Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA RG 3531/2020
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
APERTO ORE 12:30
Il giorno 11/02/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone sono comparsi l'avv. Alessandra Gagliano in sostituzione dell'avv. Bonalume per parte attrice e l'avv. Maria Luisa Sposto in sostituzione dell'avv. Brucculeri per l'Ente convenuto.
L'avv. Gagliano discute la causa riportandosi alle note conclusive in atti
L'avv. Sposto discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi
Entrambi i procuratori chiedono che venga decisa
IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegandola al presente verbale.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P., dott.ssa Vitalba Pipitone, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato e pubblicato, alle ore 19:45 la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n° 3531 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2020 promossa
DA
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona dei l.r.p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura allegata al presente atto, dagli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e
Giuseppe Cardona, con domicilio digitale eletto agli indirizzi pec dei citati difensori: • • Email_1
• Email_2 Email_3 attore
CONTRO in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., Controparte_1
(P.I. , rappresentato e difeso, in virtù della delibera di P.IVA_2
Giunta Municipale n. 68 del 25/09/2023, e procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Carmelo Brucculeri, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Racalmuto (AG), via Gen. Macaluso n.
72 convenuto
2 Oggetto: pagamento somme di denaro – cessione di crediti
Ragioni di fatto e di diritto Part Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha agito nei confronti dell'Ente convenuto quale cessionaria dei crediti vantati da ER MM
S.r.l. “MUNICIPIA” S.p.A. ed “ENEL ENERGIA” S.p.A. , al fine di ottenere il pagamento di € 40.059,74 per sorte capitale, quale corrispettivo dei servizi di somministrazione energia e servizi forniti da IA PA, oltre gli interessi moratori, nonché di quelli anatocistici su questi ultimi maturati e delle spese di recupero del credito ex art. 6, co. 2, d.lgs. n. 231/02; deduceva, in particolare, con riferimento ai crediti ceduti da ER MM SR che le somme riportate nelle fatture allegate si riferirebbero ai corrispettivi dovuti per le forniture di energia erogate in favore del CP_1 in “regime di salvaguardia”, attivato in quanto il cliente finale – nella specie il – era rimasto privo di un fornitore di energia elettrica Controparte_1 sul Mercato Libero ed ER MM S.r.l., per gli anni 2018 e 2019 era stata individuata quale soggetto esercente il servizio di salvaguardia, mentre con riferimento ai crediti delle altre società fornitrici ne era legittimo titolare a seguito di contratti di cessione stipulati con le predette società.
In via subordinata, avanzava domanda di condanna del al CP_1 pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Chiedeva al Tribunale di “ IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento da parte del
[...] Controparte_1
( ) dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il P.IVA_2
(C.F.: ) al relativo pagamento in Controparte_1 P.IVA_2 favore di I. € 40.059,74 per sorte capitale, di Parte_1 cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con le seguenti
3 decorrenze: o con riferimento alle fatture emesse da “ER MM” S.r.l., in forza di quanto previsto dal relativo contratto di cessione dei crediti Part Part sottoscritto tra la predetta società e gli interessi sono dovuti a con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione del predetto contratto di cessione – data di sottoscrizione riportata nel contratto medesimo – sino al saldo, o con riferimento alle fatture emesse Part dalle altre società fornitrici, gli interessi sono dovuti a con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 4.600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
V. € 725,93
a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte di parte convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
VII. € 1.440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte di parte convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note
4 Debito; • IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere Parte_1 il pagamento da parte del (C.F e, Controparte_1 P.IVA_2 per l'effetto, condannare il C.F.: al Controparte_1 P.IVA_2 pagamento in favore di di ogni diversa Parte_1 somma che fosse ritenuta dovuta a per: − Parte_1 sorte capitale, − interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2
e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con le seguenti decorrenze: o con riferimento alle fatture emesse da “ER
MM” S.r.l., in forza di quanto previsto dal relativo contratto di cessione Part dei crediti sottoscritto tra la predetta società e gli interessi sono
Part dovuti a con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione del predetto contratto di cessione – data di sottoscrizione riportata nel contratto medesimo – sino al saldo, o con riferimento alle Part fatture emesse dalle altre società fornitrici, gli interessi sono dovuti a con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
− importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte di parte convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note
Debito: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai
5 sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito;
• IN
ULTERIORMENTE SUBORDINATA: per l'eventualità in cui la parte convenuta dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_1 del (C.F.: e, per l'effetto, Controparte_1 P.IVA_2 condannare il C.F.: al pagamento Controparte_1 P.IVA_2 in favore di di ogni diversa somma che fosse Parte_1 ritenuta dovuta a per capitale, interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; • IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Costituendosi in giudizio il ha eccepito: la nullità dei Controparte_1 contratti di somministrazione da cui sono sorti i crediti ceduti per difetto di forma scritta nonché per mancanza di copertura finanziaria e impegno di spesa ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e 183 TUEL;
- l'inefficacia delle cessioni dei crediti in quanto prive di adesione del debitore ceduto ai sensi dell'art. 9 all. E L. n. 2248 del 1865.; la debenza di qualsiasi interesse-
l'inammissibilità della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento in virtù del principio della sussidiarietà stabilito dall'art. 2042 c.c.; instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ Rigettare ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- Ritenere e dichiarare nulli gli asseriti contratti stipulati con EL EN PA, ER MM SR e
IA PA e posti a fondamento dell'atto di citazione notificato al
- Ritenere e dichiarare non opponibile e/o non Controparte_1 efficace nei confronti del per i motivi dedotti in diritto, Controparte_1 la cessione del credito e, quindi, le cessioni effettuate da CP_2
[...
