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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/07/2025, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
n. 9360/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. r.g. 9360/2023 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 [...]
con sede in Comacchio (FE) Viale dei Mille, 36, P.I. Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ottavio Di Stanislao e P.IVA_1
Loredana Montesi, con domicilio eletto presso il primo, giusta procura con autentica per Notar di Sestri Levante del 14/09/2023, Persona_1
- parte ricorrente contro
, CP_1
- intimato contumace
pagina 1 di 21 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“1) Accertare e dichiarare la responsabilità professionale del dott. CP_1
per i fatti di cui al presente giudizio;
[...]
2) Condannare il dott. al risarcimento della somma di € CP_1
166.593,25 specificato come in atti, ovvero a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3) disporre e/o ordinare al dott. la consegna di tutta la CP_1
documentazione fiscale della avendo il medesimo non Parte_1
ottemperato all'ordine di esibizione di cui al provvedimento del Giudice del
4.02.2025.
4) Condannare il dott. al pagamento delle spese e competenze CP_1 del presente giudizio compreso le spese di consulenza tecnica del dott.
. Per_2
pagina 2 di 21 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La Società in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2
proponeva ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. nei confronti del
[...] commercialista al fine di vedere accertata e dichiara la sua CP_1
responsabilità professionale, con condanna al risarcimento dei danni subiti dalla a causa dell'inadempimento contrattuale (quantificati in € Parte_1
202.904,27 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia) e al pagamento delle spese processuali, nonché ordinare allo stesso la consegna della documentazione fiscale della da lui detenuta. Parte_1
All'udienza di comparizione fissata ex art. 281 undecies c.p.c., sostituita con udienza cartolare su istanza di parte ricorrente, veniva dichiarata la contumacia di , accertato la regolarità delle notifiche. CP_1
Dalla cronologia del fascicolo telematico risulta istanza di visibilità, presentata in data 6.2.2024 da Difensore nell'interesse dell'intimato contumace
(unitamente a deposito di procura speciale).
Con ordinanza 23.2.2024 il Giudice ha disposto ctu contabile, nominando dr.
per rispondere al seguente quesito: “Verificato il rapporto Per_2 professionale in essere fra la società attrice e il professionista convenuto, i rispettivi obblighi e doveri contrattuali, accerti la sussistenza dei dedotti inadempimenti, in base alla documentazione in atti, fatto salvo ogni necessario approfondimento documentale e acquisizione presso terzi soggetti pubblici, analizzi la sussistenza di un rapporto causale fra i dedotti inadempimenti e gli accertamenti fiscali subìti dalla parte convenuta.
Quantifichi il danno valutando le voci come esposte nella consulenza di parte,
e in ogni caso verifichi se la società abbia versato all'Erario quanto dovuto,
e/o se siano intervenute normative che consentano la riduzione/mitigazione
pagina 3 di 21 del danno, e se la società vi abbia fatto accesso, o potrebbe farvi accesso – dettagliandone le modalità”.
All'udienza di conferimento incarico del 21.3.2024, il Giudice ha accolto la richiesta di parte ricorrente di integrazione del quesito (come segue:
“Considerato che gran parte della documentazione della Parte_1
tuttora in possesso del dr. convenuto contumace la difesa CP_1
della ricorrente chiede che al ctu sia dato incarico di acquisire i verbali dell' in ordine al mancato Controparte_2
riscontro del dr. alla proposta di accertamento con adesione ed CP_1 inoltre che vanga reperita ogni documentazione attestante l'ammontare complessivo del debito verso l'ERARIO già iscritto a ruolo o in corso di iscrizione”, facendo presente altresì al ctu che “lo stesso dovrà individuare il ruolo del contribuente rispetto agli inadempimenti del convenuto, ed eventuali iniziative del contribuente rispetto a comunicazioni pervenutegli dall'Erario, con relative conseguenze”).
La relazione è stata depositata in data 22.7.2024 e con decreto 23.7.2024 è stato liquidato il compenso al ctu.
Medio tempore, in data 27.11.2024, la ricorrente presentava richiesta di sequestro conservativo in corso di causa. Con provvedimento del 27.12.2024 il
Giudice, ritenendo non sussistente il requisito del periculum in mora, rigettava la richiesta di sequestro.
Assegnata nelle more la causa alla scrivente, all'udienza del 4.2.2025 parte ricorrente veniva invitata a offrire chiarimenti in merito alla prova testimoniale richiesta (“tenuto conto della natura dei petita e del riparto dell'onere della prova -con particolare riguardo al conferimento dell'incarico al professionista, tenuto anche conto di quanto già rilevato dal ctu alle pagg. 6 e
pagina 4 di 21 7 della relazione, nonché in rapporto al comportamento tenuto dagli amministratori nei numerosi anni in cui si sarebbero verificate le omissioni di causa”) e veniva disposto l'ordine di esibizione di tutta la documentazione contabile in possesso di con termini di 30 giorni per l'adempimento. CP_1
Alla successiva udienza del 12.03.2025 veniva preso atto della rinuncia al teste Notaio veniva concesso il richiesto termine per la Testimone_1
riformulazione dei capitoli di prova all'esito di CTU e veniva riservata l'eventuale necessità di chiarire chiarimenti al CTU.
Nelle note d'udienza depositate in data 9.4.2025, la Difesa di parte ricorrente dava atto di aver effettuato la notifica dell'ordine di esibizione della documentazione al dott. in data 10.02.2025 a mezzo pec e con modalità CP_1 cartacea a mezzo UNEP, con consegna agli ufficiali Giudiziari il 26.02.2025 e perfezionamento della notifica per compiuta giacenza in data 8 marzo 2025
(come da documentazione depositata). Produceva altresì provvedimento disciplinare della sospensione dall'albo, emesso nei confronti del dott. CP_1
in data 12.3.2025, ad esito del secondo esposto presentato dal dott. Per_3
All'udienza del 10.4.2025, il Giudice invitava parte ricorrente a depositare la stampa del cassetto fiscale della società da cui si potesse evincere che CP_1
fosse depositario delle scritture contabili per gli anni dal 2012 al 2018 come richiesto dal CTU;
ritenuto superfluo l'esame del teste venivano Per_3
ammessi i capitoli di prova con riferimento a due testi, e Testimone_2
. All'udienza del 22.05.2025 veniva sentito il teste e Testimone_3 Tes_2
veniva fissata altra udienza per l'escussione del teste , escussa poi Tes_3 all'udienza del 10.06.2025. All'esito, il ricorrente chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni ritenendo la causa matura per la decisione, rimettendosi sulla valutazione circa la richiesta di chiarimenti al CTU, ove pagina 5 di 21 necessari. Con ordinanza 11.6.2025, è stata fissata udienza di discussione orale, concesso termine per il deposito di note scritte anche con riferimento a specifiche questioni indicate dal Giudice (“tenuto conto delle dichiarazioni rese dal teste (attuale dipendente) e dalla teste (con specifico Tes_2 Tes_3 riferimento alla natura dei rapporti intrattenuti con l'intimato); rilevato che con provvedimento del 11.4.2025 e con riferimento al capitolo di prova sub 26
(26) Vero che dal cassetto fiscale della si evince che il dott. Parte_1
ha operato quale consulente della società sin dal 2008?), parte CP_1
ricorrente era stata invitata a produrre copia di documentazione tratta da cassetto fiscale da cui possa evincersi che l'intimato dott. fosse CP_1
depositario delle scritture contabili per gli anni di causa (documentazione peraltro già richiesta dal ctu nel corso delle operazioni peritali e non consegnata); rilevato che in data 20.5.2025 è stata effettuata produzione documentale (priva di indice analitico del contenuto), invita parte ricorrente a precisare se dalla documentazione depositata si evinca chi fosse il depositario delle scritture;
nonché a chiarire la rilevanza del comportamento degli organi societari con riferimento alla mancata approvazione dei bilanci ed al pagamento di imposte;
invita altresì parte ricorrente a precisare se -rispetto all'anno 2018- abbia fruito di agevolazioni atte a ridurre il danno (es. rottamazione), tenuto conto della legislazione sopravvenuta (riservando eventualmente sul punto integrazione alla ctu, tenuto conto di quanto esposto
a pag. 31 della relazione agli atti)”). Parte ricorrente ha depositato le note finali, producendo ulteriore documentazione e indicato testi di riferimento.
