Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/02/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 1059/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott.ssa Laura Petitti Consigliere relatore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1059/2024 del ruolo generale degli Affari Civili Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
nato a [...] l'[...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Antonella Sapienza (PEC:
; Email_1 appellante contro
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Antonina C.F._2
Vassallo (PEC: ; Email_2 appellata
e nei confronti
pagina 1 di 8
PALERMO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO avverso la sentenza n. 5766 del 14-15 dicembre 2023 del Tribunale di Palermo in composizione collegiale;
OGGETTO: divorzio;
Conclusioni per l'appellante:
“A) In via preliminare concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.
B) In via principale e nel merito accogliere il proposto appello per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto, in riforma della sent. 5766/2017 emessa dal Tribunale di Palermo, nella Camera di
Consiglio della Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Est. Dr. Bruno Eleonora in data
13.12.2023 nell'ambito del procedimento civile recante numero di RG5304/2021 per i motivi superiormente esposti e per l'effetto:
1) Accertare e dichiarare l'impossibilità, in capo al IG. di corrispondere una somma di Pt_1
denaro mensile a titolo di assegno divorzile alla IG.ra posto che, a causa dell'invalidità CP_1 permanente alla mansione e del conseguente licenziamento, come evidenziato in primo grado, il IG. non dispone né di redditi da lavoro, né di immobili in proprietà pertanto risulterebbe Pt_1 eccessivamente gravoso per quest'ultimo corrispondere l'assegno divorzile alla IG.ra CP_1
considerando altresì la sperequazione economica esistente tra le parti che, per le ragioni superiormente narrate, rende la IG.ra in una posizione economicamente superiore rispetto il IG. CP_1 Pt_1
2) Lasciare indenne da condanna alle spese la parte oggi appellante e condannare la IG. ra CP_1 appellata al pagamento di tutte delle spese processuali sulla base del principio generale della soccombenza”;
Conclusioni per l'appellata:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
- "reiectis adversis";
pagina 2 di 8 - rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza perchè non sussistono i presupposti di fatto e diritto;
- rigettare integralmente l'appello perchè inammissibile e infondato in fatto ed in diritto;
- conseguentemente, confermare la sentenza appellata n. 5766/2023 emessa dal Tribunale di Palermo in data 13.12.2023 e depositata in data 15.12.2023;
- quindi, condannare l'appellante alle spese e competenze professionali del presente giudizio oltre accessori di legge;
In via istruttoria: si chiede che parte appellante depositi la documentazione aggiornata di cui all'art.
473 bis 12 terzo comma c.p.c con la documentazione indicata nel decreto del 14.06.2024”; .
Conclusioni del Procuratore Generale:
“Chiede il rigetto dell'appello”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13.06.2024 proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 5766/2023 emessa dal Tribunale di Palermo in data 13.12.2023 e pubblicata in data 15.12.2023 nel procedimento civile RG n. 5304/2021, nella parte in cui ponevva a suo carico l'obbligo di corrispondere in favore di un assegno Controparte_1 divorzile, nella misura di € 150,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat.
1.1. premetteva: a) di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_1 in data 11.01.1992; b) che dall'unione coniugale era nato, in data Controparte_1
14.2.1990, il figlio maggiorenne, coniugato, economicamente Persona_1
autosufficiente e non convivente con la madre;
c) che in data 18.03.2016 era intervenuta tra le parti separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Palermo con decreto, con la quale le parti avevano dichiarato di essere autosufficienti e di nulla pretendere reciprocamente;
d) che con sentenza n. 5766/2023 del 13.12.2023 il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ponendo a carico di esso appellante l'obbligo di corrispondere in favore di un assegno divorzile, pari ad CP_1 CP_1 euro 150,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat.
pagina 3 di 8 1.2. A fondamento dell'atto di appello deduceva che il Tribunale di Parte_1
Palermo non aveva tenuto in debita considerazione la rilevante sperequazione economica esistente tra le parti, posto che:
- nel mese di ottobre 2022, dopo aver svolto per tanti anni la mansione di operaio presso la egli era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo, a Controparte_2 causa dell'inidoneità permanente alla mansione specifica riscontrata dalla Commissione
Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, con il riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 51% e riduzione permanente della capacità lavorativa;
- egli si era ritrovato privato della sua occupazione, all'età di 64 anni e con problemi di salute, con un figlio ancora minorenne da mantenere ( nato il [...] dalla Per_2 relazione con la nuova compagna) e in condizioni economiche precarie, perché gravato da spese fisse (un canone di locazione pari ad euro 380,00 mensili e una rata per finanziamenti pari a euro 120,00), potendo fare affidamento solo sull'indennità mensile di disoccupazione, pari a euro 827,81, con scadenza dell'ultimo pagamento nel mese di dicembre 2024;
- convivendo con il padre nella casa di proprietà dello stesso, Controparte_1
godeva della pensione da lui percepita, pari a euro 1.340,00 mensili.
