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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/05/2025, n. 2215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2215 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 10056/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10056/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Federica Sandulli e Fabio Preziosi, presso il cui indirizzo Pec è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto di opposizione
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Manzo e Rosita Magazzeno, presso CP_1
il cui studio è elettivamente domiciliato in Battipaglia (SA), alla via Trieste n. 2, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2559/21 del 29/10/21
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 17/12/21, la proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 2559/21 del 29/10/21, con cui il Tribunale di Salerno le aveva intimato l'immediata consegna, in favore di , di copia degli estratti conto con relativi scalari CP_1
dal gennaio 2000 al dicembre 2009 in relazione al conto corrente n. 280 asseritamente acceso nel
1971, nonché il pagamento delle spese giudiziali.
La banca opponente deduceva l'infondatezza dell'avversa pretesa, in quanto l'obbligo di consegna di copia della documentazione contabile, di cui all'art. 119 T.U.B., si riferiva ai soli documenti del pagina 1 di 4 decennio antecedente all'istanza, sicchè non sussisteva alcun obbligo di conservazione della documentazione ultradecennale, come si desumeva anche dall'art. 2220 c.c.
Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, per la condanna dell'opposto alla restituzione della somma di € 562,55 versata a titolo di spese della procedura monitoria, con vittoria di spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata in data 15/04/22, si costituiva in giudizio , CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese giudiziali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Con ordinanza del 22/04/22 il G.I. sospendeva, ex art. 649 c.p.c., la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Acquisita documentazione varia, all'udienza del 09/05/25 le parti discutevano oralmente la causa, che veniva assegnata in decisione ex art. 281sexies c.p.c. con riserva di depositare la sentenza entro
30 giorni.
L'opposizione è fondata.
In relazione alla domanda monitoria dell'opposto, occorre partire dal disposto dell'art. 119, co. 4,
T.U.B. (d.lgs. n. 385/93), secondo cui “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo
i costi di produzione di tale documentazione”.
Secondo la giurisprudenza, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede
“in executivis”. Esso riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti
(Cass. n. 35039/22). La norma, inoltre, si applica anche ai documenti di contratto (cfr. Cass. n.
6975/20).
Ebbene, volendo applicare tale disposizione al caso di specie, vertente sulla richiesta dell'opposto di ottenere il rilascio di copia degli estratti conto e relativi scalari dal gennaio 2000 al dicembre
2009 in relazione al rapporto di c/c intercorso tra le parti, è evidente che l'istanza di consegna si riferisce a documentazione anteriore di oltre un decennio rispetto alla data del 13/04/21 in cui è stata formulata la prima istanza ex art. 119 T.U.B., sicchè non sussiste un obbligo dell'istituto pagina 2 di 4 bancario di conservazione della documentazione richiesta, e ciò ai sensi sia dell'art. 119 cit., che, più in generale, dell'art. 2220 c.c.
Invero, come per ogni altro imprenditore, anche per chi esercita attività bancaria vige l'obbligo di conservazione di tutta la documentazione contabile esclusivamente per la durata di dieci anni, essendo contrario a buona fede imporre alla banca – che, peraltro, provvede al periodico invio degli estratti conto che il cliente è tenuto a conservare - di preservare in modo integrale e completo, oltre il decennio, tutta la documentazione afferente i singoli rapporti di conto corrente. Un siffatto obbligo finirebbe per costringere la banca a conservare potenzialmente all'infinito una massa indeterminata di atti, costringendola ad un'attività dispendiosa (Cass. n. 35039/22, n. 1842/11, n.
15669/07, n. 11004/06). La temporaneità dell'obbligo di conservazione comporta, quindi, che la banca non possa essere chiamata a rispondere della mancata conservazione per un periodo più ampio (in tal senso, tra le più recenti, Cass. n. 8914/25, Cass. n. 8173/25, Cass. n. 18227/24, Cass.
n. 24641/21, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Bologna, sez. I, 21 dicembre 2023, n.
2849, e Corte d'Appello Messina, sez. I, 28 settembre 2023, n. 794, in www.iusletter.com).
