Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Rosaria Papa Presidente
dott.ssa Alessandra Piscitiello Consigliere rel.
dott.ssa Onorato Maria Teresa Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1193/2024, riservata in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 4.12.2024, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come modificato dall'art.3, comma 19, lett. b), del Dlgs. n. 149/2022 e vertente
TRA
(c.f. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Rodrigo Amoroso (c.f. Parte_1 C.F._1
), presso il cui studio domicilia in Napoli alla via Carlo De Marco n. C.F._2
70. Per comunicazioni e avvisi- Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t. sig. (c.f. ), rappresentato e Controparte_2 C.F._3 difeso dall'avv. Domenico Imperatore (c.f ), presso il cui studio C.F._4
sono tutti elett.te domiciliati, in Mugnano di Napoli, alla via Napoli n.143. Per avvisi e comunicazioni - o recapito fax 081 Email_2
5713956;
Oggetto: impugnazione delibera assembleare-spese condominiali
Conclusioni: le parti concludevano come da verbale.
OSSERVATO
IN FATTO
1. Con sentenza n. 8292/2023, pubblicata il 11.9.2023, il tribunale di Napoli, accogliendo la domanda proposta dalla sig.ra contro il condominio Parte_1 CP_1
, sito in Napoli, con la quale l'istante aveva chiesto “ 1) dichiararsi illegittima
[...]
la delibera del 27 febbraio 2021, tutta o nella parte di cui all'approvazione del rendiconto;
2) Con condanna del alle spese del giudizio”, annullava la delibera impugnata CP_1
e condannava il al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1278,00 CP_1 per compensi ed euro 150,00 per spese, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso),
CPA ed IVA come per legge, con attribuzione all'avv. Amoroso anticipatario.
2. Avverso tale decisione ha interposto appello la contestando con il primo mezzo Pt_1
la liquidazione delle spese processuali quanto ai compensi professionali, a suo dire operata dal tribunale in violazione dei minimi tariffari, dovendosi applicare lo scaglione da euro 260 mila ad euro 520 mila in ragione del valore della causa che, nella specie, coincideva con il valore dell'atto impugnato, pari ad euro 283.854,28 (trattandosi dell'approvazione di tre rendiconti), sicchè l'importo dovuto, già dimidiato, era di euro 6023,00, con una differenza ancora da liquidare in suo favore di euro 4745,00; con il secondo mezzo ha, altresì, dedotto l'omessa liquidazione le spese del procedimento di mediazione, che pure il tribunale aveva constatato come regolarmente esperito, chiedendo la liquidazione di un importo non inferiore ad euro 685,00.
Nei termini suddetti, pertanto ha chiesto la riforma delle gravata sentenza, vinte le spese del grado.
3. Ha resistito il appellato instando per il rigetto del gravame per totale CP_1
fondatezza, vinte le spese del grado.
4. E' stato acquisito il fascicolo telematico d'ufficio del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria, indi la causa è stata riservata in decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza collegiale del 4.12.2024.
OSSERVATO
IN DIRITTO
Preliminarmente, va dato atto della tempestività dell'impugnazione.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata n. 8292/2023 è stata pubblicata in data 11.9.2023, non è stata notificata e l'atto d'appello è stato notificato a mezzo pec in data 05.03.2024.
Ne deriva che il termine previsto dall'art. 327 cpc è stato osservato.
Nel merito, l'appello è fondato nei termini di seguito spiegati.
Secondo l'orientamento più recente della Suprema Corte, cui questo Collegio presta adesione, nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell'istante e nei limiti della sua ragione di debito, giacché l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro (v. Cass. Sentenza n. 9068 del
21/03/2022; v. anche Cass. Ordinanza n. 19250 del 07/07/2021).
In applicazione di tale formante al caso in esame, ritiene il Collegio che il valore della controversia, determinato sulla base del valore dell'atto impugnato, si discosta sia da quello- implicitamente- considerato dal primo giudice nella liquidazione delle spese del primo grado ( valore della quota del contributo in sede di riparto dovuta dalla ) sia da Pt_1 quello individuato dall'appellante ( euro 283.854,28) dovendosi considerare indeterminato, in quanto oggetto della delibera risulta essere non solo l'approvazione del rendiconto di gestione anno 2019 ed anno 2020 e l'approvazione del preventivo di gestione 2021 ( cfr punti 3,4, e 5 o.d.g) ma anche altri argomenti ( nomina nuovo amministratore;
conferma amministratore;
approvazione preventivo contratto di fattibilità bonus 100% etc), non economicamente quantificabili, e che la delibera è stata annullata nella sua interezza (e non solo limitatamente ad alcuni punti dell'od.g. come fatto palese dal dispositivo nel quale si legge “ accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla la delibera del 27.2.2021”), in conformità peraltro con le conclusioni rassegnate dall'attrice nell'atto di citazione ( come sopra riportate).