All'udienza di discussione (tenutasi in video collegamento, come da richiesta di parte ricorrente), la causa è stata discussa e, all'esito, è stata trattenuta in decisione.
pagina 6 di 21 ***
2. Nell'atto introduttivo si deduce che:
- la società aveva incaricato il commercialista Parte_1 CP_1
di tenere la contabilità della società e di curare tutti gli adempimenti contabili, fiscali e societari della stessa, compreso quello relativo alla gestione del contenzioso fiscale e alla difesa in giudizio;
- in qualità di intermediario e depositario delle scritture contabili CP_1
della , aveva predisposto e trasmesso le dichiarazioni dei redditi per Pt_1
gli anni di imposta dal 2008 al 2014, le comunicazioni IVA per gli anni di imposta dal 2008 al 2015 e, infine, le dichiarazioni IVA per gli anni di imposta dal 2016 al 2018;
- dalla visura del registro delle imprese risulta che l'ultimo bilancio depositato risultava quello del 2011;
- dalla consultazione del cassetto fiscale risulta anche che aveva CP_1
omesso di depositare le dichiarazioni dei redditi SC successive all'anno di imposta 2014;
- la società aveva, pertanto, incaricato il dott. per la Parte_1 Per_3
redazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno di imposta
2019 e seguenti, stanti gli inadempimenti di CP_1
- dalla visione delle dichiarazioni dei redditi relativi agli anni di imposta
2012, 2013 e 2014, la società ricorrente aveva rilevato che non aveva CP_1 adempiuto correttamente alla redazione delle stesse, poiché aveva indicato in tutte e tre le dichiarazioni i medesimi dati reddituali;
- l'ultima dichiarazione IRAP depositata era quella relativa all'esercizio
2018 e che anche la dichiarazione IVA, relativa all'anno d'imposta 2015, non era stata depositata.
pagina 7 di 21 Si aggiunge in ricorso che, a causa della omessa dichiarazione IVA 2015, la
Guardia di finanza aveva iniziato nei confronti della ricorrente un'attività di controllo da cui era conseguito processo verbale di constatazione, in cui, oltre ad essere rilevata l'omessa dichiarazione IVA, era stata rilevata la mancata esibizione dei registri e dei libri obbligatori (libro giornale, libro inventario, libro mastro, registro beni ammortizzabili, bilancio di esercizio). Era stata contestata, perciò, anche l'omessa tenuta e conservazione dei libri e registri sopra menzionati per gli anni di imposta dal 2014 al 2018 compreso.
Sulla scorta dei rilievi effettuati, la Guardi di Finanza ha contestato alla ricorrente costi che -in assenza della tenuta dei registri contabili- sono stati considerati non deducibili in quanto non provati. L'assenza della tenuta dei registri contabili aveva quindi causato una perdita alla società del Pt_1 beneficio derivante dalla deducibilità dei costi, in quanto non provati.
A seguito di tale controllo, l in data 15.10.2019 aveva Controparte_2 notificato alla società gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2014 e 2015, accertando l'esistenza di maggiori redditi causati dalla mancata deducibilità dei costi per un totale di euro 13.871,73; il medesimo giorno aveva notificato anche gli accertamenti relativi alle annualità 2016 e 2017. Per tali accertamenti aveva presentato istanza di accertamento con adesione;
tuttavia, a fronte CP_1 dell'invito da parte di per l'instaurazione del Controparte_2
contraddittorio, non si era presentato né aveva preso contatto con CP_1
l'ufficio per giustificare l'assenza, facendo così decadere la società ricorrente dalla possibilità di presentare chiarimenti. aveva poi proceduto alla CP_1 presentazione del ricorso per CTP per gli anni dal 2016 al 2017 senza però successive comunicazioni alla , nonostante i tentativi di Pt_1 Parte_2
amministratore della società, di ottenere informazioni. Anche questo tentativo pagina 8 di 21 del dott. non avrebbe avuto esito favorevole, poiché l' CP_1 CP_2
ha successivamente iscritto a ruolo la pretesa per i due anni indicati,
[...] notificando l'intimazione di pagamento e poi pignorando le somme presenti sul c/c della ricorrente. per le annualità dal 2016 al 2017, ha Parte_1 subito accertamenti per una pretesa pari a € 73.732,37.
aveva rinvenuto anche omissioni rispetto all'anno Controparte_2
d'imposta 2018, poiché aveva presentato solo la dichiarazione IVA, ma CP_1 non quella dei redditi e quella IRAP, e aveva conseguentemente notificato alla società invito al contraddittorio e alla produzione delle scritture contabili: la società , alla luce di ciò, aveva richiesto più volte a la Pt_1 CP_1
consegna della documentazione, infruttuosamente.
Successivamente aveva contattato la società ricorrente Controparte_2 offrendo una proposta di accertamento con adesione corrispondente a €
52.000,00 da versare;
tale proposta non poteva essere accettata poiché la società era già gravata dalle pendenze pregresse con un debito tributario ammontante a € 80.000,00.
La società nel 2021 aveva avviato un procedimento disciplinare nei confronti di in regione del suo ripetuto silenzio circa la consegna della CP_1
documentazione fiscale richiesta (necessaria per poter consentire la ricostruzione della contabilità aziendale da parte del dott. ; tale Per_3
procedimento si concludeva in data 1° giugno 2022 mediante l'emanazione di un provvedimento disciplinare di censura. Nonostante ciò, non aveva CP_1
comunque provveduto alla riconsegna della documentazione in suo possesso.
Ad esito di un nuovo esposto presentato dal dott. in data 3 aprile 2023 Per_3
nei confronti del dott. l' di Genova, ha CP_1 Controparte_3
comunicato in data 27.09.2023 l'avvio del nuovo procedimento disciplinare.
pagina 9 di 21 In conclusione, parte ricorrente deduce che il comportamento negligente del dott. sia consistito: CP_1
- nell'omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie, in relazione agli anni 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018 (libro giornale previsto dall'art. 2216 cc, libro inventario previsto dall'art. 2217 cc, scritture ausiliarie – libro mastro, registro dei beni ammortizzabili, bilancio di esercizio)
- nell'omessi redazione e deposito del bilancio dall'esercizio 2012 in poi;
- nell'omessa presentazione all'invito al contraddittorio formulato dall' , Controparte_2
- nell'aver omesso di coltivare i ricorsi in Commissione Tributaria,
- nel rifiuto di consegnare la documentazione relativa alla ricorrente detenuta.
La società ricorrente afferma dunque di aver subito, in conseguenza di tali inadempimenti, danni che allo stato attuale ammonterebbero ad € 159.702,75, per la maggiorazione dei tributi causata dalla deducibilità dei costi, a sua volta dovuta dalla omessa tenuta delle scritture contabili (in quanto le imposte che la ricorrente avrebbe dovuto corrispondere nel caso in cui le scritture contabili fossero state tenute correttamente e quindi fossero stati detratti i costi d'impresa ammonterebbe a € 7.901,36); oltre € 32.354, 50 quale compenso per l'opera di ricostruzione contabile effettuata dal dott. e per la relazione Per_3
redatta, ed € 10.850,12 per la difesa legale della società in sede stragiudiziale e davanti al consiglio di disciplina. Il danno totale ammonterebbe quindi €
202.907,27.
***
3. Le domande formulate da parte ricorrente sono fondate, nei termini che seguono.
pagina 10 di 21 3.1. Parte ricorrente ha convenuto in giudizio il proprio commercialista - rimasto contumace in giudizio- per far valere nei suoi confronti la responsabilità professionale per inadempimento contrattuale agli obblighi derivanti dal mandato conferito.
L'azione promossa dalla società ricorrente deve quindi essere qualificata come azione di responsabilità per inadempimento disciplinata dall'art. 1218 c.c.
Trattandosi di responsabilità contrattuale, parte ricorrente ha l'onere di dimostrare:
- l'esistenza del contratto di cui lamenta l'omesso o inesatto adempimento;
- la sussistenza del danno;
- l'esistenza di un nesso di causalità tra l'inadempimento avversario ed il danno subito.
Non è necessario che il creditore dimostri l'inadempimento avversario, potendo limitarsi ad una mera allegazione dello stesso;
spetta, infatti, alla parte convenuta per l'adempimento, o anche solo per il risarcimento del danno,
l'onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto al proprio obbligo (Cass
SS UU 13533/2001 – Cass civ 9917/2010).
