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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 25/06/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE II CIVILE
R.G. 247/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente - relatrice
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 247/2022 R.G. promossa da:
C.F. con sede in Asti, via Secondo Arò n. 66, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Stefano Pinca del foro di Asti, PEC , e Barbara Timon del foro di Torino, PEC Email_1
presso lo studio di quest'ultima elettivamente Email_2
domiciliata in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 52
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F. con sede in Vicenza, via Vecchia Ferriera n. Controparte_1 P.IVA_2
4/a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Sergio Russo, PEC e Francescopaolo Russo, PEC Email_3
entrambi del foro di Vicenza ed elettivamente Email_4
domiciliata presso lo studio dell'avv. Graziano Piano in Asti, piazza Statuto n. 5
1 - APPELLATA -
E CONTRO
Controparte_2
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
Controparte_3
Controparte_4 Parte_2
- APPELLATI CONTUMACI -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 10 febbraio 2022, ha proposto impugnazione Parte_1
avverso la sentenza n. 914/2021, emessa in data 18 novembre 2021 dal Tribunale di Asti, in composizione monocratica, depositata in pari data e notificata il 14 gennaio 2022, con cui il Tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“rigetta le domande proposte,
dichiara tenuta e condanna parte attrice a versare a parte convenuta Parte_1 Controparte_5
a titolo di spese di lite, euro 4000,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario spese generali
[...]
IVA e CPA”.
si è costituita in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. Controparte_5
pag. 2/15 All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, in riforma della sentenza n. 914/2021 resa inter partes dal Tribunale di Asti il 18.11.21 e depositata in cancelleria in pari data nel procedimento N.R.G. 2417/2019
RIFORMARE totalmente l'impugnata sentenza assolvendo il ricorrente appellante da ogni condanna e:
Nel merito a) dichiarare preliminarmente che l'area cortilizia, identificata al NCEU di Asti al F.78 Part. 2915 e sub. 6 (doc. n° 13), situata a fronte del fabbricato di Via Arò n° 66 in detto Comune, è di proprietà
privata e non condominiale (vedi, tra gli altri, doc. n° 10 - Atto di acquisto 16.09.89; doc. n° 3 -
Regolamento di Condominio;
doc. n° 14 - Accertamento 3.10.07 proprietà immobiliare area cortilizia sub. 6);
b) dichiarare preliminarmente che l'area cortilizia identificata al NCEU di detto Comune al F.78 Part. 2915 e sub. 6 era, al 26.10.2015, di proprietà della P.IVA Controparte_5
, con sede in Via Vecchia Ferriera n° 4/A, 36100, Vicenza (VI) B. Locatelli n° 58, 24030 P.IVA_2
Brembate Sopra (BG), in quanto mai oggetto di trasferimento successivo all'acquisto del 1989 (doc. n°
10) ed al frazionamento del 2007 (doc. n° 11-14);
c) in ogni caso, accertare e dichiarare la natura pertinenziale della superficie sottostante la tettoia e delimitata dalla linea gialla esistente (vedi doc. n° 1, 2 e 6), all'interno della suddetta area cortilizia, a servizio dei locali commerciali di Via Arò n° 66 - identificati al NCEU di Asti, Foglio 78, Particella
2915, sub.
1 - ed acquistati dalla con rogito 26.10.15 (Atto Not. Anna Prima Rep. n° 87323 Pt_1
Racc. n° 10190);
pag. 3/15 d) dichiarare l'avvenuto trasferimento di detta area pertinenziale in capo alla , per effetto del Pt_1
rogito di cui sopra;
e) autorizzare conseguentemente la a procedere con il frazionamento di detta area, per Pt_1
l'eventuale nuova identificazione catastale;
f) ove fosse necessario, ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia del territorio di Asti (ex Conservatoria dei registri immobiliari di Asti), nonché le conseguenti necessarie trascrizioni e volturazioni, con esonero di ogni responsabilità a riguardo a carico del Conservatore;
g) in ogni caso, condannare l'appellato alla rifusione delle spese di primo grado e di CP_5
appello, diritti ed onorari di causa, CTU, oltre gli accessori di legge (C.P.A. ed I.V.A.) ed oltre alle spese gen. su detti importi”.
Per parte appellata:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello accogliere, disattesa ogni diversa istanza ex adverso formulata e non accettando il contraddittorio su eventuali domande nuove, le seguenti conclusioni:
Rigettare l'appello siccome infondato in fatto e in diritto, per l'effetto confermare la sentenza di primo grado con accoglimento delle conclusioni in quella sede formulate e che si riportano
Nel merito
1) Rigettare tutte le domande di parte attrice per le ragioni esposte in narrative e, per l'effetto,
dichiarare e confermare che l'area cortilizia incidente al catasto fabbricati del Comune di Asti Sez. AT,
FG. 78, Particella 2915 Sub. 6 (BCNC) (ex sub. 6, mapp. 790, Fg. 78, Sez, AT, Comune di Asti) è
comune e condominiale per l'intero e quindi anche per la parte individuata sotto la tettoia;
2) Con vittoria delle competenze di causa secondo D.M. 55/2014 o altro in vigore al momento della liquidazione oltre rimborso forfettario 15% o altra aliquota in vigore al momento della liquidazione,
IVA, CPA con aliquote di legge
In via istruttoria pag. 4/15 a) Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 e
3 c.p.c.
b) con vittoria delle competenze di causa secondo D.M. 147/2022 o altro in vigore al momento della liquidazione, oltre al rimborso forfettario 15% o altra in vigore al momento della liquidazione, IVA,
CPA con aliquote di legge”.
