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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 07/04/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, all'udienza del 07/04/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3656/2021 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altri istituti e leggi speciali – opposizione a d.i.”, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Mancini Francesco e dall'Avv. Mancini
Domenico, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Erchie (Br) alla Via
Fiume n. 4; opponente
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Sartoni Controparte_1 P.IVA_1
Marco, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Faenza (Ra) alla Via Ossani
n. 12/2; opposta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza 07.04.2025 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 09.06.2021 la chiedeva Controparte_1 all'intestato Tribunale ingiunzione di pagamento nei confronti di per la Parte_1 somma complessiva di € 41.286,08.
A tal proposito deduceva che il aveva sottoscritto con la i Pt_1 Controparte_2 seguenti contratti: contratto di mutuo del 21.03.2015 che prevedeva l'erogazione in suo
1 favore della somma di € 37.220,40 da restituirsi a mezzo cessione pro solvendo del quinto della retribuzione;
contratto di mutuo del 30.06.2016 che prevedeva l'erogazione della somma di € 20.894,76 da restituirsi a mezzo delegazione a pagare su stipendi e salari conferita al datore di lavoro.
La , a garanzia del credito, stipulava due polizze di assicurazione, Controparte_2
convenendo che per le somme eventualmente liquidate in forza delle citate polizze, la
Compagnia assicurativa, odierna convenuta, sarebbe rimasta surrogata nei diritti e nelle facoltà del mutuante.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 774/2021, emesso dal Tribunale di Brindisi il 24.07.2021, proponeva opposizione con atto di citazione del 17.09.2021. Nel merito, Parte_1
l'odierno opponente riconosceva l'esistenza del debito precisando che il mancato pagamento era stato determinato da una gravissima situazione economica causata dalla perdita del lavoro e dalla separazione coniugale. Precisava di essere disponibile al pagamento della somma di € 10.000,00 a saldo e stralcio, da versarsi in rate mensili da €
200,00 ciascuna.
Per tali motivi, concludeva chiedendo che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto con concessione della possibilità di onorare il debito secondo le modalità innanzi richiamate.
Con comparsa di costituzione e risposta del 06.07.2022 si costituiva in giudizio la
[...]
la quale chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto, si Controparte_1 dichiarava indisponibile a definire la lite secondo le modalità rappresentate dall'opponente e deduceva l'irrilevanza dell'impotenza finanziaria, questa non esonerando dall'obbligo di eseguire la prestazione.
Concludeva chiedendo, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto e, nel merito, il rigetto dei motivi di opposizione.
All'udienza di prima comparizione il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnava termine per l'esperimento della procedura obbligatoria di mediazione, rinviando la causa ad una udienza successiva per verificare l'avvenuto avveramento della condizione di procedibilità della domanda.
La causa veniva istruita documentalmente, in assenza di ulteriori richieste istruttorie delle parti, e rinviata all'odierna udienza per discussione orale.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di opposizione al decreto ingiuntivo opposto non sono meritevoli di accoglimento e, pertanto, l'opposizione andrà rigettata.
Nel presente giudizio la società opposta assume di essere creditrice nei confronti dell'opponente, quale società assicuratrice del credito, per aver liquidato in virtù delle polizze correlate ai contratti di finanziamento e mutuo, in seguito alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro, le somme vantate dalla a titolo di capitale Controparte_2
impagato. Per effetto dei dedotti contratti la si è surrogata nei diritti e Controparte_1
nelle facoltà della , con diritto di rivalsa nei confronti del debitore Controparte_2
ceduto.
Tanto chiarito, va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo, introduce un giudizio di cognizione, che segue le regole del giudizio ordinario, nel quale la posizione processuale delle parti è invertita per effetto della posticipazione del contraddittorio conseguente all'emanazione del decreto ingiuntivo, ma nel quale si seguono comunque le ordinarie regole in tema di onere della prova. Pertanto, incombe al creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an, oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
Più esattamente, sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto, sia per la risoluzione
e il risarcimento del danno deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe
l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 06/07/2023, n.19110; Cassazione civile sez. un. - 30/10/2001, n.
13533).
Nel caso di specie, si ritiene che la società opposta abbia adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente, documentando la sussistenza dei dedotti contratti tra le parti e sottesi al credito ingiunto e della erogazione delle somme in essi indicate, circostanze, tra l'altro non contestate dalla parte opponente, la quale, invece, dal canto suo, non ha provato (in realtà neppure allegato) la circostanza dell'intervenuto pagamento delle somme dovute per cui è causa né la ricorrenza di ulteriori fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
3 D'altro canto, l'opponente, nel merito, non ha contestato la sussistenza dei rapporti contrattuali né, espressamente, ha negato l'erogazione del credito, limitandosi a riconoscersi debitore sebbene incapace di adempiere totalmente per problemi economici, i quali non rendono, tuttavia, la prestazione impossibile in senso oggettivo ed assoluto.
In definitiva, i motivi di opposizione dedotti da seppur meritevoli di Parte_1
attenzione sul piano stragiudiziale, non possono essere accolti in quanto del tutto generici, non dimostrati e privi di qualsiasi rilevanza.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M. 147/2022 ridotti del 50%, stante l'assenza di particolari questioni in fatto e diritto, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 26.001 e € 52.000 (fase studio €
810, fase introduttiva € 574, fase decisionale € 1.453).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da Pt_1
ontro così provvede:
[...] Controparte_1
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 774/2021 del
24.07.2021 emesso dal Tribunale di Brindisi;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che liquida nell'importo complessivo di € 2.837,00 oltre spese generali al 15%, I.V.A
e C.P.A. come per legge.