***
3.2. Nel caso di specie l'esistenza di un contratto tra le parti risulta dimostrata:
- dalle dichiarazioni dei redditi SC e Iva e nelle comunicazioni Iva prodotte agli atti (docc. 2-19), ove il professionista è individuato quale CP_1 intermediario nella trasmissione delle seguenti dichiarazioni fiscali (cfr. sul punto specificamente pag. 14 della relazione del ctu dott. ; Per_2
- dalla delega per rappresentate la società a seguito dell'istanza di accertamento per adesione (come risulta dalle controdeduzioni dell'
[...]
di , dalle quali risulta altresì che il dott. non si era CP_2 CP_2 CP_1
pagina 11 di 21 presentato né ha contattato l'Ufficio per giustificare l'assenza - all. 29 di parte ricorrente); dalla copia dei ricorsi rivolti alla Commissione tributaria provinciale di prodotti agli atti, ove agisce come difensore della CP_2 CP_1
società risultando procuratore e domiciliatario (doc. 30, doc. Parte_1
32-33; doc. 34 riportante la procura speciale sottoscritta dalla sola società); sul punto il teste ha dichiarato: “Io ho visto i ricorsi in commissione Tes_4
tributaria provinciale relativamente a questa vicenda, dove il dott. CP_1 domiciliava la presso di sé. Però i ricorsi in commissione CP_4
tributaria non sono andati a buon fine, perché da quello che ho capito si è fatto scadere i termini o non li ha presentati. Perciò è stato inadempiente anche in questo. Io devo anche avere la copia di questi ricorsi che aveva redatto” (pag. 5 del verbale di udienza 22.5.2025).
- dagli atti del procedimento disciplinare e, in particolare, dalle giustificazioni rese dal dott. (riferite solo a difficoltà legate al proprio stato di salute); CP_1 dalla denuncia cautelativa di sinistro presentata alla propria assicurazione per i danni provocati durante l'attività professionale, presentata in sede disciplinare da Si legge infatti nell'allegato doc. n. 21 (provvedimento conclusivo CP_1
del procedimento disciplinare del 01.06.2022, di irrogazione a la CP_1
sanzione della censura): “... il Terzo Collegio di Disciplina, assegnatario del procedimento, ha provveduto, in data 23 febbraio 2021, ad invitare
l'incolpato a presentare le proprie deduzioni in merito alle quali il Dott.
non ha dato riscontro. Si è proceduto a convocare l'iscritto per CP_1
l'audizione ex art. 11 del Regolamento in data 4 maggio 2021 a cui il Dott.
ha dato riscontro nella stessa data comunicando di essere CP_1
impossibilitato causa motivi di salute, a partecipare all'audizione producendo documentazione medica a supporto di quanto dichiarato. In merito all'esposto
pagina 12 di 21 degli Avv.Ti Montesi e Di Stanislao precisa che nel periodo in questione si è trovato ricoverato in ospedale in condizioni di incapacità cognitiva e operativa. Precisata che, nonostante lo stato di salute, aveva provveduto a prendere accordi con il Dott. legale rappresentante della Parte_2
per soddisfare le richieste in tempi brevi. [...] All'udienza del Parte_1
19 gennaio 2022 era presente anche l'iscritto incolpato che in quell'occasione depositata la copia della denuncia cautelativa di sinistro presentata alla propria assicurazione per i danni provocati durante l'attività professionale, depositava altresì corrispondenza con il dott. in merito al Parte_2 passaggio di consegna al nuovo professionista”; analoghe considerazioni sono contenute nel successivo provvedimento del 31.3.2025, di applicazione della sospensione, depositato in data 20.5.2025;
- dal comportamento pre-processuale e processuale tenuto dall'intimato CP_1
egli -pur avendo ricevuto le relative notifiche- non ha provveduto a eseguire l'ordine di esibizione di tutta la documentazione contabile in suo possesso riferita alla società (disposto con ordinanza del 04.02.2025); Parte_1 ugualmente, non ha mai dato seguito alle numerose richieste inoltrategli dalla società stessa, in persona del legale rappresentante dal Parte_2
nuovo professionista incaricato dalla società . In particolare, a Parte_3 fronte della richiesta formulata dalla società in data 20 gennaio Parte_1
2021, per la consegna della documentazione contabile, il dott. CP_1 rispondeva “Come già noto a tutti voi, mi trovo ricoverato in ospedale a
Rapallo, colpito da ictus dalla fine dello scorso anno, dove sono sottoposto a cure per la riabilitazione delle mie funzioni basale. Anche la presente è scritta per interposta persona. Sarà pertanto mia cura provvedere alla messa a disposizione di quanto richiesto, nei modi e nei tempi più rapidi ma anche più
pagina 13 di 21 consoni ed opportuni al mio stato di salute, che al momento non mi consente alternative diverse...” (così la mail richiamata a pag. 13 della relazione del ctu dott. . Il mancato adempimento alle richieste della società, dunque, Per_2
è stato giustificato -come in sede di procedimento disciplinare- non con la contestazione del fondamento delle medesime, ma in ragione di un particolare stato di salute;
- dalle deposizioni dei testi (dipendente della società) e Testimone_2
(direttore della filiale di banca presso la quale la società era Testimone_3
correntista) escussi in causa alle udienze del 22.05.2025 e il 10.06.2025: entrambi i testi hanno confermato che l'intimato era stato incaricato CP_1
dalla società ricorrente di provvedere agli incombenti relativi alla tenuta della contabilità e quelli di presentazione delle dichiarazioni fiscali.
In particolare, la funzionaria , sul cap. 19 della memoria, ha così Tes_3
risposto: “sì, nel senso che io ho richiesto i bilanci alla società e la società mi aveva detto che potevo chiederli direttamente al commercialista” [dott.
, dal quale tuttavia non aveva avuto risposta. CP_1
Ed il dipendente “Adr. Per le questioni di natura contabile mi Tes_2
relaziono solo con il commercialista, è lui la figura con la quale ho avuto indicazioni di relazionarmi da ... Adr. Conoscevo anche il Parte_2 precedente commercialista, il dott. di Sestri Levante, mi CP_1
relazionavo con lui costantemente. ... Adr. Relazionandomi sempre con il dott. gli fornivo io la documentazione. Al termine della stagione o se il CP_1
momento della stagione me lo permetteva, andavo nel suo studio a dare i documenti- aveva tutto lui, era lui che gestiva in modo totale la contabilità della . Faceva lui le dichiarazioni IVA, doveva redigere i bilanci, CP_5
doveva inoltrare la dichiarazione. Insomma, tutti gli adempimenti fiscali li
pagina 14 di 21 faceva lui. Per me era il riferimento assoluto per le questioni di natura contabile. Se non potevo andare direttamente da lui, facevo plichi via posta per mandare la documentazione.
Deve pertanto ritenersi provata la deduzione di parte ricorrente circa la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, in forza del quale il dott. si sarebbe dovuto occupare nell'interesse della società della tenuta della CP_1
contabilità, di tutti gli adempimenti contabili, fiscali e societari della stessa, compreso quello relativo alla gestione del contenzioso fiscale e alla difesa in giudizio. Risulta dunque superfluo dare sfogo all'ulteriore attività istruttoria indicata da parte ricorrente nelle difese finali (con ciò risultando assorbita la necessità di valutarne la tempestività).
Deve anche essere accolta la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la consegna di tutta la documentazione fiscale della stante Parte_1
l'inadempimento dell'intimato all'ordine di esibizione di cui al provvedimento del 4.2.2025.
***
3.3. Quanto al fatto che detta attività non sia stata svolta correttamente (pur non sussistendo a carico di parte ricorrente alcun onere della prova a riguardo), la circostanza è emersa dall'istruttoria:
- l'omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie per gli anni 2014,
2015, 2016, 2017 e 2018 emerge dal processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza all'esito del controllo avviato in data 29.01.2019 sulla società (prod. 25 - pag. 6; cfr. altresì pag. 7 della relazione Parte_1 peritale del c.t.u. dott. ; Per_2
- anche l'omessa coltivazione dei ricorsi in commissione tributaria e il rifiuto di riconsegna della documentazione contabile, fiscale e societaria a pagina 15 di 21 parte ricorrente trovano riscontro -oltre che nell'interlocuzione del c.t.u. con la
Commissione Tributaria di , cfr. pagg. 99 ss. della relazione- nelle CP_2 dichiarazioni dei testi (ed in particolare in quelle del teste “Ancora Tes_2
oggi non siamo riusciti a rientrare in possesso della documentazione contabile. .... Adr. Avv. BRONCHI. Io ho visto i ricorsi in commissione tributaria provinciale relativamente a questa vicenda, dove il dott. CP_1
domiciliava la presso di sé. Però i ricorsi in commissione CP_4 tributaria non sono andati a buon fine, perché da quello che ho capito si è fatto scadere i termini o non li ha presentati. Perciò è stato inadempiente anche in questo. Io devo anche avere la copia di questi ricorsi che aveva redatto”).
