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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/12/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice applicato a distanza ai sensi dell'art. 3 del D.L. 117/2025, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza del 18.12.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1011/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre ipotesi” e vertente TRA rapp.ta e difesa dall'avvocato Sirio Solidoro ed elettivamente Parte_1
RICORRENTE E Controparte_1
[...] rapp.ti e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. come in atti dal Dirigente dell' Controparte_1 ed elettivamente domiciliati presso l' Controparte_2 CP_1 CP_1
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 23/03/2023, la ricorrente, in epigrafe indicata, adiva il Tribunale di
Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie per la provincia di nella Prima Fascia delle GPS, per le classi di CP_1 concorso di interesse, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di essere abilitata all'insegnamento.
Vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Amministrazione Scolastica resistente che concludeva come in atti per il rigetto del ricorso.
All'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione
**********
Giurisdizione
Nel caso in esame, la controversia risulta correttamente proposta dinanzi al Giudice ordinario.
Difatti, per l'individuazione del Giudice dotato della giurisdizione, occorre avere riguardo al petitum sostanziale, come reiteratamente evidenziato dai Giudici di legittimità (Cassazione, sezioni unite civili,
Ordinanza 9 dicembre 2019, n. 32112, conf. tra le altre Sezioni Unite, sentenza 21 maggio 2014, n. 11229) da identificarsi per come oggettivamente risulta dal complesso delle richieste e dei fatti allegati. In 1 fattispecie relativa all'inserimento nelle graduatorie scolastiche ad esaurimento del personale docente ed
ATA, di recente la Cassazione civile sez. un. 23/04/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 23/04/2020), n.8098, ha osservato che “va qui ribadito e data continuità ai principi affermati da questa Corte secondo cui ai fini dell'individuazione del giudice dotato di giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'inserimento dei docenti nelle graduatorie permanenti previste per il relativo reclutamento nella scuola pubblica, occorre distinguere - alla luce dei principi enunciati da questa Corte (Cass., S.U., n. 22805/2010;
Cass., S.U., n. 27991/2013; Cass., S.U., n. 16756/2014; Cass., S.U., 25840/2016; Cass., S.U., 21196/2017,
e da ultimo S.U. n. 17123/2019) - a seconda che la questione, involgente un atto di gestione delle graduatorie, riguardi in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria, ovvero l'oggetto del giudizio sia l'accertamento della legittimità della regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento, quale adottata con atto ministeriale, in quanto in tal caso viene contestata la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua, e non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche di natura normativa sub primaria. La giurisdizione del giudice ordinario in materia di lavoro pubblico contrattualizzato è, difatti, recessiva in favore di quella generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di impugnazione di atti organizzativi a contenuto generale con cui le Amministrazioni Pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ovvero individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi o determinano le dotazioni organiche complessive ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1; sicchè, a maggior ragione sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ove l'oggetto del giudizio sia l'impugnazione di un atto regolamentare di normazione sub primaria. Va, pertanto, qui ribadito il seguente principio di diritto: "ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sè preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria -
l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se viceversa domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione
2 dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario".
Nel caso in esame, è palese dal complesso del ricorso che viene reclamato il diritto all'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per cui, in base al petitum sostanziale, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
Merito
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
La ricorrente rivendica il diritto all'inserimento nelle graduatorie per la provincia di Prima Fascia CP_1 delle GPS, per le classi di concorso di interesse, sul presupposto del possesso del titolo di laurea, unitamente ai 24 Cfu ritenendoli titoli di studio validi per l'accesso all'insegnamento.
Sul piano normativo, le modalità per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, sono regolate dall'art. 1 del D.M. 374 del 1.6.2017, dal DM 11.05.2018 e successivo Decreto dipartimentale del 29.03.2019, tutti richiamanti il D.M. 131 del 13.6.2007 (Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124), “per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, sono costituite, in ciascuna istituzione scolastica, in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, specifiche graduatorie di circolo e d'istituto, suddivise in tre fasce, per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo”.
La I fascia comprende i docenti iscritti a pieno titolo o con riserva nella I, II, o III fascia delle graduatorie ad esaurimento;
la II fascia comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti;
la III fascia comprende, relativamente alle cattedre di scuola secondaria di I e II grado, i docenti non abilitati in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento. Le graduatorie sono utilizzate per l'attribuzione delle supplenze secondo l'ordine di priorità così definito.
L'auspicato inserimento della ricorrente nella seconda fascia delle graduatorie di istituto (che corrisponde alla I fascia delle GPS), presuppone il possesso di un titolo abilitante all'insegnamento.
A parere della ricorrente, la fonte normativa è costituita dall'art. 5 del D.Lgs. 59/2017 il quale sancisce:
1) Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma
4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati
CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei
3 crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche."
La lettura proposta dalla ricorrente è immeritevole di condivisione.
Sul piano formale, la prospettata interpretazione delle norme citate, basata sull'equiparazione dell'idoneità del titolo di studio per l'accesso all'insegnamento con l'abilitazione, non trova alcun riscontro nella lettera e nella ratio della legge;
sul piano interpretativo, l'impianto normativo del d.lgs 59/ 2017 è testualmente funzionale all'accesso nei ruoli dell'Istituzione Pubblica scolastica, come è fatto chiaro dall'art. 1 del testo di legge ove è previsto che “Il presente decreto legislativo attua il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli dei docenti, compresi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria, per i posti comuni e per quelli di sostegno."
