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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/08/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4329/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4329/2024, promossa con ricorso depositato il 18.10.2024 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Stefano Cenacchi;
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. Teresa Luongo;
pagina 1 di 3 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Palermo (PA), in data 3 ottobre
2019 (anno 2019, atto n. 551, parte II, serie A); separati con sentenza n. 16/2025 del
21.01.2025, passata in giudicato il 06.03.2025; senza figli.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 18/10/2024, richiedevano pronuncia cumulativa ex art. 473bis.49 c.p.c. di separazione personale e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
La pronuncia divorzile, in particolare, veniva richiesta alle seguenti condizioni:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in data 3.10.2019 in Palermo, Atto trascritto al n. 551 parte II serie A - anno
2019 - Comune di Palermo,
• ordinare al Comune di Palermo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
nonché
OMOLOGARE
le seguenti condizioni:
• dare atto che la casa coniugale, già di proprietà comune, è stata venduta e che con il ricavato è stato estinto il mutuo sulla stessa gravante.
• Le parti concordano che il residuo del finanziamento di € 300,00 mensili, acceso dai coniugi per il pagamento del ricevimento e del viaggio di nozze, verrà pagato dal Sig.
fino all'estinzione, con rinuncia a qualsivoglia richiesta di rimborso nei Pt_1 confronti della Sig.ra Pt_2
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 14/11/2024 e
10/03/2025).
pagina 2 di 3 Con sentenza n. 16/2025 pubblicata in data 21/01/2025 è stata pronunciata la separazione personale delle parti e la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio del giudicante al fine del decorso del termine per la procedibilità della domanda divorzile.
Disposta anche per la fase divorzile la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate regolari note di trattazione scritta.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra , Parte_1 nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_2
11.09.1991, contratto dai coniugi in data 03.10.2019, in Palermo (PA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Palermo (anno 2019, atto n.
551, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23/07/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4329/2024, promossa con ricorso depositato il 18.10.2024 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Stefano Cenacchi;
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. Teresa Luongo;
pagina 1 di 3 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Palermo (PA), in data 3 ottobre
2019 (anno 2019, atto n. 551, parte II, serie A); separati con sentenza n. 16/2025 del
21.01.2025, passata in giudicato il 06.03.2025; senza figli.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 18/10/2024, richiedevano pronuncia cumulativa ex art. 473bis.49 c.p.c. di separazione personale e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
La pronuncia divorzile, in particolare, veniva richiesta alle seguenti condizioni:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in data 3.10.2019 in Palermo, Atto trascritto al n. 551 parte II serie A - anno
2019 - Comune di Palermo,
• ordinare al Comune di Palermo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
nonché
OMOLOGARE
le seguenti condizioni:
• dare atto che la casa coniugale, già di proprietà comune, è stata venduta e che con il ricavato è stato estinto il mutuo sulla stessa gravante.
• Le parti concordano che il residuo del finanziamento di € 300,00 mensili, acceso dai coniugi per il pagamento del ricevimento e del viaggio di nozze, verrà pagato dal Sig.
fino all'estinzione, con rinuncia a qualsivoglia richiesta di rimborso nei Pt_1 confronti della Sig.ra Pt_2
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 14/11/2024 e
10/03/2025).
pagina 2 di 3 Con sentenza n. 16/2025 pubblicata in data 21/01/2025 è stata pronunciata la separazione personale delle parti e la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio del giudicante al fine del decorso del termine per la procedibilità della domanda divorzile.
Disposta anche per la fase divorzile la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate regolari note di trattazione scritta.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra , Parte_1 nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_2
11.09.1991, contratto dai coniugi in data 03.10.2019, in Palermo (PA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Palermo (anno 2019, atto n.
551, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23/07/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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