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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RINALDI MARILISA, Giudice monocratico in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 234/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Leucio Del Sannio - Piazza Municipio 82010 San Leucio Del Sannio BN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 424 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 931/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è comparso Resistente/Appellato: L'avv. Nominativo_1, rappresentante dell'ufficio si riporta agli atti depositati ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso notificato al Comune di San Leucio del Sannio in data 17 febbraio 2025, ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo IMU n.424 del 05 dicembre 2024, notificato il 18 dicembre
2024, per l'anno di imposta 2019 relativamente ai beni immobili di seguito identificati:
- foglio numero_1 del Catasto, area fabbricabile in Indirizzo_1, mq 1990, ZONA B3, valore in base al PUC vigente € 79.600,00 (€ 40,00 al mq) possesso 12 mesi, proprietà al 100%, aliquota 10,6 per mille.
Acconto Imu dovuto: € 421,88; saldo IMU dovuto: € 421,88;
- foglio numero_2 del Catasto, area fabbricabile in Indirizzo_1, mq 340, ZONA B3, valore in base al PUC vigente € 13.600,00 (€ 40,00 al mq) possesso 12 mesi, proprietà al 100%, aliquota 10,6 per mille.
Acconto Imu dovuto: € 72,08; saldo IMU dovuto: € 72,08;
A sostegno del ricorso, l'istante ha rilevato la nullità della pretesa tributaria fatta valere con l'atto impugnato, contestando la natura edificabile dei suoli come innanzi individuati, richiamando la relazione di perizia tecnica allegata al ricorso introduttivo.
Secondo parte attrice il Comune “non ha tenuto conto che il terreno è privo di suscettibilità economica” e che lo stesso è destinato a corte pertinenziale del fabbricato….………..sito alla periferia del paese…. ”
Si è costituito il Comune di San Leucio del Sannio, che ha resistito alla domanda rilevando che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28 aprile 2018 ha ratificato, ai sensi dell'art 24, comma 10, della L.R. n. 16/2004, l'esito della conferenza dei servizi relativa all'approvazione del Piano Urbanistico
Comunale (P.U.C.) del Comune di San Leucio del Sannio, avviata il 13 luglio 2016 e conclusasi in data 23 aprile 2018, definitivamente approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Benevento n. 12 del
27 giugno 2018.
Il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) del Comune di San Leucio del Sannio è stato pubblicato sul BURC
n.67 del 17 settembre 2018.
Secondo parte resistente, ai fini fiscali, non rileva che il suolo sia immediatamente ed incondizionatamente edificabile, essendo sufficiente che lo strumento urbanistico sia stato anche solo adottato, non essendo necessaria la sua approvazione né l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi (Cass, civile, sez. trib., sentenza, n. 8901 del 31/3/2021).
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che, per costante orientamento del Giudice di legittimità, in tema di ICI (come anche di IMU)
l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, fermo restando che l'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile impone di tener conto, in concreto, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso bene in comune commercio (cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 32510 depositata il 4 novembre 2022).
Nel caso in esame, l'area, oggetto di accertamento tributario, come risulta dal certificato di destinazione urbanistica ricade in base al PUC vigente nella zona B3 - completamento rado del tessuto marginale periurbano ( vedasi certificato n. 2161 del27 marzo 2025) .
ll Comune ha determinato il valore venale in comune commercio dell'area fabbricabile de qua agitur, rispettando i criteri fissati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, come risulta dalla relazione di “Verifica di congruità del valore IMU 2019” redatta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ing. Nominativo_2 - Prot. n. 2161 del 27 marzo 2025
In conformità del disposto di cui all'art. 13 del Regolamento Comunale vigente, “Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente”.
Nella fattispecie in esame, il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ha dato atto che il contribuente non ha mai proposto al Comune un valore alternativo di stima ed ha, quindi, considerato il valore dell'area edificabile, per cui è causa, congruo e conforme alla normativa di Legge vigente (vedasi atto prot. n. 2161 del 27/03/2025).
Dunque, l'area oggetto di esame va considerata edificabile perché inserita in una zona a potenziale edificabilità.
Parte attrice, su cui incombeva l'onere, non ha dimostrato l'esistenza di un vincolo pertinenziale stabile e neppure lo ha dichiarato ai fini IMU.
In buona sostanza, il contribuente avrebbe dovuto fornire la prova del valore del bene ai fini ICI, inferiore a quello assunto dall'ente impositore come base imponibile.
La “perizia di parte” prodotta, per la sua genericità - mancando di indici urbanistici, destinazioni d'uso e oneri connessi al fine di valutare l'effettiva potenzialità edificatoria ed in assenza di prove concrete: opere o vincoli che rendano non edificabile il suolo, atti di asservimento, o titoli edilizi che documentino l'uso strettamente funzionale all'abitazione - non assume, ai fini qui considerati, neppure valore indiziario a supporto della dedotta inattendibilità delle valutazioni dell'ente impositore, profilo che, come detto, gravava sul contribuente con onere di specifica contestazione.