Pertanto, l'unica indicazione che si riscontra nella legge è la possibilità di poter partecipare al concorso pubblico grazie al possesso dei 24 CFU equiparati all'abilitazione, unicamente per la partecipazione alla selezione pubblica, che costituisce la modalità di accesso ai ruoli statali (contratto a tempo indeterminato).
Del resto, l'ordine di priorità per il conferimento delle supplenze è attuato mediante la previsione predeterminata delle predette tre fasce, che rispecchiano competenze professionali diversamente acquisite. Tra le suddette priorità, quella riconosciuta agli aspiranti docenti muniti di abilitazione a seguito di prova selettiva o di percorsi a ciò finalizzati, è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, poi attuata dall'amministrazione competente, coerente con l'impianto normativo vigente, ove è netta la distinzione - e soprattutto la valenza - tra la idoneità del titolo per la partecipazione alla prova concorsuale per l'accesso nei ruoli della PA (contratto a tempo indeterminato) e la priorità riconosciuta agli abilitati a seguito di concorso o di percorsi finalizzati a tale scopo.
Quanto ai percorsi abilitanti, l'art. 2 del d. m. n. 249 del 10 settembre 2010 prevede che "
1. La formazione iniziale degli insegnanti di cui all'articolo 1 è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso
l'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente. 2. È parte integrante della formazione iniziale dei docenti l'acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche secondo i principi definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275".
Viene dunque chiaramente in risalto una attività di formazione orientata alla 'funzione docente', che di per sé si caratterizza per il continuo contatto con gli allievi, ai quali vanno trasmesse conoscenze anche sulla base di competenze psico-pedagogiche.
In definitiva, va condiviso e confermato l'orientamento che, sul punto, valorizza la "diversità ontologica tra percorsi di abilitazione e dottorato di ricerca" nonché con il percorso diretto al conseguimento della laurea, evidenziando come non vi siano "né diposizioni espresse, né considerazioni di ricostruzione sistematica che possano indurre l'interprete a ritenere il conseguimento del dottorato di ricerca titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento".
4 L'istituto della abilitazione per classi di insegnamento è in realtà istituto di valenza generale, che trova titolo fondamentale e primario nell'art. 33, co.5, della Costituzione, che prevede che per essere abilitati alla professione di docente occorre superare un esame di Stato.
Questa regola fondamentale ha subìto per decenni e da sempre prima sistematiche violazioni, e poi numerose forzature legate alla crescente domanda di scolarità ed all'inefficienza nella programmazione dei necessari concorsi, ma va tenuta in linea di principio in debito conto.
Sin dalla legge n.477/73 il legislatore, per far fronte alla domanda ed assorbire a sanatoria il già formato precariato, formato sia da soggetti che avevano acquisito l'abilitazione mediante corsi speciali introdotti già nei primi anni 70, sia da soggetti che avevano insegnato nella scuola pubblica senza il prescritto titolo abilitativo, affiancò a sanatoria, per l'accesso ai ruoli del personale docente, al normale concorso per titoli ed esami, un concorso per soli titoli (art.4, co.2), al quale ammise gli abilitati che avevano già maturato una certa anzianità di servizio.
Il d.l. n. 357/89 conv. in legge n. 417/89 andò oltre, posto che, confermato il cd. doppio canale (art.2, co.1) e pur confermando che solo quelli che avessero superato un concorso per esami e titoli conseguissero l'abilitazione ove non ne fossero già provvisti (art.2, co.6), confermò che per partecipare al concorso per soli titoli occorresse o aver superato un esame di concorso per titoli ed esami, o un esame previsto dalla legge come abilitativo, o anche aver insegnato nelle scuole statali per un certo tempo (co.10);
e stabilì che le relative graduatorie diventassero permanenti ed aperte a nuovi inserimenti, ciò che creò un bacino stabile e dinamico di soggetti che potevano accedere ai ruoli di docenza senza abilitazione.
Tale situazione venne riprodotta negli art. 399 ss. del d.lgs n.297/94. L'art. 400 previde che anche coloro che non avevano il titolo abilitativo potevano concorrere, ma conseguivano l'abilitazione superando l'esame, se non l'avevano già (co.12).
L'art. 401 confermò in sostanza le regole previgenti per il concorso per soli titoli ed il carattere permanente ed “aperto” delle relative graduatorie, così lasciando il sistema “aperto” all'immissione nei ruoli di soggetti privi dei titoli di abilitazione.
Restava il fatto che il titolo di abilitazione si conseguiva normalmente ottenendo l'idoneità in un concorso per l'assunzione (art. 400, co.12, d.lgs n.297/94); distinto dal titolo di studio quale requisito generale di ammissione (art. 402).
Già all'epoca della stesura del T.U. l'art. 3 della legge n.341/90 aveva previsto un corso di laurea specifico
(laurea in scienze della formazione primaria) quale titolo necessario per essere ammessi ai concorsi per docenti nella scuola materna ed elementare, e l'art. 4 un particolare diploma di specializzazione (SSIS) per insegnare nelle scuole secondarie. Per questo l'art. 402 del d.lgs. n.297/94 aveva previsto che la regola previgente, che consentiva di insegnare nella scuola materna ed elementare col diploma magistrale, e nella scuola secondaria con una laurea non specificamente funzionale alla formazione, valesse fino al termine dell'ultimo anno dei nuovi necessari diplomi.
