Sentenza 11 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 11/05/2026, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01422/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00356/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 356 del 2026, proposto da
GE.CO General Commerce S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Lupica e Carmelo Martino Anzalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa e Marina Militare - Direzione d’Intendenza - Marintendenza di Augusta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149;
nei confronti
RA MO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Carmelo Zappulla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
De Sia e Idea Tenda S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
a) del verbale n. 644 del 9 dicembre 2025, con cui è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria in favore di RA MO s.r.l. della gara avente ad oggetto “Manutenzione delle tende di bordo delle unità navali dipendenti da NA QUATTRO, sedi di Augusta e Messina”;
b) del provvedimento n. 9837 del 20 dicembre 2025, con cui è stata comunicata la conformità tecnica dell’offerta avanzata da RA MO s.r.l.;
c) dell’atto n. 6422 del 23 dicembre 2025, con cui è stata disposta la stipula del contratto;
d) ove adottato, del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
e) per quanto di interesse, del verbale n. 631 del 1° dicembre 2025, del contratto n. 987 del 23 dicembre 2025, del bando e del disciplinare di gara;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, della Marina Militare - Direzione d’Intendenza - Marintendenza di Augusta e di RA MO S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 maggio 2026 la dott.ssa EL BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
Con avviso pubblicato sulla piattaforma telematica MEPA il 7 novembre 2025, il Ministero della Difesa - Direzione d’Intendenza - M.M. di Augusta bandiva una procedura di gara in economia per la “ Manutenzione delle tende di bordo delle unità navali dipendenti da NA QUATTRO, sedi di Augusta e Messina ”, per l’importo massimo di € 113.000,00, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso.
All’esito della valutazione della documentazione amministrativa e delle offerte economiche, con verbale n. 644 del 9 dicembre 2025, la Direzione d’Intendenza - M.M. di Augusta deliberava l’aggiudicazione provvisoria della gara alla società “RA MO S.r.l.”, avendo presentato la miglior offerta pari ad € 92.606,50.
Superato il giudizio di conformità tecnica dell’offerta, con atto dispositivo n. 6422 del 23 dicembre 2025, la Direzione d’Intendenza - M.M. di Augusta aggiudicava in via definitiva la gara alla società “RA MO S.r.l.”.
In pari data, veniva sottoscritto l’accordo negoziale tra l’Amministrazione e la società aggiudicataria.
Avverso gli atti della procedura di gara propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, la società “GE.CO General Commerce S.r.l.s.”, terza classificata, articolando i seguenti motivi di censura:
I. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 36/2026 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità – violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione.
Col primo motivo, la ricorrente lamenta che la stipula in data 23 dicembre 2025 dell’atto negoziale tra la Direzione d’Intendenza - M.M. di Augusta e la società “RA MO S.r.l.” sia illegittimamente avvenuta senza la previa adozione di un provvedimento di aggiudicazione definitiva;
II. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo all’art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 36 del 2023 – Violazione e/o falsa applicazione del bando di gara – Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 4 delle Disposizioni tecniche – Difetto di istruttoria e motivazione – Violazione del principio di par condicio tra i partecipanti – Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione.
Col secondo motivo, la ricorrente sostiene che l’Amministrazione avrebbe dovuto escludere dalla gara sia la società aggiudicataria che la società “De Sia Idea Tenda S.r.l.”, secondo classificata, avendo omesso di effettuare il sopralluogo su tutte le navi oggetto dell’appalto per come previsto dagli artt. 4 e 8 della lex specialis.
Si costituiscono in giudizio il Ministero della Difesa - Marina Militare - Direzione d’Intendenza - Marintendenza di Augusta e la società “RA MO s.r.l.”, deducendo l’infondatezza nel merito del ricorso.
All’udienza pubblica del 7 maggio 2026, la causa è stata posta in decisione.
RI
Preliminarmente, quanto ai documenti depositati tardivamente dalla società “RA MO S.r.l.” in data 4 maggio 2026, il Collegio li ritiene comunque irrilevanti ai fini della decisione, ragion per cui non se ne terrà conto.
Tanto premesso, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Innanzitutto, infondato è il primo motivo di doglianza.
Invero, l’Amministrazione ha prodotto in giudizio il provvedimento con cui è stata disposta l’aggiudicazione in via definitiva della gara alla società “RA MO S.r.l.”.
In conseguenza, l’unico vizio configurabile sarebbe, al più, quello della mancata comunicazione dell’aggiudicazione agli operatori economici che hanno partecipato alla procedura, che, tuttavia, “ non si traduce in un vizio di legittimità della procedura, potendo incidere eventualmente solo sul decorso dei termini per l’impugnazione degli atti della gara ” (Consiglio di Stato sez. V, 2 agosto 2021, n. 5652).
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.
La giurisprudenza amministrativa:
- “ ha attribuito all’obbligo di sopralluogo un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un’offerta consapevole e più aderente alle necessità dell’appalto essendo esso strumentale a garantire una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi e conseguentemente funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica ed economica ”;
- “ la stessa giurisprudenza ha anche dubitato della correttezza della previsione del sopralluogo, a pena di esclusione dalla partecipazione alla gara, nella vigenza del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto legislativo del 18 aprile 2016 - N. 50 per la formulazione dell’art. 79, comma 2, che fa sì riferimento alle ipotesi in cui “le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara”, ma solo per farne conseguire la necessità che i termini per la presentazione delle offerte siano calibrati in modo che gli operatori interessati “possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte”, senza, dunque, farne derivare effetti espulsivi automatici in caso di mancato compimento ”;
- “ Inoltre, la giurisprudenza amministrativa ha segnalato, in una simile interpretazione, il possibile contrasto con i principi di massima partecipazione alle gare e divieto di aggravio del procedimento, ogni qualvolta, per le peculiarità del contratto da affidare, la inosservanza dell’obbligo di sopralluogo in alcun modo impediva il perseguimento dei risultati verso cui era diretta l’azione amministrativa, né il suo adempimento poteva dirsi funzionale a garantire il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara (cfr. Cons. Stato, V, 29 maggio 2019, n. 3581) ” (Consiglio di Stato sez. VII, 6 dicembre 2024, n. 9783).
Osserva il Collegio che, nel caso di specie, il capitolato tecnico di gara:
- prevedeva l’“ obbligo alle ditte partecipanti di effettuare un sopralluogo tecnico preliminare all’offerta presso tutte le Unità Navali interessate presenti nella riga unica ” (art. 4);
- precisava che “ L’eventuale indisponibilità in porto nella sede di Augusta e Messina delle navi interessate al sopralluogo, non costituirà causa di esclusione dalla gara ” (art. 8).
La società aggiudicataria ha dichiarato fin da subito di non aver potuto eseguire il sopralluogo sulle unità navali FE, IO e TI “ poichè le suddette unità navali si trovavano fuori per attività operative ”.
Questa circostanza fattuale non è contestata dalla ricorrente ed è confermata dall’Amministrazione che, nel verbale di aggiudicazione provvisoria, ha dato atto che “ i sopralluoghi non effettuati dagli operatori economici sono da ricondurre all’assenza in sede delle Unità navali per ragioni operative ”.
In conseguenza, deve ritenersi integrata l’ipotesi in cui eccezionalmente era consentito alle ditte partecipanti alla gara di non effettuare il sopralluogo.
L’Amministrazione ha, peraltro, agito con particolare prudenza, richiamando anche l’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 - che consente di superare eventuali auto-vincoli amministrativi facendo riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti - al fine di giustificare l’ammissione alla gara degli operatori economici che non hanno potuto procedere alla totalità dei sopralluoghi, in ossequio alle “ recenti pronunce giurisprudenziali in merito alla non considerazione, quale causa di esclusione da una procedura di gara, della mancata effettuazione di un sopralluogo obbligatorio (TAR Lazio sentenza del 03/01/2024 n. 140) in quanto, come evidenziato dalla giurisprudenza, la clausola del sopralluogo obbligatorio limiterebbe la massima partecipazione alle procedure di gara ”.
In effetti, l’ammissione alla gara degli operatori economici che non hanno potuto eseguire la totalità dei sopralluoghi per causa da essi non imputabile è perfettamente in linea al principio del favor partecipationis alle procedure di affidamento dei contratti pubblici e dei principi del risultato e dell’accesso al mercato di cui agli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 36/2023, che, ai sensi dell’art. 4 del medesimo testo normativo, costituiscono criteri primari per l’applicazione e l’interpretazione delle altre disposizioni del vigente codice degli appalti.
Né è stata nel caso concreto perpetrata alcuna disparità di trattamento, posto che nessun partecipante alla gara ha eseguito la totalità dei sopralluoghi e, nondimeno, sono stati tutti ammessi (ivi compresa la ricorrente che ha eseguito solo 15 sopralluoghi rispetto ai 17 previsti).
In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Amministrazione resistente e di RA MO S.r.l., che vengono liquidate in complessivi € 3.000,00, per ciascuno, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
GI EG, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
EL BU, Primo Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| EL BU | GI EG |
IL SEGRETARIO