Brindisi, 07/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, all'udienza del 07/04/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3656/2021 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altri istituti e leggi speciali – opposizione a d.i.”, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Mancini Francesco e dall'Avv. Mancini
Domenico, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Erchie (Br) alla Via
Fiume n. 4; opponente
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Sartoni Controparte_1 P.IVA_1
Marco, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Faenza (Ra) alla Via Ossani
n. 12/2; opposta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza 07.04.2025 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 09.06.2021 la chiedeva Controparte_1 all'intestato Tribunale ingiunzione di pagamento nei confronti di per la Parte_1 somma complessiva di € 41.286,08.
A tal proposito deduceva che il aveva sottoscritto con la i Pt_1 Controparte_2 seguenti contratti: contratto di mutuo del 21.03.2015 che prevedeva l'erogazione in suo
1 favore della somma di € 37.220,40 da restituirsi a mezzo cessione pro solvendo del quinto della retribuzione;
contratto di mutuo del 30.06.2016 che prevedeva l'erogazione della somma di € 20.894,76 da restituirsi a mezzo delegazione a pagare su stipendi e salari conferita al datore di lavoro.
La , a garanzia del credito, stipulava due polizze di assicurazione, Controparte_2
convenendo che per le somme eventualmente liquidate in forza delle citate polizze, la
Compagnia assicurativa, odierna convenuta, sarebbe rimasta surrogata nei diritti e nelle facoltà del mutuante.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 774/2021, emesso dal Tribunale di Brindisi il 24.07.2021, proponeva opposizione con atto di citazione del 17.09.2021. Nel merito, Parte_1
l'odierno opponente riconosceva l'esistenza del debito precisando che il mancato pagamento era stato determinato da una gravissima situazione economica causata dalla perdita del lavoro e dalla separazione coniugale. Precisava di essere disponibile al pagamento della somma di € 10.000,00 a saldo e stralcio, da versarsi in rate mensili da €
200,00 ciascuna.
Per tali motivi, concludeva chiedendo che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto con concessione della possibilità di onorare il debito secondo le modalità innanzi richiamate.
Con comparsa di costituzione e risposta del 06.07.2022 si costituiva in giudizio la
[...]
la quale chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto, si Controparte_1 dichiarava indisponibile a definire la lite secondo le modalità rappresentate dall'opponente e deduceva l'irrilevanza dell'impotenza finanziaria, questa non esonerando dall'obbligo di eseguire la prestazione.
Concludeva chiedendo, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto e, nel merito, il rigetto dei motivi di opposizione.
All'udienza di prima comparizione il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnava termine per l'esperimento della procedura obbligatoria di mediazione, rinviando la causa ad una udienza successiva per verificare l'avvenuto avveramento della condizione di procedibilità della domanda.
La causa veniva istruita documentalmente, in assenza di ulteriori richieste istruttorie delle parti, e rinviata all'odierna udienza per discussione orale.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di opposizione al decreto ingiuntivo opposto non sono meritevoli di accoglimento e, pertanto, l'opposizione andrà rigettata.
Nel presente giudizio la società opposta assume di essere creditrice nei confronti dell'opponente, quale società assicuratrice del credito, per aver liquidato in virtù delle polizze correlate ai contratti di finanziamento e mutuo, in seguito alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro, le somme vantate dalla a titolo di capitale Controparte_2
impagato. Per effetto dei dedotti contratti la si è surrogata nei diritti e Controparte_1
nelle facoltà della , con diritto di rivalsa nei confronti del debitore Controparte_2
ceduto.
Tanto chiarito, va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo, introduce un giudizio di cognizione, che segue le regole del giudizio ordinario, nel quale la posizione processuale delle parti è invertita per effetto della posticipazione del contraddittorio conseguente all'emanazione del decreto ingiuntivo, ma nel quale si seguono comunque le ordinarie regole in tema di onere della prova. Pertanto, incombe al creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an, oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
Più esattamente, sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto, sia per la risoluzione
e il risarcimento del danno deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe
l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 06/07/2023, n.19110; Cassazione civile sez. un. - 30/10/2001, n.
13533).
Nel caso di specie, si ritiene che la società opposta abbia adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente, documentando la sussistenza dei dedotti contratti tra le parti e sottesi al credito ingiunto e della erogazione delle somme in essi indicate, circostanze, tra l'altro non contestate dalla parte opponente, la quale, invece, dal canto suo, non ha provato (in realtà neppure allegato) la circostanza dell'intervenuto pagamento delle somme dovute per cui è causa né la ricorrenza di ulteriori fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
3 D'altro canto, l'opponente, nel merito, non ha contestato la sussistenza dei rapporti contrattuali né, espressamente, ha negato l'erogazione del credito, limitandosi a riconoscersi debitore sebbene incapace di adempiere totalmente per problemi economici, i quali non rendono, tuttavia, la prestazione impossibile in senso oggettivo ed assoluto.
In definitiva, i motivi di opposizione dedotti da seppur meritevoli di Parte_1
attenzione sul piano stragiudiziale, non possono essere accolti in quanto del tutto generici, non dimostrati e privi di qualsiasi rilevanza.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M. 147/2022 ridotti del 50%, stante l'assenza di particolari questioni in fatto e diritto, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 26.001 e € 52.000 (fase studio €
810, fase introduttiva € 574, fase decisionale € 1.453).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da Pt_1
ontro così provvede:
[...] Controparte_1
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 774/2021 del
24.07.2021 emesso dal Tribunale di Brindisi;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che liquida nell'importo complessivo di € 2.837,00 oltre spese generali al 15%, I.V.A
e C.P.A. come per legge.
Brindisi, 07/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
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