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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 07/11/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1197/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1197/2024 promoSA da:
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
Controparte_4
Controparte_5
tutti con il patrocinio dell'Avv. PATRIZIA DI PASQUALE;
Controparte_6
ATTORI
Contro
(C.F. ), con il Controparte_7 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. DOMENICO DE ANGELIS;
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_8 P.IVA_2 CATERINA VIGLIALORO;
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_9 C.F._1
MA LF;
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_10 C.F._2 PAOLO IACOPONI;
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MASSIMO SPINOZZI;
CP_11 C.F._3
CONVENUTI oggetto: risarcimento del danno da responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI
Per gli attori:
l'On.le Tribunale adìto voglia
- Dichiarare che la mancanza di richiesta di una consulenza cardiologica e di un ecocardiogramma preoperatorio in relazione agli esiti degli esami strumentali eseguiti in PS al momento del ricovero e alle patologie cardiovascolari riportate in anamnesi, e dall'altra parte, pagina 1 di 20 una infusione di liquidi sproporzionato alla condizione ALVDD in presenza di insufficienza renale hanno causato il decesso del sig. Persona_1 Cont
- Dichiarare che a causa della suesposta negligente condotta omissiva l' in Parte_1 persona del legale rappresentante nonché i medici che hanno partecipato all'intervento e precisamente la dott. , la chiamata Controparte_9 Controparte_8 in causa e garanzia, il dott dott. e la dott. che sono tutti CP_12 Controparte_10 il obbligati a risarcire gli attori iure proprio e iure hereditatis
-E per l'effetto condannare l' area vasta 5 in persona del legale rappresentante pro CP_13 tempore ed i dott.ri , , e la la CP_11 Controparte_10 Controparte_9 a risarcire gli attori nella misura di e. 1.389.000,00.o quella Controparte_8 maggiore o minore di giustizia così come suddiviso e specificato in narrativa con interessi e rivalutazione dalla data del sinistro oltre le spesse occorse per l'espletamento dell'ATP che ammontano ad e 5.071,21. E quindi per l'effetto condannare i resistenti alle spese del presente giudizio come da nota spese depositata
Per il convenuto Controparte_14
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno, adversis reiectis, in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare la improcedibilità e/o la inammissibilità della domanda poiché i ricorrenti non hanno iniziato il giudizio di merito nel termine di sei mesi dalla conclusione del procedimento di mediazione ex d. lgs. 28 del 2010. Sempre in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare la nullità di tutti gli atti processuali compiuti e da compiere per le vistose irregolarità nella fase introduttiva del giudizio esposte in narrativa. Sempre in via preliminare e/o pregiudiziale gradata dichiarare la nullità del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. di cui al ricorso per essere stata ammeSA la c.t.u. preventiva e/o l'accertamento tecnico preventivo in difetto dei pressupposti che ne permettono l'ammissione. Riconoscere e dichiarare che la consulenza tecnica espletata è nulla, oppure annullarla e come ritenerla tamquam non esset (i) per non essere stata espletata da un collegio interamente nominato dal giudice e composto da consulenti tecnici tutti iscritti al relativo Albo nazionale o tenuto da ogni Tribunale;
(ii) per non essere stata espletata anche da un c.t.u. specialista ortopedico;
(iii) per la mancata risposta al quesito sul rispetto delle linee guida per gli interventi chirurgici ortopedici. Nel merito riconoscere e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto della domanda dei ricorrenti anche in virtù dell'art. 2236 cod. civ. In via estremamente gradata, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità e di aspetti di colpa in capo ai sanitari, previa esclusione del risarcimento per danni non provati, vorrà l'Ill.mo Tribunale specificarne il grado (lieve, grave, gravissimo) e nel caso di ritenuta concorrente responsabilità di più sanitari vorrà graduare in misura percentuale l'apporto eziologico di ciascuno di essi ed il rispettivo grado della colpa (lieve, grave, gravissimo). In ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari e compensi di giudizio.
Per il convenuto Controparte_8
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere:
1) In via pregiudiziale, in rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità, del ricorso non avendo i danneggiati azione diretta verso il garante della RC Professionale per colpa grave del medico strutturato e per tutte le causali di cui alla narrativa del presente atto;
2) In via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza del ricorso verso la concludente e, per l'effetto, rigettare integralmente la Controparte_8 domanda di condanna diretta al pagamento delle eventuali somme risarcitorie dovute in favore dei ricorrenti.
pagina 2 di 20 3) Il tutto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Per il convenuto Controparte_9
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, così giudicare: 1) NEL MERITO: respingere ogni avversa pretesa da chiunque proposta nei confronti della Dr.SA , in quanto destituita di fondamento in fatto ed Controparte_9 in diritto;
2) IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte dai ricorrenti, previa determinazione secondo giustizia dei danni risarcibili nei limiti di quanto effettivamente provato, graduare le responsabilità, tenendo conto del diverso apporto causale di ciascuno dei soggetti evocati in giudizio, ponendo a carico della Dr.SA solo quota parte del risarcimento in proporzione all'accertato Controparte_9 concorso di colpa e conseguentemente condannando la in persona del CP_14 commiSArio liq. p.t., già a manlevarla e tenerla indenne di tutto Controparte_15 quanto dovesse essere condannata a pagare per capitale, interessi e spese in favore dei ricorrenti;
3) IN OGNI CASO: Con vittoria delle spese e competenze di lite. IN VIA ISTRUTTORIA: Senza accettare alcuna inversione dell'onere probatorio, si chiede disporsi il rinnovo della CTU medico-legale sulla scorta dei rilievi critici esposti nel presente atto, al fine di accertare la eventuale sussistenza di una condotta colposa della Dr.SA e/o Controparte_9 degli ulteriori sanitari intervenuti in ordine alla vicenda per cui è causa e, solo in ipotesi di risposta affermativa, accertare la sussistenza di un nesso eziologico tra dette condotte asseritamente colpose, il peggioramento delle condizioni di salute del sig. ed il Persona_1 danno iatrogeno dal medesimo lamentato, provvedendo alla relativa stima del danno, tenuto comunque conto delle pregresse condizioni di salute del soggetto, specificando l'apporto causale riferibile all'operato di ciascuno dei sanitari e/o delle strutture intervenuti. In via subordinata, si chiede quantomeno la convocazione a chiarimenti del collegio peritale.
Per il convenuto : Controparte_10
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: In via principale: accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in premeSA, l'inammissibilità della domanda avversaria per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti nella parte in cui agiscono quali eredi di e quali esercenti la responsabilità Persona_1 genitoriale sui minori. In via principale, nel merito: dichiarare la nullità, e quindi l'inammissibilità, della domanda avversaria in quanto indeterminata e indeterminabile;
accertare e dichiarare, in ogni caso, l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla dott.SA per tutto Controparte_10 quanto esposto nella superiore parte motiva e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda di parte ricorrente in quanto infondata in fatto e diritto. In via subordinata, nel merito: in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avversaria, graduare le eventuali responsabilità dei sanitari coinvolti accertando e dichiarando l'obbligo della in persona del Controparte_14
CommiSArio Liquidatore p.t. che agisce quale direttore generale della e CP_7 CommiSArio liquidatore della gestione liquidatoria delle ex ex art. 42 L.R. Parte_2 19/2022” di rispondere, in forza della normativa e delle motivazioni di cui in premeSA, delle condotte colpose e/o dolose del proprio ausiliario dipendente dott.SA Controparte_10 Cont e, per l'effetto, condannare la predetta , nella spiegata qualità, a garantire, manlevare e tenere indenne la dott.SA da qualunque somma dovesse essere Controparte_10 condannata a pagare ai ricorrenti, nessuna esclusa.
pagina 3 di 20 In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e della precedente fase di ATP (R.G. 2025/2022)
Per il convenuto : CP_11
Voglia il Tribunale adìto, respinte le contrarie domande, deduzioni ed eccezioni avversarie:
- in via preliminare-pregiudiziale, in rito: accertato e dichiarato che si verte in fattispecie di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. n. 28/2010 nonché accertato e dichiarato il suo mancato effettivo espletamento, fiSAre l'udienza di comparizione delle parti ad una data successiva alla scadenza del termine di cui all'articolo 6 D. Lgs. n. 28/2010, udienza alla quale verificare l'assolvimento della condizione di procedibilità legale;
- in via preliminare-pregiudiziale, in rito: accertare e dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per carenza dei requisiti di cui all'art. 163, nn. 3) e 4), cod. proc. civ, e, per l'effetto, adottare apposito ordine all'indirizzo della parte ricorrente affinché provveda ad integrare la domanda;
precede, accertare e dichiarare, in assenza dei presupposti che ne poSAno legittimare la chiamata in causa non avendo egli assunto alcun ruolo casuale e/o concausale, diretto e/o indiretto, nella causazione dell'evento quale secondo chirurgo (che non ha eseguito l'intervento né alcuna attività in sala operatoria), disporre l'estromissione dal presente giudizio del dott.
, con ogni conseguenza di legge;
CP_11
- in via preliminare ed in ipotesi di rigetto della richiesta di cui al punto che precede: preso atto dell'istanza di chiamata in causa dei terzi, ritenuta ammissibile e rilevante, differire l'udienza di comparizione delle parti ad una data successiva nel rispetto dei termini di comparizione, assegnando all'odierno deducente il termine per provvedere alla notifica dell'atto di chiamata in causa dei predetti terzi;
- in via preliminare, sempre in rito: accertare e dichiarare l'assenza degli elementi costitutivi della responsabilità personale e patrimoniale in capo al dott. per i fatti per cui è CP_11 processo;
accertare e dichiarare l'assenza del nesso di causalità diretta e/o indiretta in capo al dott. per i fatti per cui è processo e, quindi, dichiarare la domanda inammissibile CP_11 e/o improcedibile;
- nel merito: accertare e dichiarare il rispetto delle regole di diligenza media medica da parte del dott. per i fatti per cui è processo e l'assenza di qualsivoglia profilo di CP_11 responsabilità, diretta e/o indiretta, causale e/o concausale, in capo allo stesso;
accertare e dichiarare l'infondatezza, per difetto di prova, della domanda risarcitoria formulata all'indirizzo del dott. per i fatti per cui è processo;
in ogni caso, respingere il CP_11 ricorso introduttivo nella misura in cui è rivolto al dott. CP_11
- in denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente e, quindi, in denegata ipotesi di condanna a carico dell'odierno deducente: esercitare il potere riduttivo ed attribuire al dott. , stante la sua figura di chirurgo in seconda che non ha adottato alcuna CP_11 decisione in intervento, una quota di responsabilità non superiore al 5% dell'importo che dovesse essere complessivamente riconosciuto a titolo di risarcimento del danno;
accertare e dichiarare il diritto del dott. ad essere manlevato e/o garantito da CP_11 Parte_2 (nel frattempo divenuta ) e/o dalla Compagnia di Assicurazione Compagnia Controparte_16 per l'intero importo che in sentenza dovesse essere Controparte_8 riconosciuto a suo carico. Vinte le spese di lite. In via istruttoria: si allegano i documenti indicati in narrativa (come da separato elenco); si chiede disporsi CTU medico legale finalizzata ad accertare se vi è stata una responsabilità del dott. nella causazione dell'evento morte occorso al sig. si chiede CP_11 CP_17 disporsi prova testimoniale (o l'interrogatorio formale ove ne venisse autorizzata la chiamata
pagina 4 di 20 in causa) del dott. e del dott. sui seguenti capitoli: “a) Vero che voi Tes_1 CP_18 avete valutato il Paziente in Pronto Soccorso ed avete fornito l'indicazione dell'intervento in urgenza?”; “b) Vero che l'intervento non si sarebbe potuto eseguire in regime di elezione, oltre le 48 ore dall'evento della frattura al femore?”: “c) Vero che l'indicazione dell'intervento in urgenza da eseguirsi entro le 48 ore dal verificarsi dell'evento di frattura al femore era indicato, all'epoca del fatti, dalle linee guida internazionali e nazionali?”; “d) Vero che il figlio del sig. e anche questi vi hanno riferito che il secondo era affetto da Persona_1 cardiopatia o da altra patologia cardiaca?
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30/8/2024 ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., i soggetti in epigrafe indicati chiedevano la condanna al risarcimento del danno, per responsabilità da prestazione di attività sanitaria, della convenuta , quale struttura sanitaria presso la quale era stato operato il CP_7 loro parente – deceduto a seguito dell'operazione -, nonché dei convenuti Persona_1 [...]
e , quali medici intervenuti nel trattamento. Controparte_9 Controparte_10 CP_11
Veniva convenuta in giudizio anche in qualità di Controparte_8 compagnia assicurativa della dott.SA (certificato di polizza n. DV19000SSN2). CP_10
L'introduzione dell'odierno giudizio era stata preceduta, in un primo momento, da un tentativo di mediazione conclusosi con verbale negativo del 16/7/2020 e, poi, da un accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696-bis, c.p.c., procedimento iscritto al N.R.G. 2025/2022 e conclusosi con il deposito della CTU in data 19/7/2024.
In data 7/10/2024, il Giudice, vista l'istanza depositata in data 23/9/2024 dai ricorrenti, nella quale si Cont Cont dava atto dell'erronea indicazione del convenuto 5 anziché di in persona del CP_7 commiSArio liquidatore, invitava il ricorrente a rinnovare il ricorso introduttivo indicando il convenuto corretto ed operando la notifica di conseguenza. Il ricorso veniva così tempestivamente notificato unitamente al decreto di fiSAzione d'udienza.
Tutte le parti convenute si costituivano in giudizio, sollevando alcune eccezioni di rito, contestando la domanda nel merito e chiedendone il rigetto. I medici convenuti chiedevano, in subordine, accertarsi la Cont graduazione delle eventuali rispettive colpe e condannarsi l' alla manleva nei propri confronti. I convenuti e svolgevano, altresì, domanda di garanzia nei confronti della propria CP_10 CP_11 compagnia assicuratrice CP_8 Controparte_8
si costituiva in un primo momento in data 25/11/2024; Controparte_8 successivamente in data 9/4/2024 e in data 29/5/2025 depositava due atti di intervento volontario, il primo in forza del certificato DV19000SSN2-LB e il secondo in forza del certificato DV24SSN20073- Co
. Tali atti d'intervento – giustificati con il riferimento a due diversi certificati di assicurazione (uno della dott.SA , analogo a quello indicato nella originaria comparsa di costituzione, e l'altro CP_10 del dott. non risultano, in realtà, strettamente neceSAri come tali. Ben avrebbe potuto CP_11 CP_8 infatti, semplicemente svolgere tutte le difese relative ai propri assistiti nel primo atto di costituzione e negli atti ad esso conseguenti, senza necessità di ulteriori separati atti d'intervento con relative costituzioni, posto che la qualità di parte è unitaria: la è e rimane un soggetto giuridico CP_8 unitario, indipendentemente dal numero delle posizioni di garanzia azionate nei suoi confronti. Pertanto, non risultano ammissibili eventuali atti duplicati (quali le duplici memorie ex art. 281 duodecies c. 4 depositate, essendo ammissibili solo le prime depositate per ciascun termine) e la pagina 5 di 20 posizione della convenuta sarà considerata, anche ai fini Controparte_8 della condanna alle spese di lite, in modo unico ed unitario. Alla prima udienza, il Giudice, rilevato che il tentativo obbligatorio di mediazione non era stato svolto nei confronti del convenuto e che, comunque, esso era stato svolto per una Controparte_8 domanda risarcitoria generica e di valore inferiore rispetto a quello oggetto dell'odierno procedimento, e risultava comunque opportuno rimettere tutte le parti in mediazione, onde trattarvi anche le domande di garanzia/manleva ora svolte dai convenuti e nei confronti rispettivamente dell' CP_9 CP_11 [...]
e della ne ordinava il rinnovo. Il tentativo di conciliazione si concludeva con esito CP_7 CP_8 negativo, come da verbale del 28/1/2025 (dep. di parte attrice del 4/2/2025).