[...] [...]
, ER MM SR e IA PA a , - Ritenere e
[...] Parte_1 dichiarare non dovute le somme vantate da o Parte_1 in ogni caso non dovuta la diversa somma che sarà accertata in giudizio;
-
Ritenere e dichiarare inammissibile, comunque infondata, la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Fatta esperire la procedura di negoziazione assistita, concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c , la causa di natura squisitamente documentale perveniva all'udienza di precisazione delle conclusioni in data 11.04.2023.
Precisate le conclusioni la causa veniva rinviata all'udienza del
13.02.2024 per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c., rinviata con successivi provvedimenti alla data odierna.
Preliminarmente va revocata la dichiarazione di contumacia del CP_1 convenuto che si costituiva tardivamente in data 20.06.2023; Part Si premette, inoltre, che nelle note conclusive dava atto di aver CP_ ricevuto un pagamento parziale da parte dell convenuto e precisava le somme ancora dovute nel seguente modo: € 38.536,07 per sorte capitale, oltre gli interessi e spese come articolati in domanda, di cui €
26.700,69 portati dalle fatture emesse da ER MM a titolo di corrispettivo delle forniture di energia erogate in favore del in CP_1 regime di salvaguardia − € 9.262,74 portati dalle fatture emesse da
IA a titolo di corrispettivo delle prestazioni di servizi erogate in favore del ed € 2.572,64 portati dalle fatture emesse da EL CP_1
EN a titolo di corrispettivo delle forniture erogate in favore del e cedute a Lake Securitisation. CP_1
Passando all'esame delle eccezioni spiegate dal convenuto, CP_1 deve essere esaminata quella di nullità dei contratti di fornitura, in quanto ragione più liquida.
Ciò posto si osserva che secondo il condivisibile orientamento della
Suprema Corte, il contratto di cessione del credito è idoneo a fornire prova solo del trasferimento del credito e non già dell'esistenza dello stesso (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 18 febbraio 2016, n. 3184).
7 È poi indirizzo pacifico e conforme alla normativa vigente, che per tutti i contratti per i quali sia parte una Pubblica Amministrazione, ed anche nel caso in cui essa agisca iure privatorum, è richiesta la forma scritta ad substantiam, come per ogni altro contratto stipulato dall'amministrazione pubblica, né l'esistenza del requisito formale può essere ricavata da altri documenti che non costituiscono ma presuppongono il contratto (cfr.
Cass. n° 14570 del 2004; Cass. 5234/2004).
Nel caso di specie, quindi, occorre valutare in primo luogo se sussistano i Part contratti scritti di fornitura per l'adempimento dei quali agisce e sussistano validi impegni di spesa per la loro conclusione.
Quanto al primo profilo deve osservarsi che parte attrice ha prodotto i contratti di cessione con le società cedenti nella forma della scrittura privata autenticata, ha prodotto altresì i contratti di fornitura con le cedenti
EL e IA PA.
Peraltro pare opportuno evidenziare che in ipotesi di erogazione di energia elettrica in regime di salvaguardia da parte di un gestore previamente individuato mediante procedura concorsuale pubblica-,
l'attivazione del servizio non richiede la sottoscrizione di un contratto, ma avviene automaticamente, ex lege. In altri termini, è la stessa legge la fonte dell'obbligazione.