In data 15 giugno 2022 veniva dichiarata la contumacia delle parti convenute.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DELLA CAUSA
ha agito in giudizio avverso allegando quanto Parte_1 Controparte_5
segue:
- di aver sottoscritto, in data 18 settembre 2015, con la società un Controparte_5
contratto preliminare avente ad oggetto l'acquisto delle seguenti porzioni immobiliari site in Asti, via
Arò n. 66, poste al piano terreno del Condominio denominato “ARO' 66”: 1 unità immobiliare con destinazione commerciale con annessi due servizi igienici;
4 posti auto scoperti;
la superficie sotto la tettoia lato sinistro, specificatamente indicata come pertinenza del locale commerciale venduto;
- che, al momento della sottoscrizione del contratto preliminare, lo spazio sotto la tettoia era delimitato da una linea gialla ed era funzionale al locale commerciale precedentemente presente;
- che il Regolamento del Condominio di via Arò n. 66, predisposto da CP_5 CP_5
nel 2007, quando era proprietaria esclusiva di tutta l'area, esclude espressamente l'area di
[...]
posteggio dall'elenco delle cose comuni dell'edificio;
- che, al momento della redazione del citato Regolamento, era CP_5 CP_5
l'unica proprietaria del fabbricato, acquistato con atto del 1989;
pag. 5/15 - che, nel 2007, mediante frazionamento, aveva venduto alcuni Controparte_5
posti auto situati nel cortile;
- di aver sottoscritto, in data 26 ottobre 2015, con la Controparte, in adempimento al preliminare, il contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto i locali commerciali, i n. 4 posti auto e le pertinenze;
- che, in data 15 ottobre 2017, l'amministratore del geom. Controparte_6 [...]
, le aveva inviato una lettera di diffida affinché liberasse la zona sotto la tettoia, asserendo CP_7
trattarsi di bene comune e, quindi, non utilizzabile in via esclusiva da un solo condomino;
- di aver contestato la lettera di diffida, richiamando il preliminare, il definitivo e il Regolamento del
Condominio di via Arò n. 66;
- che la procedura di mediazione attivata aveva avuto esito negativo;
chiedendo, su tali basi, di accertare che l'area cortilizia situata sotto la tettoia è di proprietà esclusiva ed era, in data 26 ottobre 2015, di proprietà di in quanto mai Controparte_5
oggetto di trasferimento successivo all'acquisto del 1989 e al frazionamento del 2007; di accertare la natura pertinenziale della superficie sottostante la tettoia, all'interno della suddetta area cortilizia, a servizio del locale commerciale da essa acquistato e di dichiarare l'avvenuto trasferimento in suo favore di detta area pertinenziale;
di essere autorizzata a procedere con il frazionamento di detta area,
per l'eventuale nuova identificazione catastale;
e, ove fosse necessario, di ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia del territorio di Asti (ex Conservatoria dei registri immobiliari di Asti), nonché le conseguenti necessarie trascrizioni e volturazioni, con esonero di ogni responsabilità a riguardo a carico del Conservatore.
i è costituita in giudizio contestando la fondatezza delle domande Controparte_5
attoree e deducendo:
- che il cortile è area comune, funzionale all'utilizzo dei posti auto ivi situati;
pag. 6/15 - che il preliminare, privo di data e non registrato, non è fonte di obbligazioni, non essendo stato espressamente richiamato nel contratto definitivo;
- che il riferimento, contenuto nel contratto definitivo, a “tutti gli annessi e connessi, adiacenze e pertinenze, usi, diritti, azioni” costituisce una clausola di stile presente in ogni contratto di compravendita;
- che il Regolamento, all'art. 4, contiene una clausola di riserva, ove si afferma che è condominiale
“ogni altra opera, installazione, costruzione, manufatto che sia, per destinazione obiettiva,
indispensabile all'uso, al godimento e alla conservazione dell'edificio stesso” e che il cortile, per effetto di detta clausola, sarebbe condominiale;
- che, senza l'area di corte, i singoli proprietari dei fondi interclusi non possono entrare e parcheggiare le proprie auto;
- che il cortile è, ai sensi dell'art. 117 c.c., necessariamente condominiale;
- di aver acquistato, nel 1989, l'intero immobile e di aver poi provveduto a frazionare, nel 2007,
alcuni posti auto nel cortile;
- che il primo atto di vendita risale al 2007, quando vendette a l'intero piano sotto- CP_8
tetto e n. 4 posti auto;
- che, nel 2008, aveva venduto n. 5 unità abitative e n. 4 posti auto ad altri privati;
CP_8
- di aver venduto, nel 2010 al signor un appartamento e un posto auto;
CP_3
- che il si sarebbe costituito con la prima compravendita effettuata nel 2007, dal cui CP_6
rogito, tuttavia, non emerge che l'originario proprietario abbia voluto conservare per sé la proprietà di specifici beni, in particolare del cortile;
- che la zona oggetto di causa, delimitata in precedenza da una linea gialla, era stata utilizzata dal precedente conduttore del locale commerciale per il carico/scarico delle merci per mera tolleranza del locatore;
pag. 7/15 chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato a chiamare in causa tutti i condomini del
Condominio di via Arò n. 66, in quanto litisconsorti necessari, e, nel merito, di rigettare le domande attoree.
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha innanzitutto qualificato la domanda attorea principale quale richiesta di accertamento della proprietà esclusiva dell'area cortilizia situata sotto la tettoia, mentre ha ritenuto le domande volte all'accertamento che l'intero cortile è di proprietà privata ovvero era di al 26 ottobre 2015 e alla natura pertinenziale dell'area in CP_5
oggetto quali “accertamenti incidentali finalizzati all'accoglimento della domanda principale”.
Il primo Giudice ha poi ritenuto che la perifrasi usata dal convenuto “dichiarare e confermare che l'area è comune e condominiale” non fosse da intendersi quale domanda riconvenzionale, ma esclusivamente quale richiesta di rigetto delle domande attoree.
Ciò premesso, il Tribunale, scendendo nel merito della questione, ha ritenuto che non Parte_1
avesse assolto al proprio onere probatorio, in quanto, limitandosi a produrre in giudizio solo il suo atto di compravendita del 26 ottobre 2015, non avrebbe fornito la prova di un acquisto ad usucapione ovvero di tutti gli acquisti effettuati dai precedenti proprietari fino all'acquisto a titolo originario.
Ritenuta assorbita ogni altra questione, il Giudice di prime cure ha poi effettuato la liquidazione delle spese di lite sulla base del principio di soccombenza, condannando a rifondere a Parte_1
€ 4.000 per compensi, oltre 15% rimborso forfettario, spese Controparte_5
generali, IVA e CPA.
Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione articolando due motivi di gravame Parte_1
che possono essere così sintetizzati:
- errata interpretazione della domanda attorea ed erroneo suo rigetto per mancanza di prova;
- omessa analisi delle domande volte ad accertare che, in data 26 ottobre 2015, l'area cortilizia era di proprietà di che il frazionamento del 2007 non aveva prodotto Controparte_5
pag. 8/15 alcun trasferimento, in capo al , del cortile;
e che la superficie sottostante alla tettoia è CP_6
pertinenza del locale commerciale di via Arò n. 66.
2. OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE
innanzitutto, dichiara di aver provveduto a notificare il proprio atto di appello anche al Parte_1
nuovo condòmino del , signor Controparte_6 Parte_3
chiedendone l'eventuale estromissione qualora non ritenuto litisconsorte necessario.
Quanto al merito, con il primo motivo di gravame, si duole della decisione del primo Parte_1
Giudice di rigettare la domanda la sua domanda per mancato raggiungimento della cosiddetta
“probatio diabolica” in ordine al diritto di proprietà dell'area cortilizia sottostante alla tettoia.
Sostiene l'Appellante che, attraverso la produzione in giudizio dell'atto notarile del 26 ottobre 2015,
con cui ha acquistato il locale commerciale da e dell'atto del 16 Controparte_5
settembre 1989, con cui aveva acquistato l'intero edificio dal Controparte_5
signor , avrebbe non solo fornito la prova di aver acquistato l'area cortilizia sotto la CP_9
tettoia per avvenuta usucapione, giunta a compimento nel 2009 ovvero, se abbreviata, nel 1999, ma altresì fornito prova dell'acquisto dell'intero immobile, comprensivo di cortile, a titolo originario in capo all'odierna Appellata.
Ritiene poi l'Appellante che il Tribunale non avrebbe parimenti esaminato i documenti n. 10 (visura storica dell'area cortilizia) e n. 13 (DOCFA relativo all'accatastamento dei posti auto e del cortile avvenuto nel 2007) prodotti da dai quali emergerebbe come il Controparte_5
cortile oggetto di causa sarebbe proprio quello acquistato nel 1989 dall'odierna Appellata.
Inoltre, rileva che non avrebbe mai contestato di Parte_1 Controparte_5
esser stata l'originaria proprietaria dell'intero cortile, avendo solo affermato di non esserne più stata proprietaria al 26 ottobre 2015, ossia al momento della vendita del locale commerciale, per effetto dell'accatastamento come “bene comune non censibile” da essa effettuato nel 2007.
pag. 9/15 Con il secondo motivo di gravame, lamenta l'omesso esame da parte del Tribunale delle Parte_1
sue domande, considerate assorbite, volte ad accertare che, in data 26 ottobre 2015, l'area cortilizia era di proprietà di che il frazionamento del 2007 non aveva prodotto Controparte_5
alcun trasferimento, in capo al , del cortile e che la superficie di cortile sottostante alla CP_6
tettoia è pertinenza del locale commerciale di via Arò n. 66.
In particolare, l'Appellante sostiene di aver dimostrato, nel corso del giudizio di primo grado, che l'area cortilizia antistante il Condominio è di proprietà esclusiva di Controparte_6 [...]
sin dal 1989 e che ciò si evincerebbe non solo dai titoli prodotti in giudizio, ma anche CP_5
dallo stesso Regolamento di condominio, redatto in epoca antecedente alla prima vendita del 2007, che escluderebbe espressamente, dall'elenco dei beni di proprietà comune, il cortile.
Evidenzia poi l'Appellante che un accatastamento, quale quello effettuato nel 2007 dall'odierna
Appellata, non è idoneo a trasferire il diritto di proprietà del cortile dall'originario titolare al rappresentando, al contrario, una “mera variazione per modifica dell'identificativo”, CP_6
compiuta con atto unilaterale dal proprietario per fini meramente fiscali.
Aggiunge ancora con specifico riferimento alla parte di cortile situata sotto la tettoia, Parte_1
che detto bene avrebbe, senza dubbio, natura pertinenziale e, a sostegno di tale tesi, afferma che:
- il contratto preliminare stipulato con indica espressamente Controparte_5
l'area di cortile sotto la tettoia quale pertinenza del locale commerciale compravenduto;
- il contratto preliminare è ad effetti anticipati, avendo previsto la possibilità per l'acquirente di recintare, ancor prima della stipula del definitivo, l'area contesa;
- il contratto definitivo stipulato con l'Appellata fa espresso riferimento alle pertinenze;
- se avesse voluto negare, nel definitivo, il trasferimento della Controparte_5
pertinenza, avrebbe dovuto escluderla espressamente, non essendo sufficiente l'omessa menzione;
pag. 10/15 - il precedente conduttore del locale commerciale (signor , utilizzava l'area oggetto Persona_1
di causa per il carico e lo scarico della merce del suo supermercato, dopo aver provveduto a delimitare detti spazi con una linea gialla dipinta sull'asfalto.
3. MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente chiarire che il nuovo condòmino del Arò n. 66, signor Controparte_6
non deve essere estromesso dal presente giudizio, posto che il Parte_3
giudizio di primo grado si è svolto, per la natura degli accertamenti richiesti, anche nei confronti di tutti i condòmini del , i quali, nuovo condòmino compreso, sono tutti Controparte_6
litisconsorti nel presente grado di appello.
L'appello deve essere rigettato.
Il tema non è quello della prova della proprietà in quanto è pacifico che il cortile e l'intero edificio appartenevano a , il quale li vendette a , con risalenza del primo atto oltre il CP_9 CP_5
ventennio ai fini della prova dell'acquisto a titolo originario.
La questione decisiva per la causa è infatti quella del contenuto del regolamento di condominio allegato al primo atto di vendita di un bene e di alcuni posti auto effettuato da a CP_5 [...]
nel 2007. CP_8
Con tale atto il venditore costituiva il condominio individuando anche le parti dell'immobile da considerare condominiali.
