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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 27/03/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 26.03.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n. R.G. 373/2024
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa dagli Avv. Parte_1 C.F._1
Eugenio Petta (C.F.: e Nicola Di Domenica (C.F. C.F._2
). C.F._3
Ricorrente
CONTRO
P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1
Resistente/Contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.07.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio la società deducendo, tra l'altro: di aver Controparte_1
prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della Controparte_1 in virtù di un contratto a tempo parziale (18 ore settimanali) e determinato, con formale decorrenza dal 04.01.2022 (ma, di fatto, dal 02.12.2021) al 03.01.2023, presso l'Hotel Venezia in Vasto Marina;
di aver svolto mansioni di addetta al servizio in sala ed alle pulizie inquadrate nel VI livello del CCNL Pubblici Esercizi;
di aver osservato, diversamente da quanto previsto formalmente da contratto, orario lavorativo dalle 08:00/08:30 alle 15:00/15:30, oppure dalle 09:00/09:30 alle
16:00/16:30 e, talvolta, dalle 16:00 alle 23:00 (ovvero un numero di ore mai inferiore a 7 giornaliere e 42 settimanali), dal lunedì al sabato;
di aver maturato, pertanto, il diritto al trattamento proprio del rapporto a tempo pieno, ovvero, un credito lordo pari ad € 15.622,82 a titolo di differenze retributive, e ad € 1.662,54 a titolo di T.F.R., come da conteggi analitici allegati e depositati in atti.
Parte resistente non si è costituita in giudizio, sicché, previa verifica della regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza di trattazione, ne è stata dichiarata la contumacia.
Esaurita l'istruttoria orale, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del
26.03.2025, svoltasi mediante scambio di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum richiede di vagliare la domanda volta all'accertamento del credito retributivo della ricorrente, in ragione della prestazione lavorativa svolta in eccedenza rispetto alle 18 ore settimanali previste nel contratto a tempo parziale.
Ai fini del riconoscimento dei diritti del lavoratore, opera il principio di corrispondenza del trattamento giuridico ed economico all'effettiva consistenza della
Pag. 2 di 8 prestazione lavorativa, per cui ciò che risulta decisivo non è il negozio costitutivo del rapporto, ma il rapporto nella sua concreta esecuzione;
è stato precisato che “una volta accertato che, nonostante la stipulazione di un contratto di lavoro part-time, le concrete modalità di svolgimento del rapporto sono state quelle tipiche del tempo pieno, la determinazione delle spettanze del lavoratore in relazione ai vari istituti retributivi non può che risultare conforme a questa realtà”, atteso che la trasformazione del rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno non è assoggettata a vincoli formali e procedimentali, avendo “il legislatore reso palese, da un lato, l'indubbio favore verso il lavoro a tempo pieno e, dall'altro, il rilievo determinante da riconoscere al criterio dell'effettività come fonte dell'individuazione del trattamento dovuto al lavoratore” (Cass. Civ. 8904/1996); è stato ulteriormente precisato che la prestazione continuativa di un orario prossimo al tempo pieno può determinare la trasformazione del rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, anche per fatti concludenti (Cass. Civ. 20209/2019).
Parte ricorrente ha dedotto di aver osservato, diversamente da quanto previsto, un orario pari e/o superiore alla durata del tempo pieno (40 ore settimanali).
Complessivamente valutate le risultanze della prova testimoniale, deve ritenersi che parte ricorrente abbia assolto agli oneri probatori sulla stessa gravanti.
Più nello specifico, i testi escussi hanno confermato l'esecuzione della prestazione lavorativa, nei termini indicati in ricorso, avendo avuto percezione diretta dei fatti sui quali sono stati chiamati a deporre, di talché non vi è motivo di dubitare della loro attendibilità e credibilità, anche tenuto conto della linearità, precisione e concordanza delle deposizioni rese, che sono apparse prive di contraddizioni.