Inoltre -e sotto altro profilo-, nemmeno può ritenersi che la cessione dei crediti sottesa all'azione intrapresa dall'odierna attrice sia inopponibile al in ragione della sua mancata adesione ad essa, in Controparte_1 quanto, come chiarito dalla giurisprudenza, “l'art. 69 del r.d. n. 2440 del
1923 - il quale richiede, per l'efficacia della cessione del credito vantato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale e riguarda la sola amministrazione statale e, pertanto, è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 13/12/2019, n.32788 e, in senso conforme,
T.A.R. Lombardia sez. II, 14/01/2022, n.69).
8 La cessione dei crediti, nel caso di specie veniva ritualmente comunicate al convenuto a mezzo pec CP_1
Risulta invece mancante per ogni rapporto esaminato l'ulteriore fondamentale requisito della validità della copertura finanziaria.
L'art. 191 d.lgs 267 del 2000, infatti, dispone che “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile,
l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato
è data contestualmente alla regolarizzazione.
4. Nel caso in cui vi è stata
l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi
1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e ), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”. Si tratta, come è noto, della nuova formulazione dell'art. 23 del decreto legge n. 66 del 1989 che, al comma 3, che, per le province, i comuni e le comunità montane, stabiliva che “qualsiasi spesa è consentita
9 esclusivamente se sussistono la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e dichiarata o divenuta esecutiva, nonché l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ove non esista il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati”.
A sua volta, il comma 4 disponeva che, in caso “di violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentito la fornitura”.
Sul punto, mette peraltro conto rilevare che ogni soluzione di continuità nella disciplina in questione viene esclusa dal fatto che il menzionato art. 23 è stato sostituito – per l'epoca successiva all'entrata in vigore del D.lgs.
n. 77 del 1995 – dall'art. 35 del medesimo D.lgs., nel quale è riprodotta una normativa del tutto analoga a quella sopra ricordata, normativa che è stata oggi appunto trasfusa nell'art. 191, comma 3, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
Secondo questa disciplina, quindi, sono da imputare alla sfera giuridica diretta e personale dell'amministratore (o funzionario) gli effetti dell'attività di spesa che non si svolga nell'osservanza dei criteri contabili relativi alla gestione degli enti locali: tutto ciò con lo scopo di sollecitare, da un canto, un più rigoroso rispetto dei principi di legalità e correttezza da parte di coloro che operano nelle gestioni locali e di far sì, dall'altro, che la competenza ad esprimere la volontà degli enti locali resti effettivamente riservata, nel rispetto delle procedure prescritte, agli organi a ciò deputati,
e cioè agli organi cui spetta di programmare la gestione finanziaria e di inquadrare le varie scelte amministrative nella prospettiva del piano di spesa contenuto nel bilancio di previsione, e non oltre i limiti da esso fissati. In tale prospettiva, il detto art. 23 prevede una disciplina che comporta il venir meno del rapporto di immedesimazione organica tra l'amministratore o il funzionario, da una parte, e la P.A., dall'altra, con la conseguente imputabilità del rapporto obbligatorio contrattuale
10 direttamente alla persona fisica dell'amministratore o del funzionario stessi.
Tale scissione del rapporto di immedesimazione organica tra agente e pubblica amministrazione rende l'ente locale estraneo agli impegni di spesa irregolarmente assunti: la domanda di adempimento spiegata dal cessionario è quindi infondata e va rigettata.
Quanto, poi, alla domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. proposta in via subordinata da , la stessa è inammissibile. Parte_1
E' invero pacifico che l'azione ex art. 2041 c.c. ha natura residuale, non essendo proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito ai sensi dell'art. 2042 c.c. (sul punto ex multis, Cass. civ. ord. n. 29988/18 “L'azione di ingiustificato arricchimento è contraddistinta da un carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l'arricchito che nei confronti di una diversa persona, altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito”).
Orbene, nel caso di specie, come è stato più sopra accennato, il terzo contraente (o i suoi aventi causa) hanno la possibilità di azionare un rimedio tipico agendo nei confronti del falsus procurator, ai sensi dell'art. 1398 c.c.: ne consegue l'inammissibilità della domanda di indebito arricchimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 in base all'attività effettivamente svolta
PQM
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 3531/2020, rigetta le domande formulate da
[...]
Parte_1
Condanna , in persona del l.r.p.t. al pagamento Parte_1
11 CP_ delle spese di lite in favore dell convenuto che liquida nella complessiva somma di € 4600,00 oltre rimborso forfettario spese generali iva e cpa di legge.
Così deciso in Agrigento all'esito dell'udienza del 11.02.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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