5 La laurea prevista dall'art. 3 della legge n.341/90 costituiva inizialmente titolo di studio necessario, ma non abilitativo. Fu solo con l'art. 6 del d.l. n. 137/2008 conv. in legge n. 169/2008, che quella laurea (in scienze della formazione primaria) acquisì anche valore abilitativo all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o primaria.
Nel frattempo la legge n.124/99, modificando l'art. 401 del T.U., abolì il concorso per soli titoli, le cui graduatorie permanenti rimasero però esistenti ed aperte a nuovi inserimenti di coloro che avessero superato il concorso per esami e titoli per la stessa classe e posto di concorso (comma 2), ma anche quelli che erano in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni previgenti per partecipare ai concorsi per soli titoli (art.2, co.1, lett. a), legge n.124 cit.) o avessero superato comunque un esame abilitativo, o anche fossero già inseriti in una graduatoria per il personale non di ruolo (lett. b).
La legge 124 regolò infine le supplenze, stabilendo che per quelle annuali e fino al termine delle attività didattiche si provvedesse in prima istanza mediante le graduatorie permanenti, e per le temporanee con le graduatorie di circolo e di istituto.
La breve ricostruzione della “storia” del precariato italiano mostra chiaramente come la regola sia sempre stata che per accedere in ruolo occorre un titolo abilitativo specifico per una determinata classe di concorso, ed il resto sono state sempre eccezioni, anche se via via “allargate”.
Nel frattempo i SSIS previsti dall'art.4 della legge n.341/90 non erano stati attivati. Lo furono solo nel
1999 perché solo con DM 26/5/98 se ne stabilirono i criteri generali. Il diploma aveva dall'origine valore di esame di Stato (art.4, co.2) e quindi costituiva titolo abilitante per l'insegnamento.
Il modello SSIS rispondeva al modello costituzionale, perché il diploma di specializzazione si conseguiva a seguito di un corso “post lauream” seguito da esame finale.
Ne furono istituiti fino all'a.s. 2008/2009. Il fatto che nelle more la legge n. 296/2006 avesse chiuso le graduatorie permanenti trasformandole in Graduatorie ad Esaurimento (GAE) pose il problema della sorte di coloro che avevano un ciclo formativo in corso, e che quindi avevano maturato una aspettativa ad esservi inseriti, problema che fu risolto con provvedimenti di postergazione della possibilità di accesso alle GAE, e quindi con misure “ad hoc”; e della sorte di quelli che avevano sospeso per giustificati motivi la frequenza delle SSIS, per i quali venne istituito un percorso formativo ad hoc (TFA: art.2, co.416, legge n.244/2007; DM n.249/2010), che ha operato anche, in via generale quale strumento per conseguire il titolo abilitativo dall'a.a. 2011/2012 all'a.a. 2014/2015.
Anche il TFA si conformava al dato costituzionale consistendo in un corso annuale “post lauream”, peraltro fortemente selettivo, che culminava in un esame finale il cui superamento conferiva titolo abilitativo per la classe di concorso per la quale si partecipava (art. 10, co.8 DM cit.)
Anche i TFA sono stati poi soppressi, e sostituiti con i FIT, istituiti col d.lgs n.59/2017 (artt. 8 e segg.).
Peraltro i FIT costituivano un percorso formativo successivo alla vittoria del concorso, di per sé implicante il conseguimento dell'abilitazione.
6 Quanto ai PAS, essi costituiscono un altro tipo di percorso abilitativo destinato a lavoratori che abbiano già prestato servizio nella scuola pubblica, comunque corroborato da esame finale (art.16, co.1, DM
n.249/2010; art. 1 e 6, co.5, ddg 58/2013), in coerenza col dato costituzionale.
Alla luce di tali succinti richiami, appare evidente che nell'ordinamento scolastico persiste una chiara differenza tra titolo di studio richiesto per prestare servizio nella scuola pubblica, e per partecipare ai concorsi, e titolo abilitativo all'insegnamento, che costituisce di norma titolo per la nomina in ruolo, e di legittima precedenza nelle supplenze, per ottenere il quale occorre di regola il superamento di un esame di Stato, costituito alternativamente o dal superamento di un concorso per esami, o dal superamento dell'esame di un corso abilitativo equiparato.
Non si tratta dunque affatto di “mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di
“programmare gli accessi”, ma di procedure che hanno/hanno avuto la specifica funzione di fornire, senza ricorrere ai concorsi, le abilitazioni di regola necessarie a creare docenti di ruolo nel rispetto di
Cost.33/5, nella prospettiva del definitivo superamento dell'uso anomalo del “precariato stabile” non abilitato mediante le graduatorie permanenti.
Le eccezioni ci sono bensì, e sono sostanzialmente rappresentate da tutti coloro che, in forza di disposizioni di almeno dubbia legittimità costituzionale, mediante il cd. “secondo canale”, sono stati immessi per decenni in ruolo senza aver mai sostenuto esami abilitativi, e per certi versi continuano ad esserlo. Ma si tratta, appunto, di eccezioni, che, se sono costituzionalmente giustificate, lo sono o lo sono state per aver dovuto fronteggiare una strutturale incapacità del sistema scolastico italiano di far fronte al fabbisogno di docenza nella scuola pubblica mediante i normali concorsi per esami, o mediante efficaci alternativi strumenti di abilitazione coerenti con la regola costituzionale, e/o per far fronte alle per certi versi legittime aspettative di docenti che, spesso per numerosi anni, avevano concorso in modo decisivo a far fronte alle esigenze stabili della scuola pubblica in condizione di precariato.
