delle note ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Daniela DE Parte_1
SA e della in persona dell'avv. Francesco ELIA che lo Controparte_1
rappresentano e difendono come da mandato in atti
-parte ricorrente
E
CP_2
-contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente, premesso che il Tribunale gli ha riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento a decorrere dal
01.2.23, dedotto di non aver ottenuto il pagamento della prestazione, ha chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati oltre agli accessori di legge. CP_2
L' non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. CP_2
Il tribunale osserva quanto segue. pagina 1 di 2 La domanda è fondata.
Dalla documentazione in atti risulta che con sentenza n. 1983/25 il Tribunale di Roma ha accertato in capo a parte ricorrente i requisiti sanitari per fruire dell'indennità di accompagnamento dal 01.2.23.
Il ricorrente ha notificato all' il decreto di omologa e il modello AP 70. CP_2
Tale documentazione non è stata contestata da parte dell' rimasto contumace. Va CP_2
quindi affermato il diritto del ricorrente al pagamento dei ratei arretrati della prestazione richiesta, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, esclusa la fase di trattazione, da distrarsi al difensore antistatario di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna l' alla corresponsione in favore di parte ricorrente dei ratei maturati per CP_2
l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 01.2.23 oltre interessi come per legge sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali da rifondere al difensore CP_2
antistatario di parte ricorrente, liquidate in euro 1.860,00 oltre oneri di legge.
Roma, 12.11.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Giordano
:
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano
All'esito delle note ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Daniela DE Parte_1
SA e della in persona dell'avv. Francesco ELIA che lo Controparte_1
rappresentano e difendono come da mandato in atti
-parte ricorrente
E
CP_2
-contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente, premesso che il Tribunale gli ha riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento a decorrere dal
01.2.23, dedotto di non aver ottenuto il pagamento della prestazione, ha chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati oltre agli accessori di legge. CP_2
L' non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. CP_2
Il tribunale osserva quanto segue. pagina 1 di 2 La domanda è fondata.
Dalla documentazione in atti risulta che con sentenza n. 1983/25 il Tribunale di Roma ha accertato in capo a parte ricorrente i requisiti sanitari per fruire dell'indennità di accompagnamento dal 01.2.23.
Il ricorrente ha notificato all' il decreto di omologa e il modello AP 70. CP_2
Tale documentazione non è stata contestata da parte dell' rimasto contumace. Va CP_2
quindi affermato il diritto del ricorrente al pagamento dei ratei arretrati della prestazione richiesta, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, esclusa la fase di trattazione, da distrarsi al difensore antistatario di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna l' alla corresponsione in favore di parte ricorrente dei ratei maturati per CP_2
l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 01.2.23 oltre interessi come per legge sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali da rifondere al difensore CP_2
antistatario di parte ricorrente, liquidate in euro 1.860,00 oltre oneri di legge.
Roma, 12.11.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Giordano
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