Alla successiva udienza del 10/4/2025 venivano assegnati i termini di cui all'art. 281-duodecies, comma IV, c.p.c. Con ordinanza a seguito di note di trattazione scritta del 19.9.2025 – da intendersi qui trascritta -, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice rigettava le istanze istruttorie e fiSAva l'udienza del 6/11/2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. in trattazione scritta. Entro il termine perentorio assegnato tutte le parti ad eccezione del convenuto depositavano le rispettive note scritte. CP_11
In via pregiudiziale, il convenuto in riferimento al Controparte_8 certificato n. DV19000SSN2-LB (riguardante la dott.SA , ha eccepito Controparte_10
l'inammissibilità del ricorso nei propri confronti, non avendo i danneggiati azione diretta verso il garante della per colpa grave del medico strutturato. Parte_3
L'eccezione appare fondata. Ai sensi dell'art. 12, comma I, L. n. 24/2017, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10. Il tenore letterale della norma è chiaro nel riconoscere al danneggiato il diritto di agire per il risarcimento del danno direttamente nei confronti della società assicuratrice sia della struttura sanitaria (art. 10, comma I), che del singolo medico che svolge la propria opera al di fuori della struttura sanitaria o che presti la sua opera all'interno della steSA in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della steSA nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente (art. 10, comma II). Nel caso in esame, gli attori hanno agito direttamente nei confronti di Controparte_8
quale società assicuratrice della dott.SA (certificato n.
[...] Controparte_10
DV19000SSN2-LB), medico coinvolto nella vicenda oggetto di giudizio, ma non rientrante nelle categorie indicate dall'art. 10, comma II, L. n. 24/2017, in quanto medico “strutturato” (la circostanza, allegata da non è stata contestata da parte attrice) del convenuto nosocomio. Va da sé, dunque, CP_8 che gli odierni attori non abbiano alcun titolo per agire direttamente nei confronti della convenuta er la posizione della dott.SA . Controparte_8 CP_10
In via parimenti pregiudiziale, il convenuto ha ribadito l'eccezione di inammissibilità CP_7
e/o improcedibilità della domanda a causa della tardiva introduzione dell'odierno giudizio rispetto alla conclusione del primo tentativo di mediazione (conclusosi in data 16/7/2020). In sintesi, il convenuto ritiene applicabile la disposizione di cui all'art. 8, comma III, L. n. 24/2017 anche al caso in cui la condizione di procedibilità venga soddisfatta con l'esperimento del tentativo di conciliazione e non pagina 6 di 20 attraverso l'introduzione del procedimento ex art. 696-bis, c.p.c., ipotesi quest'ultima espreSAmente presa in considerazione dalla norma. Posto che nel caso in esame la condizione di procedibilità di cui all'art. 8, comma I, L. n. 24/2017, risulta soddisfatta con l'introduzione del procedimento ex art. 696-bis, c.p.c., deve comunque rilevarsi che in tema di giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, l'art. 8, comma 3, della l. n. 24 del 2017, nella parte in cui prevede il termine di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di cognizione, al fine di assicurare la persistenza degli "effetti della domanda", non si applica nel caso in cui la condizione di procedibilità sia stata assolta con l'esperimento della mediazione, in relazione alla quale una preclusione processuale - non prevista espreSAmente dalla norma - non può essere giudizialmente individuata praeter legem, a limitazione dell'accesso alla tutela giurisdizionale (CaSAzione, Sez. 3 - , ordinanza n. 15466 del 10/06/2025). L'eccezione in esame appare, dunque, infondata in diritto.
Sempre in via preliminare, ha eccepito la nullità del ricorso e degli atti conseguenti del CP_7 giudizio di merito. L'eccezione non appare meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti. Con ricorso ex art. 281-decies, c.p.c. depositato in data 30/8/2024, l'attore individuava erroneamente il convenuto quale struttura sanitaria responsabile. Su istanza dello stesso attore, Controparte_16 in data 7/10/2024 il Giudice invitava il ricorrente a rinnovare il ricorso introduttivo indicando il convenuto corretto e al contempo autorizzava la notifica entro i termini come già assegnati. Il ricorso corretto e il decreto di fiSAzione dell'udienza venivano notificati nei confronti di in CP_7 data 18/10/2024, così come dalla steSA dichiarato con la propria comparsa di costituzione. L'eccezione di nullità non appare fondata in quanto, fermo quanto già disposto con la citata ordinanza del 7/10/2025, il ricorso corretto e il relativo provvedimento di fiSAzione dell'udienza risultano essere stati notificati in data 18/10/2024, dunque entro il termine previsto dall'art. 281-undecies, c.p.c., ovvero almeno quaranta giorni liberi prima dell'udienza, quest'ultima fiSAta in data 12/12/2024. Non si ravvisa, dunque, alcuna lesione del diritto difesa del convenuto – il quale si è costituito CP_7
e difeso nel merito - e pertanto, dal momento che l'atto ha raggiunto il proprio scopo, non ricorrono i presupposti per la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo.
Non è meritevole di accoglimento l'eccezione di inammissibilità della consulenza tecnica preventiva, così come sollevata dal medesimo convenuto. Sul punto sostiene che l'eccezione di CP_7 inammissibilità non sia stata affrontata dal Giudice designato per l'ATP, o comunque che la decisione sul punto non fosse minimamente motivata, in quanto nell'ordinanza riservata del 15/6/2022 si leggeva soltanto: ritenuta l'ammissibilità del procedimento. Posto che, ai sensi dell'art. 698 c.p.c., l'assunzione preventiva di mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, l'osservazione di parte impone un'analisi più approfondita dell'eccezione in esame. In primo luogo, è privo di fondamento normativo l'argomento secondo cui l'inammissibilità dell'ATP deriverebbe dal fatto che la condizione di procedibilità era già stata esperita con il tentativo di mediazione. In secondo luogo, non appare meritevole di accoglimento nemmeno l'ulteriore argomento secondo cui non vi era alcuna urgenza e il provvedimento richiesto non appariva essere lo strumento per accertare un unico punto di discussione, risolto il quale la lite potesse dirsi risolta. Da un primo punto di vista, come anche sostenuto dallo stesso convenuto nel prosieguo delle proprie difese, lo strumento processuale di cui all'art. 696-bis, c.p.c. è per sua natura del tutto svincolato dal presupposto dell'urgenza di procedere all'accertamento richiesto. Inoltre, il pagina 7 di 20 tenore letterale della norma non giustifica la lettura della steSA posta a fondamento dell'eccezione: pur nella consapevolezza della riscontrabilità di diversi indirizzi giurisprudenziali sviluppatisi sul punto, è stata ritenuta più coerente con la ratio deflattiva della norma una lettura della steSA volta a non escludere dal proprio campo di applicazione i casi di contestazione dell'an della pretesa, oltre che del quantum (cfr., fra tanti, Tribunale di Catanzaro, Ordinanza del 2/5/2019). A sostegno dell'asserita inammissibilità e conseguente inutilizzabilità dell'ATP, inoltre,
[...]
ritiene che la finalità della consulenza tecnica preventiva è certamente quella di evitare CP_7 giudizi di merito quando la controversia riguarda la quaestio facti e la quantificazione del dovuto, che una volta ricostruite attraverso l'espletamento della consulenza tecnica, esauriscono la materia del contendere prestandosi a divenire oggetto di accordo tra le parti (pag. 5, memoria conclusionale). Ebbene, il principio diritto esposto appare, oltre che condivisibile, del tutto compatibile con l'ATP in atti, in quanto esso non ha ad oggetto questioni giuridiche, ma piuttosto la valutazione di circostanze di natura tecnica relative alla condotta dal personale sanitario nell'ambito delle prestazioni di cura tenute nei confronti di valutazione da compiersi alla luce degli atti ed i documenti presenti Persona_1 negli atti di causa e solo questi (così come da ordinanza di nomina del CTU del 15/6/2024 nell'ambito dell'ATP n. R.G.2025/2022).
Ancora in via preliminare, il convenuto chiede che venga dichiarata la nullità della CP_7 consulenza tecnica espletata in sede di ATP in primo luogo per non essere stata espletata da un collegio interamente nominato dal giudice e composto da consulenti tecnici tutti iscritti al relativo Albo nazionale o tenuto da ogni Tribunale;
in secondo luogo, per non essere stata espletata anche da un c.t.u. specialista ortopedico;
in terzo luogo, per la mancata risposta al quesito sul rispetto delle linee guida per gli interventi chirurgici ortopedici. L'analisi dell'eccezione in esame non può che partire dalla constatazione per cui, ai sensi dell'art. 696- bis, comma VI, c.p.c., all'ATP finalizzata alla composizione della lite si applicano gli articoli da 191 a 197 c.p.c., in quanto compatibili. Di fatto, dunque, la consulenza tecnica disposta in sede di accertamento preventivo è disciplinata delle stesse norme codicistiche che disciplinano la consulenza tecnica disposta in sede di giudizio merito. Risulta, quindi, giustificata, ancorché non espreSAmente richiamata dall'art. 696-bis, c.p.c., l'applicazione analogica dell'art. 22, disp. att. c.p.c., a norma del quale il Giudice, previa comunicazione al Presidente del Tribunale, può conferire, con provvedimento motivato, un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo; l'eventuale mancata comunicazione del provvedimento al Presidente del Tribunale, in assenza di espreSA sanzione, non può costituire causa di nullità della consulenza. L'art. 15, comma I, L. 24/2017, dunque, laddove prescrive, senza alcuna sanzione espreSA, che i CTU debbano essere scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non può che essere letto in combinato disposto con il citato art. 22, disp. att. c.p.c. Peraltro, nel caso di specie, non vi è prova alcuna del fatto che il giudice dell'a.t.p. non abbia effettuato la previa comunicazione (che può essere anche in forma orale) al presidente del tribunale. Quanto ai motivi di doglianza legati alla mancata presenza di un medico ortopedico nel collegio peritale, nonché alla mancata risposta al quesito relativo al rispetto delle linee guida per gli interventi chirurgici ortopedici, entrambe le questioni appaiono attenere non tanto alla validità/utilizzabilità della CTU, quanto più al valore probatorio e all'attendibilità da riconoscersi alla steSA, questione, come pagina 8 di 20 noto, rimeSA al libero apprezzamento del Giudice e che verrà affrontata più avanti in sede di esame del merito.
Nel merito, le domande attoree appaiono meritevoli di accoglimento nei confronti della struttura sanitaria;
al contrario, le stesse non appaiono fondate nei confronti dei singoli medici convenuti.
In primo luogo deve osservarsi che gli odierni attori/danneggiati hanno omesso di qualificare le fattispecie di responsabilità oggetto della domanda. Rientra, comunque, tra i poteri del Giudice quello di procedere all'autonoma qualificazione della domanda, ferma in ogni caso l'immutabilità dei fatti allegati e posti a fondamento della steSA (sul punto, ex multis, vedasi CaSAzione, sez. 3 - , ordinanza n. 10402 del 17/04/2024 secondo cui: il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la "causa petendi" rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudice di merito potesse riqualificare la domanda, proposta dagli eredi del terzo trasportato deceduto in un sinistro stradale, formulata ai sensi dell'art. 141 c.ass., nell'azione ex art. 2054 c.c., essendo sufficiente, ai fini dell'accoglimento della prima, il mero fatto giuridico del trasporto su un veicolo coinvolto in un sinistro, oltre al nesso causale con il danno patito, ed occorrendo invece, nell'azione ex art. 2054 c.c., anche lo scontro tra i veicoli, soggetto ad un regime probatorio del tutto diverso)).
Quanto alla posizione della struttura sanitaria convenuta , come noto, la materia della CP_7 responsabilità civile da professione sanitaria è stata da ultimo riformata con legge n. 24/2017, il cui art. 7 dispone che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura steSA, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. La norma colloca inequivocabilmente nell'ambito della responsabilità da inadempimento contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria. In materia di responsabilità da inadempimento, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […] (CaSAzione, Sez. U, sentenza n. 13533 del 30/10/2001), salvo trattarsi di obbligazioni negative, nel quale caso, in virtù del principio di vicinanza della prova, il creditore ha sempre l'onere di provare, oltre alla fonte (negoziale o legale) del suo diritto, anche l'inadempimento del debitore (CaSAzione, Sez. 3, ordinanza n. 22244 del 14/07/2022).
In applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato l'onere della prova in merito al nesso causale tra inadempimento (o inesatto adempimento) e danno, trattandosi di elemento della fattispecie egualmente "distante" da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova (CaSAzione, Sez. 3, ordinanza n. 20707 del 17/07/2023). Il principio di diritto appena esposto, riferibile al c.d. nesso di causalità giuridica tra danno evento e danno conseguenza, necessita tuttavia di alcune precisazioni: in materia di responsabilità sanitaria, infatti, grava sul creditore/danneggiato pagina 9 di 20 l'onere di provare anche la sussistenza del nesso causale tra condotta inadempiente e danno evento. Vista la natura professionale dell'obbligazione, infatti, è configurabile un evento di danno, consistente nella lesione dell'interesse finale perseguito dal creditore (la vittoria della causa nel contratto concluso con l'avvocato; la guarigione dalla malattia nel contratto concluso con il medico), distinto dalla lesione dell'interesse strumentale di cui all'art.1174 c.c. (interesse all'esecuzione della prestazione professionale secondo le leges artis): viene dunque in chiara evidenza il nesso di causalità materiale tra inadempimento e danno evento, che rientra nel tema di prova di spettanza del creditore/danneggiato, mentre il debitore, ove il primo abbia assolto il proprio onere, resta gravato da quello di dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (CaSAzione, Sez. 3, sentenza n. 28991 del 11/11/2019; CaSAzione, Sez. 6, ordinanza n. 18102 del 31/08/2020). In altre parole, in materia di responsabilità sanitaria della struttura ospedaliera, pur a fronte della natura contrattuale della citata responsabilità, è stato specificato che grava sul danneggiato/creditore l'onere di provare la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'inadempimento del danneggiante/debitore (del quale, in linea con i principi generali in materia di responsabilità contrattuale, è sufficiente la mera allegazione) e il danno evento patito. Infatti, sebbene debba ritenersi superata la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, sia in tema di responsabilità contrattuale che in tema di responsabilità extracontrattuale, l'indagine volta all'accertamento del nesso di causalità deve comporsi di due distinti momenti: l'uno volto all'accertamento del nesso di casualità materiale (tra condotta e danno c.d. evento) e l'altro volto all'accertamento della c.d. causalità giuridica (tra danno evento e danno c.d. conseguenza). In merito agli obblighi di natura professionale, l'interesse del creditore non si risolve nella mera condotta diligente del debitore, bensì in un interesse ulteriore (nel caso di specie, il diritto alla salute) la cui lesione soltanto determina il sorgere del c.d. danno evento: quest'ultimo, dunque, non si risolve nel mero inadempimento. Nell'ambito della responsabilità professionale, a differenza di quanto accade nei restanti casi di responsabilità contrattuale, la causalità materiale non è assorbita dall'inadempimento (Cass., Sez. 6, ordinanza n. 26907 del 26/11/2020) e, conseguentemente, non è sufficiente la mera allegazione dello stesso: l'onere della prova relativo alla causalità materiale grava sul creditore/danneggiato.
Dalla CTU prodotta in atti, espletata in sede di procedimento ex art. 696-bis, c.p.c., emerge la prova di tutti gli elementi costitutivi per ritenere integrata la responsabilità della struttura sanitaria ai sensi degli artt. 1218, c.c. e 7, L. 24/2017.