- la considerazione circa il fatto che tutti avvisi di accertamento emessi nei confronti della società sono causalmente riconducibili ad un evidente e reiterato inadempimento del professionista incaricato, che non ha operato secondo la diligenza e la perizia richieste al prestatore d'opera professionale, è effettuata dal c.t.u. dott. nel cap. 4 della relazione peritale agli atti. Per_2
***
4. Quanto al danno patito ed al nesso di causa rispetto alle condotte dell'intimato, la società ricorrente allega, sulla base della propria consulenza tecnica di parte, un danno totale di € 202.907,27, di cui € 159.702,75 da ricondursi specificamente all'omessa tenuta delle scritture contabili da parte di
(sul presupposto che -se le scritture contabili fossero state correttamente CP_1
tenute- la avrebbe potuto dedurre dei costi, con conseguente Parte_1 obbligazione tributaria a proprio carico quantificabile in € 7.901,36). La mancata tenuta non ha consentito alla società di godere del beneficio fiscale derivante dalla deducibilità dei costi, producendo così un dovuto di €
pagina 16 di 21 167.604,10. La differenza tra le due poste è di € 159.702,75 che corrisponde al debito che la società ha contratto nei confronti di : per le Controparte_2 ragioni sopra dette.
La CTU contabile licenziata in corso di causa ha dato effettivamente riscontro a quanto allegato e provato da parte ricorrente, sotto il profilo sia del nesso causale, sia del danno subìto, seppure con una discrasia in punto di quantum debeatur. In particolare, al punto 5 della relazione peritale, il consulente tecnico d'ufficio ha ritenuto che le imposte che sarebbero gravate sulla società in una situazione di regolarità contabile sarebbero state di € 5.574,57 (in luogo di € 7.901,36 come indicato nella ctp per via di alcuni refusi presenti nella consulenza di parte); l'importo complessivamente dovuto dalla società a fronte degli accertamenti relativi agli anni dal 2014 al 2018 è quindi risultato di €
161.426,05 (in luogo di € 167.604,10 stimati dal ctp, in ragione del fatto che al momento della redazione della consulenza di parte alcuni avvisi di accertamento non erano ancora stati emessi e quindi il relativo importo era stato oggetto di una mera stima). Il c.t.u. -nell'effettuare il calcolo delle imposte dovute- ha verificato la ricostruzione operata dal consulente di parte, dott. che aveva provveduto a determinare presuntivamente il reddito Per_3
della Società prendendo come riferimento i documenti fiscali o contabili disponibili, esponendo così in forma tabellare le verifiche effettuate indicando nell'apposita colonna “Verifiche effettuate dal Ctu” l'esito dei riscontri eseguiti. Le verifiche del Ctu hanno confermato la corrispondenza dei dati indicati dal dott. con quelli desumibili dai documenti presi in Per_3 considerazione, rilevando unicamente alcuni refusi di calcolo attinenti alla determinazione dell'imposta.
pagina 17 di 21 Il c.t.u. ha altresì osservato come la società, nel frattempo, abbia avuto accesso ad alcuni benefici fiscali derivanti dalla procedura di accertamento con adesione e dalla rottamazione delle cartelle. Ed ha così calcolato il danno effettivamente subìto in € 123.388,76. In particolare, al punto 5.3 della relazione, il c.t.u. riferisce che, in aggiunta alle rateizzazioni richieste dalla società (cfr. all. 25 e 25 della perizia del Dott. all. 47 dell'atto di Per_3
citazione) per sostenere finanziariamente i maggiori carichi tributari derivanti dagli avvisi di accertamento notificati, la società si è avvalsa Parte_1
della facoltà di accedere alla definizione agevolata, c.d. “rottamazione quater”, dei carichi affidati all' riducendo Controparte_6
notevolmente il carico tributario sulla stessa gravante grazie allo stralcio delle sanzioni tributarie irrogate (cfr. prod. n. 4.9). Il beneficio complessivo derivante dalla mediazione effettuata con la procedura di accertamento con adesione ammonta complessivamente ad Euro 32.494,60 (anni 2014 e 2015) e il beneficio derivante dalla rottamazione delle cartelle ammonta complessivamente ad € 28.457,23.
Per l'anno 2018 (IRES ed IRAP accertamento n. THD03I200423 e IVA accertamento n. THD03I200431), il c.t.u. ha osservato che non si rilevano benefici da rottamazione: i due accertamenti sono datati 30.10.2023, mentre i benefici di tale istituto riguardavano i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della CP_6 dall'1.1.2000 al 30.6.2022.
In considerazione di quanto sopra le domande attoree meritano di essere accolte nella misura di € 123.388,76.
Spettano altresì rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dagli esborsi (ovvero dalla domanda, qualora l'esborso non sia ancora stato pagina 18 di 21 sostenuto) al saldo (“L'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa”, Cass. civ.,
Sez. II, Ord., 19/01/2022, n. 1627; Sez. I, Ord., 27/12/2022, n. 37798).
***
5. Parte ricorrente ha altresì chiesto il risarcimento del danno patrimoniale di €
32.354,50 (pari al compenso per l'opera di ricostruzione contabile e la relazione effettuate dal dott. , nonché di € 10.850,12 per la difesa legale Per_3
della società ricorrente in sede stragiudiziale e dinnanzi al Consiglio di disciplina dell'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Genova.
Quanto alla parcella del dott. l'importo corrisponde ad un importo (al Per_3
netto di accessori) di 25.500,00 €, come da parcella pro forma sub 45, imputato per 18.000,00 € a compenso per la ricostruzione bilanci relativi agli esercizi dal 2012 al 2020 e per 7.500,00 € a compenso per la relazione tecnica sui danni subiti a causa avvisi accertamento . Controparte_2
Pur in assenza di un dettaglio di calcolo del compenso, l'importo richiesto dal commercialista consulente di parte può ritenersi congruo, se rapportato al numero di anni oggetto di incarico, all'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento, alla necessità di ricostruire il reddito e al protrarsi dell'inadempimento nella consegna della documentazione da parte del dott.
CP_1
Quanto all'attività stragiudiziale dei Difensori, l'importo corrisponde ad un compenso (al netto di accessori) di € 4.536,00 (come da doc. 46), calcolato nei valori medi, che viene duplicato da parte ricorrente in due pro forma (entrambi pagina 19 di 21 riferiti all'assistenza stragiudiziale - comprese le udienze innanzi al Consigli di disciplina dell'ODCED di Genova), stante l'assistenza di due difensori.
Tali spese possono essere considerate una voce di danno emergente, la cui liquidazione è quindi soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (cfr., con riferimento ad un sinistro stradale, Cass. n. 9849/2025, che ha ribadito principi che trovano sostanziale espressa conferma nell'art. 20 del D.M. n. 55/2014, rubricato “Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali” in base al quale “L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella”). Esse paiono, nel caso di specie, effettivamente risarcibili, stante l'utilità dell'esborso (da valutarsi -con riferimento all'attività sia del consulente di parte, sia dei Difensori- in rapporto alla protratta omessa consegna della documentazione da parte del dott. ed alle conseguenti CP_1
iniziative adottate, anche per la ricostruzione del reddito di impresa).
Quanto alla congruità, deve essere valutato il protratto periodo di inadempimento. Tuttavia, quanto al pro forma dei Difensori, l'importo -che viene duplicato- pare poter essere liquidato solo in via unitaria (in conformità
a quanto previsto dall'art. 8 DM 55/2014 ed in assenza di precisa allegazione sulla consistenza di eventuali attività singolarmente imputabili a ciascun difensore in via autonoma).
Tali voci di danno possono dunque essere liquidate in 25.500,00 €, oltre accessori, quanto ai compensi al dott. e in € 4.536,00 oltre accessori Per_3
quali compensi per l'attività stragiudiziale. Anche su tali importi sono dovuti rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo.***
pagina 20 di 21 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, tenuto conto delle voci indicate nella nota spese depositata in data
4.7.2025, ma secondo i parametri minimi di cui al DM 147/2022 in rapporto al decisum (valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), tenuto conto delle concrete modalità di svolgimento del giudizio e della contumacia, che ha reso necessario un minore sforzo difensivo da parte del ricorrente. Anche le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di parte intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
1. dichiara tenuti e condanna l'intimato al pagamento in CP_1
favore di parte ricorrente della somma di € 153.424,76 oltre accessori, rivalutazione e interessi come da parte motiva,
2. ordina all'intimato la consegna di tutta la documentazione fiscale CP_1
della Parte_1
3. condanna parte intimata al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 518,00 per esborsi, € 7.052,00 per compensi, oltre al 15% di spese forfettarie, IVA e CPA ove dovuta, come per legge,
4. pone le spese di CTU, così come liquidate in istruttoria, definitivamente a carico di parte intimata.