Il carattere strutturale assunto nel nostro ordinamento scolastico da tali eccezioni, non pare legittimare operazioni ermeneutiche sostanzialmente volte alla totale neutralizzazione, come tale fatalmente destinata ad operare al di là dell'ambito della ripartizione in fasce delle graduatorie di istituto, del requisito generale di possesso di titolo abilitativo specifico conseguito mediante un esame finale, in favore di un criterio
(laurea “generica” e CFU senza esame abilitativo) che, semmai, nel sistema del d.lgs. n.59/2017,
“arricchisce” i requisiti di accesso al concorso, senza per questo affatto pretendere di sostituirsi al titolo abilitante.
Né infine sussiste un contrasto con la Direttiva 2005/36/CE, come recepita dal d.lgs. n. 206 del 2007.
Invero è sufficiente osservare come essa non abbia escluso che lo Stato membro possa subordinare l'accesso a una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali (per considerazioni ulteriori si rinvia, anche ai sensi degli articoli 60, 74 e 88, comma 2, lett. d) del c.p.a., a
Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1516 del 2017, che ha confermato la sentenza che aveva respinto un ricorso
7 diretto all'annullamento dell'art. 3, comma 1, del decreto n. 106 del 2016, con cui veniva richiesto il possesso dell'abilitazione, quale requisito di ammissione alla procedura concorsuale (cfr sentenza T.A.R.,
N. 5828/2019, pubblicata il 10/05/2019).
In relazione al dedotto contrasto con le direttive comunitarie è stato, poi, di recente affermato che “non emerge, d'altro canto, un contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale sul tema, posto che la disciplina dei titoli abilitanti rimane di competenza dell'ordinamento nazionale e posto che i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di insegnante e la loro subordinazione a un titolo abilitante non appaiono contrastare con puntuali disposizione di diritto europeo. Sul punto, (cfr. parere Cons. St. n. 963 del 2019) deve osservarsi che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti (Cons. giust. Ue, VIII,
17.12.2009, n. 586; sul tema si veda anche Cons. Stato, 6868/2018). (cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III,
05/02/2021 n.1486).
Ecco dunque che il parallelismo tra i docenti abilitati e i docenti in possesso dei 24 CFU risulta voluto dal legislatore esclusivamente per la partecipazione degli aspiranti docenti al pubblico concorso e quindi per uno specifico ed ulteriore momento valutativo e selettivo.
L'assimilazione delle due categorie a fini solo concorsuali non conduce ad affermare alcuna ontologica equipollenza dell'abilitazione, conseguita all'esito di specifici percorsi abilitanti o per effetto della partecipazione a concorsi per titoli e/o esami indetti a tale scopo, ai crediti formativi posseduti da parte ricorrente.
Il DM 249/2010 il quale prevede che possono accedere al TFA di sostegno i docenti abilitati e il DM 92 del 08.02.2019 con cui il ha consentito la partecipazione a pieno titolo ai corsi di specializzazione CP_3 sul sostegno – riservati ai docenti abilitati per effetto del DM 249/2010 – a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 Cfu., non contraddicono quanto fin qua riscontrato, giacché non è revocabile in subbio che la contemporanea presenza delle due categorie di docenti ai corsi di specializzazione sul sostegno, non rende omogeneo il loro status rispetto all'abilitazione all'insegnamento, fugando ogni dubbio di disparità di trattamento tra di esse.
Conseguentemente deve escludersi, in assenza di una previsione di legge che disponga la rivendicata equipollenza dei CFU all'abilitazione ai fini richiesti nel presente giudizio, la sussistenza di un diritto soggettivo in tali termini.
D'altro canto, anche la prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III,
13/09/2019 n.10918; Cons. St. n. 2264 del 2018) ha affermato che “per l'iscrizione nella II fascia delle citate graduatorie, è necessario il conseguimento del titolo abilitativo, escludendo che il semplice possesso
8 di laurea ovvero il titolo di dottore di ricerca ovvero ancora lo svolgimento di 24 cfu, sia equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento”.
Giova altresì ribadire che non pare corretto affermare, come sostiene la difesa del ricorrente, che lo stesso avrebbe riconosciuto valore abilitante al possesso dei 24 CFU consentendo, con il DM 92 CP_3 dell'8.2.19, la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno, solitamente riservati ai docenti abilitati, anche ai possessori di 24 CFU.
Il decreto in questione, infatti, con la disposizione in esame, riproduce il contenuto dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 59/17, secondo cui: 1) per accedere al concorso per posti di sostegno nelle scuole secondarie occorre l'abilitazione o il possesso dei 24 CFU, “unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”; 2) “Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione” l'abilitazione o il possesso dei 24 CFU.
Si tratta quindi di un ampliamento dei criteri di accesso ai percorsi di specializzazione per il sostegno nella scuola, il cui superamento costituisce ulteriore specifico requisito di partecipazione alle procedure concorsuali per posti di insegnante di sostegno, ma resta ferma la regola relativa al valore abilitante del concorso per quanti non l'avessero già conseguita. Trattasi di una previsione coerente con la costituzione.
Del resto, il principio in base al quale per esercitare la professione di insegnante è necessario conseguire un'abilitazione mediante un esame di Stato è contenuto nell'art. 33, comma 5, della Costituzione.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della novità della questione nonché della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi
PQM
Il Tribunale di Brindisi in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) compensa le spese di lite
Così deciso il 18.12.2025, Brindisi
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Gambardella
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nella causa civile iscritta al N. 1011/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre ipotesi” e vertente TRA rapp.ta e difesa dall'avvocato Sirio Solidoro ed elettivamente Parte_1
RICORRENTE E Controparte_1
[...] rapp.ti e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. come in atti dal Dirigente dell' Controparte_1 ed elettivamente domiciliati presso l' Controparte_2 CP_1 CP_1
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 23/03/2023, la ricorrente, in epigrafe indicata, adiva il Tribunale di
Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie per la provincia di nella Prima Fascia delle GPS, per le classi di CP_1 concorso di interesse, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di essere abilitata all'insegnamento.
Vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Amministrazione Scolastica resistente che concludeva come in atti per il rigetto del ricorso.
All'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione
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Giurisdizione
Nel caso in esame, la controversia risulta correttamente proposta dinanzi al Giudice ordinario.
Difatti, per l'individuazione del Giudice dotato della giurisdizione, occorre avere riguardo al petitum sostanziale, come reiteratamente evidenziato dai Giudici di legittimità (Cassazione, sezioni unite civili,
Ordinanza 9 dicembre 2019, n. 32112, conf. tra le altre Sezioni Unite, sentenza 21 maggio 2014, n. 11229) da identificarsi per come oggettivamente risulta dal complesso delle richieste e dei fatti allegati. In 1 fattispecie relativa all'inserimento nelle graduatorie scolastiche ad esaurimento del personale docente ed
ATA, di recente la Cassazione civile sez. un. 23/04/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 23/04/2020), n.8098, ha osservato che “va qui ribadito e data continuità ai principi affermati da questa Corte secondo cui ai fini dell'individuazione del giudice dotato di giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'inserimento dei docenti nelle graduatorie permanenti previste per il relativo reclutamento nella scuola pubblica, occorre distinguere - alla luce dei principi enunciati da questa Corte (Cass., S.U., n. 22805/2010;
Cass., S.U., n. 27991/2013; Cass., S.U., n. 16756/2014; Cass., S.U., 25840/2016; Cass., S.U., 21196/2017,
e da ultimo S.U. n. 17123/2019) - a seconda che la questione, involgente un atto di gestione delle graduatorie, riguardi in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria, ovvero l'oggetto del giudizio sia l'accertamento della legittimità della regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento, quale adottata con atto ministeriale, in quanto in tal caso viene contestata la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua, e non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche di natura normativa sub primaria. La giurisdizione del giudice ordinario in materia di lavoro pubblico contrattualizzato è, difatti, recessiva in favore di quella generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di impugnazione di atti organizzativi a contenuto generale con cui le Amministrazioni Pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ovvero individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi o determinano le dotazioni organiche complessive ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1; sicchè, a maggior ragione sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ove l'oggetto del giudizio sia l'impugnazione di un atto regolamentare di normazione sub primaria. Va, pertanto, qui ribadito il seguente principio di diritto: "ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sè preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria -
l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se viceversa domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione
2 dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario".
Nel caso in esame, è palese dal complesso del ricorso che viene reclamato il diritto all'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per cui, in base al petitum sostanziale, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
Merito
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
La ricorrente rivendica il diritto all'inserimento nelle graduatorie per la provincia di Prima Fascia CP_1 delle GPS, per le classi di concorso di interesse, sul presupposto del possesso del titolo di laurea, unitamente ai 24 Cfu ritenendoli titoli di studio validi per l'accesso all'insegnamento.
Sul piano normativo, le modalità per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, sono regolate dall'art. 1 del D.M. 374 del 1.6.2017, dal DM 11.05.2018 e successivo Decreto dipartimentale del 29.03.2019, tutti richiamanti il D.M. 131 del 13.6.2007 (Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124), “per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, sono costituite, in ciascuna istituzione scolastica, in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, specifiche graduatorie di circolo e d'istituto, suddivise in tre fasce, per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo”.
La I fascia comprende i docenti iscritti a pieno titolo o con riserva nella I, II, o III fascia delle graduatorie ad esaurimento;
la II fascia comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti;
la III fascia comprende, relativamente alle cattedre di scuola secondaria di I e II grado, i docenti non abilitati in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento. Le graduatorie sono utilizzate per l'attribuzione delle supplenze secondo l'ordine di priorità così definito.
L'auspicato inserimento della ricorrente nella seconda fascia delle graduatorie di istituto (che corrisponde alla I fascia delle GPS), presuppone il possesso di un titolo abilitante all'insegnamento.
A parere della ricorrente, la fonte normativa è costituita dall'art. 5 del D.Lgs. 59/2017 il quale sancisce:
1) Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma
4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati
CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei
3 crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche."
La lettura proposta dalla ricorrente è immeritevole di condivisione.
Sul piano formale, la prospettata interpretazione delle norme citate, basata sull'equiparazione dell'idoneità del titolo di studio per l'accesso all'insegnamento con l'abilitazione, non trova alcun riscontro nella lettera e nella ratio della legge;
sul piano interpretativo, l'impianto normativo del d.lgs 59/ 2017 è testualmente funzionale all'accesso nei ruoli dell'Istituzione Pubblica scolastica, come è fatto chiaro dall'art. 1 del testo di legge ove è previsto che “Il presente decreto legislativo attua il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli dei docenti, compresi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria, per i posti comuni e per quelli di sostegno."
Pertanto, l'unica indicazione che si riscontra nella legge è la possibilità di poter partecipare al concorso pubblico grazie al possesso dei 24 CFU equiparati all'abilitazione, unicamente per la partecipazione alla selezione pubblica, che costituisce la modalità di accesso ai ruoli statali (contratto a tempo indeterminato).
Del resto, l'ordine di priorità per il conferimento delle supplenze è attuato mediante la previsione predeterminata delle predette tre fasce, che rispecchiano competenze professionali diversamente acquisite. Tra le suddette priorità, quella riconosciuta agli aspiranti docenti muniti di abilitazione a seguito di prova selettiva o di percorsi a ciò finalizzati, è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, poi attuata dall'amministrazione competente, coerente con l'impianto normativo vigente, ove è netta la distinzione - e soprattutto la valenza - tra la idoneità del titolo per la partecipazione alla prova concorsuale per l'accesso nei ruoli della PA (contratto a tempo indeterminato) e la priorità riconosciuta agli abilitati a seguito di concorso o di percorsi finalizzati a tale scopo.
Quanto ai percorsi abilitanti, l'art. 2 del d. m. n. 249 del 10 settembre 2010 prevede che "
1. La formazione iniziale degli insegnanti di cui all'articolo 1 è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso
l'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente. 2. È parte integrante della formazione iniziale dei docenti l'acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche secondo i principi definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275".
Viene dunque chiaramente in risalto una attività di formazione orientata alla 'funzione docente', che di per sé si caratterizza per il continuo contatto con gli allievi, ai quali vanno trasmesse conoscenze anche sulla base di competenze psico-pedagogiche.
In definitiva, va condiviso e confermato l'orientamento che, sul punto, valorizza la "diversità ontologica tra percorsi di abilitazione e dottorato di ricerca" nonché con il percorso diretto al conseguimento della laurea, evidenziando come non vi siano "né diposizioni espresse, né considerazioni di ricostruzione sistematica che possano indurre l'interprete a ritenere il conseguimento del dottorato di ricerca titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento".
4 L'istituto della abilitazione per classi di insegnamento è in realtà istituto di valenza generale, che trova titolo fondamentale e primario nell'art. 33, co.5, della Costituzione, che prevede che per essere abilitati alla professione di docente occorre superare un esame di Stato.
Questa regola fondamentale ha subìto per decenni e da sempre prima sistematiche violazioni, e poi numerose forzature legate alla crescente domanda di scolarità ed all'inefficienza nella programmazione dei necessari concorsi, ma va tenuta in linea di principio in debito conto.
Sin dalla legge n.477/73 il legislatore, per far fronte alla domanda ed assorbire a sanatoria il già formato precariato, formato sia da soggetti che avevano acquisito l'abilitazione mediante corsi speciali introdotti già nei primi anni 70, sia da soggetti che avevano insegnato nella scuola pubblica senza il prescritto titolo abilitativo, affiancò a sanatoria, per l'accesso ai ruoli del personale docente, al normale concorso per titoli ed esami, un concorso per soli titoli (art.4, co.2), al quale ammise gli abilitati che avevano già maturato una certa anzianità di servizio.
Il d.l. n. 357/89 conv. in legge n. 417/89 andò oltre, posto che, confermato il cd. doppio canale (art.2, co.1) e pur confermando che solo quelli che avessero superato un concorso per esami e titoli conseguissero l'abilitazione ove non ne fossero già provvisti (art.2, co.6), confermò che per partecipare al concorso per soli titoli occorresse o aver superato un esame di concorso per titoli ed esami, o un esame previsto dalla legge come abilitativo, o anche aver insegnato nelle scuole statali per un certo tempo (co.10);
e stabilì che le relative graduatorie diventassero permanenti ed aperte a nuovi inserimenti, ciò che creò un bacino stabile e dinamico di soggetti che potevano accedere ai ruoli di docenza senza abilitazione.
Tale situazione venne riprodotta negli art. 399 ss. del d.lgs n.297/94. L'art. 400 previde che anche coloro che non avevano il titolo abilitativo potevano concorrere, ma conseguivano l'abilitazione superando l'esame, se non l'avevano già (co.12).
L'art. 401 confermò in sostanza le regole previgenti per il concorso per soli titoli ed il carattere permanente ed “aperto” delle relative graduatorie, così lasciando il sistema “aperto” all'immissione nei ruoli di soggetti privi dei titoli di abilitazione.
Restava il fatto che il titolo di abilitazione si conseguiva normalmente ottenendo l'idoneità in un concorso per l'assunzione (art. 400, co.12, d.lgs n.297/94); distinto dal titolo di studio quale requisito generale di ammissione (art. 402).
Già all'epoca della stesura del T.U. l'art. 3 della legge n.341/90 aveva previsto un corso di laurea specifico
(laurea in scienze della formazione primaria) quale titolo necessario per essere ammessi ai concorsi per docenti nella scuola materna ed elementare, e l'art. 4 un particolare diploma di specializzazione (SSIS) per insegnare nelle scuole secondarie. Per questo l'art. 402 del d.lgs. n.297/94 aveva previsto che la regola previgente, che consentiva di insegnare nella scuola materna ed elementare col diploma magistrale, e nella scuola secondaria con una laurea non specificamente funzionale alla formazione, valesse fino al termine dell'ultimo anno dei nuovi necessari diplomi.
5 La laurea prevista dall'art. 3 della legge n.341/90 costituiva inizialmente titolo di studio necessario, ma non abilitativo. Fu solo con l'art. 6 del d.l. n. 137/2008 conv. in legge n. 169/2008, che quella laurea (in scienze della formazione primaria) acquisì anche valore abilitativo all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o primaria.
Nel frattempo la legge n.124/99, modificando l'art. 401 del T.U., abolì il concorso per soli titoli, le cui graduatorie permanenti rimasero però esistenti ed aperte a nuovi inserimenti di coloro che avessero superato il concorso per esami e titoli per la stessa classe e posto di concorso (comma 2), ma anche quelli che erano in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni previgenti per partecipare ai concorsi per soli titoli (art.2, co.1, lett. a), legge n.124 cit.) o avessero superato comunque un esame abilitativo, o anche fossero già inseriti in una graduatoria per il personale non di ruolo (lett. b).
La legge 124 regolò infine le supplenze, stabilendo che per quelle annuali e fino al termine delle attività didattiche si provvedesse in prima istanza mediante le graduatorie permanenti, e per le temporanee con le graduatorie di circolo e di istituto.
La breve ricostruzione della “storia” del precariato italiano mostra chiaramente come la regola sia sempre stata che per accedere in ruolo occorre un titolo abilitativo specifico per una determinata classe di concorso, ed il resto sono state sempre eccezioni, anche se via via “allargate”.
Nel frattempo i SSIS previsti dall'art.4 della legge n.341/90 non erano stati attivati. Lo furono solo nel
1999 perché solo con DM 26/5/98 se ne stabilirono i criteri generali. Il diploma aveva dall'origine valore di esame di Stato (art.4, co.2) e quindi costituiva titolo abilitante per l'insegnamento.
Il modello SSIS rispondeva al modello costituzionale, perché il diploma di specializzazione si conseguiva a seguito di un corso “post lauream” seguito da esame finale.
Ne furono istituiti fino all'a.s. 2008/2009. Il fatto che nelle more la legge n. 296/2006 avesse chiuso le graduatorie permanenti trasformandole in Graduatorie ad Esaurimento (GAE) pose il problema della sorte di coloro che avevano un ciclo formativo in corso, e che quindi avevano maturato una aspettativa ad esservi inseriti, problema che fu risolto con provvedimenti di postergazione della possibilità di accesso alle GAE, e quindi con misure “ad hoc”; e della sorte di quelli che avevano sospeso per giustificati motivi la frequenza delle SSIS, per i quali venne istituito un percorso formativo ad hoc (TFA: art.2, co.416, legge n.244/2007; DM n.249/2010), che ha operato anche, in via generale quale strumento per conseguire il titolo abilitativo dall'a.a. 2011/2012 all'a.a. 2014/2015.
Anche il TFA si conformava al dato costituzionale consistendo in un corso annuale “post lauream”, peraltro fortemente selettivo, che culminava in un esame finale il cui superamento conferiva titolo abilitativo per la classe di concorso per la quale si partecipava (art. 10, co.8 DM cit.)
Anche i TFA sono stati poi soppressi, e sostituiti con i FIT, istituiti col d.lgs n.59/2017 (artt. 8 e segg.).
Peraltro i FIT costituivano un percorso formativo successivo alla vittoria del concorso, di per sé implicante il conseguimento dell'abilitazione.
6 Quanto ai PAS, essi costituiscono un altro tipo di percorso abilitativo destinato a lavoratori che abbiano già prestato servizio nella scuola pubblica, comunque corroborato da esame finale (art.16, co.1, DM
n.249/2010; art. 1 e 6, co.5, ddg 58/2013), in coerenza col dato costituzionale.
Alla luce di tali succinti richiami, appare evidente che nell'ordinamento scolastico persiste una chiara differenza tra titolo di studio richiesto per prestare servizio nella scuola pubblica, e per partecipare ai concorsi, e titolo abilitativo all'insegnamento, che costituisce di norma titolo per la nomina in ruolo, e di legittima precedenza nelle supplenze, per ottenere il quale occorre di regola il superamento di un esame di Stato, costituito alternativamente o dal superamento di un concorso per esami, o dal superamento dell'esame di un corso abilitativo equiparato.
Non si tratta dunque affatto di “mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di
“programmare gli accessi”, ma di procedure che hanno/hanno avuto la specifica funzione di fornire, senza ricorrere ai concorsi, le abilitazioni di regola necessarie a creare docenti di ruolo nel rispetto di
Cost.33/5, nella prospettiva del definitivo superamento dell'uso anomalo del “precariato stabile” non abilitato mediante le graduatorie permanenti.
Le eccezioni ci sono bensì, e sono sostanzialmente rappresentate da tutti coloro che, in forza di disposizioni di almeno dubbia legittimità costituzionale, mediante il cd. “secondo canale”, sono stati immessi per decenni in ruolo senza aver mai sostenuto esami abilitativi, e per certi versi continuano ad esserlo. Ma si tratta, appunto, di eccezioni, che, se sono costituzionalmente giustificate, lo sono o lo sono state per aver dovuto fronteggiare una strutturale incapacità del sistema scolastico italiano di far fronte al fabbisogno di docenza nella scuola pubblica mediante i normali concorsi per esami, o mediante efficaci alternativi strumenti di abilitazione coerenti con la regola costituzionale, e/o per far fronte alle per certi versi legittime aspettative di docenti che, spesso per numerosi anni, avevano concorso in modo decisivo a far fronte alle esigenze stabili della scuola pubblica in condizione di precariato.
Il carattere strutturale assunto nel nostro ordinamento scolastico da tali eccezioni, non pare legittimare operazioni ermeneutiche sostanzialmente volte alla totale neutralizzazione, come tale fatalmente destinata ad operare al di là dell'ambito della ripartizione in fasce delle graduatorie di istituto, del requisito generale di possesso di titolo abilitativo specifico conseguito mediante un esame finale, in favore di un criterio
(laurea “generica” e CFU senza esame abilitativo) che, semmai, nel sistema del d.lgs. n.59/2017,
“arricchisce” i requisiti di accesso al concorso, senza per questo affatto pretendere di sostituirsi al titolo abilitante.
Né infine sussiste un contrasto con la Direttiva 2005/36/CE, come recepita dal d.lgs. n. 206 del 2007.
Invero è sufficiente osservare come essa non abbia escluso che lo Stato membro possa subordinare l'accesso a una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali (per considerazioni ulteriori si rinvia, anche ai sensi degli articoli 60, 74 e 88, comma 2, lett. d) del c.p.a., a
Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1516 del 2017, che ha confermato la sentenza che aveva respinto un ricorso
7 diretto all'annullamento dell'art. 3, comma 1, del decreto n. 106 del 2016, con cui veniva richiesto il possesso dell'abilitazione, quale requisito di ammissione alla procedura concorsuale (cfr sentenza T.A.R.,
N. 5828/2019, pubblicata il 10/05/2019).
In relazione al dedotto contrasto con le direttive comunitarie è stato, poi, di recente affermato che “non emerge, d'altro canto, un contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale sul tema, posto che la disciplina dei titoli abilitanti rimane di competenza dell'ordinamento nazionale e posto che i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di insegnante e la loro subordinazione a un titolo abilitante non appaiono contrastare con puntuali disposizione di diritto europeo. Sul punto, (cfr. parere Cons. St. n. 963 del 2019) deve osservarsi che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti (Cons. giust. Ue, VIII,
17.12.2009, n. 586; sul tema si veda anche Cons. Stato, 6868/2018). (cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III,
05/02/2021 n.1486).
Ecco dunque che il parallelismo tra i docenti abilitati e i docenti in possesso dei 24 CFU risulta voluto dal legislatore esclusivamente per la partecipazione degli aspiranti docenti al pubblico concorso e quindi per uno specifico ed ulteriore momento valutativo e selettivo.
L'assimilazione delle due categorie a fini solo concorsuali non conduce ad affermare alcuna ontologica equipollenza dell'abilitazione, conseguita all'esito di specifici percorsi abilitanti o per effetto della partecipazione a concorsi per titoli e/o esami indetti a tale scopo, ai crediti formativi posseduti da parte ricorrente.
Il DM 249/2010 il quale prevede che possono accedere al TFA di sostegno i docenti abilitati e il DM 92 del 08.02.2019 con cui il ha consentito la partecipazione a pieno titolo ai corsi di specializzazione CP_3 sul sostegno – riservati ai docenti abilitati per effetto del DM 249/2010 – a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 Cfu., non contraddicono quanto fin qua riscontrato, giacché non è revocabile in subbio che la contemporanea presenza delle due categorie di docenti ai corsi di specializzazione sul sostegno, non rende omogeneo il loro status rispetto all'abilitazione all'insegnamento, fugando ogni dubbio di disparità di trattamento tra di esse.
Conseguentemente deve escludersi, in assenza di una previsione di legge che disponga la rivendicata equipollenza dei CFU all'abilitazione ai fini richiesti nel presente giudizio, la sussistenza di un diritto soggettivo in tali termini.
D'altro canto, anche la prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III,
13/09/2019 n.10918; Cons. St. n. 2264 del 2018) ha affermato che “per l'iscrizione nella II fascia delle citate graduatorie, è necessario il conseguimento del titolo abilitativo, escludendo che il semplice possesso
8 di laurea ovvero il titolo di dottore di ricerca ovvero ancora lo svolgimento di 24 cfu, sia equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento”.
Giova altresì ribadire che non pare corretto affermare, come sostiene la difesa del ricorrente, che lo stesso avrebbe riconosciuto valore abilitante al possesso dei 24 CFU consentendo, con il DM 92 CP_3 dell'8.2.19, la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno, solitamente riservati ai docenti abilitati, anche ai possessori di 24 CFU.
Il decreto in questione, infatti, con la disposizione in esame, riproduce il contenuto dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 59/17, secondo cui: 1) per accedere al concorso per posti di sostegno nelle scuole secondarie occorre l'abilitazione o il possesso dei 24 CFU, “unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”; 2) “Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione” l'abilitazione o il possesso dei 24 CFU.
Si tratta quindi di un ampliamento dei criteri di accesso ai percorsi di specializzazione per il sostegno nella scuola, il cui superamento costituisce ulteriore specifico requisito di partecipazione alle procedure concorsuali per posti di insegnante di sostegno, ma resta ferma la regola relativa al valore abilitante del concorso per quanti non l'avessero già conseguita. Trattasi di una previsione coerente con la costituzione.
Del resto, il principio in base al quale per esercitare la professione di insegnante è necessario conseguire un'abilitazione mediante un esame di Stato è contenuto nell'art. 33, comma 5, della Costituzione.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della novità della questione nonché della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi
PQM
Il Tribunale di Brindisi in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) compensa le spese di lite
Così deciso il 18.12.2025, Brindisi
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Gambardella
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