Ferma l'ammissibilità della procedura di ATP per i motivi sopra esposti, appare neceSArio chiarire le questioni sollevate dai convenuti in merito all'utilizzabilità delle sue risultanze nell'odierna sede di giudizio. In primo luogo, la difesa della convenuta dott.SA ha osservato che i ricorrenti CP_10 avrebbero omesso di produrre qualsivoglia documentazione sanitaria neceSAria a comprovare le doglianze sollevate;
in secondo luogo, tutti i convenuti eccepiscono il carattere esplorativo della consulenza tecnica in atti, lamentando che la consulenza tecnica preventiva, inoltre, soggiace allo stesso divieto di formulazione dei quesiti “esplorativi” che la giurisprudenza consolidata e riconosciuta ritiene sussistere in merito alla c.t.u. in corso di causa. Lo strumento, cioè, può essere utilizzato soltanto per verificare e approfondire sotto il profilo tecnico tesi già compiutamente formulate da chi lo richiede e non, viceversa, per affidare al perito la ricerca di dati, elementi o circostanze che sarebbe stato onere della parte indicare. pagina 10 di 20 Ebbene, appare fuor di dubbio che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con eSA a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (CaSAzione, Sez. 3 - , ordinanza n. 8498 del 31/03/2025). In altri termini, l'ammissibilità e la conseguente utilizzabilità della CTU non possono prescindere da un'adeguata produzione documentale e da una puntuale allegazione dei fatti costitutivi della pretesa vantata. Nel caso in esame è certamente vero che gli attori si sono limitati alla produzione della relazione di c.t.u. svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, omettendo di produrre qualsivoglia documentazione sanitaria. Tuttavia, sebbene nell'odierna sede non sia stata prodotta la documentazione sanitaria, l'accertamento tecnico preventivo non può essere definito esplorativo in quanto esso risulta essere stato eseguito sulla base della documentazione sanitaria allegata dalle parti nella relativa sede giudiziale. In sede di accertamento tecnico preventivo, infatti, il Giudice ha espreSAmente disposto che la consulenza deve esaminare gli atti ed i documenti presenti negli atti di causa e solo questi (pag. 1, Ordinanza del 15/6/2023, All. 10, comparsa di costituzione di parte convenuta, ). Il CP_7 carattere esplorativo o meno della consulenza tecnica va riferito alla fase di giudizio in cui la steSA viene espletata: in assenza di prova contraria, a fronte dell'espresso e inequivocabile ordine del Giudice, non può che presumersi che la consulenza in atti sia stata eseguita sulla base della documentazione allegata dalle parti. Sarebbe, peraltro, stata sufficiente la semplice produzione del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696-bis, c.p.c., per provare il contrario.
Escluso il carattere esplorativo dell'accertamento tecnico preventivo in atti, non può del tutto ignorarsi che l'assenza di qualsivoglia documentazione sanitaria poSA avere ripercussioni sulla verifica e sulla determinazione in concreto del valore probatorio della consulenza tecnica, attività rimeSA al prudente apprezzamento del giudicante. Come noto, infatti, la consulenza tecnica di ufficio non è qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, in quanto trattasi di strumento volto ad aiutare il giudice nella valutazione di altri elementi acquisiti in giudizio o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze (ex multis, CaSAzione, Sez. 3 - , ordinanza n. 3717 del 08/02/2019). Nel caso in esame, tuttavia, i rilievi alla ATP formulati dei convenuti non attengono, se non in minima parte, alla fedeltà della steSA rispetto alla documentazione medica esaminata, quanto più alle valutazioni in merito alla conformità della condotta dei sanitari rispetto alle linee guida applicabili.
Ebbene, i CC.TT.UU. fondano le proprie conclusioni sugli argomenti di seguito esposti.
In primo luogo osservano che le Linee Guida citate [ossia quelle predisposte nel 2014 e nel 2017 dalle maggiori società scientifiche di cardiologia per la valutazione e il trattamento di pazienti da sottoporre a chirurgia non cardiaca, n.d.r.] prevedono specificamente, per i pazienti da sottoporre a chirurgica non cardiaca ad alto rischio, oltre all'ECG (Tabella 5), anche una valutazione ecocardiografica preoperatoria (pag. 18, elaborato peritale in atti). Le linee guida appaiono, in primo luogo, correttamente individuate ed applicate dai cc.tt.uu. Infatti, l'applicabilità nel caso di specie delle linee guida ortopediche – non meSA in discussione e certamente attuata dagli operanti nel fatto oggetto di causa – non esime dalla pari necessità di conoscenza e applicazione delle linee guida cardiologiche per chirurgia non cardiaca. pagina 11 di 20 In base alle citata linee guida, dunque, avrebbe dovuto essere sottoposto ad una Persona_1 consulenza cardiologica e ad un ecocardiogramma per la valutazione sia clinica del suo stato di compenso cardiocircolatorio e della adeguatezza della terapia farmacologica in atto;
e ciò non solo poiché si trattava di un intervento ad alto rischio (viste le condizioni generali e l'età del paziente), ma a maggior ragione alla luce del fatto che il paziente, per i rilievi anamnestici e per gli esiti degli esami strumentali (elettrocardiogramma da cui risultava “Emiblocco Anteriore Sin, Impegno Atriale Sin, Extrasistolia ventricolare e sopra-ventricolare”, e RX torace da cui risultava una “cardiomegalia”) eseguiti all'accesso in Pronto Soccorso, era da considerarsi verosimilmente in una condizione di disfunzione asintomatica del ventricolo sinistro intesa sia come disfunzione sistolica (Asymptomatic Left Ventricle Systolic Dysfunction - ALVSD) sia come disfunzione diastolica (Asymptomatic Left Ventricular Diastolic Dysfunction - ALVDD)(pag. 19, elaborato peritale in atti). Infatti, la presenza di cardiomegalia all'Rx-torace e di impegno atriale sinistro, di extrasistolia ventricolare e sopra- ventricolare e di emiblocco anteriore sinistro (AS) all'ECG sono tutte espressioni di una cardiopatia, verosimilmente secondaria ad ipertensione arteriosa non trattata farmacologicamente e già con segni di danno d'organo.
Il tempo intercorso fra l'ingresso del paziente nella UO di (avvenuto alle ore 15:15 del CP_20
21.02.2018) e l'ingresso in sala operatoria (avvenuto alle ore 14:50 del 22.02.2018), è stato condivisibilmente giudicato dai cc.tt.uu. del tutto compatibile con l'espletamento di una consulenza cardiologica. All'esito di un'attenta analisi dei fattori di rischio, i cc.tt.uu. hanno ritenuto che il Per_1 sia stato sottoposto ad un intervento di chirurgia ortopedica, classificabile come ad alto rischio, in una condizione quo ante di ridotta capacità funzionale sia fisica (per l'età, l'ipoacusia e l'ipovisione da maculopatia degenerativa) sia cardiaca (insufficienza cardiaca asintomatica). Mentre una valutazione del rischio cardiovascolare, come previsto dalle Linee Guida, avrebbe permesso di identificare una condizione di disfunzione asintomatica del LV e consentire di prospettare le ulteriori indagini e gli opportuni adeguamenti terapeutici in previsione dell'intervento chirurgico e del periodo del post- intervento (eventuale adeguamento della terapia farmacologica, della quantità delle infusioni e.v. da utilizzare ed un monitoraggio delle funzioni vitali, in particolare del bilancio idrico).
La convenuta ha eccepito che i cc.tt.uu. avrebbero dedotto la presenza di una presunta CP_10 patologia cardiaca del paziente dai resoconti di due visite cardiologiche e di un ecocardiogramma, effettuati tra giugno e settembre del 2016, esami la cui documentazione non era però depositata nel fascicolo dell'ATP (né era stata visionata dai medici al momento del fatto) e che, dunque, non potevano essere utilizzati (pag. 10, note scritte in sostituzione d'udienza del 7/10/2025 della convenuta
). L'eccezione appare infondata in quanto poggia su presupposti erronei: la valutazione dei CP_10 cc.tt.uu. sopra esposta in merito all'opportunità di sottoporre il paziente ad una consulenza cardiologica e a un ecocardiogramma prescinde dall'esame della documentazione relativa alle visite a cui il paziente si era sottoposto nel 2016; le citate visite, infatti, vengono menzionate solo successivamente in sede di chiarimenti alle osservazioni dei CTP. Prova ne è che la steSA difesa della convenuta , CP_10 nell'esporre le proprie argomentazioni rimanda alla lettura delle pagg. 7,8,10,18,21 e 23 del supplemento di CTU (pag. 10, note scritte in sostituzione d'udienza del 7/10/2025 della convenuta
). In sintesi, dunque, i cc.tt.uu. sono giunti alle proprie conclusioni basandosi CP_10 esclusivamente sullo stato clinico del paziente e sulle risultanze degli esami eseguiti all'accesso in Pronto Soccorso in occasione dell'evento, e prescindendo dagli esiti delle visite a cui il paziente si era pagina 12 di 20 sottoposto nel 2016, che sono stati utilizzati solo successivamente ad ulteriore conferma delle valutazioni già espresse.
I cc.tt.uu. hanno, poi, proseguito ritenendo che nell'insufficienza cardiaca fenotipicamente definita come Insufficienza Cardiaca Acuta Scompensata (Acute Decompensated Heart Failure – ADHF), ossia l'insufficienza cardiaca acuta dovuta ad una malattia/cardiomiopatia preesistente, una delle cause che possono determinarla è proprio il sovraccarico di liquidi (Fluid Overload, FO). Ed hanno indicato, sulla base dei documenti versati in atti, che al sig. considerato il suo peso corporeo (80 Kg), il Per_1 volume di fluidi somministrati (3200 mL) e la quantità di diuresi registrata in cartella clinica (1000 mL) è stato registrato un valore FO del 27,5%, ossia ben 5,5 volte oltre il limite considerato normale, circostanza che avrebbe così determinato la destabilizzazione dell'insufficienza cardiaca asintomatica (SBHF) favorendo la sua evoluzione verso una insufficienza cardiaca acuta (Stadio C/D dello scompenso cardiaco) sintomatica per edema polmonare acuto (ipossia, ipotensione arteriosa) e successivo arresto cardiaco asistolico. In particolare, secondo i consulenti, il FO del 27,5%, quale conseguenza di un bilancio idrico positivo di 2200 mL (in particolare per la somministrazione rapida di un volume di circa 2000 mL fra cristalloidi e colloidi in un tempo di circa 1h 40m), ha determinato, nella condizione di ALVDD in cui si trovava verosimilmente il sig. un brusco incremento del Per_1 volume plasmatico, del volume di ritorno venoso e della pressione telediastolica del LV che, superati i limiti della pressione oncotica plasmatica, ha condizionato la comparsa dell'edema polmonare (riscontrato in sede autoptica), la contestuale progressiva riduzione del riempimento diastolico e la conseguente depressione della gittata sistolica (SV) sino all'instaurarsi dello shock cardiogeno.
I consulenti concludono, dunque, sostenendo che, alla luce del quadro clinico di , Persona_1 sarebbero state neceSArie, come raccomandato dalle Linee Guida delle predette società scientifiche per la valutazione ed il trattamento dei pazienti da sottoporre a chirurgia non cardiaca, una consulenza cardiologica, un ecocardiogramma e/o un test di Fluid Challenge: si ritiene che dall'analisi della vicenda sanitaria oggetto di valutazione emergano condotte censurabili poste in essere dai DM di Anestesiologia e i DM della UOC di Ortopedia del P.O. “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto che hanno direttamente gestito il caso del sig. per non aver richiesto una Persona_1 consulenza cardiologica e un ecocardiogramma durante la fase pre-operatoria, nonché per non aver adeguatamente gestito il bilancio idrico nel periodo peri-procedurale (pag. 36, elaborato peritale in atti).
Posto che qualora nei confronti delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione, nel caso in esame si impone a questo Giudice una puntuale analisi delle osservazioni formulate dai CC.TT.PP. e inerenti alla posizione del convenuto , unica parte in concreto intereSAta (infatti, come già CP_7 anticipato, non ricorrono gli estremi per la condanna al risarcimento del danno degli altri convenuti e, dunque, le osservazioni formulate dai relativi consulenti tecnici di parte riguardanti non la c.t.u. in generale ma la posizione dei singoli medici non saranno esaminate, poiché irrilevanti).
Nel merito, i cc.tt.pp. sostengono che il rinvio dell'intervento chirurgico per eseguire un'ecografia non fosse un motivo idoneo a giustificare la procrastinazione di un intervento urgente, quale quello cui pagina 13 di 20 sottoporre un paziente anziano con frattura al femore (memoria conclusionale , pag 16, CP_7 che a sua volta richiama pag. 3 delle osservazioni alla CTU dei dottori e . Ebbene, tale Per_2 Per_3 osservazione non appare idonea a smentire le conclusioni cui giungono i cc.tt.uu.: gli stessi, infatti, evidenziano che le tempistiche del ricovero e della conseguente esecuzione delle operazioni erano del tutto compatibili con la sottoposizione del caso clinico ad una consulenza cardiologica. A fronte dell'ingresso del paziente al pronto soccorso alle ore 15:15 del 21.02.2018, l'ingresso in sala operatoria è avvenuto il giorno successivo alle ore 14:50. Il punto nevralgico dalla valutazione dei cc.tt.uu., dunque, non sta tanto nell'opportunità o meno di rinviare l'operazione, quanto nella mancata richiesta di una consulenza cardiologica nel tempo effettivamente intercorso tra l'ingresso al pronto soccorso e l'operazione. Né la struttura sanitaria ha dimostrato – e, a monte, neppure allegato - che, in tale lasso di tempo, sarebbe stato impossibile svolgere una consulenza cardiologica con ecocardiogramma e che l'intervento avrebbe dovuto essere neceSAriamente rinviato.
In secondo luogo, i consulenti di parte osservano che l'intervento di osteosintesi con chiodo gamma fosse da classificare tra quelli a basso rischio e non ad alto rischio e neppure a rischio intermedio, e, pertanto, esso non richiedeva la necessità di una ecocardiografia preoperatoria. In merito al rilievo in esame, i cc.tt.uu. offrono una puntuale risposta al punto n. 3 della relazione integrativa (pag. 4), ove osservano che l'intervento chirurgico ortopedico per frattura prossimale di femore nell'anziano risulta già definito a rischio intermedio per l'ESC1 (1-5%, valutando solo l'intervento chirurgico specifico di per se, senza considerare la presenza delle comorbilità del paziente) o a rischio alto per l'AHA/ACC6 e la CCSG7 (6%, dedotto dalla combinazione sia delle caratteristiche dell'intervento chirurgico sia delle comorbilità del paziente). L'analisi dei cc.tt.uu. tiene conto di diversi fattori presenti e conosciuti ex ante, tutti puntualmente indicati, quali quello anagrafico e nosografico, nonché quello relativo alla tipologia di operazione eseguita (pagg. da 14 a 18 della relazione). Solo in un secondo momento, in risposta alle osservazioni aventi ad oggetto la documentazione depositata dal c.t.p. di parte ricorrente relativa ad una visita cardiologica del 6.6.2016 e ad una successiva visita con ECG ed Ecocardiogramma del 1° settembre 2016 presso la casa di cura Stella Maris di San Benedetto del Tronto, i cc.tt.uu. hanno fatto riferimento a tale documentazione evidenziando che le osservazioni di parte poggiavano su una lettura parziale della steSA. Alla luce dei fattori appena esposti e delle linee guida richiamate dai cc.tt.uu. appare condivisibile la valutazione sull'entità del rischio operatorio dagli stessi esposta, non essendo ex adverso dimostrate specifiche ragioni per discostarsene.
Infine, i c.t.p. hanno ritenuto che non vi fosse stata una infusione intraoperatoria eccessiva di liquidi. Sul punto, ancora una volta, non ricorrono elementi tali da suggerire un discostamento dalle valutazioni esposte dai cc.tt.uu. Al punto 4 della relazione integrativa, infatti, i consulenti d'ufficio offrono esaustivi argomenti a sostegno delle proprie conclusioni in merito alla gestione perioperatoria delle infusioni, parametrando le proprie valutazioni a indicazioni AIFA sul farmaco in concreto utilizzato, nonché al quadro clinico del paziente.