Genova, 21/07/2025 Il Giudice Valentina Cingano
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. r.g. 9360/2023 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 [...]
con sede in Comacchio (FE) Viale dei Mille, 36, P.I. Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ottavio Di Stanislao e P.IVA_1
Loredana Montesi, con domicilio eletto presso il primo, giusta procura con autentica per Notar di Sestri Levante del 14/09/2023, Persona_1
- parte ricorrente contro
, CP_1
- intimato contumace
pagina 1 di 21 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“1) Accertare e dichiarare la responsabilità professionale del dott. CP_1
per i fatti di cui al presente giudizio;
[...]
2) Condannare il dott. al risarcimento della somma di € CP_1
166.593,25 specificato come in atti, ovvero a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3) disporre e/o ordinare al dott. la consegna di tutta la CP_1
documentazione fiscale della avendo il medesimo non Parte_1
ottemperato all'ordine di esibizione di cui al provvedimento del Giudice del
4.02.2025.
4) Condannare il dott. al pagamento delle spese e competenze CP_1 del presente giudizio compreso le spese di consulenza tecnica del dott.
. Per_2
pagina 2 di 21 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La Società in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2
proponeva ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. nei confronti del
[...] commercialista al fine di vedere accertata e dichiara la sua CP_1
responsabilità professionale, con condanna al risarcimento dei danni subiti dalla a causa dell'inadempimento contrattuale (quantificati in € Parte_1
202.904,27 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia) e al pagamento delle spese processuali, nonché ordinare allo stesso la consegna della documentazione fiscale della da lui detenuta. Parte_1
All'udienza di comparizione fissata ex art. 281 undecies c.p.c., sostituita con udienza cartolare su istanza di parte ricorrente, veniva dichiarata la contumacia di , accertato la regolarità delle notifiche. CP_1
Dalla cronologia del fascicolo telematico risulta istanza di visibilità, presentata in data 6.2.2024 da Difensore nell'interesse dell'intimato contumace
(unitamente a deposito di procura speciale).
Con ordinanza 23.2.2024 il Giudice ha disposto ctu contabile, nominando dr.
per rispondere al seguente quesito: “Verificato il rapporto Per_2 professionale in essere fra la società attrice e il professionista convenuto, i rispettivi obblighi e doveri contrattuali, accerti la sussistenza dei dedotti inadempimenti, in base alla documentazione in atti, fatto salvo ogni necessario approfondimento documentale e acquisizione presso terzi soggetti pubblici, analizzi la sussistenza di un rapporto causale fra i dedotti inadempimenti e gli accertamenti fiscali subìti dalla parte convenuta.
Quantifichi il danno valutando le voci come esposte nella consulenza di parte,
e in ogni caso verifichi se la società abbia versato all'Erario quanto dovuto,
e/o se siano intervenute normative che consentano la riduzione/mitigazione
pagina 3 di 21 del danno, e se la società vi abbia fatto accesso, o potrebbe farvi accesso – dettagliandone le modalità”.
All'udienza di conferimento incarico del 21.3.2024, il Giudice ha accolto la richiesta di parte ricorrente di integrazione del quesito (come segue:
“Considerato che gran parte della documentazione della Parte_1
tuttora in possesso del dr. convenuto contumace la difesa CP_1
della ricorrente chiede che al ctu sia dato incarico di acquisire i verbali dell' in ordine al mancato Controparte_2
riscontro del dr. alla proposta di accertamento con adesione ed CP_1 inoltre che vanga reperita ogni documentazione attestante l'ammontare complessivo del debito verso l'ERARIO già iscritto a ruolo o in corso di iscrizione”, facendo presente altresì al ctu che “lo stesso dovrà individuare il ruolo del contribuente rispetto agli inadempimenti del convenuto, ed eventuali iniziative del contribuente rispetto a comunicazioni pervenutegli dall'Erario, con relative conseguenze”).
La relazione è stata depositata in data 22.7.2024 e con decreto 23.7.2024 è stato liquidato il compenso al ctu.
Medio tempore, in data 27.11.2024, la ricorrente presentava richiesta di sequestro conservativo in corso di causa. Con provvedimento del 27.12.2024 il
Giudice, ritenendo non sussistente il requisito del periculum in mora, rigettava la richiesta di sequestro.
Assegnata nelle more la causa alla scrivente, all'udienza del 4.2.2025 parte ricorrente veniva invitata a offrire chiarimenti in merito alla prova testimoniale richiesta (“tenuto conto della natura dei petita e del riparto dell'onere della prova -con particolare riguardo al conferimento dell'incarico al professionista, tenuto anche conto di quanto già rilevato dal ctu alle pagg. 6 e
pagina 4 di 21 7 della relazione, nonché in rapporto al comportamento tenuto dagli amministratori nei numerosi anni in cui si sarebbero verificate le omissioni di causa”) e veniva disposto l'ordine di esibizione di tutta la documentazione contabile in possesso di con termini di 30 giorni per l'adempimento. CP_1
Alla successiva udienza del 12.03.2025 veniva preso atto della rinuncia al teste Notaio veniva concesso il richiesto termine per la Testimone_1
riformulazione dei capitoli di prova all'esito di CTU e veniva riservata l'eventuale necessità di chiarire chiarimenti al CTU.
Nelle note d'udienza depositate in data 9.4.2025, la Difesa di parte ricorrente dava atto di aver effettuato la notifica dell'ordine di esibizione della documentazione al dott. in data 10.02.2025 a mezzo pec e con modalità CP_1 cartacea a mezzo UNEP, con consegna agli ufficiali Giudiziari il 26.02.2025 e perfezionamento della notifica per compiuta giacenza in data 8 marzo 2025
(come da documentazione depositata). Produceva altresì provvedimento disciplinare della sospensione dall'albo, emesso nei confronti del dott. CP_1
in data 12.3.2025, ad esito del secondo esposto presentato dal dott. Per_3
All'udienza del 10.4.2025, il Giudice invitava parte ricorrente a depositare la stampa del cassetto fiscale della società da cui si potesse evincere che CP_1
fosse depositario delle scritture contabili per gli anni dal 2012 al 2018 come richiesto dal CTU;
ritenuto superfluo l'esame del teste venivano Per_3
ammessi i capitoli di prova con riferimento a due testi, e Testimone_2
. All'udienza del 22.05.2025 veniva sentito il teste e Testimone_3 Tes_2
veniva fissata altra udienza per l'escussione del teste , escussa poi Tes_3 all'udienza del 10.06.2025. All'esito, il ricorrente chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni ritenendo la causa matura per la decisione, rimettendosi sulla valutazione circa la richiesta di chiarimenti al CTU, ove pagina 5 di 21 necessari. Con ordinanza 11.6.2025, è stata fissata udienza di discussione orale, concesso termine per il deposito di note scritte anche con riferimento a specifiche questioni indicate dal Giudice (“tenuto conto delle dichiarazioni rese dal teste (attuale dipendente) e dalla teste (con specifico Tes_2 Tes_3 riferimento alla natura dei rapporti intrattenuti con l'intimato); rilevato che con provvedimento del 11.4.2025 e con riferimento al capitolo di prova sub 26
(26) Vero che dal cassetto fiscale della si evince che il dott. Parte_1
ha operato quale consulente della società sin dal 2008?), parte CP_1
ricorrente era stata invitata a produrre copia di documentazione tratta da cassetto fiscale da cui possa evincersi che l'intimato dott. fosse CP_1
depositario delle scritture contabili per gli anni di causa (documentazione peraltro già richiesta dal ctu nel corso delle operazioni peritali e non consegnata); rilevato che in data 20.5.2025 è stata effettuata produzione documentale (priva di indice analitico del contenuto), invita parte ricorrente a precisare se dalla documentazione depositata si evinca chi fosse il depositario delle scritture;
nonché a chiarire la rilevanza del comportamento degli organi societari con riferimento alla mancata approvazione dei bilanci ed al pagamento di imposte;
invita altresì parte ricorrente a precisare se -rispetto all'anno 2018- abbia fruito di agevolazioni atte a ridurre il danno (es. rottamazione), tenuto conto della legislazione sopravvenuta (riservando eventualmente sul punto integrazione alla ctu, tenuto conto di quanto esposto
a pag. 31 della relazione agli atti)”). Parte ricorrente ha depositato le note finali, producendo ulteriore documentazione e indicato testi di riferimento.