In particolare, il teste già dipendente della società resistente nella Testimone_1
maggior parte dell'arco temporale oggetto di controversia, ha dichiarato in merito:
Pag. 3 di 8 “Che era dentro l'Hotel, la vedevo la mattina. Perché io all'epoca curavo la Pt_1
pulizia degli appartamenti esterni all'Hotel Venezia” precisando che, a volte, la vedeva “quando ripassavo, verso le 13.30 -14.00, per lasciare “lo sporco” e le chiavi”; il teste ha confermato la circostanza sub 1: “Sì, è vero. Testimone_2
Varie volte mi sono trovato a passare e mi sono fermato al bar dell'Hotel Venezia, molte volte andavo a riprenderla: preciso che lei non aveva orari, quando aveva finito mi telefonava e mi chiedeva di andare a riprenderla. Questo succedeva sia di mattina, che di pomeriggio ed anche di notte: varie volte alla settimana, a seconda del lavoro del fratello (che si occupa di burattinaggio), che aveva bisogno dell'unica macchina che loro avevano. Quando andavo a trovarla, a volte la trovavo a pulire la sala, a volte la trovavo in cucina – più volte in cucina –… Quello che ho riferito – ossia che andavo ad accompagnarla o a riprenderla – poteva capitare tutti i giorni della settimana”; il teste già dipendente della Dsocietà resistente Testimone_3
all'epoca dei fatti, ha confermato, altresì, l'inizio del rapporto di lavoro nel dicembre
2021: “Io iniziavo a lavorare alle 8.30 e vedevo che era lì e andava a Parte_1
lavorare al piano superiore, dove c'era la sala da pranzo. Io, proveniente dalla cucina, dove lavoravo come cuoco, quando andavo, circa a metà mattinata, a prendere un caffè al piano della sala da pranzo, dove c'era anche la reception, vedevo intenta a fare pulizie della sala. Durante il pranzo lei scendeva Parte_1
giù a prendere i piatti da portare ai clienti. Lei veniva a prendere i piatti da portare ai clienti in un orario compreso tra le 12.30 e le 13.30. Devo aggiungere che, quando la vedevo, lei si occupava anche di apparecchiare i tavoli”.
D'altra parte, non emergono dagli atti di causa e dalla documentazione allegata elementi di fatto tali da scalfire l'impianto probatorio come sopra analizzato e valutato, né sono sati offerti elementi utili in tal senso, attesa la contumacia di parte resistente.
Pag. 4 di 8 Pertanto, può ritenersi provato che parte ricorrente abbia prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze di parte resistente dal 02.12.2021 al 03.01.2023, svolgendo le mansioni indicate in ricorso ed osservando un orario pari e/o superiore alla durata del tempo pieno (40 ore settimanali).
Tanto premesso, in virtù dei principi sopra richiamati, nella misura in cui il legittimo sforamento del tempo parziale non può dilatarsi fino al raggiungimento del tempo pieno, quale modalità normale della prestazione, deve ritenersi che parte ricorrente abbia diritto alla retribuzione per le prestazioni effettivamente rese, in regime di rapporto a tempo pieno.
Acclarato, per tutte le ragioni sopra esposte, l'an del diritto, occorre soffermarsi sul quantum.
A tal riguardo, stante la contumacia di parte resistente, non che può farsi riferimento ai conteggi analitici elaborati da parte ricorrente e prodotti in giudizio.
In particolare, i conteggi sono stati elaborati considerando il VI livello di inquadramento di cui al CCNL Pubblici Esercizi, la durata del rapporto di lavoro e l'orario lavorativo, così come dedotti in ricorso e comprovati dall'istruttoria di causa.
Sulla base di tali parametri, il credito retributivo è stato così quantificato nella somma lorda di € 15.622,82 a titolo di differenze retributive e di € 1.662,54 a titolo di T.F.R..
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi che tra parte ricorrente e parte resistente è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 02.12.2021 al 03.01.2023, nonché il diritto di parte ricorrente alla corresponsione delle differenze retributive tra quanto corrispostole e quanto
Pag. 5 di 8 spettantele, sì come quantificate in € 15.622,82, a titolo di differenze retributive, ed €
1.662,54, a titolo di T.F.R., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo;
per l'effetto, deve condannarsi parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle differenze retributive tra quanto alla stessa corrisposto e quanto spettantele, per la somma lorda di € 15.622,82 a titolo di differenze retributive ed €
1.662,54 a titolo di T.F.R., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia
(scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00) ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le argomentazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
Pag. 6 di 8 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che tra parte ricorrente e parte resistente è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 02.12.2021 al 03.01.2023, nonché il diritto di parte ricorrente alla corresponsione delle differenze retributive tra quanto corrispostole e quanto spettantele, sì come quantificate in € 15.622,82, a titolo di differenze retributive, ed € 1.662,54, a titolo di T.F.R., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle differenze retributive tra quanto alla stessa corrisposto e quanto spettantele, per la somma lorda di € 15.622,82, a titolo di differenze retributive, ed € 1.662,54, a titolo di T.F.R., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 2.800,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Vasto, 26.03.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 7 di 8 Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 26.03.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n. R.G. 373/2024
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa dagli Avv. Parte_1 C.F._1
Eugenio Petta (C.F.: e Nicola Di Domenica (C.F. C.F._2
). C.F._3
Ricorrente
CONTRO
P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1
Resistente/Contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.07.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio la società deducendo, tra l'altro: di aver Controparte_1
prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della Controparte_1 in virtù di un contratto a tempo parziale (18 ore settimanali) e determinato, con formale decorrenza dal 04.01.2022 (ma, di fatto, dal 02.12.2021) al 03.01.2023, presso l'Hotel Venezia in Vasto Marina;
di aver svolto mansioni di addetta al servizio in sala ed alle pulizie inquadrate nel VI livello del CCNL Pubblici Esercizi;
di aver osservato, diversamente da quanto previsto formalmente da contratto, orario lavorativo dalle 08:00/08:30 alle 15:00/15:30, oppure dalle 09:00/09:30 alle
16:00/16:30 e, talvolta, dalle 16:00 alle 23:00 (ovvero un numero di ore mai inferiore a 7 giornaliere e 42 settimanali), dal lunedì al sabato;
di aver maturato, pertanto, il diritto al trattamento proprio del rapporto a tempo pieno, ovvero, un credito lordo pari ad € 15.622,82 a titolo di differenze retributive, e ad € 1.662,54 a titolo di T.F.R., come da conteggi analitici allegati e depositati in atti.
Parte resistente non si è costituita in giudizio, sicché, previa verifica della regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza di trattazione, ne è stata dichiarata la contumacia.
Esaurita l'istruttoria orale, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del
26.03.2025, svoltasi mediante scambio di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum richiede di vagliare la domanda volta all'accertamento del credito retributivo della ricorrente, in ragione della prestazione lavorativa svolta in eccedenza rispetto alle 18 ore settimanali previste nel contratto a tempo parziale.
Ai fini del riconoscimento dei diritti del lavoratore, opera il principio di corrispondenza del trattamento giuridico ed economico all'effettiva consistenza della
Pag. 2 di 8 prestazione lavorativa, per cui ciò che risulta decisivo non è il negozio costitutivo del rapporto, ma il rapporto nella sua concreta esecuzione;
è stato precisato che “una volta accertato che, nonostante la stipulazione di un contratto di lavoro part-time, le concrete modalità di svolgimento del rapporto sono state quelle tipiche del tempo pieno, la determinazione delle spettanze del lavoratore in relazione ai vari istituti retributivi non può che risultare conforme a questa realtà”, atteso che la trasformazione del rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno non è assoggettata a vincoli formali e procedimentali, avendo “il legislatore reso palese, da un lato, l'indubbio favore verso il lavoro a tempo pieno e, dall'altro, il rilievo determinante da riconoscere al criterio dell'effettività come fonte dell'individuazione del trattamento dovuto al lavoratore” (Cass. Civ. 8904/1996); è stato ulteriormente precisato che la prestazione continuativa di un orario prossimo al tempo pieno può determinare la trasformazione del rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, anche per fatti concludenti (Cass. Civ. 20209/2019).
Parte ricorrente ha dedotto di aver osservato, diversamente da quanto previsto, un orario pari e/o superiore alla durata del tempo pieno (40 ore settimanali).
Complessivamente valutate le risultanze della prova testimoniale, deve ritenersi che parte ricorrente abbia assolto agli oneri probatori sulla stessa gravanti.
Più nello specifico, i testi escussi hanno confermato l'esecuzione della prestazione lavorativa, nei termini indicati in ricorso, avendo avuto percezione diretta dei fatti sui quali sono stati chiamati a deporre, di talché non vi è motivo di dubitare della loro attendibilità e credibilità, anche tenuto conto della linearità, precisione e concordanza delle deposizioni rese, che sono apparse prive di contraddizioni.