In chiusura, preme osservare che, come dagli stessi precisato, i cc.tt.uu. hanno fatto riferimento a linee guida applicabili al caso di specie in quanto precedenti ai fatti: nello specifico, se da un lato è vero che sono state citate per una sola volta, tra le altre, Le Linee Guida ESC 2022 On Cardiovascular Assessment and Management of Patients Undergoing Non-Cardiac Surgery25 (pag. 19 della CTU), tali Linee Guida ESC hanno semplicemente ribadito quanto già raccomandato nelle precedenti Linee Guida del 2014 in merito alle indicazioni all'ecocardiografia nei pazienti da sottoporre a chirurgia non pagina 14 di 20 cardiaca. E in tutta la relazione i consulenti hanno fatto riferimento solo ed esclusivamente alle linee guida del 2014 e 2017, dunque vigenti al momento dei fatti di causa. Deve, altresì, precisarsi che corretta appare la scelta (operata dal giudice dell'a.t.p.) di inserire nel collegio peritale, oltre al medico legale, uno specialista cardiologo. Infatti, pur essendosi trattato nel caso di specie di un intervento chirurgico di osteosintesi, non si discute della corretta esecuzione del medesimo (né è mai emerso in giudizio alcun profilo di scorretta esecuzione) dal punto di vista strettamente ortopedico. Pertanto, considerato anche che la morte del paziente è avvenuta per uno scompenso cardio-circolatorio e arresto cardiaco, inutile ai fini dell'indagine sarebbe stato l'inserimento nel collegio peritale di uno specialista ortopedico.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, dunque, quanto alla posizione di , devono CP_7 ritenersi provati sia la condotta inadempiente che il nesso di causalità materiale tra la steSA e il danno evento, ovvero il decesso del paziente . Persona_1
A conclusioni opposte deve giungersi in riferimento alle posizioni dei singoli medici. In diritto, ai sensi dell'art. 7, comma III, L. 24/2017, il singolo esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, circostanza che non ricorre nel caso di specie. Spetta, dunque, all'attore/danneggiato l'obbligo di provare e, a monte, allegare in maniera specifica la condotta del medico, dimostrarne la natura dolosa o colposa e il nesso di causalità tra la condotta medesima e l'evento. Ebbene, considerato che sono i cc.tt.uu. in sede di relazione integrativa, ad affermare a chiare lettere che nessuno dei CTU attribuisce delle specifiche responsabilità a singoli medici individuabili nominalmente (pag. 2, relazione integrativa) – cosa che, del resto, non sarebbe spettato ai consulenti tecnici fare in assenza di specifiche e puntuali allegazioni di parte - , ed in assenza di qualsivoglia ulteriore elemento probatorio, non vi sono elementi per ritenere provate condotte colpose specificatamente ascrivibili in capo ai singoli medici convenuti (i quali, peraltro, non sono gli unici ad essersi occupati del trattamento del sig. nel periodo di degenza). Già a monte, infatti, le stesse Per_1 allegazioni delle parti attrici appaiono quantomeno generiche nell'individuare condotte colpose riferibili ai singoli medici. Al di là di una generica affermazione di responsabilità della struttura e del personale sanitario, per lo più fondata su pedissequi richiami della CTU, le condotte contestate ai medici non risultano specificamente indicate. Non ricorrono, dunque, gli estremi per l'accoglimento della domanda nei confronti dei singoli sanitari convenuti. Cont Ne discende l'assorbimento delle domande svolte da questi ultimi nei confronti dell' e della compagnia assicurativa.
PaSAndo all'esame dei danni-conseguenza, le domande attoree hanno ad oggetto due distinte voci di danno: una prima voce, iure hereditatis, ha ad oggetto il c.d. danno tanatologico;
la seconda voce di danno, iure proprio, ha invece ad oggetto il danno da perdita del rapporto parentale subito dai singoli attori.
Quanto alla prima, la domanda non appare meritevole di accoglimento. In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della pagina 15 di 20 sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (CaSAzione, Sez. 3
- , sentenza n. 7923 del 23/03/2024). Nel caso in esame gli attori si limitano a domandare il risarcimento del danno c.d. catastrofale, quale risarcimento per il danno morale “di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita (pag. 13 del ricorso). A sostegno della domanda gli attori allegano che il referto dell'autopsia versato in atti dimostrerebbe il dolore che il paziente ha dovuto soffrire ed anche questa circostanza può essere testimoniata solo dal fratello e dal figlio medico che erano presenti e chiamavano i soccorsi ma inutilmente e comunque anche se per sole due ore il ha avvertito l'inevitabilità della morte. Ebbene, da un lato non vi è Per_1 mai stata alcuna tempestiva richiesta di testimonianza né capitolo formulato sulla indicata circostanza (i capitoli formulati in ricorso riguardavano tutt'altri fatti e nell'unica memoria ex art. 281 duodecies c. 4 depositata – peraltro inammissibilmente prima che i relativi termini fossero concessi dal giudice – nulla si dice); dall'altro, la testimonianza del figlio del de cuius sarebbe stata comunque inammissibile, essendo egli parte del giudizio. Infine e comunque nulla è stato allegato in merito allo stato del paziente nelle ultime ore di vita: non essendo stata allegata la cartella clinica, ad esempio, non è dato sapere neppure se lo stesso fosse o meno vigile, o per quanto tempo lo sia stato;
del pari non è noto se nelle ultime due ore le sofferenze siano state o meno alleviate, con inevitabili ripercussioni sulla consapevolezza della situazione.
A conclusioni opposte deve giungersi in merito alla risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale, quantomeno in riferimento alla posizione di e Parte_4 Controparte_1
(rispettivamente moglie e figli del de cuius). Controparte_2
Quanto ai presupposti di risarcibilità, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova) (Cass. ordinanza n. 5769 del 04/03/2024). A specificazione di quanto appena esposto, la Corte di CaSAzione ha precisato che in tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è neceSAria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, pagina 16 di 20 la convivenza (che pure può assumere valore indiziario) (CaSAzione, Sez. 3 - , sentenza n. 21988 del 30/07/2025).
Nel caso in esame ad agire in giudizio sono: la moglie convivente i figli Parte_4
e i nipoti e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5 Controparte_3
I citati rapporti di parentela risultano provati alla luce dei tre certificati dello stato Controparte_6 di famiglia allegati al ricorso introduttivo. In assenza di circostanze atte a suggerire una valutazione in senso contrario, può legittimamente presumersi l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in riferimento alle posizioni di Parte_4
e membri della famiglia nucleare originaria.
[...] Controparte_1 Controparte_2
In merito al quantum, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va effettuata procedendo non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza, con rigida applicazione dei criteri tabellari "a punti variabili", ma anche delle peculiarità ed eccezionalità del caso concreto (come peraltro indicato anche dalle tabelle di Milano e Roma) e, in particolare, della sofferenza morale della vittima, a cui è indissolubilmente legata, in ragione del legame solidaristico in cui si estrinseca il rapporto parentale, quella dei congiunti. (Nella specie, la S.C. ha caSAto la sentenza impugnata, che non aveva tenuto in debito conto che il de cuius era stato sequestrato e crudelmente torturato per più giorni da terroristi prima di morire in conseguenza delle acute sofferenze fisiche e psichiche) (CaSAzione, Sez. L - , ordinanza n. 6981 del 16/03/2025). Ai fini della valutazione sull'eccezionalità del caso concreto, grava sull'attore ai sensi del combinato disposto degli artt. 2697 e 1223 c.c. la prova delle circostanze del suo rapporto con il soggetto e cioè, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'intensità del vincolo familiare e della relazione affettiva con il defunto, la cadenza della frequentazione e ogni ulteriore circostanza utile a definire l'integrità del rapporto, inteso come comunione di vita e di affetti della famiglia (CaSAzione, Sez. 3, sentenza n. 15760 del 12/07/2006).
Nel caso in esame, quanto alla posizione della coniuge la steSA allega di essere Parte_4 da tempo affetta da diabete mellito e di non poter camminare né guidare autonomamente, per cui la neceSAria assistenza le veniva fornita dal marito, anche per gli spostamenti neceSAri ai fini della propria attività lavorativa. A sostegno di quanto appena esposto, la ricorrente allega certificazione medica dalla quale, tuttavia, non emerge alcunché in merito allo stato di salute della steSA alla data del decesso del marito, o, comunque, negli anni antecedenti: il certificato medico a firma del dottor
[...]
infatti, riporta la data del 26/8/2024 e nulla accerta in merito alla data di insorgenza della CP_21 patologia o del venir meno della completa indipendenza dell'attrice. La prova testimoniale articolata sul punto era del tutto generica. Pertanto, alla luce dei richiamati principi in punto di onere della prova, non ricorrono i presupposti per la personalizzazione del danno da riconoscersi alla ricorrente
[...]
salva in ogni caso la presunzione di convivenza. Parte_4
Per la relativa liquidazione, da effettuarsi neceSAriamente in via equitativa (cfr. CaSAzione, Sez. 3, sentenza n. 15760 del 12/07/2006), appare opportuno applicare il valore all'uopo previsto dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, poiché l'applicazione di tali tabelle garantisce la parità di trattamento, essendo esse già ampiamente diffuse sul territorio nazionale e costituendo un criterio di calcolo ripetutamente avallato dalla Corte di CaSAzione (Cass. 10725/2000; 6616/2000; 4852/99; 5134/98) e adottato ormai da vari Tribunali di merito, e poiché non sussistono in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. sez. 3, n. 12408/2011). In applicazione, dunque, delle tabelle pagina 17 di 20 come da ultimo aggiornate, considerato che i valori monetari base ivi indicati per la perdita del parente sono valori medi (si veda la nota accompagnatoria delle relative tabelle, la quale indica anche che non esiste un “minimo garantito” da applicarsi in ogni caso), si ritiene opportuno liquidare la somma di € 262.037,00 (valori medi, età della vittima 78, età coniuge 75, convivenza, altri familiari del nucleo familiare primario 2 ovvero i figli).
Quanto alla posizione dei figli, e gli stessi non richiedono Controparte_1 Controparte_2 alcuna personalizzazione del danno lamentato. Pertanto, si ritiene opportuno liquidare in favore di la somma di € 230.749,00 (valori medi, età della vittima 78, età figlio 43, no Controparte_1 convivenza, altri familiari del nucleo familiare primario 2, ovvero la madre e la sorella).
Relativamente a dalla documentazione in atti allegata al ricorso (Vittorio_Falaschetti Controparte_2
_Certificate.PDF) la steSA risulta essersi sposata in Australia il 12/12/2010 e, del pari, il figlio risulta nato nello stesso Paese. È lecito ritenere, dunque, che la steSA risiedesse Controparte_6 stabilmente all'estero, in Australia. Tale circostanza non può essere ignorata in sede di valutazione del quantum debeatur, in quanto inevitabilmente influente sulla valutazione di intensità del legame affettivo. Pertanto, in riferimento alla posizione di appare opportuna l'applicazione dei Controparte_2 parametri minimi previsti dalle citate Tabelle di Milano, così riconoscendo alla steSA il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in misura pari a € 179.906,00 (valori minimi, età vittima 78, età congiunto 37, no convivenza, altri familiari del nucleo familiare primario 2, ovvero il fratello e la madre).
Quanto, infine, alla posizione dei nipoti, deve rilevarsi che la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", di modo che il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, ma alla prova dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (CaSAzione, Sez. 3 - , ordinanza n. 17208 del 26/06/2025). Ciò non toglie che non poSA operare in favore dei nipoti la presunzione di intensità del vincolo affettivo (cfr. Trib. di Civitavecchia, sent. del 15.11.2023, n. 1295), essendo neceSAria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva (CaSAzione n. 21988 citata). Nel caso in esame, i nipoti ricorrenti non hanno adeguatamente provato la sussistenza di un vincolo affettivo di tale intensità da giustificare il risarcimento del danno da rapporto parentale, né le circostanze allegate e fatte oggetto di istanza di prova testimoniale avrebbero potuto condurre a conclusioni differenti, poiché del tutto generiche (le stesse, peraltro, erano relative ai soli minori e ). Inoltre, con specifico Controparte_5 CP_3 riferimento alla posizione di che all'epoca dei fatti aveva un anno, deve Controparte_6 considerarsi che in tema di danno non patrimoniale da perdita del congiunto, non può configurarsi un pregiudizio risarcibile subito dal minore infante, né con riferimento al danno morale, in quanto si tratterebbe di un danno futuro soltanto eventuale, né quale danno da perdita del rapporto parentale, non potendosi configurare una lesione del godimento postumo di beni che il rapporto familiare avrebbe consentito. (Nella specie, la S.C. ha escluso la risarcibilità dei danni invocati dalla nipote di un uomo deceduto in un sinistro stradale che, all'epoca della perdita del nonno, aveva otto mesi) (CaSAzione, Sez. 3 -, sentenza n. 12987 del 26/04/2022).
Sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale andranno riconosciuti gli interessi al tasso nella misura legale (indicato dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori pagina 18 di 20 nelle obbligazioni pecuniarie ex art. 1224 c.c.) quale nocumento finanziario (lucro ceSAnte ex art. 1223 c.c.) subìto a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrare un vantaggio finanziario.
Considerato che
i danni sono stati quantificati con riferimento al valore monetario attuale, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata comprensiva della rivalutazione ma con riferimento all'ammontare dei danni espressi nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT (Cass. sez. 3, n. 5054/2009; Cass. sez. 3, n. 5503/2003; Cass. s.u., n. 1712/1995). In merito all'applicabilità dell'art 1284 al caso in esame, deve rilevarsi che secondo il più recente orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sul punto, la citata disposizione deve essere ritenuta applicabile a obbligazioni di ogni natura (CaSAzione, sez. 3, ordinanza n. 61 del 03/01/2023) e, dunque, anche al caso in esame. Infine, sulla somma finale come risultante dai calcoli sopra esposti spetteranno, dalla data della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso da ultimo Cass. sez. 2, n. 11594/2004; Cass. sez. 3, n. 9711/2004).
Considerato che la domanda attorea è stata accolta solo in parte e solo in favore di alcuni degli attori, le spese di giudizio tra attori e convenuto devono essere compensate per ½ e poste per il CP_7 resto a carico del convenuto, maggiormente soccombente. Quanto alle posizioni degli altri convenuti, Controparte_9 CP_10
e , vista l'infondatezza delle domande formulate nei loro
[...] CP_11 confronti, le rispettive spese di lite vengono poste a carico della parte attrice. Del pari, quanto alla posizione di , l'inammissibilità della Controparte_8 domanda diretta di risarcimento – e comunque il rigetto della domanda nei confronti dei medici assistiti dalla garanzia - determina la condanna alle spese di lite a carico della parte attrice. Pur a fronte dei distinti interventi della cui ammissibilità/necessità si è già detto, la liquidazione in favore di
[...]
avviene in via unitaria, trattandosi di unica parte. Controparte_8
Le spese per i giudizi di mediazione (richieste dalla sola parte attrice) non vengono liquidate, essendo la condizione di procedibilità già esaurita con lo svolgimento dell'a.t.p. ed essendo lo svolgimento della duplice mediazione addebitabile ad errore della difesa attorea, la quale nel primo tentativo aveva proceduto per una domanda risarcitoria generica e di valore inferiore rispetto a quello oggetto dell'odierno procedimento.
La quantificazione delle spese di giudizio tiene conto dell'assenza di attività istruttoria relativa a prove costituende. Il compenso relativo alla fase istruttoria/trattazione viene quindi liquidato secondo i parametri minimi. Le spese non documentate vengono escluse.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Condanna il convenuto al pagamento delle seguenti somme a titolo di CP_7 risarcimento del danno non patrimoniale: € 262.037,00 in favore di € Parte_4
230.749,00 in favore di € 179.906,00 in favore di il Controparte_1 Controparte_2 tutto oltre interessi legali dalla data del fatto con riferimento all'ammontare del danno espresso nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, fino pagina 19 di 20 alla data della sentenza, nonché gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
- Rigetta ogni altra domanda svolta dagli attori.
- Dichiara assorbite le domande svolte dai medici convenuti nei confronti della e CP_7 della Controparte_22 per ½ e condanna il convenuto al pagamento, in favore degli attori,
[...] CP_7 del restante ½ delle spese di giudizio, liquidate per l'intero: per il giudizio di a.t.p. in € 19.227,50 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap;
per il presente giudizio in € 56.065,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap, ed in
€ 1.713,00 per spese.
- Condanna gli attori, in solido, al pagamento in favore dei convenuti Controparte_9
, e
[...] Controparte_10 CP_11 [...] delle spese di giudizio, liquidate per ciascuno di essi: per il Controparte_8 giudizio di a.t.p. in € 19.227,50 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap;
per il presente giudizio in € 56.065,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap.
Ascoli Piceno, 7/11/2025
Il Giudice dott. Francesca Sirianni
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1197/2024 promoSA da:
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
Controparte_4
Controparte_5
tutti con il patrocinio dell'Avv. PATRIZIA DI PASQUALE;
Controparte_6
ATTORI
Contro
(C.F. ), con il Controparte_7 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. DOMENICO DE ANGELIS;
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_8 P.IVA_2 CATERINA VIGLIALORO;
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_9 C.F._1
MA LF;
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_10 C.F._2 PAOLO IACOPONI;
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MASSIMO SPINOZZI;
CP_11 C.F._3
CONVENUTI oggetto: risarcimento del danno da responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI
Per gli attori:
l'On.le Tribunale adìto voglia
- Dichiarare che la mancanza di richiesta di una consulenza cardiologica e di un ecocardiogramma preoperatorio in relazione agli esiti degli esami strumentali eseguiti in PS al momento del ricovero e alle patologie cardiovascolari riportate in anamnesi, e dall'altra parte, pagina 1 di 20 una infusione di liquidi sproporzionato alla condizione ALVDD in presenza di insufficienza renale hanno causato il decesso del sig. Persona_1 Cont
- Dichiarare che a causa della suesposta negligente condotta omissiva l' in Parte_1 persona del legale rappresentante nonché i medici che hanno partecipato all'intervento e precisamente la dott. , la chiamata Controparte_9 Controparte_8 in causa e garanzia, il dott dott. e la dott. che sono tutti CP_12 Controparte_10 il obbligati a risarcire gli attori iure proprio e iure hereditatis
-E per l'effetto condannare l' area vasta 5 in persona del legale rappresentante pro CP_13 tempore ed i dott.ri , , e la la CP_11 Controparte_10 Controparte_9 a risarcire gli attori nella misura di e. 1.389.000,00.o quella Controparte_8 maggiore o minore di giustizia così come suddiviso e specificato in narrativa con interessi e rivalutazione dalla data del sinistro oltre le spesse occorse per l'espletamento dell'ATP che ammontano ad e 5.071,21. E quindi per l'effetto condannare i resistenti alle spese del presente giudizio come da nota spese depositata
Per il convenuto Controparte_14
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno, adversis reiectis, in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare la improcedibilità e/o la inammissibilità della domanda poiché i ricorrenti non hanno iniziato il giudizio di merito nel termine di sei mesi dalla conclusione del procedimento di mediazione ex d. lgs. 28 del 2010. Sempre in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare la nullità di tutti gli atti processuali compiuti e da compiere per le vistose irregolarità nella fase introduttiva del giudizio esposte in narrativa. Sempre in via preliminare e/o pregiudiziale gradata dichiarare la nullità del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. di cui al ricorso per essere stata ammeSA la c.t.u. preventiva e/o l'accertamento tecnico preventivo in difetto dei pressupposti che ne permettono l'ammissione. Riconoscere e dichiarare che la consulenza tecnica espletata è nulla, oppure annullarla e come ritenerla tamquam non esset (i) per non essere stata espletata da un collegio interamente nominato dal giudice e composto da consulenti tecnici tutti iscritti al relativo Albo nazionale o tenuto da ogni Tribunale;
(ii) per non essere stata espletata anche da un c.t.u. specialista ortopedico;
(iii) per la mancata risposta al quesito sul rispetto delle linee guida per gli interventi chirurgici ortopedici. Nel merito riconoscere e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto della domanda dei ricorrenti anche in virtù dell'art. 2236 cod. civ. In via estremamente gradata, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità e di aspetti di colpa in capo ai sanitari, previa esclusione del risarcimento per danni non provati, vorrà l'Ill.mo Tribunale specificarne il grado (lieve, grave, gravissimo) e nel caso di ritenuta concorrente responsabilità di più sanitari vorrà graduare in misura percentuale l'apporto eziologico di ciascuno di essi ed il rispettivo grado della colpa (lieve, grave, gravissimo). In ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari e compensi di giudizio.
Per il convenuto Controparte_8
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere:
1) In via pregiudiziale, in rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità, del ricorso non avendo i danneggiati azione diretta verso il garante della RC Professionale per colpa grave del medico strutturato e per tutte le causali di cui alla narrativa del presente atto;
2) In via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza del ricorso verso la concludente e, per l'effetto, rigettare integralmente la Controparte_8 domanda di condanna diretta al pagamento delle eventuali somme risarcitorie dovute in favore dei ricorrenti.
pagina 2 di 20 3) Il tutto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Per il convenuto Controparte_9
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, così giudicare: 1) NEL MERITO: respingere ogni avversa pretesa da chiunque proposta nei confronti della Dr.SA , in quanto destituita di fondamento in fatto ed Controparte_9 in diritto;
2) IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte dai ricorrenti, previa determinazione secondo giustizia dei danni risarcibili nei limiti di quanto effettivamente provato, graduare le responsabilità, tenendo conto del diverso apporto causale di ciascuno dei soggetti evocati in giudizio, ponendo a carico della Dr.SA solo quota parte del risarcimento in proporzione all'accertato Controparte_9 concorso di colpa e conseguentemente condannando la in persona del CP_14 commiSArio liq. p.t., già a manlevarla e tenerla indenne di tutto Controparte_15 quanto dovesse essere condannata a pagare per capitale, interessi e spese in favore dei ricorrenti;
3) IN OGNI CASO: Con vittoria delle spese e competenze di lite. IN VIA ISTRUTTORIA: Senza accettare alcuna inversione dell'onere probatorio, si chiede disporsi il rinnovo della CTU medico-legale sulla scorta dei rilievi critici esposti nel presente atto, al fine di accertare la eventuale sussistenza di una condotta colposa della Dr.SA e/o Controparte_9 degli ulteriori sanitari intervenuti in ordine alla vicenda per cui è causa e, solo in ipotesi di risposta affermativa, accertare la sussistenza di un nesso eziologico tra dette condotte asseritamente colpose, il peggioramento delle condizioni di salute del sig. ed il Persona_1 danno iatrogeno dal medesimo lamentato, provvedendo alla relativa stima del danno, tenuto comunque conto delle pregresse condizioni di salute del soggetto, specificando l'apporto causale riferibile all'operato di ciascuno dei sanitari e/o delle strutture intervenuti. In via subordinata, si chiede quantomeno la convocazione a chiarimenti del collegio peritale.
Per il convenuto : Controparte_10
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: In via principale: accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in premeSA, l'inammissibilità della domanda avversaria per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti nella parte in cui agiscono quali eredi di e quali esercenti la responsabilità Persona_1 genitoriale sui minori. In via principale, nel merito: dichiarare la nullità, e quindi l'inammissibilità, della domanda avversaria in quanto indeterminata e indeterminabile;
accertare e dichiarare, in ogni caso, l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla dott.SA per tutto Controparte_10 quanto esposto nella superiore parte motiva e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda di parte ricorrente in quanto infondata in fatto e diritto. In via subordinata, nel merito: in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avversaria, graduare le eventuali responsabilità dei sanitari coinvolti accertando e dichiarando l'obbligo della in persona del Controparte_14
CommiSArio Liquidatore p.t. che agisce quale direttore generale della e CP_7 CommiSArio liquidatore della gestione liquidatoria delle ex ex art. 42 L.R. Parte_2 19/2022” di rispondere, in forza della normativa e delle motivazioni di cui in premeSA, delle condotte colpose e/o dolose del proprio ausiliario dipendente dott.SA Controparte_10 Cont e, per l'effetto, condannare la predetta , nella spiegata qualità, a garantire, manlevare e tenere indenne la dott.SA da qualunque somma dovesse essere Controparte_10 condannata a pagare ai ricorrenti, nessuna esclusa.
pagina 3 di 20 In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e della precedente fase di ATP (R.G. 2025/2022)
Per il convenuto : CP_11
Voglia il Tribunale adìto, respinte le contrarie domande, deduzioni ed eccezioni avversarie:
- in via preliminare-pregiudiziale, in rito: accertato e dichiarato che si verte in fattispecie di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. n. 28/2010 nonché accertato e dichiarato il suo mancato effettivo espletamento, fiSAre l'udienza di comparizione delle parti ad una data successiva alla scadenza del termine di cui all'articolo 6 D. Lgs. n. 28/2010, udienza alla quale verificare l'assolvimento della condizione di procedibilità legale;
- in via preliminare-pregiudiziale, in rito: accertare e dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per carenza dei requisiti di cui all'art. 163, nn. 3) e 4), cod. proc. civ, e, per l'effetto, adottare apposito ordine all'indirizzo della parte ricorrente affinché provveda ad integrare la domanda;
precede, accertare e dichiarare, in assenza dei presupposti che ne poSAno legittimare la chiamata in causa non avendo egli assunto alcun ruolo casuale e/o concausale, diretto e/o indiretto, nella causazione dell'evento quale secondo chirurgo (che non ha eseguito l'intervento né alcuna attività in sala operatoria), disporre l'estromissione dal presente giudizio del dott.
, con ogni conseguenza di legge;
CP_11
- in via preliminare ed in ipotesi di rigetto della richiesta di cui al punto che precede: preso atto dell'istanza di chiamata in causa dei terzi, ritenuta ammissibile e rilevante, differire l'udienza di comparizione delle parti ad una data successiva nel rispetto dei termini di comparizione, assegnando all'odierno deducente il termine per provvedere alla notifica dell'atto di chiamata in causa dei predetti terzi;
- in via preliminare, sempre in rito: accertare e dichiarare l'assenza degli elementi costitutivi della responsabilità personale e patrimoniale in capo al dott. per i fatti per cui è CP_11 processo;
accertare e dichiarare l'assenza del nesso di causalità diretta e/o indiretta in capo al dott. per i fatti per cui è processo e, quindi, dichiarare la domanda inammissibile CP_11 e/o improcedibile;
- nel merito: accertare e dichiarare il rispetto delle regole di diligenza media medica da parte del dott. per i fatti per cui è processo e l'assenza di qualsivoglia profilo di CP_11 responsabilità, diretta e/o indiretta, causale e/o concausale, in capo allo stesso;
accertare e dichiarare l'infondatezza, per difetto di prova, della domanda risarcitoria formulata all'indirizzo del dott. per i fatti per cui è processo;
in ogni caso, respingere il CP_11 ricorso introduttivo nella misura in cui è rivolto al dott. CP_11
- in denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente e, quindi, in denegata ipotesi di condanna a carico dell'odierno deducente: esercitare il potere riduttivo ed attribuire al dott. , stante la sua figura di chirurgo in seconda che non ha adottato alcuna CP_11 decisione in intervento, una quota di responsabilità non superiore al 5% dell'importo che dovesse essere complessivamente riconosciuto a titolo di risarcimento del danno;
accertare e dichiarare il diritto del dott. ad essere manlevato e/o garantito da CP_11 Parte_2 (nel frattempo divenuta ) e/o dalla Compagnia di Assicurazione Compagnia Controparte_16 per l'intero importo che in sentenza dovesse essere Controparte_8 riconosciuto a suo carico. Vinte le spese di lite. In via istruttoria: si allegano i documenti indicati in narrativa (come da separato elenco); si chiede disporsi CTU medico legale finalizzata ad accertare se vi è stata una responsabilità del dott. nella causazione dell'evento morte occorso al sig. si chiede CP_11 CP_17 disporsi prova testimoniale (o l'interrogatorio formale ove ne venisse autorizzata la chiamata
pagina 4 di 20 in causa) del dott. e del dott. sui seguenti capitoli: “a) Vero che voi Tes_1 CP_18 avete valutato il Paziente in Pronto Soccorso ed avete fornito l'indicazione dell'intervento in urgenza?”; “b) Vero che l'intervento non si sarebbe potuto eseguire in regime di elezione, oltre le 48 ore dall'evento della frattura al femore?”: “c) Vero che l'indicazione dell'intervento in urgenza da eseguirsi entro le 48 ore dal verificarsi dell'evento di frattura al femore era indicato, all'epoca del fatti, dalle linee guida internazionali e nazionali?”; “d) Vero che il figlio del sig. e anche questi vi hanno riferito che il secondo era affetto da Persona_1 cardiopatia o da altra patologia cardiaca?
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30/8/2024 ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., i soggetti in epigrafe indicati chiedevano la condanna al risarcimento del danno, per responsabilità da prestazione di attività sanitaria, della convenuta , quale struttura sanitaria presso la quale era stato operato il CP_7 loro parente – deceduto a seguito dell'operazione -, nonché dei convenuti Persona_1 [...]
e , quali medici intervenuti nel trattamento. Controparte_9 Controparte_10 CP_11
Veniva convenuta in giudizio anche in qualità di Controparte_8 compagnia assicurativa della dott.SA (certificato di polizza n. DV19000SSN2). CP_10
L'introduzione dell'odierno giudizio era stata preceduta, in un primo momento, da un tentativo di mediazione conclusosi con verbale negativo del 16/7/2020 e, poi, da un accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696-bis, c.p.c., procedimento iscritto al N.R.G. 2025/2022 e conclusosi con il deposito della CTU in data 19/7/2024.
In data 7/10/2024, il Giudice, vista l'istanza depositata in data 23/9/2024 dai ricorrenti, nella quale si Cont Cont dava atto dell'erronea indicazione del convenuto 5 anziché di in persona del CP_7 commiSArio liquidatore, invitava il ricorrente a rinnovare il ricorso introduttivo indicando il convenuto corretto ed operando la notifica di conseguenza. Il ricorso veniva così tempestivamente notificato unitamente al decreto di fiSAzione d'udienza.
Tutte le parti convenute si costituivano in giudizio, sollevando alcune eccezioni di rito, contestando la domanda nel merito e chiedendone il rigetto. I medici convenuti chiedevano, in subordine, accertarsi la Cont graduazione delle eventuali rispettive colpe e condannarsi l' alla manleva nei propri confronti. I convenuti e svolgevano, altresì, domanda di garanzia nei confronti della propria CP_10 CP_11 compagnia assicuratrice CP_8 Controparte_8
si costituiva in un primo momento in data 25/11/2024; Controparte_8 successivamente in data 9/4/2024 e in data 29/5/2025 depositava due atti di intervento volontario, il primo in forza del certificato DV19000SSN2-LB e il secondo in forza del certificato DV24SSN20073- Co
. Tali atti d'intervento – giustificati con il riferimento a due diversi certificati di assicurazione (uno della dott.SA , analogo a quello indicato nella originaria comparsa di costituzione, e l'altro CP_10 del dott. non risultano, in realtà, strettamente neceSAri come tali. Ben avrebbe potuto CP_11 CP_8 infatti, semplicemente svolgere tutte le difese relative ai propri assistiti nel primo atto di costituzione e negli atti ad esso conseguenti, senza necessità di ulteriori separati atti d'intervento con relative costituzioni, posto che la qualità di parte è unitaria: la è e rimane un soggetto giuridico CP_8 unitario, indipendentemente dal numero delle posizioni di garanzia azionate nei suoi confronti. Pertanto, non risultano ammissibili eventuali atti duplicati (quali le duplici memorie ex art. 281 duodecies c. 4 depositate, essendo ammissibili solo le prime depositate per ciascun termine) e la pagina 5 di 20 posizione della convenuta sarà considerata, anche ai fini Controparte_8 della condanna alle spese di lite, in modo unico ed unitario. Alla prima udienza, il Giudice, rilevato che il tentativo obbligatorio di mediazione non era stato svolto nei confronti del convenuto e che, comunque, esso era stato svolto per una Controparte_8 domanda risarcitoria generica e di valore inferiore rispetto a quello oggetto dell'odierno procedimento, e risultava comunque opportuno rimettere tutte le parti in mediazione, onde trattarvi anche le domande di garanzia/manleva ora svolte dai convenuti e nei confronti rispettivamente dell' CP_9 CP_11 [...]
e della ne ordinava il rinnovo. Il tentativo di conciliazione si concludeva con esito CP_7 CP_8 negativo, come da verbale del 28/1/2025 (dep. di parte attrice del 4/2/2025).
