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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 26/03/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 460/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 460/2022 R.G. A.C.
promosso da
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall' Avv. Maria Giovanna Giammattei Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata in Fano (PU) Corso Matteotti n° 122 int. 3 c/o presso lo Studio del difensore
APPELLANTE contro
,(CF: ) in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Alberto Clini ed elettivamente domiciliato in Pesaro (PU) via
Schiavini n. 21 presso lo studio del difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come precisate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) per l' udienza del 6 dicembre 2023
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Pesaro il per ottenere il risarcimento dell'asserito danno subito, Controparte_1
quantificato in €. 50.498,91 , da perdita di chance per la mancata locazione di un immobile, proposta pagina 1 di 5 tramite la OO. Soc. Il BI per la procedura di gara del Servizio di accoglienza dei migranti indetta dalla di Pesaro e Urbino. CP_3
A sostegno della domanda riferiva di essere proprietaria di un immobile cielo/terra ubicato in Comune di alla Via Guidobaldo del Monte n°14, includente al piano 1° ampio appartamento di CP_1
circa metri quadri 160, censito al Catasto Fabbricati al foglio 24, mappale 455, sub 14, destinazione d'uso residenziale. Nell'autunno 2017 la Sig.ra offriva il detto appartamento in locazione per la Pt_1
cd “PRIMA ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI RICHIEDENTI ASILO” alla OO. Sociale IL LABIRINTO deputata all'utilizzo per convenzione in corso da anni con la Prefettura di Pesaro e Urbino . Rilevate alcune criticità dell' immobile da parte della OOerativa a seguito di sopralluoghi , l'attrice si rivolgeva al Comune per sanare la situazione, ma a seguito di asseriti ritardi per la conclusione del procedimento di accertamento di agibilità dell'immobile, l' immobile veniva rimosso dall'elenco dei beni disponibili.
Si costituiva il eccependo l' incompetenza del giudice adito in favore del giudice CP_1
amministrativo e, nel merito il rigetto della domanda.
All'esito della espletata istruttoria ( produzione documenti), il Tribunale di Pesaro con sentenza n°
256/2022 pubblicata in data 01.04.2022 rigettava la domanda condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la richiamata sentenza proponeva appello la chiedendo in riforma “ Parte_1
condannare il al pronto risarcimento del danno subito dalla attrice nella Controparte_1
misura di € 50.498,91, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare altresì il
[...]
alle spese e compensi del doppio grado, con conseguente condanna del medesimo CP_1
alla restituzione in favore di della somma di € 10.584,45 Controparte_1 Parte_1
percetta in esecuzione dell'impugnanda Sentenza;
- in via subordinata compensare le spese di lite di
1° grado, condannando il alla restituzione in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di € 10.584,45 percetta in esecuzione dell'impugnanda Sentenza”. Si costituiva l'appellato chiedendo in via pregiudiziale, “ accertare e dichiarare che la controversia appartiene alla CP_1
cognizione della giurisdizione amministrativa e per l'effetto dichiarare l'azione avversaria inammissibile/improcedibile per difetto di giurisdizione” e nel merito il rigetto dell' appello.
La causa veniva trattenuta in decisione all' udienza del 6 dicembre 2023
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 Preliminarmente è da esaminare l'eccezione di parte appellata di difetto di giurisdizione del giudice adito: è priva di fondamento.
Oggetto di causa non è la illegittimità di un provvedimento amministrativo di cui si chiede l' annullamento, bensì l'asserita violazione delle regole di correttezza e buona fede di diritto privato, cui si deve uniformare il comportamento dell'amministrazione: nel caso di specie la ha richiesto un Pt_1
risarcimento non per un cattivo/errato esercizio del potere amministrativo, ma per un comportamento prospettato come violazione di regole comportamentali di buona fede e correttezza da parte della PA e la competenza a decidere non può che essere del giudice civile.
Quanto al merito l'appellante con i primi quattro motivi da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, lamenta in sostanza che il primo giudice abbia ritenuta non fondata la domanda fondata su una asserita perdita di chance mentre, ad avviso dell' appellante il contratto di locazione con la OOerativa “ era una certezza e non una mera aspettativa”.
I motivi non sono fondati.
Sul punto rileva il Collegio che l' accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di "chance" esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile ( ex multis Cass. civ. Sez. III,
11/05/2010, n. 11353, Cass. 19-2-2009 n. 4052; Cass. 29-7-2009 n. 17677).