Alla luce delle considerazioni innanzi svolte, il ricorso va respinto;
le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di San Leucio del Sannio che liquida in complessivi euro 130,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RINALDI MARILISA, Giudice monocratico in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 234/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Leucio Del Sannio - Piazza Municipio 82010 San Leucio Del Sannio BN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 424 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 931/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è comparso Resistente/Appellato: L'avv. Nominativo_1, rappresentante dell'ufficio si riporta agli atti depositati ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso notificato al Comune di San Leucio del Sannio in data 17 febbraio 2025, ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo IMU n.424 del 05 dicembre 2024, notificato il 18 dicembre
2024, per l'anno di imposta 2019 relativamente ai beni immobili di seguito identificati:
- foglio numero_1 del Catasto, area fabbricabile in Indirizzo_1, mq 1990, ZONA B3, valore in base al PUC vigente € 79.600,00 (€ 40,00 al mq) possesso 12 mesi, proprietà al 100%, aliquota 10,6 per mille.
Acconto Imu dovuto: € 421,88; saldo IMU dovuto: € 421,88;
- foglio numero_2 del Catasto, area fabbricabile in Indirizzo_1, mq 340, ZONA B3, valore in base al PUC vigente € 13.600,00 (€ 40,00 al mq) possesso 12 mesi, proprietà al 100%, aliquota 10,6 per mille.
Acconto Imu dovuto: € 72,08; saldo IMU dovuto: € 72,08;
A sostegno del ricorso, l'istante ha rilevato la nullità della pretesa tributaria fatta valere con l'atto impugnato, contestando la natura edificabile dei suoli come innanzi individuati, richiamando la relazione di perizia tecnica allegata al ricorso introduttivo.
Secondo parte attrice il Comune “non ha tenuto conto che il terreno è privo di suscettibilità economica” e che lo stesso è destinato a corte pertinenziale del fabbricato….………..sito alla periferia del paese…. ”
Si è costituito il Comune di San Leucio del Sannio, che ha resistito alla domanda rilevando che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28 aprile 2018 ha ratificato, ai sensi dell'art 24, comma 10, della L.R. n. 16/2004, l'esito della conferenza dei servizi relativa all'approvazione del Piano Urbanistico
Comunale (P.U.C.) del Comune di San Leucio del Sannio, avviata il 13 luglio 2016 e conclusasi in data 23 aprile 2018, definitivamente approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Benevento n. 12 del
27 giugno 2018.
Il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) del Comune di San Leucio del Sannio è stato pubblicato sul BURC
n.67 del 17 settembre 2018.
Secondo parte resistente, ai fini fiscali, non rileva che il suolo sia immediatamente ed incondizionatamente edificabile, essendo sufficiente che lo strumento urbanistico sia stato anche solo adottato, non essendo necessaria la sua approvazione né l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi (Cass, civile, sez. trib., sentenza, n. 8901 del 31/3/2021).
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che, per costante orientamento del Giudice di legittimità, in tema di ICI (come anche di IMU)
l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, fermo restando che l'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile impone di tener conto, in concreto, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso bene in comune commercio (cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 32510 depositata il 4 novembre 2022).
Nel caso in esame, l'area, oggetto di accertamento tributario, come risulta dal certificato di destinazione urbanistica ricade in base al PUC vigente nella zona B3 - completamento rado del tessuto marginale periurbano ( vedasi certificato n. 2161 del27 marzo 2025) .
ll Comune ha determinato il valore venale in comune commercio dell'area fabbricabile de qua agitur, rispettando i criteri fissati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, come risulta dalla relazione di “Verifica di congruità del valore IMU 2019” redatta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ing. Nominativo_2 - Prot. n. 2161 del 27 marzo 2025
In conformità del disposto di cui all'art. 13 del Regolamento Comunale vigente, “Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente”.
Nella fattispecie in esame, il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ha dato atto che il contribuente non ha mai proposto al Comune un valore alternativo di stima ed ha, quindi, considerato il valore dell'area edificabile, per cui è causa, congruo e conforme alla normativa di Legge vigente (vedasi atto prot. n. 2161 del 27/03/2025).
Dunque, l'area oggetto di esame va considerata edificabile perché inserita in una zona a potenziale edificabilità.
Parte attrice, su cui incombeva l'onere, non ha dimostrato l'esistenza di un vincolo pertinenziale stabile e neppure lo ha dichiarato ai fini IMU.
In buona sostanza, il contribuente avrebbe dovuto fornire la prova del valore del bene ai fini ICI, inferiore a quello assunto dall'ente impositore come base imponibile.
La “perizia di parte” prodotta, per la sua genericità - mancando di indici urbanistici, destinazioni d'uso e oneri connessi al fine di valutare l'effettiva potenzialità edificatoria ed in assenza di prove concrete: opere o vincoli che rendano non edificabile il suolo, atti di asservimento, o titoli edilizi che documentino l'uso strettamente funzionale all'abitazione - non assume, ai fini qui considerati, neppure valore indiziario a supporto della dedotta inattendibilità delle valutazioni dell'ente impositore, profilo che, come detto, gravava sul contribuente con onere di specifica contestazione.
Alla luce delle considerazioni innanzi svolte, il ricorso va respinto;
le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di San Leucio del Sannio che liquida in complessivi euro 130,00, oltre accessori di legge, se dovuti.