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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7870/2024 Reg.Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Caterina Caniato......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 28.11.2024 dai coniugi:
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nata a Milano in [...] Parte_2 C.F._2
11.08.1965, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Simona Ferrante ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 11.12.2024 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati restando liberi di mantenere ciascuno la propria residenza, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Il Sig. verserà, come ha fatto sino ad ora, alla Sig.ra la somma mensile di euro Pt_1 Parte_2
500,00 rivalutabile ex indici Istat, quale contributo al suo mantenimento, entro il 15 di ogni mese mediante bonifico bancario;
3) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970
e, pertanto, una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
12.12.1988 nel Comune di Milano, trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio dello Stato civile di tale Comune al n. 969 Registro 1, Parte II serie B, anno 1988. Il tutto, alle medesime condizioni già richieste per la separazione consensuale;
4) Ordinare ogni necessaria comunicazione e annotazione degli emanandi provvedimenti agli enti preposti.
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che:
- le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto conformi a legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Morimondo in data 30.07.1988;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Morimondo per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 64 parte II, serie A anno 1988);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 02.01.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Caterina Caniato......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 28.11.2024 dai coniugi:
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nata a Milano in [...] Parte_2 C.F._2
11.08.1965, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Simona Ferrante ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 11.12.2024 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati restando liberi di mantenere ciascuno la propria residenza, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Il Sig. verserà, come ha fatto sino ad ora, alla Sig.ra la somma mensile di euro Pt_1 Parte_2
500,00 rivalutabile ex indici Istat, quale contributo al suo mantenimento, entro il 15 di ogni mese mediante bonifico bancario;
3) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970
e, pertanto, una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
12.12.1988 nel Comune di Milano, trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio dello Stato civile di tale Comune al n. 969 Registro 1, Parte II serie B, anno 1988. Il tutto, alle medesime condizioni già richieste per la separazione consensuale;
4) Ordinare ogni necessaria comunicazione e annotazione degli emanandi provvedimenti agli enti preposti.
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che:
- le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto conformi a legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Morimondo in data 30.07.1988;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Morimondo per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 64 parte II, serie A anno 1988);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 02.01.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti