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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/01/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12356/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Luciano Ambrosoli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 12356/2023, promosso da:
nata in [...] il [...]; Parte_1 nata in [...] il [...] Parte_2
nata in [...] il [...] Parte_3
nato in [...] il [...] Parte_4
, nata in [...] il [...] Parte_5
nata in [...] il [...] Parte_6
nata in [...] il [...] Parte_7
, nata in [...] il [...] Parte_8
nato in [...] il [...] Parte_9
nato in [...] il [...] Parte_10
rappresentati e difesi tutti dall'avvocato Francesco Boschetti del foro di Roma
RICORRENTI contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 13.1.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con atto depositato il 12.10.2023, i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 2017, 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile
Pag. 1 di 6 2017, n. 46 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»), dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, d.l. cit., introdotto dalla l. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno rivendicato la discendenza dal cittadino italiano nato a [...] il [...] da e (all. 1). Persona_1 Persona_2 Persona_3
Da allegazioni e documenti prodotti si evince che:
- coniugato nel 1888 con IN ST (all. 2), emigrato in Brasile ed ivi Persona_1 deceduto nel 1953 (all. 3), non si è mai naturalizzato brasiliano (all. 4, certificato negativo di naturalizzazione).
- Dal matrimonio tra e IN ST è nato in [...], nel 1910, Persona_1 Per_4
(all. 5), coniugato nel 1929 con (all. 6) e deceduto nel
[...] Persona_5
2001 (all. 7)
- Dal matrimonio tra e è venuta alla luce Persona_4 Persona_5 Per_6
nata in [...] nel 1933 (all. 8) coniugata nel 1951 con (all. 9),
[...] Persona_7 deceduta nel 2018 (all. 10).
- Dal matrimonio tra e sono nate quattro Parte_11 Persona_7 figlie: 1) , nata in [...] nel 1952 (all. 11), coniugata nel 1973 con Persona_8
, da cui ha divorziato nel 2005 (all. 12); 2) , nata in [...] nel CP_2 Parte_12
1958 (all. 13), coniugata nel 1981 con da cui ha divorziato nel 2007 Persona_9
(all. 14); 3) , nata in [...] nel 1969 (all. 15), coniugata nel 1992 con Parte_6
passando a chiamarsi (all. 16); 4) Persona_10 Parte_6
, nata in [...] nel 1972 (all. 17). Parte_8
- Dal matrimonio tra e sono nate: 1) , nata Persona_8 CP_2 Parte_1 in Brasile nel 1974 (all. 18) coniugata il 3.7.1993 con passando a chiamarsi CP_3
(all. 19); 2) , nata in [...] nel 1975 (all. 20), coniugata Parte_1 Parte_5 nel 1994 con da cui ha divorziato nel 2014 (all. 21) Persona_11
- Dal matrimonio tra e sono nate: 1) Parte_13 Persona_9 nata in [...] nel 1982 (all. 22); 2) nata in [...] Parte_2 Parte_3 nel 1984 (all. 23), coniugata nel 2007 con passando a chiamarsi Persona_12 [...]
(all. 24). Parte_3
- Dal matrimonio tra e è venuta alla luce Parte_6 Persona_10
nata in [...] nel 1994 (all. 25) Parte_7
- Dall'unione non matrimoniale tra e è Parte_8 Controparte_4 venuto alla luce nato in [...] nel 1991 (all. 26), rispetto al Parte_9 quale già madre a tutti gli effetti secondo le vigenti norme Parte_8 brasiliane, ha riconosciuto la maternità biologica anche ai sensi degli artt. 250 e ss. c.c. con scrittura pubblica del 24.03.2023 (all. 27).
- Dal matrimonio tra e è venuto alla luce Parte_1 CP_3 Parte_4
nato in [...] il [...] (all. 28).
[...]
Pag. 2 di 6 - Dall'unione non matrimoniale tra e è Parte_9 Parte_14 venuto alla luce nato in [...] nel 2016 (all. 29), dichiarato nell'atto di Parte_10 nascita da entrambi i genitori.
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio il Controparte_1
10.6.2024, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 29.12.2023, non ha formulato conclusioni.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 13.1.2024, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 9.1.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
Ritenuto in diritto
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle autorità consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
− lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Parte_15 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
− con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di Vittorio Emanuele II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
− continuavano, tuttavia, ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
− il codice civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
− i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano, dunque, diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si
Pag. 3 di 6 marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3);
− con la Costituzione, entrata in vigore il 1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
− anni dopo, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del codice civile del 1865, sopra riportati;
− per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (Cass., SS.UU., 25 febbraio 2009, n. 4466);
− da ultimo, la vigente l. 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
2.2. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo di tale Stato sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in Paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Cass., SS.UU., 24 agosto 2022, n. 25318).
Pag. 4 di 6 Ne consegue che la cittadinanza italiana non è stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non hanno espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/2022 ha definito, inoltre, il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis, stabilendo quanto segue: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana, e la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna e non preclusa dal matrimonio della donna con cittadino straniero, secondo quanto sancito da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit..
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_1 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'autorità consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo al ricorrente minorenne, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
5. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
Pag. 5 di 6 nata in [...] il [...]; Parte_1 nata in [...] il [...] Parte_2
nata in [...] il [...] Parte_3
nato in [...] il [...] Parte_4
, nata in [...] il [...] Parte_5
nata in [...] il [...] Parte_6
nata in [...] il [...] Parte_7
, nata in [...] il [...] Parte_8
nato in [...] il [...] Parte_9
nato in [...] il [...] Parte_10 meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di procedere agli Controparte_1 adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'autorità consolare;
- compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Brescia, il 24/1/2025.
Il giudice Luciano Ambrosoli
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