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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 30/05/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1900/2023
Udienza “cartolare” del 26.5.2025
Il Giudice, viste le note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1900/2023 R.G avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Lucca n. 374/2023, emessa in data 27.4.2023 e pubblicata mediante deposito in cancelleria in data
5.5.2023, promossa da:
(P.Iva.: , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Morescalchi (C.F. Parte_2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viareggio (LU), via C.F._1
Repaci n. 16, giusta procura rilasciata in calce all'atto di appello di opposizione a sanzione amministrativa
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona del Prefetto in carica, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'Avvocatura dello Stato di Firenze ed elettivamente domiciliata ex lege presso la stessa in
Firenze, Via degli Arazzieri n. 4
APPELLATA
Conclusioni delle parti: per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per le causali tutte di cui alla parte motiva e contrariis reiectis, riformare integralmente per intero le pagg. 4-5- 6, della sentenza impugnata n. 374/2023, emessa dal Giudice di Pace di Lucca in data 27.04.2023, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 5.5.2023, nel giudizio civile iscritto a ruolo al n. 656/2023
r.g, non notificata, e pertanto in accoglimento del proposto gravame:
1. in via cautelare: in tesi: sospendere, con decreto inaudita altera parte, gli effetti del provvedimento impugnato almeno sino all'udienza di discussione;
in subordine: fissare l'udienza per la discussione dell'istanza di sospensione, e all'esito sospendere gli effetti del provvedimento impugnato fino alla decisione di merito;
2. nel merito: in tesi: annullare l'ordinanza Prot. n. Num_Protocollo_confisca /2023
Riferimento 19906329/2023, notificata il 6.2.23, datata 02.02.2023, Area III – Sequestri e Confisca, con cui : il Prefetto della Provincia di Lucca, visto il rapporto n. 89/2022 del 29.09.2022 redatto dal Comando /Ufficio Polizia Locale P.M. OR “dal quale risulta che il Signor _2
, nato in [...] il [...] (..) circolava alla guida del veicolo marca Suzuki,
[...]
modello Gimny, targa/telaio BD306ck/JSAFJB33V00112473 di proprietà della ditta
[...] in violazione dell'art. 193 c. ; visto il verbale n. 89/2022 in data 29.09.2022 con Controparte_3
cui il predetto Comando /Ufficio ha provveduto al sequestro del mezzo in parola e ne ha affidato la custodia al Sig. con l'obbligo di custodirlo in luogo non sottoposto a Controparte_2
pubblico passaggio precisamente presso via Giunta n. 14 – OR .; - Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”; per parte appellata: “Si chiede che il ricorso sia rigettato siccome infondato in fatto e in diritto.
Spese vinte.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice di Pace di Lucca proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza emessa dalla Prefettura di Lucca Prot. n. Num_Protocollo_confisca/2023 Riferimento
19906329/2023 datata 2.2.2023 con la quale, visto il verbale n. 89/2022 del 29.9.2022 redatto dalla
Polizia Municipale di OR dal quale risultava che il signor Controparte_2 circolava alla guida del veicolo ZU NY targato BD306CK di proprietà dell'impresa
[...] in violazione dell'art. 193 comma 2 C.d.S., e con cui la stessa provvedeva a Parte_1
sequestrare il mezzo e ad affidarlo in custodia al trasgressore, veniva disposta la confisca del predetto veicolo.
La ricorrente lamentava la carenza dei presupposti in fatto e in diritto;
la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge 689/81 e dell'art. 21 della legge 689/81 e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 213, 193 del D. Lgs 285/1992.
Eccepiva in particolare di essere proprietaria ma di non aver commesso alcuna violazione, ed avanzava, altresì, istanza di sospensione del provvedimento opposto. Nessuno si costituiva per la , e con la sentenza emessa il 27.4.2023, il Giudice di Controparte_1
Pace di Lucca rigettava il ricorso nulla stabilendo per le spese. con un unico motivo di appello lamentava la violazione e falsa applicazione Parte_1
degli artt. 213 comma 9 C.d.S. e 3-6 della legge 689/81, e chiedeva, inoltre, la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
Si costituiva in giudizio l'appellata , contestando puntualmente quanto affermato Controparte_1
dalla controparte e sostenendo la legittimità del provvedimento emesso.