All'udienza di discussione (tenutasi in video collegamento, come da richiesta di parte ricorrente), la causa è stata discussa e, all'esito, è stata trattenuta in decisione.
pagina 6 di 21 ***
2. Nell'atto introduttivo si deduce che:
- la società aveva incaricato il commercialista Parte_1 CP_1
di tenere la contabilità della società e di curare tutti gli adempimenti contabili, fiscali e societari della stessa, compreso quello relativo alla gestione del contenzioso fiscale e alla difesa in giudizio;
- in qualità di intermediario e depositario delle scritture contabili CP_1
della , aveva predisposto e trasmesso le dichiarazioni dei redditi per Pt_1
gli anni di imposta dal 2008 al 2014, le comunicazioni IVA per gli anni di imposta dal 2008 al 2015 e, infine, le dichiarazioni IVA per gli anni di imposta dal 2016 al 2018;
- dalla visura del registro delle imprese risulta che l'ultimo bilancio depositato risultava quello del 2011;
- dalla consultazione del cassetto fiscale risulta anche che aveva CP_1
omesso di depositare le dichiarazioni dei redditi SC successive all'anno di imposta 2014;
- la società aveva, pertanto, incaricato il dott. per la Parte_1 Per_3
redazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno di imposta
2019 e seguenti, stanti gli inadempimenti di CP_1
- dalla visione delle dichiarazioni dei redditi relativi agli anni di imposta
2012, 2013 e 2014, la società ricorrente aveva rilevato che non aveva CP_1 adempiuto correttamente alla redazione delle stesse, poiché aveva indicato in tutte e tre le dichiarazioni i medesimi dati reddituali;
- l'ultima dichiarazione IRAP depositata era quella relativa all'esercizio
2018 e che anche la dichiarazione IVA, relativa all'anno d'imposta 2015, non era stata depositata.
pagina 7 di 21 Si aggiunge in ricorso che, a causa della omessa dichiarazione IVA 2015, la
Guardia di finanza aveva iniziato nei confronti della ricorrente un'attività di controllo da cui era conseguito processo verbale di constatazione, in cui, oltre ad essere rilevata l'omessa dichiarazione IVA, era stata rilevata la mancata esibizione dei registri e dei libri obbligatori (libro giornale, libro inventario, libro mastro, registro beni ammortizzabili, bilancio di esercizio). Era stata contestata, perciò, anche l'omessa tenuta e conservazione dei libri e registri sopra menzionati per gli anni di imposta dal 2014 al 2018 compreso.
Sulla scorta dei rilievi effettuati, la Guardi di Finanza ha contestato alla ricorrente costi che -in assenza della tenuta dei registri contabili- sono stati considerati non deducibili in quanto non provati. L'assenza della tenuta dei registri contabili aveva quindi causato una perdita alla società del Pt_1 beneficio derivante dalla deducibilità dei costi, in quanto non provati.
A seguito di tale controllo, l in data 15.10.2019 aveva Controparte_2 notificato alla società gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2014 e 2015, accertando l'esistenza di maggiori redditi causati dalla mancata deducibilità dei costi per un totale di euro 13.871,73; il medesimo giorno aveva notificato anche gli accertamenti relativi alle annualità 2016 e 2017. Per tali accertamenti aveva presentato istanza di accertamento con adesione;
tuttavia, a fronte CP_1 dell'invito da parte di per l'instaurazione del Controparte_2
contraddittorio, non si era presentato né aveva preso contatto con CP_1
l'ufficio per giustificare l'assenza, facendo così decadere la società ricorrente dalla possibilità di presentare chiarimenti. aveva poi proceduto alla CP_1 presentazione del ricorso per CTP per gli anni dal 2016 al 2017 senza però successive comunicazioni alla , nonostante i tentativi di Pt_1 Parte_2
amministratore della società, di ottenere informazioni. Anche questo tentativo pagina 8 di 21 del dott. non avrebbe avuto esito favorevole, poiché l' CP_1 CP_2
ha successivamente iscritto a ruolo la pretesa per i due anni indicati,
[...] notificando l'intimazione di pagamento e poi pignorando le somme presenti sul c/c della ricorrente. per le annualità dal 2016 al 2017, ha Parte_1 subito accertamenti per una pretesa pari a € 73.732,37.
aveva rinvenuto anche omissioni rispetto all'anno Controparte_2
d'imposta 2018, poiché aveva presentato solo la dichiarazione IVA, ma CP_1 non quella dei redditi e quella IRAP, e aveva conseguentemente notificato alla società invito al contraddittorio e alla produzione delle scritture contabili: la società , alla luce di ciò, aveva richiesto più volte a la Pt_1 CP_1
consegna della documentazione, infruttuosamente.
Successivamente aveva contattato la società ricorrente Controparte_2 offrendo una proposta di accertamento con adesione corrispondente a €
52.000,00 da versare;
tale proposta non poteva essere accettata poiché la società era già gravata dalle pendenze pregresse con un debito tributario ammontante a € 80.000,00.
La società nel 2021 aveva avviato un procedimento disciplinare nei confronti di in regione del suo ripetuto silenzio circa la consegna della CP_1
documentazione fiscale richiesta (necessaria per poter consentire la ricostruzione della contabilità aziendale da parte del dott. ; tale Per_3
procedimento si concludeva in data 1° giugno 2022 mediante l'emanazione di un provvedimento disciplinare di censura. Nonostante ciò, non aveva CP_1
comunque provveduto alla riconsegna della documentazione in suo possesso.
Ad esito di un nuovo esposto presentato dal dott. in data 3 aprile 2023 Per_3
nei confronti del dott. l' di Genova, ha CP_1 Controparte_3
comunicato in data 27.09.2023 l'avvio del nuovo procedimento disciplinare.
pagina 9 di 21 In conclusione, parte ricorrente deduce che il comportamento negligente del dott. sia consistito: CP_1
- nell'omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie, in relazione agli anni 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018 (libro giornale previsto dall'art. 2216 cc, libro inventario previsto dall'art. 2217 cc, scritture ausiliarie – libro mastro, registro dei beni ammortizzabili, bilancio di esercizio)
- nell'omessi redazione e deposito del bilancio dall'esercizio 2012 in poi;
- nell'omessa presentazione all'invito al contraddittorio formulato dall' , Controparte_2
- nell'aver omesso di coltivare i ricorsi in Commissione Tributaria,
- nel rifiuto di consegnare la documentazione relativa alla ricorrente detenuta.
La società ricorrente afferma dunque di aver subito, in conseguenza di tali inadempimenti, danni che allo stato attuale ammonterebbero ad € 159.702,75, per la maggiorazione dei tributi causata dalla deducibilità dei costi, a sua volta dovuta dalla omessa tenuta delle scritture contabili (in quanto le imposte che la ricorrente avrebbe dovuto corrispondere nel caso in cui le scritture contabili fossero state tenute correttamente e quindi fossero stati detratti i costi d'impresa ammonterebbe a € 7.901,36); oltre € 32.354, 50 quale compenso per l'opera di ricostruzione contabile effettuata dal dott. e per la relazione Per_3
redatta, ed € 10.850,12 per la difesa legale della società in sede stragiudiziale e davanti al consiglio di disciplina. Il danno totale ammonterebbe quindi €
202.907,27.
***
3. Le domande formulate da parte ricorrente sono fondate, nei termini che seguono.
pagina 10 di 21 3.1. Parte ricorrente ha convenuto in giudizio il proprio commercialista - rimasto contumace in giudizio- per far valere nei suoi confronti la responsabilità professionale per inadempimento contrattuale agli obblighi derivanti dal mandato conferito.
L'azione promossa dalla società ricorrente deve quindi essere qualificata come azione di responsabilità per inadempimento disciplinata dall'art. 1218 c.c.
Trattandosi di responsabilità contrattuale, parte ricorrente ha l'onere di dimostrare:
- l'esistenza del contratto di cui lamenta l'omesso o inesatto adempimento;
- la sussistenza del danno;
- l'esistenza di un nesso di causalità tra l'inadempimento avversario ed il danno subito.
Non è necessario che il creditore dimostri l'inadempimento avversario, potendo limitarsi ad una mera allegazione dello stesso;
spetta, infatti, alla parte convenuta per l'adempimento, o anche solo per il risarcimento del danno,
l'onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto al proprio obbligo (Cass
SS UU 13533/2001 – Cass civ 9917/2010).