Se si esamina il regolamento di condominio, si può vedere che, dopo l'articolo 3 dal contenuto descrittivo, vi è l'art. 4 che afferma che “per il fabbricato, costituiscono proprietà comune ed
indivisibile di tutti i singoli condomini, le parti comuni considerate tali dalle vigenti norme di legge
(art. 1117 c.c.) ed ogni altra opera, installazione, costruzione, manufatto che sia, per destinazione
obiettiva, indispensabile all'uso, al godimento e alla conservazione dell'edificio stesso ed i
particolare:
pag. 11/15 l'area su cui sorge la costruzione, ad esclusione dell'area di posteggio che risulta essere di proprietà
esclusiva , le fondazioni, i muri maestri, il tetto..”
Tale atto deve essere interpretato nel suo senso complessivo e, come afferma il primo comma dell'art. 4, considerando parti comuni “ ogni altra opera ….che sia per destinazione obiettiva, indispensabile al
godimento e all'uso, al godimento dell'edificio stesso…”.
Più specificamente il regolamento deve essere interpretato nel senso che manteneva per sé CP_5
esclusivamente la proprietà dei posti auto posti all'interno del cortile che avrebbe man mano venduto con gli alloggi, tanto che provvedeva poi all'accatastamento del cortile in modo conforme. Tutto il resto del cortile era destinato alla proprietà comune tra l'altro perché necessario per il godimento delle parti di accesso e manovra nel cortile.
D'altronde, nell'atto di vendita del 2007 da a si afferma che i posti auto CP_5 Controparte_8
formano un sol corpo “alle coerenze di area di manovra a più lati e fabbricato” , con ciò prevedendo l'esistenza di parti comuni sul cortile che consentivano l'accesso ai posti auto e le manovre.
Neppure l'area può essere considerata pertinenziale in quanto, affinché sussistano i requisiti di cui all'art. 817 c.c., occorre la volontà del proprietario di destinare il bene a vincolo pertinenziale e la destinazione oggettiva dello stesso a tale vincolo, non potendo il mero utilizzo per tolleranza da parte del locatario imprimere quella destinazione oggettiva prevista dalla norma.
Ora il mero fatto che un locatario occupante il locale commerciale in epoca antecedente all'acquisto effettuato dalla soc. avesse utilizzato lo spazio sotto la tettoia non può determinare la Pt_1
costituzione di un vincolo pertinenziale.
La prova che ciò sia avvenuto non per tolleranza del proprietario ma per volontà del proprietario stesso di costituzione di un vincolo pertinenziale doveva essere provato da , ma tale prova è mancata. Pt_1
Parte appellante motiva il proprio atto di appello con il contenuto del contratto preliminare stipulato inter partes il quale afferma: “Parte promittente venditrice si obbliga a vendere a parte promittente
pag. 12/15 acquirente, che si obbliga ad acquistare…n. 1 unità immobiliare con destinazione commerciale con
annessi due servizi igienici, n. 4 posti auto scoperti, oltre al frazionamento e alla superficie
individuata come pertinenza del locale commerciale posizionata sotto la tettoia lato sinistro”),
prevedendo altresì, quale effetto anticipato, la possibilità per la promissaria acquirente di “porre
idonea recinzione al fine di delimitare le zone di esclusiva proprietà e/o disponibilità all'interno del
cortile (porzione attigua e antistante i posti auto”.
Afferma la che in tale contratto preliminare la riconosceva di essere Parte_1 CP_5
proprietaria della tettoia e che la stessa era legata da vincolo pertinenziale al locale commerciale;
tale fatto sarebbe stato riconosciuto anche nel contratto definitivo del 26 ottobre 2015 laddove si parla alla pg. 3 di trasferimento del bene con “tutti gli annessi e connessi, adiacenze e pertinenze…”.
Evidenzia, poi, che non è necessario menzionare, nel contratto definitivo, i beni pertinenziali ovvero i loro riferimenti catastali, posto che, ai sensi dell'art. 818 c.c. “gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto”.
Ritiene il Collegio che il contratto preliminare, non registrato, non può avere alcun effetto nei confronti dei Condomini terzi, in relazione ai quali rileva solo il contratto definitivo trascritto.
Ora il contratto definitivo non menziona la tettoia in alcun modo e contiene solo una mera clausola di stile con riferimento alle pertinenze;
lo stesso dicasi dei disegni allegati all'atto.
Ciò non è sufficiente per dimostrare il vincolo pertinenziale ai sensi dell'art. 817 c.c., in difetto,
come si è detto, di qualunque dimostrazione della sussistenza antecedente al contratto del vincolo pertinenziale.
E' altresì elemento di prova ulteriore della natura condominiale della stessa il fatto che la tettoia sia stata accatastata come bene non censibile, proprio perché bene condominiale non vendibile.
pag. 13/15 Il venditore ha dunque promesso in vendita alla lo spazio corrispondente alla tettoia senza Pt_1
esserne proprietario e poterne disporre, ma ciò rileva solo nei rapporti interni per eventuali responsabilità.
L'atto notarile ha trasferito dunque l'immobile senza lo spazio corrispondente alla tettoia, spazio che è
condominiale.
Le spese di appello debbono essere liquidate a carico della parte soccombente e si liquidano secondo il valore indeterminato medio, tenuto conto dei valori medi per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale, e dei valori minimi per la fase di trattazione, non essendo stata svolta nel giudizio alcuna specifica attività istruttoria.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30.5.2002, n.
115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 914/2021, emessa in data 18 novembre 2021dal Tribunale di Asti, in composizione monocratica, depositata in pari data e notificata il 14 gennaio 2022;
rigetta l'appello;
condanna a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_5
grado di giudizio, che si liquidano in € 10.313,00, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi ed accessori di legge ed oltre agli esposti;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R.
30.5.2002, n. 115.
Torino, 11 giugno 2025
pag. 14/15 Il Presidente rel.
Dott. Cecilia Marino
pag. 15/15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
347 c.p.c., mentre le altre parti sono rimaste contumaci.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE II CIVILE
R.G. 247/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente - relatrice
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 247/2022 R.G. promossa da:
C.F. con sede in Asti, via Secondo Arò n. 66, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Stefano Pinca del foro di Asti, PEC , e Barbara Timon del foro di Torino, PEC Email_1
presso lo studio di quest'ultima elettivamente Email_2
domiciliata in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 52
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F. con sede in Vicenza, via Vecchia Ferriera n. Controparte_1 P.IVA_2
4/a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Sergio Russo, PEC e Francescopaolo Russo, PEC Email_3
entrambi del foro di Vicenza ed elettivamente Email_4
domiciliata presso lo studio dell'avv. Graziano Piano in Asti, piazza Statuto n. 5
1 - APPELLATA -
E CONTRO
Controparte_2
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
Controparte_3
Controparte_4 Parte_2
- APPELLATI CONTUMACI -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 10 febbraio 2022, ha proposto impugnazione Parte_1
avverso la sentenza n. 914/2021, emessa in data 18 novembre 2021 dal Tribunale di Asti, in composizione monocratica, depositata in pari data e notificata il 14 gennaio 2022, con cui il Tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“rigetta le domande proposte,
dichiara tenuta e condanna parte attrice a versare a parte convenuta Parte_1 Controparte_5
a titolo di spese di lite, euro 4000,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario spese generali
[...]
IVA e CPA”.
si è costituita in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. Controparte_5
pag. 2/15 All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, in riforma della sentenza n. 914/2021 resa inter partes dal Tribunale di Asti il 18.11.21 e depositata in cancelleria in pari data nel procedimento N.R.G. 2417/2019
RIFORMARE totalmente l'impugnata sentenza assolvendo il ricorrente appellante da ogni condanna e:
Nel merito a) dichiarare preliminarmente che l'area cortilizia, identificata al NCEU di Asti al F.78 Part. 2915 e sub. 6 (doc. n° 13), situata a fronte del fabbricato di Via Arò n° 66 in detto Comune, è di proprietà
privata e non condominiale (vedi, tra gli altri, doc. n° 10 - Atto di acquisto 16.09.89; doc. n° 3 -
Regolamento di Condominio;
doc. n° 14 - Accertamento 3.10.07 proprietà immobiliare area cortilizia sub. 6);
b) dichiarare preliminarmente che l'area cortilizia identificata al NCEU di detto Comune al F.78 Part. 2915 e sub. 6 era, al 26.10.2015, di proprietà della P.IVA Controparte_5
, con sede in Via Vecchia Ferriera n° 4/A, 36100, Vicenza (VI) B. Locatelli n° 58, 24030 P.IVA_2
Brembate Sopra (BG), in quanto mai oggetto di trasferimento successivo all'acquisto del 1989 (doc. n°
10) ed al frazionamento del 2007 (doc. n° 11-14);
c) in ogni caso, accertare e dichiarare la natura pertinenziale della superficie sottostante la tettoia e delimitata dalla linea gialla esistente (vedi doc. n° 1, 2 e 6), all'interno della suddetta area cortilizia, a servizio dei locali commerciali di Via Arò n° 66 - identificati al NCEU di Asti, Foglio 78, Particella
2915, sub.
1 - ed acquistati dalla con rogito 26.10.15 (Atto Not. Anna Prima Rep. n° 87323 Pt_1
Racc. n° 10190);
pag. 3/15 d) dichiarare l'avvenuto trasferimento di detta area pertinenziale in capo alla , per effetto del Pt_1
rogito di cui sopra;
e) autorizzare conseguentemente la a procedere con il frazionamento di detta area, per Pt_1
l'eventuale nuova identificazione catastale;
f) ove fosse necessario, ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia del territorio di Asti (ex Conservatoria dei registri immobiliari di Asti), nonché le conseguenti necessarie trascrizioni e volturazioni, con esonero di ogni responsabilità a riguardo a carico del Conservatore;
g) in ogni caso, condannare l'appellato alla rifusione delle spese di primo grado e di CP_5
appello, diritti ed onorari di causa, CTU, oltre gli accessori di legge (C.P.A. ed I.V.A.) ed oltre alle spese gen. su detti importi”.
Per parte appellata:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello accogliere, disattesa ogni diversa istanza ex adverso formulata e non accettando il contraddittorio su eventuali domande nuove, le seguenti conclusioni:
Rigettare l'appello siccome infondato in fatto e in diritto, per l'effetto confermare la sentenza di primo grado con accoglimento delle conclusioni in quella sede formulate e che si riportano
Nel merito
1) Rigettare tutte le domande di parte attrice per le ragioni esposte in narrative e, per l'effetto,
dichiarare e confermare che l'area cortilizia incidente al catasto fabbricati del Comune di Asti Sez. AT,
FG. 78, Particella 2915 Sub. 6 (BCNC) (ex sub. 6, mapp. 790, Fg. 78, Sez, AT, Comune di Asti) è
comune e condominiale per l'intero e quindi anche per la parte individuata sotto la tettoia;
2) Con vittoria delle competenze di causa secondo D.M. 55/2014 o altro in vigore al momento della liquidazione oltre rimborso forfettario 15% o altra aliquota in vigore al momento della liquidazione,
IVA, CPA con aliquote di legge
In via istruttoria pag. 4/15 a) Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 e
3 c.p.c.
b) con vittoria delle competenze di causa secondo D.M. 147/2022 o altro in vigore al momento della liquidazione, oltre al rimborso forfettario 15% o altra in vigore al momento della liquidazione, IVA,
CPA con aliquote di legge”.
In data 15 giugno 2022 veniva dichiarata la contumacia delle parti convenute.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DELLA CAUSA
ha agito in giudizio avverso allegando quanto Parte_1 Controparte_5
segue:
- di aver sottoscritto, in data 18 settembre 2015, con la società un Controparte_5
contratto preliminare avente ad oggetto l'acquisto delle seguenti porzioni immobiliari site in Asti, via
Arò n. 66, poste al piano terreno del Condominio denominato “ARO' 66”: 1 unità immobiliare con destinazione commerciale con annessi due servizi igienici;
4 posti auto scoperti;
la superficie sotto la tettoia lato sinistro, specificatamente indicata come pertinenza del locale commerciale venduto;
- che, al momento della sottoscrizione del contratto preliminare, lo spazio sotto la tettoia era delimitato da una linea gialla ed era funzionale al locale commerciale precedentemente presente;
- che il Regolamento del Condominio di via Arò n. 66, predisposto da CP_5 CP_5
nel 2007, quando era proprietaria esclusiva di tutta l'area, esclude espressamente l'area di
[...]
posteggio dall'elenco delle cose comuni dell'edificio;
- che, al momento della redazione del citato Regolamento, era CP_5 CP_5
l'unica proprietaria del fabbricato, acquistato con atto del 1989;
pag. 5/15 - che, nel 2007, mediante frazionamento, aveva venduto alcuni Controparte_5
posti auto situati nel cortile;
- di aver sottoscritto, in data 26 ottobre 2015, con la Controparte, in adempimento al preliminare, il contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto i locali commerciali, i n. 4 posti auto e le pertinenze;
- che, in data 15 ottobre 2017, l'amministratore del geom. Controparte_6 [...]
, le aveva inviato una lettera di diffida affinché liberasse la zona sotto la tettoia, asserendo CP_7
trattarsi di bene comune e, quindi, non utilizzabile in via esclusiva da un solo condomino;
- di aver contestato la lettera di diffida, richiamando il preliminare, il definitivo e il Regolamento del
Condominio di via Arò n. 66;
- che la procedura di mediazione attivata aveva avuto esito negativo;
chiedendo, su tali basi, di accertare che l'area cortilizia situata sotto la tettoia è di proprietà esclusiva ed era, in data 26 ottobre 2015, di proprietà di in quanto mai Controparte_5
oggetto di trasferimento successivo all'acquisto del 1989 e al frazionamento del 2007; di accertare la natura pertinenziale della superficie sottostante la tettoia, all'interno della suddetta area cortilizia, a servizio del locale commerciale da essa acquistato e di dichiarare l'avvenuto trasferimento in suo favore di detta area pertinenziale;
di essere autorizzata a procedere con il frazionamento di detta area,
per l'eventuale nuova identificazione catastale;
e, ove fosse necessario, di ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia del territorio di Asti (ex Conservatoria dei registri immobiliari di Asti), nonché le conseguenti necessarie trascrizioni e volturazioni, con esonero di ogni responsabilità a riguardo a carico del Conservatore.
i è costituita in giudizio contestando la fondatezza delle domande Controparte_5
attoree e deducendo:
- che il cortile è area comune, funzionale all'utilizzo dei posti auto ivi situati;
pag. 6/15 - che il preliminare, privo di data e non registrato, non è fonte di obbligazioni, non essendo stato espressamente richiamato nel contratto definitivo;
- che il riferimento, contenuto nel contratto definitivo, a “tutti gli annessi e connessi, adiacenze e pertinenze, usi, diritti, azioni” costituisce una clausola di stile presente in ogni contratto di compravendita;
- che il Regolamento, all'art. 4, contiene una clausola di riserva, ove si afferma che è condominiale
“ogni altra opera, installazione, costruzione, manufatto che sia, per destinazione obiettiva,
indispensabile all'uso, al godimento e alla conservazione dell'edificio stesso” e che il cortile, per effetto di detta clausola, sarebbe condominiale;
- che, senza l'area di corte, i singoli proprietari dei fondi interclusi non possono entrare e parcheggiare le proprie auto;
- che il cortile è, ai sensi dell'art. 117 c.c., necessariamente condominiale;
- di aver acquistato, nel 1989, l'intero immobile e di aver poi provveduto a frazionare, nel 2007,
alcuni posti auto nel cortile;
- che il primo atto di vendita risale al 2007, quando vendette a l'intero piano sotto- CP_8
tetto e n. 4 posti auto;
- che, nel 2008, aveva venduto n. 5 unità abitative e n. 4 posti auto ad altri privati;
CP_8
- di aver venduto, nel 2010 al signor un appartamento e un posto auto;
CP_3
- che il si sarebbe costituito con la prima compravendita effettuata nel 2007, dal cui CP_6
rogito, tuttavia, non emerge che l'originario proprietario abbia voluto conservare per sé la proprietà di specifici beni, in particolare del cortile;
- che la zona oggetto di causa, delimitata in precedenza da una linea gialla, era stata utilizzata dal precedente conduttore del locale commerciale per il carico/scarico delle merci per mera tolleranza del locatore;
pag. 7/15 chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato a chiamare in causa tutti i condomini del
Condominio di via Arò n. 66, in quanto litisconsorti necessari, e, nel merito, di rigettare le domande attoree.
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha innanzitutto qualificato la domanda attorea principale quale richiesta di accertamento della proprietà esclusiva dell'area cortilizia situata sotto la tettoia, mentre ha ritenuto le domande volte all'accertamento che l'intero cortile è di proprietà privata ovvero era di al 26 ottobre 2015 e alla natura pertinenziale dell'area in CP_5
oggetto quali “accertamenti incidentali finalizzati all'accoglimento della domanda principale”.
Il primo Giudice ha poi ritenuto che la perifrasi usata dal convenuto “dichiarare e confermare che l'area è comune e condominiale” non fosse da intendersi quale domanda riconvenzionale, ma esclusivamente quale richiesta di rigetto delle domande attoree.
Ciò premesso, il Tribunale, scendendo nel merito della questione, ha ritenuto che non Parte_1
avesse assolto al proprio onere probatorio, in quanto, limitandosi a produrre in giudizio solo il suo atto di compravendita del 26 ottobre 2015, non avrebbe fornito la prova di un acquisto ad usucapione ovvero di tutti gli acquisti effettuati dai precedenti proprietari fino all'acquisto a titolo originario.
Ritenuta assorbita ogni altra questione, il Giudice di prime cure ha poi effettuato la liquidazione delle spese di lite sulla base del principio di soccombenza, condannando a rifondere a Parte_1
€ 4.000 per compensi, oltre 15% rimborso forfettario, spese Controparte_5
generali, IVA e CPA.
Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione articolando due motivi di gravame Parte_1
che possono essere così sintetizzati:
- errata interpretazione della domanda attorea ed erroneo suo rigetto per mancanza di prova;
- omessa analisi delle domande volte ad accertare che, in data 26 ottobre 2015, l'area cortilizia era di proprietà di che il frazionamento del 2007 non aveva prodotto Controparte_5
pag. 8/15 alcun trasferimento, in capo al , del cortile;
e che la superficie sottostante alla tettoia è CP_6
pertinenza del locale commerciale di via Arò n. 66.
2. OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE
innanzitutto, dichiara di aver provveduto a notificare il proprio atto di appello anche al Parte_1
nuovo condòmino del , signor Controparte_6 Parte_3
chiedendone l'eventuale estromissione qualora non ritenuto litisconsorte necessario.
Quanto al merito, con il primo motivo di gravame, si duole della decisione del primo Parte_1
Giudice di rigettare la domanda la sua domanda per mancato raggiungimento della cosiddetta
“probatio diabolica” in ordine al diritto di proprietà dell'area cortilizia sottostante alla tettoia.
Sostiene l'Appellante che, attraverso la produzione in giudizio dell'atto notarile del 26 ottobre 2015,
con cui ha acquistato il locale commerciale da e dell'atto del 16 Controparte_5
settembre 1989, con cui aveva acquistato l'intero edificio dal Controparte_5
signor , avrebbe non solo fornito la prova di aver acquistato l'area cortilizia sotto la CP_9
tettoia per avvenuta usucapione, giunta a compimento nel 2009 ovvero, se abbreviata, nel 1999, ma altresì fornito prova dell'acquisto dell'intero immobile, comprensivo di cortile, a titolo originario in capo all'odierna Appellata.
Ritiene poi l'Appellante che il Tribunale non avrebbe parimenti esaminato i documenti n. 10 (visura storica dell'area cortilizia) e n. 13 (DOCFA relativo all'accatastamento dei posti auto e del cortile avvenuto nel 2007) prodotti da dai quali emergerebbe come il Controparte_5
cortile oggetto di causa sarebbe proprio quello acquistato nel 1989 dall'odierna Appellata.
Inoltre, rileva che non avrebbe mai contestato di Parte_1 Controparte_5
esser stata l'originaria proprietaria dell'intero cortile, avendo solo affermato di non esserne più stata proprietaria al 26 ottobre 2015, ossia al momento della vendita del locale commerciale, per effetto dell'accatastamento come “bene comune non censibile” da essa effettuato nel 2007.
pag. 9/15 Con il secondo motivo di gravame, lamenta l'omesso esame da parte del Tribunale delle Parte_1
sue domande, considerate assorbite, volte ad accertare che, in data 26 ottobre 2015, l'area cortilizia era di proprietà di che il frazionamento del 2007 non aveva prodotto Controparte_5
alcun trasferimento, in capo al , del cortile e che la superficie di cortile sottostante alla CP_6
tettoia è pertinenza del locale commerciale di via Arò n. 66.
In particolare, l'Appellante sostiene di aver dimostrato, nel corso del giudizio di primo grado, che l'area cortilizia antistante il Condominio è di proprietà esclusiva di Controparte_6 [...]
sin dal 1989 e che ciò si evincerebbe non solo dai titoli prodotti in giudizio, ma anche CP_5
dallo stesso Regolamento di condominio, redatto in epoca antecedente alla prima vendita del 2007, che escluderebbe espressamente, dall'elenco dei beni di proprietà comune, il cortile.
Evidenzia poi l'Appellante che un accatastamento, quale quello effettuato nel 2007 dall'odierna
Appellata, non è idoneo a trasferire il diritto di proprietà del cortile dall'originario titolare al rappresentando, al contrario, una “mera variazione per modifica dell'identificativo”, CP_6
compiuta con atto unilaterale dal proprietario per fini meramente fiscali.
Aggiunge ancora con specifico riferimento alla parte di cortile situata sotto la tettoia, Parte_1
che detto bene avrebbe, senza dubbio, natura pertinenziale e, a sostegno di tale tesi, afferma che:
- il contratto preliminare stipulato con indica espressamente Controparte_5
l'area di cortile sotto la tettoia quale pertinenza del locale commerciale compravenduto;
- il contratto preliminare è ad effetti anticipati, avendo previsto la possibilità per l'acquirente di recintare, ancor prima della stipula del definitivo, l'area contesa;
- il contratto definitivo stipulato con l'Appellata fa espresso riferimento alle pertinenze;
- se avesse voluto negare, nel definitivo, il trasferimento della Controparte_5
pertinenza, avrebbe dovuto escluderla espressamente, non essendo sufficiente l'omessa menzione;
pag. 10/15 - il precedente conduttore del locale commerciale (signor , utilizzava l'area oggetto Persona_1
di causa per il carico e lo scarico della merce del suo supermercato, dopo aver provveduto a delimitare detti spazi con una linea gialla dipinta sull'asfalto.
3. MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente chiarire che il nuovo condòmino del Arò n. 66, signor Controparte_6
non deve essere estromesso dal presente giudizio, posto che il Parte_3
giudizio di primo grado si è svolto, per la natura degli accertamenti richiesti, anche nei confronti di tutti i condòmini del , i quali, nuovo condòmino compreso, sono tutti Controparte_6
litisconsorti nel presente grado di appello.
L'appello deve essere rigettato.
Il tema non è quello della prova della proprietà in quanto è pacifico che il cortile e l'intero edificio appartenevano a , il quale li vendette a , con risalenza del primo atto oltre il CP_9 CP_5
ventennio ai fini della prova dell'acquisto a titolo originario.
La questione decisiva per la causa è infatti quella del contenuto del regolamento di condominio allegato al primo atto di vendita di un bene e di alcuni posti auto effettuato da a CP_5 [...]
nel 2007. CP_8
Con tale atto il venditore costituiva il condominio individuando anche le parti dell'immobile da considerare condominiali.
