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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/09/2025, n. 8159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8159 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE I Così composto: Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice Rel. Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 23226 del Ruolo Generale degli affari non contenziosi civili dell'anno 2024, avente ad oggetto ricorso avente ad oggetto la modifica di condizioni di divorzio ex art. 473 bis n. 29 (già art. 9 l.898/1970)
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Francesca Chiaradia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Stefano Rucco, giusta procura in atti
RESISTENTE
Nonché IL PM AFFARI CIVILI
INTERVENTORE NECESSARIO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.11.2024, il sign. – premesso che Parte_1 dal matrimonio contratto con la sign.ra del 26.3.2017 è nato CP_1
il 18.7.2010 – esponeva che con decreto di omologa del 5.3.2019 il Per_1
Tribunale di Napoli aveva recepito gli accordi di separazione tra essi coniugi: affido condiviso di ad entrambi i genitori con residenza Per_1 privilegiata presso la madre, modalità di visita, contributo al mantenimento a carico del padre nella misura di € 250,00 mensili ed il 50% delle spese straordinarie suddivise tra i coniugi. Deduceva: Nel corso degli anni, ferma la volontà dei genitori di non riconciliarsi sono intervenute situazioni relative alle condizioni di salute mentali della madre
1 2
come diagnosticate dalla Commissione medica Inps già in data 29/11/2022 e confermata in data 25/03/2024 che certificava “DEPRESSIONE MAGGIORE IN DISTURBO DI PERSONALITA BORDERLINE in CONDIZIONI CLINICHE GENERALI MEDIOCRI. DEAMBUALAZIONE ATASSICA A BASE ALLARGATA CON AUSILIO DI DEAMBULATORE. TREMORE ESSENZIALE ARTI SUPERIORI E DIFFUSI AL CAPO CON DISTURBO DELL'EQUILIBRIO PROGRESSIVO”. Tale grave patologia sfociava in episodi poco gradevoli per la vita del minore pertanto appare preferibile spostare la residenza privilegiata di presso il padre e che Per_1 gli incontri con la madre siano regolati tenendo conto del primario interesse del minore stesso. Data la situazione verificatasi e vani rivelatisi i tentativi di proporre un ricorso congiunto per la modifica dei patti nell'interesse del minore , ha chiesto: Per_1 la modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa emesso dal Tribunale di Napoli essendo intervenute situazioni incompatibili con una convivenza privilegiata presso la madre , in quanto la patologia che la affligge non gli consente di gestire ed organizzare la vita di secondo Per_1 le esigenze legate all'età del minore ed a provvedere sempre ed a pieno allo sviluppo psico-fisico del figlio. Ha dedotto inoltre di svolgere la professione di Consulente del Lavoro presso il Suo studio professionale sito in Napoli alla Via A. Longo Longo n.11; il suo reddito netto negli ultimi tre anni è stato pari a: € 41.027 nell'anno 2023 - € 29.715 nell'anno 2022 - € 26.107 nell'anno 2021; il suo patrimonio è così formato: Rapporti bancari (saldo degli ultimi 3 anni):5.800; Rapporti finanziari (saldo degli ultimi 3 anni):30.000; sono in essere i seguenti mutui/finanziamenti: Mutuo Bancario € 1253,53 sull'immobile sito in Napoli alla Via Fragnito 54 interno 13 Scala C di proprietà ; Findomestic Banca SPA CP_1
€ 218,70; Carta di Credito € 350,00 Banca Popolare di Sondrio. Ha chiesto modificarsi come segue gli accordi separativi: 1) il figlio minore resterà affidato in modo condiviso a entrambi í Per_1 genitori con collocamento privilegiato presso il padre alla Via A. Longo 11, in Napoli.
2) entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale congiuntamente e le decisioni di maggior interesse che riguarderanno il minore ( istruzione, educazione e salute ) saranno assunte dai genitori di comune accordo tenuto conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, mentre relativamente alle decisioni afferenti all'ordinaria gestione del minore se ne occuperà il padre genitore collocatario ciascun genitore potrà decidere liberamente durante il periodo di permanenza del figlio presso di sé;
3) La madre potrà tenere con se il figlio , prevalentemente alla presenza del padre o di altro familiare Tanto di concerto anche con le condizioni di salute della madre 2 giorni nel corso della settimana in particolare il
2 3
martedi ed il giovedi dalle 16 alle 19 senza cena , tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore. A settimane alterne il sabato e la domenica il minore li trascorrerà con la madre senza pernotto a meno che il minore non esprima tale volontà. Tanto di concerto anche con le condizioni di salute della madre -il 24 e 31 dicembre (senza pernotto) ed alla presenza di un familiare ppure il giorno di Natale e quello dell'Epifania, ad anni alterni a partire dall'anno 2024 in cui trascorrerà il giorno 24 ed il 31 Dicembre con il padre - la Per_1 domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni. A partire dall'anno 2025 in cui il minore trascorrerà il lunedi dell'Angelo con la madre alla presenza ed in compagnia di un familiare;
-durante le vacanze estive per 10 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno e comunque anche qualora prevedano un viaggio vacanza alla presenza ed in compagnia di un familiare. 4) La casa familiare sita in Napoli alla Via Onofrio Fragnito n.54 resterà assegnata alla IG.ra in quanto di Sua esclusiva proprietà; CP_1
5) In ragione delle condizioni di salute e della incapacità lavorativa della IG.ra , la stessa contribuirà al mantenimento del figlio CP_1 minore versando la somma di euro 100,00 mensili a far data dal deposito della domanda di modifica , rivalutabili anno per anno secondo gli indici Istat.
6) Per ciò che riguarda le spese straordinarie per il figlio, tra cui quelle scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N., i genitori, che contribuiranno alle stesse nella misura del 50% ciascuno, aderendo sul governo delle stesse al Protocollo d'Intesa siglato in data 07.03.2018 dal Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
7) il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a Parte_1 CP_1 mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 10 di ciascun mese, a titolo di contributo al di lei mantenimento, una somma mensile pari ad curo 250,00 ( duecentocinquanta/00 ), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
8) Inoltre il sig. si obbliga altresì, a titolo di ulteriore Parte_1 contributo al mantenimento del figlio minore, a farsi carico, in via esclusiva e fino alla sua estinzione, delle restanti rate mensili del mutuo gravante sull'immobile sito in via Onofrio Fragnito ( già via Campanile
)n.54 sollevando la IG.ra da qualsiasi responsabilità e/o CP_1 vincolo, anche di natura economica, in riferimento a detto mutuo;
qualsiasi eventuale richiesta di rinegoziazione del mutuo e/o modifica del tasso di interessi dovrà essere sempre preliminarmente concordata da essi coniugi.
Si è costituita la resistente e, non opponendosi alla modifica della residenza privilegiata di presso il padre, ha chiesto di poter stare con il figlio Per_1 secondo il calendario da lei indicato;
stante, inoltre, il suo stato di disoccupazione, ha chiesto che il padre contribuisce in maniera esclusiva al
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mantenimento del figlio dichiarando di poter contribuire solo il 50% delle spese straordinarie. Ha chiesto, inoltre, che il le corrisponda la Pt_1 somma di € 350,00 a titolo di mantenimento, nonché che lo stesso continui a sostenere per intero il peso del mutuo gravante sulla casa coniugale.
Fissata l'udienza in presenza del 10.4.2025, i procuratori delle parti hanno dato atto dell'assenza dei rispettivi assistiti per motivi di salute e si sono riportati agli accordi raggiunti tra esse e depositati il 20.3.2025. Alla successiva udienza del 1°.7.2025, presenti le parti, si sono riportate ai suddetti accordi che di seguito si riportano con l'unica modifica relativa al contributo al mantenimento a carico della madre per (residente Per_1 presso il padre) nella misura di € 150,00 mensili.
Si riportano di seguito gli accordi:
1. I coniugi continueranno a vivere separatamente, dandosi reciproca comunicazione di eventuali cambi di domicilio e/o di residenza;
2. alla luce della ferma volontà manifestata dal minore , lo stesso Per_1 sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre, presso l'abitazione sita in Napoli alla Via Alessandro Longo n.11. Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale congiuntamente e le decisioni di maggior interesse che riguarderanno il figlio ( istruzione, educazione e salute ) saranno assunte dai genitori di comune accordo tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre relativamente alle decisioni afferenti all'ordinaria gestione del minore, ciascun genitore potrà decidere liberamente durante il periodo di permanenza dello stesso presso di sé, impegnandosi nel contempo a crescere ed educare il figlio con equilibrio affinché provi analogo sentimento di affetto e di stima nei confronti di entrambi. Ad ogni buon conto, i genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente date ed orari delle visite mediche e specialistiche alle quali dovrà essere sottoposto il minore e alle quali parteciperanno nel rispetto dei propri impegni di lavoro o personali;
a tenere comportamenti consoni al ruolo genitoriale;
3. la madre potrà vedere e tenere con sé il minore secondo il seguente calendario che potrà subire delle modifiche purchè sempre concordate tra i genitori:
1° settimana Il lunedì dall'uscita da scuola fino al mattino seguente con pernotto. Il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 21 con cena.
2° settimana Il lunedì ed il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 21 con cena. Dalle ore 10,30 del sabato fino alle ore 18 della domenica con pernotto. Il tutto a settimane alterne.
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Periodo natalizio Dalle ore 17 del 24 dic. alle ore 11 del 25 dic e dalle ore 17 del 31 dic alle ore 11 del 1 gennaio, oppure dalle ore 11 del 25 dic. alle ore 11 del 26 dic e dalle ore 11 del 1 gennaio alle ore 11 del 2 gennaio nonché dalle ore 11 alle ore 18.30 del 6 gennaio. Il tutto ad anni alterni. Le parti precisano che per l'anno 2025 il minore trascorrerà le vigilia di Natale e di Capodanno con la madre. Il tutto ad anni alterni. Periodo pasquale La domenica di Pasqua dalle ore 10.30 alle ore 18.00 oppure Il Lunedì dell'Angelo dalle ore 10.30 alle ore 18.00. Le parti precisano che per l'anno 2025 il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre. Il tutto ad anni alterni. Vacanze estive Una settimana a luglio ed una settimana ad agosto da concordare entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. la sign.ra corrisponderà la somma di € 150,00 mensili al sign. CP_1
quale contributo al mantenimento del figlio;
Pt_1
5. per ciò che riguarda le spese straordinarie per il figlio, tra cui quelle scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N., i genitori, che contribuiranno alle stesse nella misura del 50% ciascuno, decidono concordemente di far espresso riferimento al Protocollo d'Intesa fra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. siglato in data 07.03.2018 dal Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;
6. il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a Parte_1 CP_1 mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 10 di ciascun mese, a titolo di contributo al di lei mantenimento, una somma mensile pari ad euro 350,00;
7. il sig. si obbliga, altresì, a farsi carico, in via esclusiva Parte_1
e fino alla sua estinzione, delle restanti rate mensili del mutuo gravante sull'immobile sito in via Onofrio Fragnito ( già via Campanile ) n. 54, sollevando la moglie da qualsiasi responsabilità e/o vincolo, anche di natura economica, in riferimento a detto mutuo;
qualsiasi eventuale richiesta di rinegoziazione del mutuo e/o modifica del tasso di interessi dovrà essere sempre preliminarmente concordata da essi coniugi.
8. Le parti dichiarano altresì di non aver nulla a pretendere alla data della sottoscrizione del presente accordo o da versare sia a titolo di rimborso delle spese straordinarie per il minore che a titolo di arretrati e/o restituzioni e/o rivalutazioni ISTAT inerenti all'assegno di mantenimento in favore della sig.ra e comunque in favore del minore . CP_1 Per_1
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9. l'assegno unico universale sarà riscosso in maniera equa dai genitori.
10. per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia;
11. spese legali compensate.
Il GI ha riservato al Collegio senza termini. Il PM ha espresso parere favorevole.
Il Collegio, preso atto degli accordi raggiunti, in parziale modifica del decreto di omologa n. 1532/2019, li recepisce integralmente in quanto non contrari a norme imperative. Prende atto dei punti nn. 6 e 7 in quanto rientrano nella autonomia negoziale delle parti.
Spese compensate.
P.Q.M.
Orbene, il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Recepisce gli accordi raggiunti sopra richiamati in parziale modifica del decreto di omologa della separazione n. 1532/2019 del 5.3.2019:
- Prende atto dei punti nn.6 e 7;
- Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Camera di Consiglio del 18.7.2025
Il g. rel. Il Presidente Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE I Così composto: Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice Rel. Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 23226 del Ruolo Generale degli affari non contenziosi civili dell'anno 2024, avente ad oggetto ricorso avente ad oggetto la modifica di condizioni di divorzio ex art. 473 bis n. 29 (già art. 9 l.898/1970)
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Francesca Chiaradia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Stefano Rucco, giusta procura in atti
RESISTENTE
Nonché IL PM AFFARI CIVILI
INTERVENTORE NECESSARIO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.11.2024, il sign. – premesso che Parte_1 dal matrimonio contratto con la sign.ra del 26.3.2017 è nato CP_1
il 18.7.2010 – esponeva che con decreto di omologa del 5.3.2019 il Per_1
Tribunale di Napoli aveva recepito gli accordi di separazione tra essi coniugi: affido condiviso di ad entrambi i genitori con residenza Per_1 privilegiata presso la madre, modalità di visita, contributo al mantenimento a carico del padre nella misura di € 250,00 mensili ed il 50% delle spese straordinarie suddivise tra i coniugi. Deduceva: Nel corso degli anni, ferma la volontà dei genitori di non riconciliarsi sono intervenute situazioni relative alle condizioni di salute mentali della madre
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come diagnosticate dalla Commissione medica Inps già in data 29/11/2022 e confermata in data 25/03/2024 che certificava “DEPRESSIONE MAGGIORE IN DISTURBO DI PERSONALITA BORDERLINE in CONDIZIONI CLINICHE GENERALI MEDIOCRI. DEAMBUALAZIONE ATASSICA A BASE ALLARGATA CON AUSILIO DI DEAMBULATORE. TREMORE ESSENZIALE ARTI SUPERIORI E DIFFUSI AL CAPO CON DISTURBO DELL'EQUILIBRIO PROGRESSIVO”. Tale grave patologia sfociava in episodi poco gradevoli per la vita del minore pertanto appare preferibile spostare la residenza privilegiata di presso il padre e che Per_1 gli incontri con la madre siano regolati tenendo conto del primario interesse del minore stesso. Data la situazione verificatasi e vani rivelatisi i tentativi di proporre un ricorso congiunto per la modifica dei patti nell'interesse del minore , ha chiesto: Per_1 la modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa emesso dal Tribunale di Napoli essendo intervenute situazioni incompatibili con una convivenza privilegiata presso la madre , in quanto la patologia che la affligge non gli consente di gestire ed organizzare la vita di secondo Per_1 le esigenze legate all'età del minore ed a provvedere sempre ed a pieno allo sviluppo psico-fisico del figlio. Ha dedotto inoltre di svolgere la professione di Consulente del Lavoro presso il Suo studio professionale sito in Napoli alla Via A. Longo Longo n.11; il suo reddito netto negli ultimi tre anni è stato pari a: € 41.027 nell'anno 2023 - € 29.715 nell'anno 2022 - € 26.107 nell'anno 2021; il suo patrimonio è così formato: Rapporti bancari (saldo degli ultimi 3 anni):5.800; Rapporti finanziari (saldo degli ultimi 3 anni):30.000; sono in essere i seguenti mutui/finanziamenti: Mutuo Bancario € 1253,53 sull'immobile sito in Napoli alla Via Fragnito 54 interno 13 Scala C di proprietà ; Findomestic Banca SPA CP_1
€ 218,70; Carta di Credito € 350,00 Banca Popolare di Sondrio. Ha chiesto modificarsi come segue gli accordi separativi: 1) il figlio minore resterà affidato in modo condiviso a entrambi í Per_1 genitori con collocamento privilegiato presso il padre alla Via A. Longo 11, in Napoli.
2) entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale congiuntamente e le decisioni di maggior interesse che riguarderanno il minore ( istruzione, educazione e salute ) saranno assunte dai genitori di comune accordo tenuto conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, mentre relativamente alle decisioni afferenti all'ordinaria gestione del minore se ne occuperà il padre genitore collocatario ciascun genitore potrà decidere liberamente durante il periodo di permanenza del figlio presso di sé;
3) La madre potrà tenere con se il figlio , prevalentemente alla presenza del padre o di altro familiare Tanto di concerto anche con le condizioni di salute della madre 2 giorni nel corso della settimana in particolare il
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martedi ed il giovedi dalle 16 alle 19 senza cena , tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore. A settimane alterne il sabato e la domenica il minore li trascorrerà con la madre senza pernotto a meno che il minore non esprima tale volontà. Tanto di concerto anche con le condizioni di salute della madre -il 24 e 31 dicembre (senza pernotto) ed alla presenza di un familiare ppure il giorno di Natale e quello dell'Epifania, ad anni alterni a partire dall'anno 2024 in cui trascorrerà il giorno 24 ed il 31 Dicembre con il padre - la Per_1 domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni. A partire dall'anno 2025 in cui il minore trascorrerà il lunedi dell'Angelo con la madre alla presenza ed in compagnia di un familiare;
-durante le vacanze estive per 10 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno e comunque anche qualora prevedano un viaggio vacanza alla presenza ed in compagnia di un familiare. 4) La casa familiare sita in Napoli alla Via Onofrio Fragnito n.54 resterà assegnata alla IG.ra in quanto di Sua esclusiva proprietà; CP_1
5) In ragione delle condizioni di salute e della incapacità lavorativa della IG.ra , la stessa contribuirà al mantenimento del figlio CP_1 minore versando la somma di euro 100,00 mensili a far data dal deposito della domanda di modifica , rivalutabili anno per anno secondo gli indici Istat.
6) Per ciò che riguarda le spese straordinarie per il figlio, tra cui quelle scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N., i genitori, che contribuiranno alle stesse nella misura del 50% ciascuno, aderendo sul governo delle stesse al Protocollo d'Intesa siglato in data 07.03.2018 dal Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
7) il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a Parte_1 CP_1 mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 10 di ciascun mese, a titolo di contributo al di lei mantenimento, una somma mensile pari ad curo 250,00 ( duecentocinquanta/00 ), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
8) Inoltre il sig. si obbliga altresì, a titolo di ulteriore Parte_1 contributo al mantenimento del figlio minore, a farsi carico, in via esclusiva e fino alla sua estinzione, delle restanti rate mensili del mutuo gravante sull'immobile sito in via Onofrio Fragnito ( già via Campanile
)n.54 sollevando la IG.ra da qualsiasi responsabilità e/o CP_1 vincolo, anche di natura economica, in riferimento a detto mutuo;
qualsiasi eventuale richiesta di rinegoziazione del mutuo e/o modifica del tasso di interessi dovrà essere sempre preliminarmente concordata da essi coniugi.
Si è costituita la resistente e, non opponendosi alla modifica della residenza privilegiata di presso il padre, ha chiesto di poter stare con il figlio Per_1 secondo il calendario da lei indicato;
stante, inoltre, il suo stato di disoccupazione, ha chiesto che il padre contribuisce in maniera esclusiva al
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mantenimento del figlio dichiarando di poter contribuire solo il 50% delle spese straordinarie. Ha chiesto, inoltre, che il le corrisponda la Pt_1 somma di € 350,00 a titolo di mantenimento, nonché che lo stesso continui a sostenere per intero il peso del mutuo gravante sulla casa coniugale.
Fissata l'udienza in presenza del 10.4.2025, i procuratori delle parti hanno dato atto dell'assenza dei rispettivi assistiti per motivi di salute e si sono riportati agli accordi raggiunti tra esse e depositati il 20.3.2025. Alla successiva udienza del 1°.7.2025, presenti le parti, si sono riportate ai suddetti accordi che di seguito si riportano con l'unica modifica relativa al contributo al mantenimento a carico della madre per (residente Per_1 presso il padre) nella misura di € 150,00 mensili.
Si riportano di seguito gli accordi:
1. I coniugi continueranno a vivere separatamente, dandosi reciproca comunicazione di eventuali cambi di domicilio e/o di residenza;
2. alla luce della ferma volontà manifestata dal minore , lo stesso Per_1 sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre, presso l'abitazione sita in Napoli alla Via Alessandro Longo n.11. Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale congiuntamente e le decisioni di maggior interesse che riguarderanno il figlio ( istruzione, educazione e salute ) saranno assunte dai genitori di comune accordo tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre relativamente alle decisioni afferenti all'ordinaria gestione del minore, ciascun genitore potrà decidere liberamente durante il periodo di permanenza dello stesso presso di sé, impegnandosi nel contempo a crescere ed educare il figlio con equilibrio affinché provi analogo sentimento di affetto e di stima nei confronti di entrambi. Ad ogni buon conto, i genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente date ed orari delle visite mediche e specialistiche alle quali dovrà essere sottoposto il minore e alle quali parteciperanno nel rispetto dei propri impegni di lavoro o personali;
a tenere comportamenti consoni al ruolo genitoriale;
3. la madre potrà vedere e tenere con sé il minore secondo il seguente calendario che potrà subire delle modifiche purchè sempre concordate tra i genitori:
1° settimana Il lunedì dall'uscita da scuola fino al mattino seguente con pernotto. Il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 21 con cena.
2° settimana Il lunedì ed il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 21 con cena. Dalle ore 10,30 del sabato fino alle ore 18 della domenica con pernotto. Il tutto a settimane alterne.
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Periodo natalizio Dalle ore 17 del 24 dic. alle ore 11 del 25 dic e dalle ore 17 del 31 dic alle ore 11 del 1 gennaio, oppure dalle ore 11 del 25 dic. alle ore 11 del 26 dic e dalle ore 11 del 1 gennaio alle ore 11 del 2 gennaio nonché dalle ore 11 alle ore 18.30 del 6 gennaio. Il tutto ad anni alterni. Le parti precisano che per l'anno 2025 il minore trascorrerà le vigilia di Natale e di Capodanno con la madre. Il tutto ad anni alterni. Periodo pasquale La domenica di Pasqua dalle ore 10.30 alle ore 18.00 oppure Il Lunedì dell'Angelo dalle ore 10.30 alle ore 18.00. Le parti precisano che per l'anno 2025 il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre. Il tutto ad anni alterni. Vacanze estive Una settimana a luglio ed una settimana ad agosto da concordare entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. la sign.ra corrisponderà la somma di € 150,00 mensili al sign. CP_1
quale contributo al mantenimento del figlio;
Pt_1
5. per ciò che riguarda le spese straordinarie per il figlio, tra cui quelle scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N., i genitori, che contribuiranno alle stesse nella misura del 50% ciascuno, decidono concordemente di far espresso riferimento al Protocollo d'Intesa fra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. siglato in data 07.03.2018 dal Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;
6. il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a Parte_1 CP_1 mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 10 di ciascun mese, a titolo di contributo al di lei mantenimento, una somma mensile pari ad euro 350,00;
7. il sig. si obbliga, altresì, a farsi carico, in via esclusiva Parte_1
e fino alla sua estinzione, delle restanti rate mensili del mutuo gravante sull'immobile sito in via Onofrio Fragnito ( già via Campanile ) n. 54, sollevando la moglie da qualsiasi responsabilità e/o vincolo, anche di natura economica, in riferimento a detto mutuo;
qualsiasi eventuale richiesta di rinegoziazione del mutuo e/o modifica del tasso di interessi dovrà essere sempre preliminarmente concordata da essi coniugi.
8. Le parti dichiarano altresì di non aver nulla a pretendere alla data della sottoscrizione del presente accordo o da versare sia a titolo di rimborso delle spese straordinarie per il minore che a titolo di arretrati e/o restituzioni e/o rivalutazioni ISTAT inerenti all'assegno di mantenimento in favore della sig.ra e comunque in favore del minore . CP_1 Per_1
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9. l'assegno unico universale sarà riscosso in maniera equa dai genitori.
10. per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia;
11. spese legali compensate.
Il GI ha riservato al Collegio senza termini. Il PM ha espresso parere favorevole.
Il Collegio, preso atto degli accordi raggiunti, in parziale modifica del decreto di omologa n. 1532/2019, li recepisce integralmente in quanto non contrari a norme imperative. Prende atto dei punti nn. 6 e 7 in quanto rientrano nella autonomia negoziale delle parti.
Spese compensate.
P.Q.M.
Orbene, il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Recepisce gli accordi raggiunti sopra richiamati in parziale modifica del decreto di omologa della separazione n. 1532/2019 del 5.3.2019:
- Prende atto dei punti nn.6 e 7;
- Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Camera di Consiglio del 18.7.2025
Il g. rel. Il Presidente Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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