A nulla rileva ai fini dell'individuazione del valore della domanda - contrariamente all'assunto dell'appellato- la dichiarazione del difensore in tema di contributo unificato, poiché essa è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché, non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni della citazione, deve escludersi la possibilità di considerarla come parte della "domanda", nel senso cui vi allude il primo comma dell'art. 10 c.p.c., quando dice che "il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti”( v. Cass.
Ordinanza n. 12770 del 11/05/2023).
Soccorre, allora, il disposto dell'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000
e non superiore ad euro 260.000, range molto ampio che consente al giudice di individuare lo scaglione da applicare tenendo conto del valore effettivo della lite rapportato "all'oggetto e alla complessità della controversia"
Nella specie, tenuto conto della ridotta complessità delle questioni dibattute, appare congruo riconoscere gli importi minimi del terzo scaglione del DM 55/14 e succ. mod. ( cause di valore compreso da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) e liquidare per l'attività difensiva effettivamente svolta nel primo grado ( fase di studio, introduttiva e decisoria) il complessivo importo di euro 2906,00, in luogo di quello, inferiore, pari ad euro 1278,00 riconosciuto in sentenza dal primo giudice sulla base del generico riferimento al DM
55/2014, e che si discosta immotivatamente dal minimo tariffario dello scaglione applicabile.
Ne consegue l'accoglimento del primo motivo di doglianza sebbene nei termini su indicati. Anche il secondo mezzo merita accoglimento nei limiti che seguono.
Invero, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (Cass. ordinanza n.5389/2024 in motivazione) “le spese di mediazione fanno parte delle spese del giudizio e sono regolate sulla base del principio della soccombenza, soluzione che è, peraltro, in linea con la ratio dell'istituto, avente funzione deflattiva. Con l'ulteriore conseguenza che per il loro riconoscimento è sufficiente la prova dell'esborso, non richiedendosi una specifica domanda”.
Nello specifico, trattandosi di controversia soggetta a mediazione obbligatoria- che è condizione di procedibilità della domanda e richiede la necessaria assistenza di un legale- e risultando effettivamente esperito il relativo procedimento, avviato in corso di causa ad istanza dell in ottemperanza all'ordine del tribunale (cfr verbale di causa del Pt_1
10.9.2021; verbale di mediazione negativa del 26.10.2021), va riconosciuto in favore dell'appellante e a carico del soccombente il compenso per la mediazione, che CP_1 va liquidato in euro 510,00 sulla base del DM 55/14 e succ. mod., applicando gli importi dello scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00 in relazione all'attività effettivamente svolta ( fase di attivazione, corrispondente al deposito dell'istanza e alla partecipazione al primo ed unico incontro).
Va, pertanto, accolto il secondo mezzo nei limiti della somma come sopra indicata.
In ragione dell'accoglimento dell'appello, sebbene per importi inferiori a quanto richiesto, le spese del grado vanno poste a carico del soccombente e liquidate come in CP_1
dispositivo, tenuto conto del valore della causa (determinato in base al “decisum” quindi scaglione da euro 1101,00 ad euro 5200,00) e dell'attività difensiva svolta (fase di studio, introduttiva e decisoria) con applicazione dei minimi tariffari considerata la semplicità delle questioni controverse.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 8292/2023, Parte_1
pubblicata il 11.9.2023, così definitivamente provvede:
1-accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma del secondo capo del dispositivo della gravata sentenza, liquida per compensi di avvocato la somma di euro 2960,00 in luogo di euro 1278,00, fermo nel resto il capo;
2- condanna, altresì, il al pagamento in favore della appellante dell'ulteriore CP_1 importo di euro 510,00 a titolo di spese processuali del primo grado per compenso di mediazione obbligatoria;
3- condanna, infine, il appellato al pagamento delle spese del presente grado in CP_1 favore dell'appellante, che liquida in euro 962,00 per compensi ed euro 147,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Rodrigo
Amoroso per dichiarato anticipo;
4- ferma, nel resto, la sentenza gravata.
Così deciso in Napoli, li 4 dicembre 2024
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Dott.ssa Rosaria Papa