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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 12/05/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 366 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, proposta con ricorso congiunto
DA
(cod. fisc. , nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Praia a Mare (Cs) alla via G. Verdi 80 presso lo studio dell'avv.
Fortunato Lorella Jolanda, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;
E
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata alla via Epomeo n. 63 presso lo studio dell'avv. De Luca Luciana, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;
ricorrenti
Oggetto: domanda congiunta di regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e , con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 depositato il 28/03/2025, hanno rilevato di aver intrattenuto una relazione more uxorio in Per_ costanza della quale è nata il [...] una GL di nome , riconosciuta da entrambi i genitori. Essendo cessata detta relazione sentimentale, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della GL minore, sicché hanno congiuntamente chiesto l'omologa delle relative condizioni indicate in ricorso. Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473
1 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
Quindi, sostituita l'udienza di comparizione delle parti (fissata, dinnanzi al Giudice relatore, in data 5.05.2025) con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, provvedendo a detto incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero in sede, in data 5.05.2025, ha emesso il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda congiuntamente proposta dalle parti è suscettibile di accoglimento. In particolare, e hanno chiesto l'omologa Parte_1 Parte_2 delle condizioni riguardanti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della GL Per_ minore di seguito testualmente riportate: “
1. La GL minorenne , sarà affidata a entrambi
i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente ed avrà residenza presso la madre , in via G. Verdi, n.80. Le decisioni di maggiore interesse per la Parte_2 GL relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
2. La casa familiare sita in Praia a
Mare (CS), via G. Verdi, n.80, è assegnata a con tutti gli arredi.
3. Il sig. Parte_2
potrà vedere e tenere con sé la GL nei tempi e con le modalità di seguito Parte_1 indicati: il martedì e il giovedì dalle ore 17:30 alle ore 19:30; a settimane alterne, dalle ore
17:30 del venerdì alle ore 19:30 della domenica successiva;
ad anni alterni dal 24 al 26 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 2 gennaio dalle ore 10:00 del primo giorno alle ore 19:00 dell'ultimo; sempre ad anni alterni, a Pasqua dalle 10:00 alle 20:00; nel periodo estivo, per quindici giorni anche consecutivi, a luglio o ad agosto da stabilire in accordo con la madre entro la fine di maggio di ogni anno.
4. Il sig. si obbliga a corrispondere a Parte_1
, entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Per_ della GL , la somma di €. 300,00 mensili (trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie estranee al mero mantenimento relative alla GL minore, ovvero a mero scopo esemplificativo: mediche, farmaceutiche, dentistiche non coperte dal SNN, scolastiche, sportive e ricreative sostenute Per_ nell'interesse della GL , previo accordo e documentate. Tale somma sarà versata direttamente alla sig.ra sul conto corrente intestato alla stessa con Parte_2 coordinate IBAN [...].
5. Le parti si danno reciprocamente quietanza di non aver null'altro a pretendere a qualsiasi titolo, diritto, ragione o causale e rinunziano ad intraprendere qualsiasi azione in merito, ferma restando l'adempienza reciproca Per_ dei patti stabiliti e dei loro obblighi quali genitori nei confronti della GL;
6. Per tutto quanto non previsto nel presente verbale verranno applicate le norme vigenti in materia;
7. Le spese della presente procedura restano integralmente compensate tra le parti ed ai fini della
2 rinunzia al vincolo della solidarietà passiva, sottoscrivono il presente anche i procuratori costituiti”. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle condizioni all'interesse della GL minore e l'assenza di contrasti con gli interessi della stessa.
Il pieno accordo delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 366/2025, così provvede:
- omologa le condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore (nata a [...] il [...]) riportate in parte motiva, qui da intendersi Persona_2 integralmente trascritte;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 9.05.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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