Alla successiva udienza del 10/4/2025 venivano assegnati i termini di cui all'art. 281-duodecies, comma IV, c.p.c. Con ordinanza a seguito di note di trattazione scritta del 19.9.2025 – da intendersi qui trascritta -, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice rigettava le istanze istruttorie e fiSAva l'udienza del 6/11/2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. in trattazione scritta. Entro il termine perentorio assegnato tutte le parti ad eccezione del convenuto depositavano le rispettive note scritte. CP_11
In via pregiudiziale, il convenuto in riferimento al Controparte_8 certificato n. DV19000SSN2-LB (riguardante la dott.SA , ha eccepito Controparte_10
l'inammissibilità del ricorso nei propri confronti, non avendo i danneggiati azione diretta verso il garante della per colpa grave del medico strutturato. Parte_3
L'eccezione appare fondata. Ai sensi dell'art. 12, comma I, L. n. 24/2017, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10. Il tenore letterale della norma è chiaro nel riconoscere al danneggiato il diritto di agire per il risarcimento del danno direttamente nei confronti della società assicuratrice sia della struttura sanitaria (art. 10, comma I), che del singolo medico che svolge la propria opera al di fuori della struttura sanitaria o che presti la sua opera all'interno della steSA in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della steSA nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente (art. 10, comma II). Nel caso in esame, gli attori hanno agito direttamente nei confronti di Controparte_8
quale società assicuratrice della dott.SA (certificato n.
[...] Controparte_10
DV19000SSN2-LB), medico coinvolto nella vicenda oggetto di giudizio, ma non rientrante nelle categorie indicate dall'art. 10, comma II, L. n. 24/2017, in quanto medico “strutturato” (la circostanza, allegata da non è stata contestata da parte attrice) del convenuto nosocomio. Va da sé, dunque, CP_8 che gli odierni attori non abbiano alcun titolo per agire direttamente nei confronti della convenuta er la posizione della dott.SA . Controparte_8 CP_10
In via parimenti pregiudiziale, il convenuto ha ribadito l'eccezione di inammissibilità CP_7
e/o improcedibilità della domanda a causa della tardiva introduzione dell'odierno giudizio rispetto alla conclusione del primo tentativo di mediazione (conclusosi in data 16/7/2020). In sintesi, il convenuto ritiene applicabile la disposizione di cui all'art. 8, comma III, L. n. 24/2017 anche al caso in cui la condizione di procedibilità venga soddisfatta con l'esperimento del tentativo di conciliazione e non pagina 6 di 20 attraverso l'introduzione del procedimento ex art. 696-bis, c.p.c., ipotesi quest'ultima espreSAmente presa in considerazione dalla norma. Posto che nel caso in esame la condizione di procedibilità di cui all'art. 8, comma I, L. n. 24/2017, risulta soddisfatta con l'introduzione del procedimento ex art. 696-bis, c.p.c., deve comunque rilevarsi che in tema di giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, l'art. 8, comma 3, della l. n. 24 del 2017, nella parte in cui prevede il termine di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di cognizione, al fine di assicurare la persistenza degli "effetti della domanda", non si applica nel caso in cui la condizione di procedibilità sia stata assolta con l'esperimento della mediazione, in relazione alla quale una preclusione processuale - non prevista espreSAmente dalla norma - non può essere giudizialmente individuata praeter legem, a limitazione dell'accesso alla tutela giurisdizionale (CaSAzione, Sez. 3 - , ordinanza n. 15466 del 10/06/2025). L'eccezione in esame appare, dunque, infondata in diritto.
Sempre in via preliminare, ha eccepito la nullità del ricorso e degli atti conseguenti del CP_7 giudizio di merito. L'eccezione non appare meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti. Con ricorso ex art. 281-decies, c.p.c. depositato in data 30/8/2024, l'attore individuava erroneamente il convenuto quale struttura sanitaria responsabile. Su istanza dello stesso attore, Controparte_16 in data 7/10/2024 il Giudice invitava il ricorrente a rinnovare il ricorso introduttivo indicando il convenuto corretto e al contempo autorizzava la notifica entro i termini come già assegnati. Il ricorso corretto e il decreto di fiSAzione dell'udienza venivano notificati nei confronti di in CP_7 data 18/10/2024, così come dalla steSA dichiarato con la propria comparsa di costituzione. L'eccezione di nullità non appare fondata in quanto, fermo quanto già disposto con la citata ordinanza del 7/10/2025, il ricorso corretto e il relativo provvedimento di fiSAzione dell'udienza risultano essere stati notificati in data 18/10/2024, dunque entro il termine previsto dall'art. 281-undecies, c.p.c., ovvero almeno quaranta giorni liberi prima dell'udienza, quest'ultima fiSAta in data 12/12/2024. Non si ravvisa, dunque, alcuna lesione del diritto difesa del convenuto – il quale si è costituito CP_7
e difeso nel merito - e pertanto, dal momento che l'atto ha raggiunto il proprio scopo, non ricorrono i presupposti per la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo.
Non è meritevole di accoglimento l'eccezione di inammissibilità della consulenza tecnica preventiva, così come sollevata dal medesimo convenuto. Sul punto sostiene che l'eccezione di CP_7 inammissibilità non sia stata affrontata dal Giudice designato per l'ATP, o comunque che la decisione sul punto non fosse minimamente motivata, in quanto nell'ordinanza riservata del 15/6/2022 si leggeva soltanto: ritenuta l'ammissibilità del procedimento. Posto che, ai sensi dell'art. 698 c.p.c., l'assunzione preventiva di mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, l'osservazione di parte impone un'analisi più approfondita dell'eccezione in esame. In primo luogo, è privo di fondamento normativo l'argomento secondo cui l'inammissibilità dell'ATP deriverebbe dal fatto che la condizione di procedibilità era già stata esperita con il tentativo di mediazione. In secondo luogo, non appare meritevole di accoglimento nemmeno l'ulteriore argomento secondo cui non vi era alcuna urgenza e il provvedimento richiesto non appariva essere lo strumento per accertare un unico punto di discussione, risolto il quale la lite potesse dirsi risolta. Da un primo punto di vista, come anche sostenuto dallo stesso convenuto nel prosieguo delle proprie difese, lo strumento processuale di cui all'art. 696-bis, c.p.c. è per sua natura del tutto svincolato dal presupposto dell'urgenza di procedere all'accertamento richiesto. Inoltre, il pagina 7 di 20 tenore letterale della norma non giustifica la lettura della steSA posta a fondamento dell'eccezione: pur nella consapevolezza della riscontrabilità di diversi indirizzi giurisprudenziali sviluppatisi sul punto, è stata ritenuta più coerente con la ratio deflattiva della norma una lettura della steSA volta a non escludere dal proprio campo di applicazione i casi di contestazione dell'an della pretesa, oltre che del quantum (cfr., fra tanti, Tribunale di Catanzaro, Ordinanza del 2/5/2019). A sostegno dell'asserita inammissibilità e conseguente inutilizzabilità dell'ATP, inoltre,
[...]
ritiene che la finalità della consulenza tecnica preventiva è certamente quella di evitare CP_7 giudizi di merito quando la controversia riguarda la quaestio facti e la quantificazione del dovuto, che una volta ricostruite attraverso l'espletamento della consulenza tecnica, esauriscono la materia del contendere prestandosi a divenire oggetto di accordo tra le parti (pag. 5, memoria conclusionale). Ebbene, il principio diritto esposto appare, oltre che condivisibile, del tutto compatibile con l'ATP in atti, in quanto esso non ha ad oggetto questioni giuridiche, ma piuttosto la valutazione di circostanze di natura tecnica relative alla condotta dal personale sanitario nell'ambito delle prestazioni di cura tenute nei confronti di valutazione da compiersi alla luce degli atti ed i documenti presenti Persona_1 negli atti di causa e solo questi (così come da ordinanza di nomina del CTU del 15/6/2024 nell'ambito dell'ATP n. R.G.2025/2022).
Ancora in via preliminare, il convenuto chiede che venga dichiarata la nullità della CP_7 consulenza tecnica espletata in sede di ATP in primo luogo per non essere stata espletata da un collegio interamente nominato dal giudice e composto da consulenti tecnici tutti iscritti al relativo Albo nazionale o tenuto da ogni Tribunale;
in secondo luogo, per non essere stata espletata anche da un c.t.u. specialista ortopedico;
in terzo luogo, per la mancata risposta al quesito sul rispetto delle linee guida per gli interventi chirurgici ortopedici. L'analisi dell'eccezione in esame non può che partire dalla constatazione per cui, ai sensi dell'art. 696- bis, comma VI, c.p.c., all'ATP finalizzata alla composizione della lite si applicano gli articoli da 191 a 197 c.p.c., in quanto compatibili. Di fatto, dunque, la consulenza tecnica disposta in sede di accertamento preventivo è disciplinata delle stesse norme codicistiche che disciplinano la consulenza tecnica disposta in sede di giudizio merito. Risulta, quindi, giustificata, ancorché non espreSAmente richiamata dall'art. 696-bis, c.p.c., l'applicazione analogica dell'art. 22, disp. att. c.p.c., a norma del quale il Giudice, previa comunicazione al Presidente del Tribunale, può conferire, con provvedimento motivato, un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo; l'eventuale mancata comunicazione del provvedimento al Presidente del Tribunale, in assenza di espreSA sanzione, non può costituire causa di nullità della consulenza. L'art. 15, comma I, L. 24/2017, dunque, laddove prescrive, senza alcuna sanzione espreSA, che i CTU debbano essere scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non può che essere letto in combinato disposto con il citato art. 22, disp. att. c.p.c. Peraltro, nel caso di specie, non vi è prova alcuna del fatto che il giudice dell'a.t.p. non abbia effettuato la previa comunicazione (che può essere anche in forma orale) al presidente del tribunale. Quanto ai motivi di doglianza legati alla mancata presenza di un medico ortopedico nel collegio peritale, nonché alla mancata risposta al quesito relativo al rispetto delle linee guida per gli interventi chirurgici ortopedici, entrambe le questioni appaiono attenere non tanto alla validità/utilizzabilità della CTU, quanto più al valore probatorio e all'attendibilità da riconoscersi alla steSA, questione, come pagina 8 di 20 noto, rimeSA al libero apprezzamento del Giudice e che verrà affrontata più avanti in sede di esame del merito.
Nel merito, le domande attoree appaiono meritevoli di accoglimento nei confronti della struttura sanitaria;
al contrario, le stesse non appaiono fondate nei confronti dei singoli medici convenuti.
In primo luogo deve osservarsi che gli odierni attori/danneggiati hanno omesso di qualificare le fattispecie di responsabilità oggetto della domanda. Rientra, comunque, tra i poteri del Giudice quello di procedere all'autonoma qualificazione della domanda, ferma in ogni caso l'immutabilità dei fatti allegati e posti a fondamento della steSA (sul punto, ex multis, vedasi CaSAzione, sez. 3 - , ordinanza n. 10402 del 17/04/2024 secondo cui: il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la "causa petendi" rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudice di merito potesse riqualificare la domanda, proposta dagli eredi del terzo trasportato deceduto in un sinistro stradale, formulata ai sensi dell'art. 141 c.ass., nell'azione ex art. 2054 c.c., essendo sufficiente, ai fini dell'accoglimento della prima, il mero fatto giuridico del trasporto su un veicolo coinvolto in un sinistro, oltre al nesso causale con il danno patito, ed occorrendo invece, nell'azione ex art. 2054 c.c., anche lo scontro tra i veicoli, soggetto ad un regime probatorio del tutto diverso)).
Quanto alla posizione della struttura sanitaria convenuta , come noto, la materia della CP_7 responsabilità civile da professione sanitaria è stata da ultimo riformata con legge n. 24/2017, il cui art. 7 dispone che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura steSA, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. La norma colloca inequivocabilmente nell'ambito della responsabilità da inadempimento contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria. In materia di responsabilità da inadempimento, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […] (CaSAzione, Sez. U, sentenza n. 13533 del 30/10/2001), salvo trattarsi di obbligazioni negative, nel quale caso, in virtù del principio di vicinanza della prova, il creditore ha sempre l'onere di provare, oltre alla fonte (negoziale o legale) del suo diritto, anche l'inadempimento del debitore (CaSAzione, Sez. 3, ordinanza n. 22244 del 14/07/2022).
In applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato l'onere della prova in merito al nesso causale tra inadempimento (o inesatto adempimento) e danno, trattandosi di elemento della fattispecie egualmente "distante" da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova (CaSAzione, Sez. 3, ordinanza n. 20707 del 17/07/2023). Il principio di diritto appena esposto, riferibile al c.d. nesso di causalità giuridica tra danno evento e danno conseguenza, necessita tuttavia di alcune precisazioni: in materia di responsabilità sanitaria, infatti, grava sul creditore/danneggiato pagina 9 di 20 l'onere di provare anche la sussistenza del nesso causale tra condotta inadempiente e danno evento. Vista la natura professionale dell'obbligazione, infatti, è configurabile un evento di danno, consistente nella lesione dell'interesse finale perseguito dal creditore (la vittoria della causa nel contratto concluso con l'avvocato; la guarigione dalla malattia nel contratto concluso con il medico), distinto dalla lesione dell'interesse strumentale di cui all'art.1174 c.c. (interesse all'esecuzione della prestazione professionale secondo le leges artis): viene dunque in chiara evidenza il nesso di causalità materiale tra inadempimento e danno evento, che rientra nel tema di prova di spettanza del creditore/danneggiato, mentre il debitore, ove il primo abbia assolto il proprio onere, resta gravato da quello di dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (CaSAzione, Sez. 3, sentenza n. 28991 del 11/11/2019; CaSAzione, Sez. 6, ordinanza n. 18102 del 31/08/2020). In altre parole, in materia di responsabilità sanitaria della struttura ospedaliera, pur a fronte della natura contrattuale della citata responsabilità, è stato specificato che grava sul danneggiato/creditore l'onere di provare la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'inadempimento del danneggiante/debitore (del quale, in linea con i principi generali in materia di responsabilità contrattuale, è sufficiente la mera allegazione) e il danno evento patito. Infatti, sebbene debba ritenersi superata la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, sia in tema di responsabilità contrattuale che in tema di responsabilità extracontrattuale, l'indagine volta all'accertamento del nesso di causalità deve comporsi di due distinti momenti: l'uno volto all'accertamento del nesso di casualità materiale (tra condotta e danno c.d. evento) e l'altro volto all'accertamento della c.d. causalità giuridica (tra danno evento e danno c.d. conseguenza). In merito agli obblighi di natura professionale, l'interesse del creditore non si risolve nella mera condotta diligente del debitore, bensì in un interesse ulteriore (nel caso di specie, il diritto alla salute) la cui lesione soltanto determina il sorgere del c.d. danno evento: quest'ultimo, dunque, non si risolve nel mero inadempimento. Nell'ambito della responsabilità professionale, a differenza di quanto accade nei restanti casi di responsabilità contrattuale, la causalità materiale non è assorbita dall'inadempimento (Cass., Sez. 6, ordinanza n. 26907 del 26/11/2020) e, conseguentemente, non è sufficiente la mera allegazione dello stesso: l'onere della prova relativo alla causalità materiale grava sul creditore/danneggiato.
Dalla CTU prodotta in atti, espletata in sede di procedimento ex art. 696-bis, c.p.c., emerge la prova di tutti gli elementi costitutivi per ritenere integrata la responsabilità della struttura sanitaria ai sensi degli artt. 1218, c.c. e 7, L. 24/2017.