***
3.2. Nel caso di specie l'esistenza di un contratto tra le parti risulta dimostrata:
- dalle dichiarazioni dei redditi SC e Iva e nelle comunicazioni Iva prodotte agli atti (docc. 2-19), ove il professionista è individuato quale CP_1 intermediario nella trasmissione delle seguenti dichiarazioni fiscali (cfr. sul punto specificamente pag. 14 della relazione del ctu dott. ; Per_2
- dalla delega per rappresentate la società a seguito dell'istanza di accertamento per adesione (come risulta dalle controdeduzioni dell'
[...]
di , dalle quali risulta altresì che il dott. non si era CP_2 CP_2 CP_1
pagina 11 di 21 presentato né ha contattato l'Ufficio per giustificare l'assenza - all. 29 di parte ricorrente); dalla copia dei ricorsi rivolti alla Commissione tributaria provinciale di prodotti agli atti, ove agisce come difensore della CP_2 CP_1
società risultando procuratore e domiciliatario (doc. 30, doc. Parte_1
32-33; doc. 34 riportante la procura speciale sottoscritta dalla sola società); sul punto il teste ha dichiarato: “Io ho visto i ricorsi in commissione Tes_4
tributaria provinciale relativamente a questa vicenda, dove il dott. CP_1 domiciliava la presso di sé. Però i ricorsi in commissione CP_4
tributaria non sono andati a buon fine, perché da quello che ho capito si è fatto scadere i termini o non li ha presentati. Perciò è stato inadempiente anche in questo. Io devo anche avere la copia di questi ricorsi che aveva redatto” (pag. 5 del verbale di udienza 22.5.2025).
- dagli atti del procedimento disciplinare e, in particolare, dalle giustificazioni rese dal dott. (riferite solo a difficoltà legate al proprio stato di salute); CP_1 dalla denuncia cautelativa di sinistro presentata alla propria assicurazione per i danni provocati durante l'attività professionale, presentata in sede disciplinare da Si legge infatti nell'allegato doc. n. 21 (provvedimento conclusivo CP_1
del procedimento disciplinare del 01.06.2022, di irrogazione a la CP_1
sanzione della censura): “... il Terzo Collegio di Disciplina, assegnatario del procedimento, ha provveduto, in data 23 febbraio 2021, ad invitare
l'incolpato a presentare le proprie deduzioni in merito alle quali il Dott.
non ha dato riscontro. Si è proceduto a convocare l'iscritto per CP_1
l'audizione ex art. 11 del Regolamento in data 4 maggio 2021 a cui il Dott.
ha dato riscontro nella stessa data comunicando di essere CP_1
impossibilitato causa motivi di salute, a partecipare all'audizione producendo documentazione medica a supporto di quanto dichiarato. In merito all'esposto
pagina 12 di 21 degli Avv.Ti Montesi e Di Stanislao precisa che nel periodo in questione si è trovato ricoverato in ospedale in condizioni di incapacità cognitiva e operativa. Precisata che, nonostante lo stato di salute, aveva provveduto a prendere accordi con il Dott. legale rappresentante della Parte_2
per soddisfare le richieste in tempi brevi. [...] All'udienza del Parte_1
19 gennaio 2022 era presente anche l'iscritto incolpato che in quell'occasione depositata la copia della denuncia cautelativa di sinistro presentata alla propria assicurazione per i danni provocati durante l'attività professionale, depositava altresì corrispondenza con il dott. in merito al Parte_2 passaggio di consegna al nuovo professionista”; analoghe considerazioni sono contenute nel successivo provvedimento del 31.3.2025, di applicazione della sospensione, depositato in data 20.5.2025;
- dal comportamento pre-processuale e processuale tenuto dall'intimato CP_1
egli -pur avendo ricevuto le relative notifiche- non ha provveduto a eseguire l'ordine di esibizione di tutta la documentazione contabile in suo possesso riferita alla società (disposto con ordinanza del 04.02.2025); Parte_1 ugualmente, non ha mai dato seguito alle numerose richieste inoltrategli dalla società stessa, in persona del legale rappresentante dal Parte_2
nuovo professionista incaricato dalla società . In particolare, a Parte_3 fronte della richiesta formulata dalla società in data 20 gennaio Parte_1
2021, per la consegna della documentazione contabile, il dott. CP_1 rispondeva “Come già noto a tutti voi, mi trovo ricoverato in ospedale a
Rapallo, colpito da ictus dalla fine dello scorso anno, dove sono sottoposto a cure per la riabilitazione delle mie funzioni basale. Anche la presente è scritta per interposta persona. Sarà pertanto mia cura provvedere alla messa a disposizione di quanto richiesto, nei modi e nei tempi più rapidi ma anche più
pagina 13 di 21 consoni ed opportuni al mio stato di salute, che al momento non mi consente alternative diverse...” (così la mail richiamata a pag. 13 della relazione del ctu dott. . Il mancato adempimento alle richieste della società, dunque, Per_2
è stato giustificato -come in sede di procedimento disciplinare- non con la contestazione del fondamento delle medesime, ma in ragione di un particolare stato di salute;
- dalle deposizioni dei testi (dipendente della società) e Testimone_2
(direttore della filiale di banca presso la quale la società era Testimone_3
correntista) escussi in causa alle udienze del 22.05.2025 e il 10.06.2025: entrambi i testi hanno confermato che l'intimato era stato incaricato CP_1
dalla società ricorrente di provvedere agli incombenti relativi alla tenuta della contabilità e quelli di presentazione delle dichiarazioni fiscali.
In particolare, la funzionaria , sul cap. 19 della memoria, ha così Tes_3
risposto: “sì, nel senso che io ho richiesto i bilanci alla società e la società mi aveva detto che potevo chiederli direttamente al commercialista” [dott.
, dal quale tuttavia non aveva avuto risposta. CP_1
Ed il dipendente “Adr. Per le questioni di natura contabile mi Tes_2
relaziono solo con il commercialista, è lui la figura con la quale ho avuto indicazioni di relazionarmi da ... Adr. Conoscevo anche il Parte_2 precedente commercialista, il dott. di Sestri Levante, mi CP_1
relazionavo con lui costantemente. ... Adr. Relazionandomi sempre con il dott. gli fornivo io la documentazione. Al termine della stagione o se il CP_1
momento della stagione me lo permetteva, andavo nel suo studio a dare i documenti- aveva tutto lui, era lui che gestiva in modo totale la contabilità della . Faceva lui le dichiarazioni IVA, doveva redigere i bilanci, CP_5
doveva inoltrare la dichiarazione. Insomma, tutti gli adempimenti fiscali li
pagina 14 di 21 faceva lui. Per me era il riferimento assoluto per le questioni di natura contabile. Se non potevo andare direttamente da lui, facevo plichi via posta per mandare la documentazione.
Deve pertanto ritenersi provata la deduzione di parte ricorrente circa la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, in forza del quale il dott. si sarebbe dovuto occupare nell'interesse della società della tenuta della CP_1
contabilità, di tutti gli adempimenti contabili, fiscali e societari della stessa, compreso quello relativo alla gestione del contenzioso fiscale e alla difesa in giudizio. Risulta dunque superfluo dare sfogo all'ulteriore attività istruttoria indicata da parte ricorrente nelle difese finali (con ciò risultando assorbita la necessità di valutarne la tempestività).
Deve anche essere accolta la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la consegna di tutta la documentazione fiscale della stante Parte_1
l'inadempimento dell'intimato all'ordine di esibizione di cui al provvedimento del 4.2.2025.
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3.3. Quanto al fatto che detta attività non sia stata svolta correttamente (pur non sussistendo a carico di parte ricorrente alcun onere della prova a riguardo), la circostanza è emersa dall'istruttoria:
- l'omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie per gli anni 2014,
2015, 2016, 2017 e 2018 emerge dal processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza all'esito del controllo avviato in data 29.01.2019 sulla società (prod. 25 - pag. 6; cfr. altresì pag. 7 della relazione Parte_1 peritale del c.t.u. dott. ; Per_2
- anche l'omessa coltivazione dei ricorsi in commissione tributaria e il rifiuto di riconsegna della documentazione contabile, fiscale e societaria a pagina 15 di 21 parte ricorrente trovano riscontro -oltre che nell'interlocuzione del c.t.u. con la
Commissione Tributaria di , cfr. pagg. 99 ss. della relazione- nelle CP_2 dichiarazioni dei testi (ed in particolare in quelle del teste “Ancora Tes_2
oggi non siamo riusciti a rientrare in possesso della documentazione contabile. .... Adr. Avv. BRONCHI. Io ho visto i ricorsi in commissione tributaria provinciale relativamente a questa vicenda, dove il dott. CP_1
domiciliava la presso di sé. Però i ricorsi in commissione CP_4 tributaria non sono andati a buon fine, perché da quello che ho capito si è fatto scadere i termini o non li ha presentati. Perciò è stato inadempiente anche in questo. Io devo anche avere la copia di questi ricorsi che aveva redatto”).
- la considerazione circa il fatto che tutti avvisi di accertamento emessi nei confronti della società sono causalmente riconducibili ad un evidente e reiterato inadempimento del professionista incaricato, che non ha operato secondo la diligenza e la perizia richieste al prestatore d'opera professionale, è effettuata dal c.t.u. dott. nel cap. 4 della relazione peritale agli atti. Per_2
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4. Quanto al danno patito ed al nesso di causa rispetto alle condotte dell'intimato, la società ricorrente allega, sulla base della propria consulenza tecnica di parte, un danno totale di € 202.907,27, di cui € 159.702,75 da ricondursi specificamente all'omessa tenuta delle scritture contabili da parte di
(sul presupposto che -se le scritture contabili fossero state correttamente CP_1
tenute- la avrebbe potuto dedurre dei costi, con conseguente Parte_1 obbligazione tributaria a proprio carico quantificabile in € 7.901,36). La mancata tenuta non ha consentito alla società di godere del beneficio fiscale derivante dalla deducibilità dei costi, producendo così un dovuto di €
pagina 16 di 21 167.604,10. La differenza tra le due poste è di € 159.702,75 che corrisponde al debito che la società ha contratto nei confronti di : per le Controparte_2 ragioni sopra dette.
La CTU contabile licenziata in corso di causa ha dato effettivamente riscontro a quanto allegato e provato da parte ricorrente, sotto il profilo sia del nesso causale, sia del danno subìto, seppure con una discrasia in punto di quantum debeatur. In particolare, al punto 5 della relazione peritale, il consulente tecnico d'ufficio ha ritenuto che le imposte che sarebbero gravate sulla società in una situazione di regolarità contabile sarebbero state di € 5.574,57 (in luogo di € 7.901,36 come indicato nella ctp per via di alcuni refusi presenti nella consulenza di parte); l'importo complessivamente dovuto dalla società a fronte degli accertamenti relativi agli anni dal 2014 al 2018 è quindi risultato di €
161.426,05 (in luogo di € 167.604,10 stimati dal ctp, in ragione del fatto che al momento della redazione della consulenza di parte alcuni avvisi di accertamento non erano ancora stati emessi e quindi il relativo importo era stato oggetto di una mera stima). Il c.t.u. -nell'effettuare il calcolo delle imposte dovute- ha verificato la ricostruzione operata dal consulente di parte, dott. che aveva provveduto a determinare presuntivamente il reddito Per_3
della Società prendendo come riferimento i documenti fiscali o contabili disponibili, esponendo così in forma tabellare le verifiche effettuate indicando nell'apposita colonna “Verifiche effettuate dal Ctu” l'esito dei riscontri eseguiti. Le verifiche del Ctu hanno confermato la corrispondenza dei dati indicati dal dott. con quelli desumibili dai documenti presi in Per_3 considerazione, rilevando unicamente alcuni refusi di calcolo attinenti alla determinazione dell'imposta.
pagina 17 di 21 Il c.t.u. ha altresì osservato come la società, nel frattempo, abbia avuto accesso ad alcuni benefici fiscali derivanti dalla procedura di accertamento con adesione e dalla rottamazione delle cartelle. Ed ha così calcolato il danno effettivamente subìto in € 123.388,76. In particolare, al punto 5.3 della relazione, il c.t.u. riferisce che, in aggiunta alle rateizzazioni richieste dalla società (cfr. all. 25 e 25 della perizia del Dott. all. 47 dell'atto di Per_3
citazione) per sostenere finanziariamente i maggiori carichi tributari derivanti dagli avvisi di accertamento notificati, la società si è avvalsa Parte_1
della facoltà di accedere alla definizione agevolata, c.d. “rottamazione quater”, dei carichi affidati all' riducendo Controparte_6
notevolmente il carico tributario sulla stessa gravante grazie allo stralcio delle sanzioni tributarie irrogate (cfr. prod. n. 4.9). Il beneficio complessivo derivante dalla mediazione effettuata con la procedura di accertamento con adesione ammonta complessivamente ad Euro 32.494,60 (anni 2014 e 2015) e il beneficio derivante dalla rottamazione delle cartelle ammonta complessivamente ad € 28.457,23.
Per l'anno 2018 (IRES ed IRAP accertamento n. THD03I200423 e IVA accertamento n. THD03I200431), il c.t.u. ha osservato che non si rilevano benefici da rottamazione: i due accertamenti sono datati 30.10.2023, mentre i benefici di tale istituto riguardavano i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della CP_6 dall'1.1.2000 al 30.6.2022.
In considerazione di quanto sopra le domande attoree meritano di essere accolte nella misura di € 123.388,76.
Spettano altresì rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dagli esborsi (ovvero dalla domanda, qualora l'esborso non sia ancora stato pagina 18 di 21 sostenuto) al saldo (“L'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa”, Cass. civ.,
Sez. II, Ord., 19/01/2022, n. 1627; Sez. I, Ord., 27/12/2022, n. 37798).
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5. Parte ricorrente ha altresì chiesto il risarcimento del danno patrimoniale di €
32.354,50 (pari al compenso per l'opera di ricostruzione contabile e la relazione effettuate dal dott. , nonché di € 10.850,12 per la difesa legale Per_3
della società ricorrente in sede stragiudiziale e dinnanzi al Consiglio di disciplina dell'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Genova.
Quanto alla parcella del dott. l'importo corrisponde ad un importo (al Per_3
netto di accessori) di 25.500,00 €, come da parcella pro forma sub 45, imputato per 18.000,00 € a compenso per la ricostruzione bilanci relativi agli esercizi dal 2012 al 2020 e per 7.500,00 € a compenso per la relazione tecnica sui danni subiti a causa avvisi accertamento . Controparte_2
Pur in assenza di un dettaglio di calcolo del compenso, l'importo richiesto dal commercialista consulente di parte può ritenersi congruo, se rapportato al numero di anni oggetto di incarico, all'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento, alla necessità di ricostruire il reddito e al protrarsi dell'inadempimento nella consegna della documentazione da parte del dott.
CP_1
Quanto all'attività stragiudiziale dei Difensori, l'importo corrisponde ad un compenso (al netto di accessori) di € 4.536,00 (come da doc. 46), calcolato nei valori medi, che viene duplicato da parte ricorrente in due pro forma (entrambi pagina 19 di 21 riferiti all'assistenza stragiudiziale - comprese le udienze innanzi al Consigli di disciplina dell'ODCED di Genova), stante l'assistenza di due difensori.
Tali spese possono essere considerate una voce di danno emergente, la cui liquidazione è quindi soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (cfr., con riferimento ad un sinistro stradale, Cass. n. 9849/2025, che ha ribadito principi che trovano sostanziale espressa conferma nell'art. 20 del D.M. n. 55/2014, rubricato “Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali” in base al quale “L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella”). Esse paiono, nel caso di specie, effettivamente risarcibili, stante l'utilità dell'esborso (da valutarsi -con riferimento all'attività sia del consulente di parte, sia dei Difensori- in rapporto alla protratta omessa consegna della documentazione da parte del dott. ed alle conseguenti CP_1
iniziative adottate, anche per la ricostruzione del reddito di impresa).
Quanto alla congruità, deve essere valutato il protratto periodo di inadempimento. Tuttavia, quanto al pro forma dei Difensori, l'importo -che viene duplicato- pare poter essere liquidato solo in via unitaria (in conformità
a quanto previsto dall'art. 8 DM 55/2014 ed in assenza di precisa allegazione sulla consistenza di eventuali attività singolarmente imputabili a ciascun difensore in via autonoma).
Tali voci di danno possono dunque essere liquidate in 25.500,00 €, oltre accessori, quanto ai compensi al dott. e in € 4.536,00 oltre accessori Per_3
quali compensi per l'attività stragiudiziale. Anche su tali importi sono dovuti rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo.***
pagina 20 di 21 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, tenuto conto delle voci indicate nella nota spese depositata in data
4.7.2025, ma secondo i parametri minimi di cui al DM 147/2022 in rapporto al decisum (valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), tenuto conto delle concrete modalità di svolgimento del giudizio e della contumacia, che ha reso necessario un minore sforzo difensivo da parte del ricorrente. Anche le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di parte intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
1. dichiara tenuti e condanna l'intimato al pagamento in CP_1
favore di parte ricorrente della somma di € 153.424,76 oltre accessori, rivalutazione e interessi come da parte motiva,
2. ordina all'intimato la consegna di tutta la documentazione fiscale CP_1
della Parte_1
3. condanna parte intimata al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 518,00 per esborsi, € 7.052,00 per compensi, oltre al 15% di spese forfettarie, IVA e CPA ove dovuta, come per legge,
4. pone le spese di CTU, così come liquidate in istruttoria, definitivamente a carico di parte intimata.
Genova, 21/07/2025 Il Giudice Valentina Cingano
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