1.3. concludeva nei seguenti termini: “A) In via preliminare concedere la Parte_1
sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.
B) In via principale e nel merito accogliere il proposto appello per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto, in riforma della sent. 5766/2017 emessa dal Tribunale di Palermo, nella Camera di
Consiglio della Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Est. Dr. Bruno Eleonora in data
13.12.2023 nell'ambito del procedimento civile recante numero di RG 5304/2021 per i motivi superiormente esposti e per l'effetto: 1) Accertare e dichiarare l'impossibilità, in capo al IG. Pt_1 di corrispondere una somma di denaro mensile a titolo di assegno divorzile alla IG.ra posto CP_1
che, a causa dell'invalidità permanente alla mansione e del conseguente licenziamento, come evidenziato in primo grado, il IG. non dispone né di redditi da lavoro, né di immobili in Pt_1
proprietà pertanto risulterebbe eccessivamente gravoso per quest'ultimo corrispondere l'assegno
pagina 4 di 8 divorzile alla IG.ra considerando altresì la sperequazione economica esistente tra le parti che, CP_1 per le ragioni superiormente narrate, rende la IG.ra in una posizione economicamente CP_1
superiore rispetto il IG. 2) Lasciare indenne da condanna alle spese la parte oggi appellante e Pt_1 condannare la IG. ra appellata al pagamento di tutte delle spese processuali sulla base del CP_1
principio generale della soccombenza”.
2. In data 11.12.2024 si costituiva la quale chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, deducendo: a) che l'appellante aveva sottoposto al Giudice di Appello circostanze di fatto nuove e non dedotte nel primo grado di giudizio, quali il licenziamento per inidoneità alla mansione e la percezione dell'indennità di disoccupazione: elementi dedotti tardivamente e in violazione del principio del contraddittorio;
b) che le predette circostanze avrebbero potuto giustificare una azione di revisione delle condizioni di divorzio e non il presente giudizio di appello;
c) che, in ogni caso, a seguito del licenziamento a erano stati corrisposti Parte_1
gli emolumenti di lavoro maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il TFR;
d) che, considerata l'età (64 anni) e l'invalidità, era, per legge, nelle Parte_1
condizioni di poter richiedere la pensione anticipata;
e) che essa era il coniuge economicamente più debole, essendo disoccupata dall'8.3.2017, non percependo più alcun sussidio dal 18.3.2019 e non potendo ad essa attribuirsi il reddito pensionistico del padre, con cui conviveva.
2.1. eccepiva, infine, l'inammissibilità della documentazione Controparte_1 prodotta da , per la prima volta, con l'atto di appello (il contratto di Parte_1
locazione e la rata del finanziamento, solo allegati e non documentati nel giudizio di primo grado;
la raccomandata di licenziamento;
la relazione della Commissione Medica;
il provvedimento di accoglimento della domanda Naspi;
il mandato di pagamento Naspi).
2.2. L'appellata concludeva nei seguenti termini: “Voglia l'ecc.ma Corte Di Appello
- "reiectis adversis";
- rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza perchè non sussistono i presupposti di fatto e diritto;
- rigettare integralmente l'appello perchè inammissibile e infondato in fatto ed in diritto;
- conseguentemente, confermare la sentenza appellata n. 5766/2023 emessa dal Tribunale di Palermo
pagina 5 di 8 in data 13.12.2023 e depositata in data 15.12.2023;
- quindi, condannare l'appellante alle spese e competenze professionali del presente giudizio oltre accessori di legge”.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello chiedeva il rigetto del reclamo.
4. Disposta la sostituzione dell'udienza del giorno 10.1.2025 con il deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti depositavano le note conclusive, insistendo nei rispettivi atti, e la causa veniva posta in riserva per la decisione con ordinanza del 13.1.2025.
5. Con un unico motivo di appello si duole del fatto che il Tribunale Parte_1
non avrebbe tenuto conto che, sulla base delle sue attuali condizioni economiche, la corresponsione di una somma mensile a titolo di assegno divorzile sarebbe per lui “fin troppo gravosa”, considerando anche “che la IG.ra gode della pensione del padre pari ad € CP_1
1.340 mensili coabitando nell'immobile di sua proprietà”.
Nello specifico, l'appellante ha dedotto che il Tribunale di Palermo, erroneamente, non avrebbe tenuto conto del proprio licenziamento, intervenuto nel mese di ottobre 2022 per giustificato motivo oggettivo, per inidoneità allo svolgimento delle mansioni cui era preposto, e per l'impossibilità, da parte del datore di lavoro, di adibirlo a mansioni differenti.
Conseguentemente, il Tribunale avrebbe omesso di considerare le sue precarie condizioni economiche, incompatibili con la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore di , posto che egli è privo di un reddito lavorativo, non dispone di Controparte_1
immobili di sua proprietà tali da produrre reddito e che ha percepito solo l'indennità di disoccupazione (pari a € 827,81) fino al mese di dicembre 2024.
6. Il motivo di appello è infondato per le motivazioni che seguono.
6.1. In via preliminare, assorbita ogni altra questione sul punto, va evidenziato che l'appellante ha posto dinanzi al Giudice di appello circostanze di fatto nuove, in quanto non tempestivamente dedotte nel primo grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 345, comma primo, primo periodo, del codice di procedura civile, “Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio”; il terzo comma, inoltre, dispone: “Non sono ammessi nuovi mezzi di
pagina 6 di 8 prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
L'art. 473-bis.35 c.p.c., infine, dispone: “Il divieto di nuove domande ed eccezioni e di nuovi mezzi di prova previsto dall'articolo 345 si applica limitatamente alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili”.
6.2. Invero, è solo con il deposito della memoria conclusionale in primo grado (in data
17.11.2023) che ha depositato per la prima volta in giudizio la Parte_1 documentazione relativa al suo licenziamento, impedendo che sulla stessa si svolgesse regolare contraddittorio. Tale documentazione ben poteva essere prodotta con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. (deputata alla produzione dei documenti ed all'articolazione dei mezzi di prova), dal momento che i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. sono stati concessi all'udienza del 16.10.2022, mentre la lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo riporta la data del 24.10.2022 e il verbale della Commissione Medica attestante lo stato di invalidità risulta redatto in data 21.07.2022.
6.3. Sulla base dei principi esposti, deve ritenersi inammissibile, in questa sede, ogni doglianza relativa al peggioramento delle condizioni economiche a seguito del licenziamento comunicato al Cultore in data 24.10.2022 e alla valutazione della
Commissione Medica del 21.07.2022, trattandosi, lo si ribadisce, di circostanze nuove che non possono essere introdotte per la prima volta nel giudizio di appello.
7. Nel resto, le doglianze dell'appellante sono infondate, dovendo ritenersi la sentenza impugnata immune da censure.
7.1. Il Tribunale, infatti, ha correttamente evidenziato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della appellata, valorizzandone la funzione assistenziale, non essendo la (allo stato) titolare di redditi propri, pur avendo CP_1 lavorato in epoca successiva alla separazione, e risultando la stessa disoccupata dal 2017.
Pertanto, tenuto conto della durata del matrimonio, dell'età dell'appellata, del contributo dato dalla medesima alla comunità familiare, della presumibile difficoltà della stessa ad inserirsi nel mondo del lavoro, nonché della sperequazione delle condizioni economiche delle parti, il Tribunale ha posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente l'importo mensile di € 150,00 a titolo di assegno divorzile. Di contro, in merito alla pagina 7 di 8 posizione dell'appellante, il Tribunale ha correttamente evidenziato che lo stesso non ha documentato l'importo pagato a titolo di canone di locazione e le esposizioni debitorie allegate, limitandosi a depositare tardivamente, unitamente alla comparsa conclusionale, documentazione riferibile all'anno 2022, inerente al licenziamento subito e alle condizioni di salute.
7.2. Tanto premesso, la sentenza di primo grado, che ha posto a carico di
[...]
l'obbligo di versare a l'importo mensile di € 150,00 a Parte_1 Controparte_1 titolo di assegno divorzile, va confermata.
8. Avuto riguardo alla natura del giudizio ed alla fragilità economica di entrambe le parti
(risultante dagli atti), sussistono gravi e giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
9. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 5766/2023 emessa dal Tribunale di Palermo in data 13.12.2023 e depositata in data 15.12.2023 nel giudizio n. R.G. 5304/2021;
- dichiara le spese di lite interamente compensate;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di
Appello di Palermo, il 24 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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