In particolare, il teste già dipendente della società resistente nella Testimone_1
maggior parte dell'arco temporale oggetto di controversia, ha dichiarato in merito:
Pag. 3 di 8 “Che era dentro l'Hotel, la vedevo la mattina. Perché io all'epoca curavo la Pt_1
pulizia degli appartamenti esterni all'Hotel Venezia” precisando che, a volte, la vedeva “quando ripassavo, verso le 13.30 -14.00, per lasciare “lo sporco” e le chiavi”; il teste ha confermato la circostanza sub 1: “Sì, è vero. Testimone_2
Varie volte mi sono trovato a passare e mi sono fermato al bar dell'Hotel Venezia, molte volte andavo a riprenderla: preciso che lei non aveva orari, quando aveva finito mi telefonava e mi chiedeva di andare a riprenderla. Questo succedeva sia di mattina, che di pomeriggio ed anche di notte: varie volte alla settimana, a seconda del lavoro del fratello (che si occupa di burattinaggio), che aveva bisogno dell'unica macchina che loro avevano. Quando andavo a trovarla, a volte la trovavo a pulire la sala, a volte la trovavo in cucina – più volte in cucina –… Quello che ho riferito – ossia che andavo ad accompagnarla o a riprenderla – poteva capitare tutti i giorni della settimana”; il teste già dipendente della Dsocietà resistente Testimone_3
all'epoca dei fatti, ha confermato, altresì, l'inizio del rapporto di lavoro nel dicembre
2021: “Io iniziavo a lavorare alle 8.30 e vedevo che era lì e andava a Parte_1
lavorare al piano superiore, dove c'era la sala da pranzo. Io, proveniente dalla cucina, dove lavoravo come cuoco, quando andavo, circa a metà mattinata, a prendere un caffè al piano della sala da pranzo, dove c'era anche la reception, vedevo intenta a fare pulizie della sala. Durante il pranzo lei scendeva Parte_1
giù a prendere i piatti da portare ai clienti. Lei veniva a prendere i piatti da portare ai clienti in un orario compreso tra le 12.30 e le 13.30. Devo aggiungere che, quando la vedevo, lei si occupava anche di apparecchiare i tavoli”.
D'altra parte, non emergono dagli atti di causa e dalla documentazione allegata elementi di fatto tali da scalfire l'impianto probatorio come sopra analizzato e valutato, né sono sati offerti elementi utili in tal senso, attesa la contumacia di parte resistente.
Pag. 4 di 8 Pertanto, può ritenersi provato che parte ricorrente abbia prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze di parte resistente dal 02.12.2021 al 03.01.2023, svolgendo le mansioni indicate in ricorso ed osservando un orario pari e/o superiore alla durata del tempo pieno (40 ore settimanali).
Tanto premesso, in virtù dei principi sopra richiamati, nella misura in cui il legittimo sforamento del tempo parziale non può dilatarsi fino al raggiungimento del tempo pieno, quale modalità normale della prestazione, deve ritenersi che parte ricorrente abbia diritto alla retribuzione per le prestazioni effettivamente rese, in regime di rapporto a tempo pieno.
Acclarato, per tutte le ragioni sopra esposte, l'an del diritto, occorre soffermarsi sul quantum.
A tal riguardo, stante la contumacia di parte resistente, non che può farsi riferimento ai conteggi analitici elaborati da parte ricorrente e prodotti in giudizio.
In particolare, i conteggi sono stati elaborati considerando il VI livello di inquadramento di cui al CCNL Pubblici Esercizi, la durata del rapporto di lavoro e l'orario lavorativo, così come dedotti in ricorso e comprovati dall'istruttoria di causa.
Sulla base di tali parametri, il credito retributivo è stato così quantificato nella somma lorda di € 15.622,82 a titolo di differenze retributive e di € 1.662,54 a titolo di T.F.R..
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi che tra parte ricorrente e parte resistente è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 02.12.2021 al 03.01.2023, nonché il diritto di parte ricorrente alla corresponsione delle differenze retributive tra quanto corrispostole e quanto
Pag. 5 di 8 spettantele, sì come quantificate in € 15.622,82, a titolo di differenze retributive, ed €
1.662,54, a titolo di T.F.R., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo;
per l'effetto, deve condannarsi parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle differenze retributive tra quanto alla stessa corrisposto e quanto spettantele, per la somma lorda di € 15.622,82 a titolo di differenze retributive ed €
1.662,54 a titolo di T.F.R., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia
(scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00) ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le argomentazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
Pag. 6 di 8 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che tra parte ricorrente e parte resistente è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 02.12.2021 al 03.01.2023, nonché il diritto di parte ricorrente alla corresponsione delle differenze retributive tra quanto corrispostole e quanto spettantele, sì come quantificate in € 15.622,82, a titolo di differenze retributive, ed € 1.662,54, a titolo di T.F.R., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle differenze retributive tra quanto alla stessa corrisposto e quanto spettantele, per la somma lorda di € 15.622,82, a titolo di differenze retributive, ed € 1.662,54, a titolo di T.F.R., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 2.800,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Vasto, 26.03.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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