Ferma l'ammissibilità della procedura di ATP per i motivi sopra esposti, appare neceSArio chiarire le questioni sollevate dai convenuti in merito all'utilizzabilità delle sue risultanze nell'odierna sede di giudizio. In primo luogo, la difesa della convenuta dott.SA ha osservato che i ricorrenti CP_10 avrebbero omesso di produrre qualsivoglia documentazione sanitaria neceSAria a comprovare le doglianze sollevate;
in secondo luogo, tutti i convenuti eccepiscono il carattere esplorativo della consulenza tecnica in atti, lamentando che la consulenza tecnica preventiva, inoltre, soggiace allo stesso divieto di formulazione dei quesiti “esplorativi” che la giurisprudenza consolidata e riconosciuta ritiene sussistere in merito alla c.t.u. in corso di causa. Lo strumento, cioè, può essere utilizzato soltanto per verificare e approfondire sotto il profilo tecnico tesi già compiutamente formulate da chi lo richiede e non, viceversa, per affidare al perito la ricerca di dati, elementi o circostanze che sarebbe stato onere della parte indicare. pagina 10 di 20 Ebbene, appare fuor di dubbio che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con eSA a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (CaSAzione, Sez. 3 - , ordinanza n. 8498 del 31/03/2025). In altri termini, l'ammissibilità e la conseguente utilizzabilità della CTU non possono prescindere da un'adeguata produzione documentale e da una puntuale allegazione dei fatti costitutivi della pretesa vantata. Nel caso in esame è certamente vero che gli attori si sono limitati alla produzione della relazione di c.t.u. svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, omettendo di produrre qualsivoglia documentazione sanitaria. Tuttavia, sebbene nell'odierna sede non sia stata prodotta la documentazione sanitaria, l'accertamento tecnico preventivo non può essere definito esplorativo in quanto esso risulta essere stato eseguito sulla base della documentazione sanitaria allegata dalle parti nella relativa sede giudiziale. In sede di accertamento tecnico preventivo, infatti, il Giudice ha espreSAmente disposto che la consulenza deve esaminare gli atti ed i documenti presenti negli atti di causa e solo questi (pag. 1, Ordinanza del 15/6/2023, All. 10, comparsa di costituzione di parte convenuta, ). Il CP_7 carattere esplorativo o meno della consulenza tecnica va riferito alla fase di giudizio in cui la steSA viene espletata: in assenza di prova contraria, a fronte dell'espresso e inequivocabile ordine del Giudice, non può che presumersi che la consulenza in atti sia stata eseguita sulla base della documentazione allegata dalle parti. Sarebbe, peraltro, stata sufficiente la semplice produzione del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696-bis, c.p.c., per provare il contrario.
Escluso il carattere esplorativo dell'accertamento tecnico preventivo in atti, non può del tutto ignorarsi che l'assenza di qualsivoglia documentazione sanitaria poSA avere ripercussioni sulla verifica e sulla determinazione in concreto del valore probatorio della consulenza tecnica, attività rimeSA al prudente apprezzamento del giudicante. Come noto, infatti, la consulenza tecnica di ufficio non è qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, in quanto trattasi di strumento volto ad aiutare il giudice nella valutazione di altri elementi acquisiti in giudizio o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze (ex multis, CaSAzione, Sez. 3 - , ordinanza n. 3717 del 08/02/2019). Nel caso in esame, tuttavia, i rilievi alla ATP formulati dei convenuti non attengono, se non in minima parte, alla fedeltà della steSA rispetto alla documentazione medica esaminata, quanto più alle valutazioni in merito alla conformità della condotta dei sanitari rispetto alle linee guida applicabili.
Ebbene, i CC.TT.UU. fondano le proprie conclusioni sugli argomenti di seguito esposti.
In primo luogo osservano che le Linee Guida citate [ossia quelle predisposte nel 2014 e nel 2017 dalle maggiori società scientifiche di cardiologia per la valutazione e il trattamento di pazienti da sottoporre a chirurgia non cardiaca, n.d.r.] prevedono specificamente, per i pazienti da sottoporre a chirurgica non cardiaca ad alto rischio, oltre all'ECG (Tabella 5), anche una valutazione ecocardiografica preoperatoria (pag. 18, elaborato peritale in atti). Le linee guida appaiono, in primo luogo, correttamente individuate ed applicate dai cc.tt.uu. Infatti, l'applicabilità nel caso di specie delle linee guida ortopediche – non meSA in discussione e certamente attuata dagli operanti nel fatto oggetto di causa – non esime dalla pari necessità di conoscenza e applicazione delle linee guida cardiologiche per chirurgia non cardiaca. pagina 11 di 20 In base alle citata linee guida, dunque, avrebbe dovuto essere sottoposto ad una Persona_1 consulenza cardiologica e ad un ecocardiogramma per la valutazione sia clinica del suo stato di compenso cardiocircolatorio e della adeguatezza della terapia farmacologica in atto;
e ciò non solo poiché si trattava di un intervento ad alto rischio (viste le condizioni generali e l'età del paziente), ma a maggior ragione alla luce del fatto che il paziente, per i rilievi anamnestici e per gli esiti degli esami strumentali (elettrocardiogramma da cui risultava “Emiblocco Anteriore Sin, Impegno Atriale Sin, Extrasistolia ventricolare e sopra-ventricolare”, e RX torace da cui risultava una “cardiomegalia”) eseguiti all'accesso in Pronto Soccorso, era da considerarsi verosimilmente in una condizione di disfunzione asintomatica del ventricolo sinistro intesa sia come disfunzione sistolica (Asymptomatic Left Ventricle Systolic Dysfunction - ALVSD) sia come disfunzione diastolica (Asymptomatic Left Ventricular Diastolic Dysfunction - ALVDD)(pag. 19, elaborato peritale in atti). Infatti, la presenza di cardiomegalia all'Rx-torace e di impegno atriale sinistro, di extrasistolia ventricolare e sopra- ventricolare e di emiblocco anteriore sinistro (AS) all'ECG sono tutte espressioni di una cardiopatia, verosimilmente secondaria ad ipertensione arteriosa non trattata farmacologicamente e già con segni di danno d'organo.
Il tempo intercorso fra l'ingresso del paziente nella UO di (avvenuto alle ore 15:15 del CP_20
21.02.2018) e l'ingresso in sala operatoria (avvenuto alle ore 14:50 del 22.02.2018), è stato condivisibilmente giudicato dai cc.tt.uu. del tutto compatibile con l'espletamento di una consulenza cardiologica. All'esito di un'attenta analisi dei fattori di rischio, i cc.tt.uu. hanno ritenuto che il Per_1 sia stato sottoposto ad un intervento di chirurgia ortopedica, classificabile come ad alto rischio, in una condizione quo ante di ridotta capacità funzionale sia fisica (per l'età, l'ipoacusia e l'ipovisione da maculopatia degenerativa) sia cardiaca (insufficienza cardiaca asintomatica). Mentre una valutazione del rischio cardiovascolare, come previsto dalle Linee Guida, avrebbe permesso di identificare una condizione di disfunzione asintomatica del LV e consentire di prospettare le ulteriori indagini e gli opportuni adeguamenti terapeutici in previsione dell'intervento chirurgico e del periodo del post- intervento (eventuale adeguamento della terapia farmacologica, della quantità delle infusioni e.v. da utilizzare ed un monitoraggio delle funzioni vitali, in particolare del bilancio idrico).
La convenuta ha eccepito che i cc.tt.uu. avrebbero dedotto la presenza di una presunta CP_10 patologia cardiaca del paziente dai resoconti di due visite cardiologiche e di un ecocardiogramma, effettuati tra giugno e settembre del 2016, esami la cui documentazione non era però depositata nel fascicolo dell'ATP (né era stata visionata dai medici al momento del fatto) e che, dunque, non potevano essere utilizzati (pag. 10, note scritte in sostituzione d'udienza del 7/10/2025 della convenuta
). L'eccezione appare infondata in quanto poggia su presupposti erronei: la valutazione dei CP_10 cc.tt.uu. sopra esposta in merito all'opportunità di sottoporre il paziente ad una consulenza cardiologica e a un ecocardiogramma prescinde dall'esame della documentazione relativa alle visite a cui il paziente si era sottoposto nel 2016; le citate visite, infatti, vengono menzionate solo successivamente in sede di chiarimenti alle osservazioni dei CTP. Prova ne è che la steSA difesa della convenuta , CP_10 nell'esporre le proprie argomentazioni rimanda alla lettura delle pagg. 7,8,10,18,21 e 23 del supplemento di CTU (pag. 10, note scritte in sostituzione d'udienza del 7/10/2025 della convenuta
). In sintesi, dunque, i cc.tt.uu. sono giunti alle proprie conclusioni basandosi CP_10 esclusivamente sullo stato clinico del paziente e sulle risultanze degli esami eseguiti all'accesso in Pronto Soccorso in occasione dell'evento, e prescindendo dagli esiti delle visite a cui il paziente si era pagina 12 di 20 sottoposto nel 2016, che sono stati utilizzati solo successivamente ad ulteriore conferma delle valutazioni già espresse.
I cc.tt.uu. hanno, poi, proseguito ritenendo che nell'insufficienza cardiaca fenotipicamente definita come Insufficienza Cardiaca Acuta Scompensata (Acute Decompensated Heart Failure – ADHF), ossia l'insufficienza cardiaca acuta dovuta ad una malattia/cardiomiopatia preesistente, una delle cause che possono determinarla è proprio il sovraccarico di liquidi (Fluid Overload, FO). Ed hanno indicato, sulla base dei documenti versati in atti, che al sig. considerato il suo peso corporeo (80 Kg), il Per_1 volume di fluidi somministrati (3200 mL) e la quantità di diuresi registrata in cartella clinica (1000 mL) è stato registrato un valore FO del 27,5%, ossia ben 5,5 volte oltre il limite considerato normale, circostanza che avrebbe così determinato la destabilizzazione dell'insufficienza cardiaca asintomatica (SBHF) favorendo la sua evoluzione verso una insufficienza cardiaca acuta (Stadio C/D dello scompenso cardiaco) sintomatica per edema polmonare acuto (ipossia, ipotensione arteriosa) e successivo arresto cardiaco asistolico. In particolare, secondo i consulenti, il FO del 27,5%, quale conseguenza di un bilancio idrico positivo di 2200 mL (in particolare per la somministrazione rapida di un volume di circa 2000 mL fra cristalloidi e colloidi in un tempo di circa 1h 40m), ha determinato, nella condizione di ALVDD in cui si trovava verosimilmente il sig. un brusco incremento del Per_1 volume plasmatico, del volume di ritorno venoso e della pressione telediastolica del LV che, superati i limiti della pressione oncotica plasmatica, ha condizionato la comparsa dell'edema polmonare (riscontrato in sede autoptica), la contestuale progressiva riduzione del riempimento diastolico e la conseguente depressione della gittata sistolica (SV) sino all'instaurarsi dello shock cardiogeno.
I consulenti concludono, dunque, sostenendo che, alla luce del quadro clinico di , Persona_1 sarebbero state neceSArie, come raccomandato dalle Linee Guida delle predette società scientifiche per la valutazione ed il trattamento dei pazienti da sottoporre a chirurgia non cardiaca, una consulenza cardiologica, un ecocardiogramma e/o un test di Fluid Challenge: si ritiene che dall'analisi della vicenda sanitaria oggetto di valutazione emergano condotte censurabili poste in essere dai DM di Anestesiologia e i DM della UOC di Ortopedia del P.O. “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto che hanno direttamente gestito il caso del sig. per non aver richiesto una Persona_1 consulenza cardiologica e un ecocardiogramma durante la fase pre-operatoria, nonché per non aver adeguatamente gestito il bilancio idrico nel periodo peri-procedurale (pag. 36, elaborato peritale in atti).
Posto che qualora nei confronti delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione, nel caso in esame si impone a questo Giudice una puntuale analisi delle osservazioni formulate dai CC.TT.PP. e inerenti alla posizione del convenuto , unica parte in concreto intereSAta (infatti, come già CP_7 anticipato, non ricorrono gli estremi per la condanna al risarcimento del danno degli altri convenuti e, dunque, le osservazioni formulate dai relativi consulenti tecnici di parte riguardanti non la c.t.u. in generale ma la posizione dei singoli medici non saranno esaminate, poiché irrilevanti).
Nel merito, i cc.tt.pp. sostengono che il rinvio dell'intervento chirurgico per eseguire un'ecografia non fosse un motivo idoneo a giustificare la procrastinazione di un intervento urgente, quale quello cui pagina 13 di 20 sottoporre un paziente anziano con frattura al femore (memoria conclusionale , pag 16, CP_7 che a sua volta richiama pag. 3 delle osservazioni alla CTU dei dottori e . Ebbene, tale Per_2 Per_3 osservazione non appare idonea a smentire le conclusioni cui giungono i cc.tt.uu.: gli stessi, infatti, evidenziano che le tempistiche del ricovero e della conseguente esecuzione delle operazioni erano del tutto compatibili con la sottoposizione del caso clinico ad una consulenza cardiologica. A fronte dell'ingresso del paziente al pronto soccorso alle ore 15:15 del 21.02.2018, l'ingresso in sala operatoria è avvenuto il giorno successivo alle ore 14:50. Il punto nevralgico dalla valutazione dei cc.tt.uu., dunque, non sta tanto nell'opportunità o meno di rinviare l'operazione, quanto nella mancata richiesta di una consulenza cardiologica nel tempo effettivamente intercorso tra l'ingresso al pronto soccorso e l'operazione. Né la struttura sanitaria ha dimostrato – e, a monte, neppure allegato - che, in tale lasso di tempo, sarebbe stato impossibile svolgere una consulenza cardiologica con ecocardiogramma e che l'intervento avrebbe dovuto essere neceSAriamente rinviato.
In secondo luogo, i consulenti di parte osservano che l'intervento di osteosintesi con chiodo gamma fosse da classificare tra quelli a basso rischio e non ad alto rischio e neppure a rischio intermedio, e, pertanto, esso non richiedeva la necessità di una ecocardiografia preoperatoria. In merito al rilievo in esame, i cc.tt.uu. offrono una puntuale risposta al punto n. 3 della relazione integrativa (pag. 4), ove osservano che l'intervento chirurgico ortopedico per frattura prossimale di femore nell'anziano risulta già definito a rischio intermedio per l'ESC1 (1-5%, valutando solo l'intervento chirurgico specifico di per se, senza considerare la presenza delle comorbilità del paziente) o a rischio alto per l'AHA/ACC6 e la CCSG7 (6%, dedotto dalla combinazione sia delle caratteristiche dell'intervento chirurgico sia delle comorbilità del paziente). L'analisi dei cc.tt.uu. tiene conto di diversi fattori presenti e conosciuti ex ante, tutti puntualmente indicati, quali quello anagrafico e nosografico, nonché quello relativo alla tipologia di operazione eseguita (pagg. da 14 a 18 della relazione). Solo in un secondo momento, in risposta alle osservazioni aventi ad oggetto la documentazione depositata dal c.t.p. di parte ricorrente relativa ad una visita cardiologica del 6.6.2016 e ad una successiva visita con ECG ed Ecocardiogramma del 1° settembre 2016 presso la casa di cura Stella Maris di San Benedetto del Tronto, i cc.tt.uu. hanno fatto riferimento a tale documentazione evidenziando che le osservazioni di parte poggiavano su una lettura parziale della steSA. Alla luce dei fattori appena esposti e delle linee guida richiamate dai cc.tt.uu. appare condivisibile la valutazione sull'entità del rischio operatorio dagli stessi esposta, non essendo ex adverso dimostrate specifiche ragioni per discostarsene.
Infine, i c.t.p. hanno ritenuto che non vi fosse stata una infusione intraoperatoria eccessiva di liquidi. Sul punto, ancora una volta, non ricorrono elementi tali da suggerire un discostamento dalle valutazioni esposte dai cc.tt.uu. Al punto 4 della relazione integrativa, infatti, i consulenti d'ufficio offrono esaustivi argomenti a sostegno delle proprie conclusioni in merito alla gestione perioperatoria delle infusioni, parametrando le proprie valutazioni a indicazioni AIFA sul farmaco in concreto utilizzato, nonché al quadro clinico del paziente.