Se si esamina il regolamento di condominio, si può vedere che, dopo l'articolo 3 dal contenuto descrittivo, vi è l'art. 4 che afferma che “per il fabbricato, costituiscono proprietà comune ed
indivisibile di tutti i singoli condomini, le parti comuni considerate tali dalle vigenti norme di legge
(art. 1117 c.c.) ed ogni altra opera, installazione, costruzione, manufatto che sia, per destinazione
obiettiva, indispensabile all'uso, al godimento e alla conservazione dell'edificio stesso ed i
particolare:
pag. 11/15 l'area su cui sorge la costruzione, ad esclusione dell'area di posteggio che risulta essere di proprietà
esclusiva , le fondazioni, i muri maestri, il tetto..”
Tale atto deve essere interpretato nel suo senso complessivo e, come afferma il primo comma dell'art. 4, considerando parti comuni “ ogni altra opera ….che sia per destinazione obiettiva, indispensabile al
godimento e all'uso, al godimento dell'edificio stesso…”.
Più specificamente il regolamento deve essere interpretato nel senso che manteneva per sé CP_5
esclusivamente la proprietà dei posti auto posti all'interno del cortile che avrebbe man mano venduto con gli alloggi, tanto che provvedeva poi all'accatastamento del cortile in modo conforme. Tutto il resto del cortile era destinato alla proprietà comune tra l'altro perché necessario per il godimento delle parti di accesso e manovra nel cortile.
D'altronde, nell'atto di vendita del 2007 da a si afferma che i posti auto CP_5 Controparte_8
formano un sol corpo “alle coerenze di area di manovra a più lati e fabbricato” , con ciò prevedendo l'esistenza di parti comuni sul cortile che consentivano l'accesso ai posti auto e le manovre.
Neppure l'area può essere considerata pertinenziale in quanto, affinché sussistano i requisiti di cui all'art. 817 c.c., occorre la volontà del proprietario di destinare il bene a vincolo pertinenziale e la destinazione oggettiva dello stesso a tale vincolo, non potendo il mero utilizzo per tolleranza da parte del locatario imprimere quella destinazione oggettiva prevista dalla norma.
Ora il mero fatto che un locatario occupante il locale commerciale in epoca antecedente all'acquisto effettuato dalla soc. avesse utilizzato lo spazio sotto la tettoia non può determinare la Pt_1
costituzione di un vincolo pertinenziale.
La prova che ciò sia avvenuto non per tolleranza del proprietario ma per volontà del proprietario stesso di costituzione di un vincolo pertinenziale doveva essere provato da , ma tale prova è mancata. Pt_1
Parte appellante motiva il proprio atto di appello con il contenuto del contratto preliminare stipulato inter partes il quale afferma: “Parte promittente venditrice si obbliga a vendere a parte promittente
pag. 12/15 acquirente, che si obbliga ad acquistare…n. 1 unità immobiliare con destinazione commerciale con
annessi due servizi igienici, n. 4 posti auto scoperti, oltre al frazionamento e alla superficie
individuata come pertinenza del locale commerciale posizionata sotto la tettoia lato sinistro”),
prevedendo altresì, quale effetto anticipato, la possibilità per la promissaria acquirente di “porre
idonea recinzione al fine di delimitare le zone di esclusiva proprietà e/o disponibilità all'interno del
cortile (porzione attigua e antistante i posti auto”.
Afferma la che in tale contratto preliminare la riconosceva di essere Parte_1 CP_5
proprietaria della tettoia e che la stessa era legata da vincolo pertinenziale al locale commerciale;
tale fatto sarebbe stato riconosciuto anche nel contratto definitivo del 26 ottobre 2015 laddove si parla alla pg. 3 di trasferimento del bene con “tutti gli annessi e connessi, adiacenze e pertinenze…”.
Evidenzia, poi, che non è necessario menzionare, nel contratto definitivo, i beni pertinenziali ovvero i loro riferimenti catastali, posto che, ai sensi dell'art. 818 c.c. “gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto”.
Ritiene il Collegio che il contratto preliminare, non registrato, non può avere alcun effetto nei confronti dei Condomini terzi, in relazione ai quali rileva solo il contratto definitivo trascritto.
Ora il contratto definitivo non menziona la tettoia in alcun modo e contiene solo una mera clausola di stile con riferimento alle pertinenze;
lo stesso dicasi dei disegni allegati all'atto.
Ciò non è sufficiente per dimostrare il vincolo pertinenziale ai sensi dell'art. 817 c.c., in difetto,
come si è detto, di qualunque dimostrazione della sussistenza antecedente al contratto del vincolo pertinenziale.
E' altresì elemento di prova ulteriore della natura condominiale della stessa il fatto che la tettoia sia stata accatastata come bene non censibile, proprio perché bene condominiale non vendibile.
pag. 13/15 Il venditore ha dunque promesso in vendita alla lo spazio corrispondente alla tettoia senza Pt_1
esserne proprietario e poterne disporre, ma ciò rileva solo nei rapporti interni per eventuali responsabilità.
L'atto notarile ha trasferito dunque l'immobile senza lo spazio corrispondente alla tettoia, spazio che è
condominiale.
Le spese di appello debbono essere liquidate a carico della parte soccombente e si liquidano secondo il valore indeterminato medio, tenuto conto dei valori medi per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale, e dei valori minimi per la fase di trattazione, non essendo stata svolta nel giudizio alcuna specifica attività istruttoria.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30.5.2002, n.
115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 914/2021, emessa in data 18 novembre 2021dal Tribunale di Asti, in composizione monocratica, depositata in pari data e notificata il 14 gennaio 2022;
rigetta l'appello;
condanna a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_5
grado di giudizio, che si liquidano in € 10.313,00, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi ed accessori di legge ed oltre agli esposti;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R.
30.5.2002, n. 115.
Torino, 11 giugno 2025
pag. 14/15 Il Presidente rel.
Dott. Cecilia Marino
pag. 15/15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
347 c.p.c., mentre le altre parti sono rimaste contumaci.