All'udienza del 16.11.2023 veniva disposta la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
Ritenuti i fatti di causa documentalmente provati, veniva fissata udienza di discussione per il
26.5.2025, con modalità “cartolari”, con termine per memorie e note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante sostiene l'erroneità della sentenza di primo grado attesa la sua estraneità alla violazione ex art. 213 comma 9 C.d.S., e la totale mancanza dell'elemento soggettivo richiesto per l'applicazione di una sanzione amministrativa ex art. 3 della L. 689/1981, ma l'appello non è fondato.
Si precisa, anzitutto, che il richiamo operato dal giudice di prime cure al mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie e alla mancata impugnazione del verbale di sequestro risulta finalizzato a individuare i presupposti della confisca in caso di circolazione senza copertura assicurativa che, difatti, ai sensi dell'art. 193 comma 4 C.d.S., è disposta a seguito di mancata proposizione del ricorso e di mancato pagamento in misura ridotta della sanzione.
Quanto al merito della contestazione, come affermato dalla giurisprudenza citata anche dalla stessa appellante, in tema di sanzioni amministrative accessorie per contravvenzione al codice della strada, la confisca del mezzo può essere evitata se il proprietario del mezzo dimostra la sua estraneità alla violazione commessa dal conducente, purché non sia responsabile dell'autonoma infrazione di cui all'art. 93 comma 7, secondo inciso, C.d.S. consistente nel non averne impedito, per dolo o per colpa, la circolazione.
La giurisprudenza specifica, infatti, che quella del proprietario non è un'obbligazione solidale (ex art. 196 comma 1 C.d.S.) ma autonoma, collegata all'attività omissiva consistita nel non avere impedito il fatto, che realizza una distinta contravvenzione della quale il proprietario del veicolo risponde tutte le volte in cui la sua omissione, cosciente e volontaria, sia connotata da dolo o colpa, conformemente al principio generale posto dall'art. 3 della L. 689/81 (Cass. civ. sez. 6, ord. n.
7089/2021). L'esclusione della confisca nel caso in cui il proprietario del veicolo sia diverso dal conducente autore della violazione, quindi, incontra dei limiti, non potendosi certamente estendere alle ipotesi in cui il proprietario risulta rimproverabile per la infrazione sanzionata.
Nel caso di specie, la sanzione accessoria della confisca del veicolo era stata irrogata a fronte della violazione dell'art. 193 C.d.S. perché il conducente circolava senza la copertura dell'assicurazione.
Come correttamente osservato dal giudice di primo grado, non può affermarsi l'estraneità del proprietario alla violazione in quanto egli non aveva rinnovato la polizza assicurativa, ed in quanto il mezzo si trovava non in un luogo chiuso al pubblico ma nel piazzale di un'officina aperto ad un numero indeterminato di veicoli e di persone, ove è rimasto per lungo tempo.
La circostanza che la proprietaria avesse affidato il mezzo al meccanico per eseguire delle riparazioni e che lo avesse avvisato della scadenza della polizza assicurativa nel luglio del 2022 non
è idonea a provare la sua totale estraneità.
Peraltro, si osserva che l'avviso è avvenuto attraverso il mero inoltro di un messaggio dal seguente tenore: “Ciao scaduta la polizza del jymny .. importo 411 …metto in copertura?”, dal quale non emerge in alcun modo né l'intenzione di non assicurare il veicolo né l'avvertimento/intimazione di non utilizzarlo (doc. 3 di parte appellante).
Nel caso concreto è ravvisabile un comportamento imprudente dell'appellante, privo di cautela, del tutto opposto al concreto comportamento ostativo richiesto per la prova del fatto che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà del proprietario, quale causa di esclusione della responsabilità.
Sussiste dunque la responsabilità della proprietaria per la infrazione commessa, in quanto, consapevole del difetto di copertura assicurativa, non ha impedito la circolazione del mezzo, non adottando alcuna cautela necessaria a vietarla.
Per quanto sopra esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo tenuto conto dei valori minimi tabellari per lo scaglione di riferimento, attesa la relativa semplicità della controversia, e del mancato espletamento di attività istruttoria.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame ex art. 13 comma I quinquies DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Lucca.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado, liquidate in €. 852,00 per compenso professionale oltre maggiorazione spese generali e oneri come per legge, in favore dell'appellata . Controparte_1
Condanna parte appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame ex art. 13 comma I quater DPR 115/2002. il Giudice
Giacomo Lucente