In chiusura, preme osservare che, come dagli stessi precisato, i cc.tt.uu. hanno fatto riferimento a linee guida applicabili al caso di specie in quanto precedenti ai fatti: nello specifico, se da un lato è vero che sono state citate per una sola volta, tra le altre, Le Linee Guida ESC 2022 On Cardiovascular Assessment and Management of Patients Undergoing Non-Cardiac Surgery25 (pag. 19 della CTU), tali Linee Guida ESC hanno semplicemente ribadito quanto già raccomandato nelle precedenti Linee Guida del 2014 in merito alle indicazioni all'ecocardiografia nei pazienti da sottoporre a chirurgia non pagina 14 di 20 cardiaca. E in tutta la relazione i consulenti hanno fatto riferimento solo ed esclusivamente alle linee guida del 2014 e 2017, dunque vigenti al momento dei fatti di causa. Deve, altresì, precisarsi che corretta appare la scelta (operata dal giudice dell'a.t.p.) di inserire nel collegio peritale, oltre al medico legale, uno specialista cardiologo. Infatti, pur essendosi trattato nel caso di specie di un intervento chirurgico di osteosintesi, non si discute della corretta esecuzione del medesimo (né è mai emerso in giudizio alcun profilo di scorretta esecuzione) dal punto di vista strettamente ortopedico. Pertanto, considerato anche che la morte del paziente è avvenuta per uno scompenso cardio-circolatorio e arresto cardiaco, inutile ai fini dell'indagine sarebbe stato l'inserimento nel collegio peritale di uno specialista ortopedico.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, dunque, quanto alla posizione di , devono CP_7 ritenersi provati sia la condotta inadempiente che il nesso di causalità materiale tra la steSA e il danno evento, ovvero il decesso del paziente . Persona_1
A conclusioni opposte deve giungersi in riferimento alle posizioni dei singoli medici. In diritto, ai sensi dell'art. 7, comma III, L. 24/2017, il singolo esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, circostanza che non ricorre nel caso di specie. Spetta, dunque, all'attore/danneggiato l'obbligo di provare e, a monte, allegare in maniera specifica la condotta del medico, dimostrarne la natura dolosa o colposa e il nesso di causalità tra la condotta medesima e l'evento. Ebbene, considerato che sono i cc.tt.uu. in sede di relazione integrativa, ad affermare a chiare lettere che nessuno dei CTU attribuisce delle specifiche responsabilità a singoli medici individuabili nominalmente (pag. 2, relazione integrativa) – cosa che, del resto, non sarebbe spettato ai consulenti tecnici fare in assenza di specifiche e puntuali allegazioni di parte - , ed in assenza di qualsivoglia ulteriore elemento probatorio, non vi sono elementi per ritenere provate condotte colpose specificatamente ascrivibili in capo ai singoli medici convenuti (i quali, peraltro, non sono gli unici ad essersi occupati del trattamento del sig. nel periodo di degenza). Già a monte, infatti, le stesse Per_1 allegazioni delle parti attrici appaiono quantomeno generiche nell'individuare condotte colpose riferibili ai singoli medici. Al di là di una generica affermazione di responsabilità della struttura e del personale sanitario, per lo più fondata su pedissequi richiami della CTU, le condotte contestate ai medici non risultano specificamente indicate. Non ricorrono, dunque, gli estremi per l'accoglimento della domanda nei confronti dei singoli sanitari convenuti. Cont Ne discende l'assorbimento delle domande svolte da questi ultimi nei confronti dell' e della compagnia assicurativa.
PaSAndo all'esame dei danni-conseguenza, le domande attoree hanno ad oggetto due distinte voci di danno: una prima voce, iure hereditatis, ha ad oggetto il c.d. danno tanatologico;
la seconda voce di danno, iure proprio, ha invece ad oggetto il danno da perdita del rapporto parentale subito dai singoli attori.
Quanto alla prima, la domanda non appare meritevole di accoglimento. In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della pagina 15 di 20 sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (CaSAzione, Sez. 3
- , sentenza n. 7923 del 23/03/2024). Nel caso in esame gli attori si limitano a domandare il risarcimento del danno c.d. catastrofale, quale risarcimento per il danno morale “di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita (pag. 13 del ricorso). A sostegno della domanda gli attori allegano che il referto dell'autopsia versato in atti dimostrerebbe il dolore che il paziente ha dovuto soffrire ed anche questa circostanza può essere testimoniata solo dal fratello e dal figlio medico che erano presenti e chiamavano i soccorsi ma inutilmente e comunque anche se per sole due ore il ha avvertito l'inevitabilità della morte. Ebbene, da un lato non vi è Per_1 mai stata alcuna tempestiva richiesta di testimonianza né capitolo formulato sulla indicata circostanza (i capitoli formulati in ricorso riguardavano tutt'altri fatti e nell'unica memoria ex art. 281 duodecies c. 4 depositata – peraltro inammissibilmente prima che i relativi termini fossero concessi dal giudice – nulla si dice); dall'altro, la testimonianza del figlio del de cuius sarebbe stata comunque inammissibile, essendo egli parte del giudizio. Infine e comunque nulla è stato allegato in merito allo stato del paziente nelle ultime ore di vita: non essendo stata allegata la cartella clinica, ad esempio, non è dato sapere neppure se lo stesso fosse o meno vigile, o per quanto tempo lo sia stato;
del pari non è noto se nelle ultime due ore le sofferenze siano state o meno alleviate, con inevitabili ripercussioni sulla consapevolezza della situazione.
A conclusioni opposte deve giungersi in merito alla risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale, quantomeno in riferimento alla posizione di e Parte_4 Controparte_1
(rispettivamente moglie e figli del de cuius). Controparte_2
Quanto ai presupposti di risarcibilità, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova) (Cass. ordinanza n. 5769 del 04/03/2024). A specificazione di quanto appena esposto, la Corte di CaSAzione ha precisato che in tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è neceSAria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, pagina 16 di 20 la convivenza (che pure può assumere valore indiziario) (CaSAzione, Sez. 3 - , sentenza n. 21988 del 30/07/2025).
Nel caso in esame ad agire in giudizio sono: la moglie convivente i figli Parte_4
e i nipoti e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5 Controparte_3
I citati rapporti di parentela risultano provati alla luce dei tre certificati dello stato Controparte_6 di famiglia allegati al ricorso introduttivo. In assenza di circostanze atte a suggerire una valutazione in senso contrario, può legittimamente presumersi l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in riferimento alle posizioni di Parte_4
e membri della famiglia nucleare originaria.
[...] Controparte_1 Controparte_2
In merito al quantum, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va effettuata procedendo non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza, con rigida applicazione dei criteri tabellari "a punti variabili", ma anche delle peculiarità ed eccezionalità del caso concreto (come peraltro indicato anche dalle tabelle di Milano e Roma) e, in particolare, della sofferenza morale della vittima, a cui è indissolubilmente legata, in ragione del legame solidaristico in cui si estrinseca il rapporto parentale, quella dei congiunti. (Nella specie, la S.C. ha caSAto la sentenza impugnata, che non aveva tenuto in debito conto che il de cuius era stato sequestrato e crudelmente torturato per più giorni da terroristi prima di morire in conseguenza delle acute sofferenze fisiche e psichiche) (CaSAzione, Sez. L - , ordinanza n. 6981 del 16/03/2025). Ai fini della valutazione sull'eccezionalità del caso concreto, grava sull'attore ai sensi del combinato disposto degli artt. 2697 e 1223 c.c. la prova delle circostanze del suo rapporto con il soggetto e cioè, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'intensità del vincolo familiare e della relazione affettiva con il defunto, la cadenza della frequentazione e ogni ulteriore circostanza utile a definire l'integrità del rapporto, inteso come comunione di vita e di affetti della famiglia (CaSAzione, Sez. 3, sentenza n. 15760 del 12/07/2006).
Nel caso in esame, quanto alla posizione della coniuge la steSA allega di essere Parte_4 da tempo affetta da diabete mellito e di non poter camminare né guidare autonomamente, per cui la neceSAria assistenza le veniva fornita dal marito, anche per gli spostamenti neceSAri ai fini della propria attività lavorativa. A sostegno di quanto appena esposto, la ricorrente allega certificazione medica dalla quale, tuttavia, non emerge alcunché in merito allo stato di salute della steSA alla data del decesso del marito, o, comunque, negli anni antecedenti: il certificato medico a firma del dottor
[...]
infatti, riporta la data del 26/8/2024 e nulla accerta in merito alla data di insorgenza della CP_21 patologia o del venir meno della completa indipendenza dell'attrice. La prova testimoniale articolata sul punto era del tutto generica. Pertanto, alla luce dei richiamati principi in punto di onere della prova, non ricorrono i presupposti per la personalizzazione del danno da riconoscersi alla ricorrente
[...]
salva in ogni caso la presunzione di convivenza. Parte_4
Per la relativa liquidazione, da effettuarsi neceSAriamente in via equitativa (cfr. CaSAzione, Sez. 3, sentenza n. 15760 del 12/07/2006), appare opportuno applicare il valore all'uopo previsto dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, poiché l'applicazione di tali tabelle garantisce la parità di trattamento, essendo esse già ampiamente diffuse sul territorio nazionale e costituendo un criterio di calcolo ripetutamente avallato dalla Corte di CaSAzione (Cass. 10725/2000; 6616/2000; 4852/99; 5134/98) e adottato ormai da vari Tribunali di merito, e poiché non sussistono in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. sez. 3, n. 12408/2011). In applicazione, dunque, delle tabelle pagina 17 di 20 come da ultimo aggiornate, considerato che i valori monetari base ivi indicati per la perdita del parente sono valori medi (si veda la nota accompagnatoria delle relative tabelle, la quale indica anche che non esiste un “minimo garantito” da applicarsi in ogni caso), si ritiene opportuno liquidare la somma di € 262.037,00 (valori medi, età della vittima 78, età coniuge 75, convivenza, altri familiari del nucleo familiare primario 2 ovvero i figli).
Quanto alla posizione dei figli, e gli stessi non richiedono Controparte_1 Controparte_2 alcuna personalizzazione del danno lamentato. Pertanto, si ritiene opportuno liquidare in favore di la somma di € 230.749,00 (valori medi, età della vittima 78, età figlio 43, no Controparte_1 convivenza, altri familiari del nucleo familiare primario 2, ovvero la madre e la sorella).
Relativamente a dalla documentazione in atti allegata al ricorso (Vittorio_Falaschetti Controparte_2
_Certificate.PDF) la steSA risulta essersi sposata in Australia il 12/12/2010 e, del pari, il figlio risulta nato nello stesso Paese. È lecito ritenere, dunque, che la steSA risiedesse Controparte_6 stabilmente all'estero, in Australia. Tale circostanza non può essere ignorata in sede di valutazione del quantum debeatur, in quanto inevitabilmente influente sulla valutazione di intensità del legame affettivo. Pertanto, in riferimento alla posizione di appare opportuna l'applicazione dei Controparte_2 parametri minimi previsti dalle citate Tabelle di Milano, così riconoscendo alla steSA il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in misura pari a € 179.906,00 (valori minimi, età vittima 78, età congiunto 37, no convivenza, altri familiari del nucleo familiare primario 2, ovvero il fratello e la madre).
Quanto, infine, alla posizione dei nipoti, deve rilevarsi che la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", di modo che il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, ma alla prova dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (CaSAzione, Sez. 3 - , ordinanza n. 17208 del 26/06/2025). Ciò non toglie che non poSA operare in favore dei nipoti la presunzione di intensità del vincolo affettivo (cfr. Trib. di Civitavecchia, sent. del 15.11.2023, n. 1295), essendo neceSAria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva (CaSAzione n. 21988 citata). Nel caso in esame, i nipoti ricorrenti non hanno adeguatamente provato la sussistenza di un vincolo affettivo di tale intensità da giustificare il risarcimento del danno da rapporto parentale, né le circostanze allegate e fatte oggetto di istanza di prova testimoniale avrebbero potuto condurre a conclusioni differenti, poiché del tutto generiche (le stesse, peraltro, erano relative ai soli minori e ). Inoltre, con specifico Controparte_5 CP_3 riferimento alla posizione di che all'epoca dei fatti aveva un anno, deve Controparte_6 considerarsi che in tema di danno non patrimoniale da perdita del congiunto, non può configurarsi un pregiudizio risarcibile subito dal minore infante, né con riferimento al danno morale, in quanto si tratterebbe di un danno futuro soltanto eventuale, né quale danno da perdita del rapporto parentale, non potendosi configurare una lesione del godimento postumo di beni che il rapporto familiare avrebbe consentito. (Nella specie, la S.C. ha escluso la risarcibilità dei danni invocati dalla nipote di un uomo deceduto in un sinistro stradale che, all'epoca della perdita del nonno, aveva otto mesi) (CaSAzione, Sez. 3 -, sentenza n. 12987 del 26/04/2022).
Sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale andranno riconosciuti gli interessi al tasso nella misura legale (indicato dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori pagina 18 di 20 nelle obbligazioni pecuniarie ex art. 1224 c.c.) quale nocumento finanziario (lucro ceSAnte ex art. 1223 c.c.) subìto a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrare un vantaggio finanziario.
Considerato che
i danni sono stati quantificati con riferimento al valore monetario attuale, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata comprensiva della rivalutazione ma con riferimento all'ammontare dei danni espressi nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT (Cass. sez. 3, n. 5054/2009; Cass. sez. 3, n. 5503/2003; Cass. s.u., n. 1712/1995). In merito all'applicabilità dell'art 1284 al caso in esame, deve rilevarsi che secondo il più recente orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sul punto, la citata disposizione deve essere ritenuta applicabile a obbligazioni di ogni natura (CaSAzione, sez. 3, ordinanza n. 61 del 03/01/2023) e, dunque, anche al caso in esame. Infine, sulla somma finale come risultante dai calcoli sopra esposti spetteranno, dalla data della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso da ultimo Cass. sez. 2, n. 11594/2004; Cass. sez. 3, n. 9711/2004).
Considerato che la domanda attorea è stata accolta solo in parte e solo in favore di alcuni degli attori, le spese di giudizio tra attori e convenuto devono essere compensate per ½ e poste per il CP_7 resto a carico del convenuto, maggiormente soccombente. Quanto alle posizioni degli altri convenuti, Controparte_9 CP_10
e , vista l'infondatezza delle domande formulate nei loro
[...] CP_11 confronti, le rispettive spese di lite vengono poste a carico della parte attrice. Del pari, quanto alla posizione di , l'inammissibilità della Controparte_8 domanda diretta di risarcimento – e comunque il rigetto della domanda nei confronti dei medici assistiti dalla garanzia - determina la condanna alle spese di lite a carico della parte attrice. Pur a fronte dei distinti interventi della cui ammissibilità/necessità si è già detto, la liquidazione in favore di
[...]
avviene in via unitaria, trattandosi di unica parte. Controparte_8
Le spese per i giudizi di mediazione (richieste dalla sola parte attrice) non vengono liquidate, essendo la condizione di procedibilità già esaurita con lo svolgimento dell'a.t.p. ed essendo lo svolgimento della duplice mediazione addebitabile ad errore della difesa attorea, la quale nel primo tentativo aveva proceduto per una domanda risarcitoria generica e di valore inferiore rispetto a quello oggetto dell'odierno procedimento.
La quantificazione delle spese di giudizio tiene conto dell'assenza di attività istruttoria relativa a prove costituende. Il compenso relativo alla fase istruttoria/trattazione viene quindi liquidato secondo i parametri minimi. Le spese non documentate vengono escluse.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Condanna il convenuto al pagamento delle seguenti somme a titolo di CP_7 risarcimento del danno non patrimoniale: € 262.037,00 in favore di € Parte_4
230.749,00 in favore di € 179.906,00 in favore di il Controparte_1 Controparte_2 tutto oltre interessi legali dalla data del fatto con riferimento all'ammontare del danno espresso nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, fino pagina 19 di 20 alla data della sentenza, nonché gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
- Rigetta ogni altra domanda svolta dagli attori.
- Dichiara assorbite le domande svolte dai medici convenuti nei confronti della e CP_7 della Controparte_22 per ½ e condanna il convenuto al pagamento, in favore degli attori,
[...] CP_7 del restante ½ delle spese di giudizio, liquidate per l'intero: per il giudizio di a.t.p. in € 19.227,50 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap;
per il presente giudizio in € 56.065,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap, ed in
€ 1.713,00 per spese.
- Condanna gli attori, in solido, al pagamento in favore dei convenuti Controparte_9
, e
[...] Controparte_10 CP_11 [...] delle spese di giudizio, liquidate per ciascuno di essi: per il Controparte_8 giudizio di a.t.p. in € 19.227,50 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap;
per il presente giudizio in € 56.065,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap.
Ascoli Piceno, 7/11/2025
Il Giudice dott. Francesca Sirianni
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