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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/12/2025, n. 3959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3959 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 3933/2025 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 21.11.2025,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. CATTOLICO INCALDANA Parte_1
DANIELA, come da procura in atti;
- RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. ROMANI ANNAMARIA, come da Controparte_1 procura in atti;
- RESISTENTE
E
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato nelle note di trattazione scritta;
Per il P.M. può accogliersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 02.07.2025, ha esposto: - Parte_1 di aver contratto matrimonio con il resistente in data 05.09.2024; - che dal matrimonio non sono nati figli;
- che il matrimonio è naufragato a causa della condotta violenta e aggressiva del resistente.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al resistente.
Si è costituito il resistente, il quale ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi.
All'udienza del 21.11.2025, le parti hanno chiesto solo la pronuncia sullo status senza statuizioni accessorie.
La causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Nel merito, deve essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Le risultanze di causa e le dichiarazioni delle parti sul punto, infatti, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Ciò posto, l'assenza di richieste accessorie esime il Tribunale da ogni valutazione.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 3933/2025, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione dei coniugi nata l'[...] in Parte_1
UA (CE) e nato il [...] in [...]; Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CANCELLO ED ARNONE per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 9, Parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno
2024)
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 21.11.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Luigia Franzese
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso