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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/12/2025, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 977 / 2022
Il giudice NT Di VO,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 03/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa NT Di VO, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 03/12/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 977 / 2022
promossa da
, C.F. rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
IA SA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura in atti, -resistente-
Oggetto: indebito previdenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 29 marzo 2022, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso la missiva del 06/09/2021 comunicata dall'ente previdenziale con cui lo si informava che, per il periodo che va dall'01/03/2012 al 30/09/2021, lo stesso avrebbe ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione Cat. V n. ro 10049401, per un importo complessivo di € 24.844,04. Argomentava circa l'infondatezza della richiesta e chiedeva l'annullamento dell'indebito, con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'ente previdenziale, argomentando variamente l'infondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
Mutato il giudicante, veniva disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
E' opportuno precisare che l'indebito assistenziale e l'indebito previdenziale costituiscono due figure differenti.
Invero, mentre il primo deriva dalla indebita percezione di prestazioni assistenziali (ad esempio, l'indennità di accompagnamento, l'assegno mensile e la pensione d'inabilità degli invalidi civili, l'assegno sociale, la maggiorazione sociale, l'integrazione al trattamento minimo), il secondo si configura in seguito alla indebita percezione di prestazioni pensionistiche (ad esempio, la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, la pensione ai superstiti, l'assegno mensile e la pensione di inabilità).
Nel caso di specie, si verte in tema d'indebito previdenziale.
Il regime di tali indebiti è connotato da tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità
propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione del'”affidamento dei pensionati
nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (cfr. Corte Cost. 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la
ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile” al percettore (cfr. Corte Cost. 14 dicembre
1993, n. 431; da ultimo, cfr. Corte cost. 27 gennaio 2023, n. 8).
In particolare, da ultimo la Sezione Lavoro della Suprema Corte ha statuito che
“L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il
pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del
provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la
insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta
segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti
dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui
all'art. 2033 c.c.” (cfr. Cass. n. 10337/2023).
Nel caso di specie, il trattamento pensionistico in origine riconosciuto in favore del ricorrente derivava dalla riconosciuta sussistenza in capo al richiedente del requisito contributivo di legge necessario per l'accesso alla spettanza previdenziale dal medesimo richiesta. Nel dettaglio, la pensione Vo è stata eliminata in quanto la contribuzione FPLD
era stata già inserita e calcolata nella n. 05118797 con decorrenza 07/2009.
L'ente fonda la sua pretesa sulla nota del 16/06/2009 - Prot.: 2009-SA-05694, inviata dall'ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo ( , con cui CP_2
lo stesso avrebbe comunicato all' che il ricorrente aveva maturato i requisiti prescritti CP_1
dalla legge per il conseguimento del diritto alla prestazione richiesta con domanda del
04/06/2009, ed al contempo - ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del d.p.r. 31/12/1971, numero
1420 - avrebbe richiesto il trasferimento dell'ulteriore contribuzione versata ed accreditata dall'odierno ricorrente presso la gestione I.N.P.S. F.P.L.D.
Tuttavia, l'ente previdenziale non ha provato la conoscenza, da parte del ricorrente, della suddetta nota;
viceversa, lo stesso ha precisato di non esserne mai venuto a conoscenza,
parimenti il proprio patronato. D'altronde, a fronte della domanda di pensione supplementare inoltrata nel 2012, l'ente ha accolto la richiesta avanzata, pur avendo a disposizione tutti gli elementi utili per la giusta quantificazione delle pretese.
Pertanto, a fronte della completezza delle informazioni inoltrate dal ricorrente, è stata una negligenza imputabile all'ente quella di non effettuare i calcoli completi nel tempo dovuto.
Pertanto, il ricorso va accolto con annullamento dell'indebito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e annulla l'indebito;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.865,00
oltre iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Agrigento, 03/12/2025.
IL GIUDICE
NT Di VO
SEZIONE LAVORO
R.G. 977 / 2022
Il giudice NT Di VO,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 03/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa NT Di VO, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 03/12/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 977 / 2022
promossa da
, C.F. rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
IA SA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura in atti, -resistente-
Oggetto: indebito previdenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 29 marzo 2022, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso la missiva del 06/09/2021 comunicata dall'ente previdenziale con cui lo si informava che, per il periodo che va dall'01/03/2012 al 30/09/2021, lo stesso avrebbe ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione Cat. V n. ro 10049401, per un importo complessivo di € 24.844,04. Argomentava circa l'infondatezza della richiesta e chiedeva l'annullamento dell'indebito, con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'ente previdenziale, argomentando variamente l'infondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
Mutato il giudicante, veniva disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
E' opportuno precisare che l'indebito assistenziale e l'indebito previdenziale costituiscono due figure differenti.
Invero, mentre il primo deriva dalla indebita percezione di prestazioni assistenziali (ad esempio, l'indennità di accompagnamento, l'assegno mensile e la pensione d'inabilità degli invalidi civili, l'assegno sociale, la maggiorazione sociale, l'integrazione al trattamento minimo), il secondo si configura in seguito alla indebita percezione di prestazioni pensionistiche (ad esempio, la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, la pensione ai superstiti, l'assegno mensile e la pensione di inabilità).
Nel caso di specie, si verte in tema d'indebito previdenziale.
Il regime di tali indebiti è connotato da tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità
propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione del'”affidamento dei pensionati
nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (cfr. Corte Cost. 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la
ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile” al percettore (cfr. Corte Cost. 14 dicembre
1993, n. 431; da ultimo, cfr. Corte cost. 27 gennaio 2023, n. 8).
In particolare, da ultimo la Sezione Lavoro della Suprema Corte ha statuito che
“L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il
pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del
provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la
insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta
segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti
dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui
all'art. 2033 c.c.” (cfr. Cass. n. 10337/2023).
Nel caso di specie, il trattamento pensionistico in origine riconosciuto in favore del ricorrente derivava dalla riconosciuta sussistenza in capo al richiedente del requisito contributivo di legge necessario per l'accesso alla spettanza previdenziale dal medesimo richiesta. Nel dettaglio, la pensione Vo è stata eliminata in quanto la contribuzione FPLD
era stata già inserita e calcolata nella n. 05118797 con decorrenza 07/2009.
L'ente fonda la sua pretesa sulla nota del 16/06/2009 - Prot.: 2009-SA-05694, inviata dall'ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo ( , con cui CP_2
lo stesso avrebbe comunicato all' che il ricorrente aveva maturato i requisiti prescritti CP_1
dalla legge per il conseguimento del diritto alla prestazione richiesta con domanda del
04/06/2009, ed al contempo - ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del d.p.r. 31/12/1971, numero
1420 - avrebbe richiesto il trasferimento dell'ulteriore contribuzione versata ed accreditata dall'odierno ricorrente presso la gestione I.N.P.S. F.P.L.D.
Tuttavia, l'ente previdenziale non ha provato la conoscenza, da parte del ricorrente, della suddetta nota;
viceversa, lo stesso ha precisato di non esserne mai venuto a conoscenza,
parimenti il proprio patronato. D'altronde, a fronte della domanda di pensione supplementare inoltrata nel 2012, l'ente ha accolto la richiesta avanzata, pur avendo a disposizione tutti gli elementi utili per la giusta quantificazione delle pretese.
Pertanto, a fronte della completezza delle informazioni inoltrate dal ricorrente, è stata una negligenza imputabile all'ente quella di non effettuare i calcoli completi nel tempo dovuto.
Pertanto, il ricorso va accolto con annullamento dell'indebito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e annulla l'indebito;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.865,00
oltre iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Agrigento, 03/12/2025.
IL GIUDICE
NT Di VO