E nel caso in esame la nulla ha provato : non sono stati esibiti, se stipulati , contratti preliminari, Pt_1
ed i documenti prodotti nulla provano sul punto ( si tratta di corrispondenza intercorsa con il Comune
e di documenti protocollati).
L'appellante ritiene rilevante una dichiarazione (doc. 1 fasc. I° attrice ) rilasciata dalla OO. BI
(datata 25/03/2019 e quindi successiva ai fatti di causa), ma la stessa non prova nulla : dal documento si evince che solo che a seguito di verifiche della Prefettura di Pesaro e Urbino con l'Ufficio Tecnico del Comune di , in data 29.11.2017 viene comunicata alla OOerativa la necessità di CP_1
accertamenti per l'agibilità dell'immobile. Ed è vero che la OOerativa afferma che venne concordato un canone mensile, ma è anche vero che chiarisce che “ … ci riservammo di stipulare apposito contratto, in attesa del nullaosta da parte della , come da procedura prevista dalla CP_3
gara d'appalto. Anche in questo caso le verifiche da parte della con l'Ufficio Tecnico del CP_3
Comune di evidenziano che il fabbricato non è allacciato alla pubblica fognatura e CP_1
pertanto in data 27.06.2018 ci viene comunicata l'assenza di agibilità” ed ancora “ la Sig.ra non Pt_1
pagina 3 di 5 era ancora riuscita a fornirci il documento di agibilità, in data 02.08.2018 abbiamo comunicato la rinuncia ed esclusione dell'immobile dall'elenco”.
Quindi, pacificamente l' immobile, offerto in locazione nell' autunno 2017 nell'ambito della convenzione in essere con la di Pesaro e Urbino per la prima accoglienza di migranti CP_3
richiedenti asilo non aveva i requisiti per essere locato sin dall'inizio e nessun ritardo può essere imputato al Comune.
Risulta infatti dagli atti: a) la prima comunicazione del prot. 1784 è del 29 Controparte_1
marzo 2018 (doc. 2 fac. Comune I grado) con la quale veniva riscontrata l'assenza dei requisiti richiesti per l'agibilità, in riferimento a carenze relative all'impianto elettrico, termico, idrico di scarico e di allaccio fognario;
b) il relativo riscontro da parte del tecnico di parte attrice perveniva dopo oltre i due mesi (doc. 3 del 22 maggio 2018 all. fascicolo Comune I grado); c) in riferimento alla richiesta di prot. n. 7747 del 15 giugno 2018 (doc. 7 fasc. I grado), trasmessa con Parte_2 CP_1
nota del prot. 3586 del 27 giugno 2018 (doc. 8 fasc. I grado), Controparte_1 CP_1
relativa alla necessità di presentare un progetto di allaccio alla rete fognaria, sempre il tecnico di parte attrice rispondeva con oltre un mese di ritardo ( cfr. doc. 9 I grado). CP_1
In definitiva, come già rilevato dal Tribunale, l'appellante dal novembre 2017 al 14 marzo 2018 ( comunicazione del Comune di assenza requisiti) e successivamente al 02 agosto 2018 (data in cui la doveva concludere la procedura d'appalto) ha avuto quasi un anno per ottenere una CP_3
dichiarazione del Comune di "agibilità" del suo immobile e non è stato possibile anche per ritardi imputabili alla stessa ed al proprio tecnico e, soprattutto, non ha fornito prove che permettano di riconoscere né un danno certo e né un comportamento illecito del CP_1
Quanto statuito assorbe le ulteriori doglianze delle parti.
L'appello deve pertanto essere respinto e la gravata sentenza confermata.
Le spese seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo nella misura minima stante la non complessità della vicenda processuale
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell' appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 la Corte d' Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro in persona del ed avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1 CP_4
Pesaro n° 256/2022 pubblicata in data 01.04.2022 così provvede:
- rigetta l' appello
- conferma per l'effetto l' impugnata pronuncia;
- condanna a rifondere in favore in persona del Sindaco p.t. le Parte_1 Controparte_1
spese del grado, spese che si ritiene dover liquidare in complessivi €. 3.473,00 nonché €. 150,00 per esborsi , oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed oneri di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell'appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2024
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Simonetta Cocciolito Dott. Guido Federico
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 460/2022 R.G. A.C.
promosso da
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall' Avv. Maria Giovanna Giammattei Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata in Fano (PU) Corso Matteotti n° 122 int. 3 c/o presso lo Studio del difensore
APPELLANTE contro
,(CF: ) in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Alberto Clini ed elettivamente domiciliato in Pesaro (PU) via
Schiavini n. 21 presso lo studio del difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come precisate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) per l' udienza del 6 dicembre 2023
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Pesaro il per ottenere il risarcimento dell'asserito danno subito, Controparte_1
quantificato in €. 50.498,91 , da perdita di chance per la mancata locazione di un immobile, proposta pagina 1 di 5 tramite la OO. Soc. Il BI per la procedura di gara del Servizio di accoglienza dei migranti indetta dalla di Pesaro e Urbino. CP_3
A sostegno della domanda riferiva di essere proprietaria di un immobile cielo/terra ubicato in Comune di alla Via Guidobaldo del Monte n°14, includente al piano 1° ampio appartamento di CP_1
circa metri quadri 160, censito al Catasto Fabbricati al foglio 24, mappale 455, sub 14, destinazione d'uso residenziale. Nell'autunno 2017 la Sig.ra offriva il detto appartamento in locazione per la Pt_1
cd “PRIMA ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI RICHIEDENTI ASILO” alla OO. Sociale IL LABIRINTO deputata all'utilizzo per convenzione in corso da anni con la Prefettura di Pesaro e Urbino . Rilevate alcune criticità dell' immobile da parte della OOerativa a seguito di sopralluoghi , l'attrice si rivolgeva al Comune per sanare la situazione, ma a seguito di asseriti ritardi per la conclusione del procedimento di accertamento di agibilità dell'immobile, l' immobile veniva rimosso dall'elenco dei beni disponibili.
Si costituiva il eccependo l' incompetenza del giudice adito in favore del giudice CP_1
amministrativo e, nel merito il rigetto della domanda.
All'esito della espletata istruttoria ( produzione documenti), il Tribunale di Pesaro con sentenza n°
256/2022 pubblicata in data 01.04.2022 rigettava la domanda condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la richiamata sentenza proponeva appello la chiedendo in riforma “ Parte_1
condannare il al pronto risarcimento del danno subito dalla attrice nella Controparte_1
misura di € 50.498,91, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare altresì il
[...]
alle spese e compensi del doppio grado, con conseguente condanna del medesimo CP_1
alla restituzione in favore di della somma di € 10.584,45 Controparte_1 Parte_1
percetta in esecuzione dell'impugnanda Sentenza;
- in via subordinata compensare le spese di lite di
1° grado, condannando il alla restituzione in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di € 10.584,45 percetta in esecuzione dell'impugnanda Sentenza”. Si costituiva l'appellato chiedendo in via pregiudiziale, “ accertare e dichiarare che la controversia appartiene alla CP_1
cognizione della giurisdizione amministrativa e per l'effetto dichiarare l'azione avversaria inammissibile/improcedibile per difetto di giurisdizione” e nel merito il rigetto dell' appello.
La causa veniva trattenuta in decisione all' udienza del 6 dicembre 2023
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 Preliminarmente è da esaminare l'eccezione di parte appellata di difetto di giurisdizione del giudice adito: è priva di fondamento.
Oggetto di causa non è la illegittimità di un provvedimento amministrativo di cui si chiede l' annullamento, bensì l'asserita violazione delle regole di correttezza e buona fede di diritto privato, cui si deve uniformare il comportamento dell'amministrazione: nel caso di specie la ha richiesto un Pt_1
risarcimento non per un cattivo/errato esercizio del potere amministrativo, ma per un comportamento prospettato come violazione di regole comportamentali di buona fede e correttezza da parte della PA e la competenza a decidere non può che essere del giudice civile.
Quanto al merito l'appellante con i primi quattro motivi da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, lamenta in sostanza che il primo giudice abbia ritenuta non fondata la domanda fondata su una asserita perdita di chance mentre, ad avviso dell' appellante il contratto di locazione con la OOerativa “ era una certezza e non una mera aspettativa”.
I motivi non sono fondati.
Sul punto rileva il Collegio che l' accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di "chance" esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile ( ex multis Cass. civ. Sez. III,
11/05/2010, n. 11353, Cass. 19-2-2009 n. 4052; Cass. 29-7-2009 n. 17677).
E nel caso in esame la nulla ha provato : non sono stati esibiti, se stipulati , contratti preliminari, Pt_1
ed i documenti prodotti nulla provano sul punto ( si tratta di corrispondenza intercorsa con il Comune
e di documenti protocollati).
L'appellante ritiene rilevante una dichiarazione (doc. 1 fasc. I° attrice ) rilasciata dalla OO. BI
(datata 25/03/2019 e quindi successiva ai fatti di causa), ma la stessa non prova nulla : dal documento si evince che solo che a seguito di verifiche della Prefettura di Pesaro e Urbino con l'Ufficio Tecnico del Comune di , in data 29.11.2017 viene comunicata alla OOerativa la necessità di CP_1
accertamenti per l'agibilità dell'immobile. Ed è vero che la OOerativa afferma che venne concordato un canone mensile, ma è anche vero che chiarisce che “ … ci riservammo di stipulare apposito contratto, in attesa del nullaosta da parte della , come da procedura prevista dalla CP_3
gara d'appalto. Anche in questo caso le verifiche da parte della con l'Ufficio Tecnico del CP_3
Comune di evidenziano che il fabbricato non è allacciato alla pubblica fognatura e CP_1
pertanto in data 27.06.2018 ci viene comunicata l'assenza di agibilità” ed ancora “ la Sig.ra non Pt_1
pagina 3 di 5 era ancora riuscita a fornirci il documento di agibilità, in data 02.08.2018 abbiamo comunicato la rinuncia ed esclusione dell'immobile dall'elenco”.
Quindi, pacificamente l' immobile, offerto in locazione nell' autunno 2017 nell'ambito della convenzione in essere con la di Pesaro e Urbino per la prima accoglienza di migranti CP_3
richiedenti asilo non aveva i requisiti per essere locato sin dall'inizio e nessun ritardo può essere imputato al Comune.
Risulta infatti dagli atti: a) la prima comunicazione del prot. 1784 è del 29 Controparte_1
marzo 2018 (doc. 2 fac. Comune I grado) con la quale veniva riscontrata l'assenza dei requisiti richiesti per l'agibilità, in riferimento a carenze relative all'impianto elettrico, termico, idrico di scarico e di allaccio fognario;
b) il relativo riscontro da parte del tecnico di parte attrice perveniva dopo oltre i due mesi (doc. 3 del 22 maggio 2018 all. fascicolo Comune I grado); c) in riferimento alla richiesta di prot. n. 7747 del 15 giugno 2018 (doc. 7 fasc. I grado), trasmessa con Parte_2 CP_1
nota del prot. 3586 del 27 giugno 2018 (doc. 8 fasc. I grado), Controparte_1 CP_1
relativa alla necessità di presentare un progetto di allaccio alla rete fognaria, sempre il tecnico di parte attrice rispondeva con oltre un mese di ritardo ( cfr. doc. 9 I grado). CP_1
In definitiva, come già rilevato dal Tribunale, l'appellante dal novembre 2017 al 14 marzo 2018 ( comunicazione del Comune di assenza requisiti) e successivamente al 02 agosto 2018 (data in cui la doveva concludere la procedura d'appalto) ha avuto quasi un anno per ottenere una CP_3
dichiarazione del Comune di "agibilità" del suo immobile e non è stato possibile anche per ritardi imputabili alla stessa ed al proprio tecnico e, soprattutto, non ha fornito prove che permettano di riconoscere né un danno certo e né un comportamento illecito del CP_1
Quanto statuito assorbe le ulteriori doglianze delle parti.
L'appello deve pertanto essere respinto e la gravata sentenza confermata.
Le spese seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo nella misura minima stante la non complessità della vicenda processuale
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell' appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 la Corte d' Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro in persona del ed avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1 CP_4
Pesaro n° 256/2022 pubblicata in data 01.04.2022 così provvede:
- rigetta l' appello
- conferma per l'effetto l' impugnata pronuncia;
- condanna a rifondere in favore in persona del Sindaco p.t. le Parte_1 Controparte_1
spese del grado, spese che si ritiene dover liquidare in complessivi €. 3.473,00 nonché €. 150,00 per esborsi , oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed oneri di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell'appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2024
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Simonetta Cocciolito Dott. Guido Federico
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