Pertanto, non può che pervenirsi, in accoglimento dell'opposizione, alla revoca del decreto ingiuntivo ed al rigetto della domanda formulata dall'opposto.
Va, inoltre, accolta la domanda riconvenzionale dell'opponente di restituzione delle somme versate a titolo di pagamento delle spese giudiziali liquidate con il revocato provvedimento monitorio, risultando comprovato il pagamento della relativa somma con bonifico bancario del 24/11/21
(circostanza, peraltro, mai contestata dall'opposto).
A nulla rileva che il pagamento sia stato effettuato in favore dell'avv. Mario Manzo, in quanto il difensore distrattario indicato nel decreto ingiuntivo era il solo avv. Rosita Magazzeno (cfr. Cass.
n. 15030/19, secondo cui “Il pagamento delle spese processuali effettuato direttamente al difensore non indicato come distrattario, in virtù di una sentenza di condanna poi riformata, non elide
l'obbligo della parte al rimborso, in quanto unica legittimata passiva rispetto alla domanda di restituzione dell'importo corrisposto”).
Ne consegue che va condannato al pagamento, in favore dell'opponente, della CP_1 somma di € 562,55, oltre interessi legali dal 24/11/21 al soddisfo.
I contrasti giurisprudenziali sussistenti in ordine alla questione oggetto di causa giustificano la compensazione delle spese giudiziali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 10056/21 R.G., così provvede:
pagina 3 di 4 a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2559/21 del 29/10/21;
b) rigetta la domanda proposta da;
CP_1
c) condanna al pagamento, in favore della della somma di € CP_1 Parte_1
562,55, oltre interessi legali dal 24/11/21 al soddisfo;
d) compensa le spese giudiziali.
Salerno, 20 maggio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10056/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Federica Sandulli e Fabio Preziosi, presso il cui indirizzo Pec è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto di opposizione
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Manzo e Rosita Magazzeno, presso CP_1
il cui studio è elettivamente domiciliato in Battipaglia (SA), alla via Trieste n. 2, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2559/21 del 29/10/21
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 17/12/21, la proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 2559/21 del 29/10/21, con cui il Tribunale di Salerno le aveva intimato l'immediata consegna, in favore di , di copia degli estratti conto con relativi scalari CP_1
dal gennaio 2000 al dicembre 2009 in relazione al conto corrente n. 280 asseritamente acceso nel
1971, nonché il pagamento delle spese giudiziali.
La banca opponente deduceva l'infondatezza dell'avversa pretesa, in quanto l'obbligo di consegna di copia della documentazione contabile, di cui all'art. 119 T.U.B., si riferiva ai soli documenti del pagina 1 di 4 decennio antecedente all'istanza, sicchè non sussisteva alcun obbligo di conservazione della documentazione ultradecennale, come si desumeva anche dall'art. 2220 c.c.
Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, per la condanna dell'opposto alla restituzione della somma di € 562,55 versata a titolo di spese della procedura monitoria, con vittoria di spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata in data 15/04/22, si costituiva in giudizio , CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese giudiziali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Con ordinanza del 22/04/22 il G.I. sospendeva, ex art. 649 c.p.c., la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Acquisita documentazione varia, all'udienza del 09/05/25 le parti discutevano oralmente la causa, che veniva assegnata in decisione ex art. 281sexies c.p.c. con riserva di depositare la sentenza entro
30 giorni.
L'opposizione è fondata.
In relazione alla domanda monitoria dell'opposto, occorre partire dal disposto dell'art. 119, co. 4,
T.U.B. (d.lgs. n. 385/93), secondo cui “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo
i costi di produzione di tale documentazione”.
Secondo la giurisprudenza, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede
“in executivis”. Esso riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti
(Cass. n. 35039/22). La norma, inoltre, si applica anche ai documenti di contratto (cfr. Cass. n.
6975/20).
Ebbene, volendo applicare tale disposizione al caso di specie, vertente sulla richiesta dell'opposto di ottenere il rilascio di copia degli estratti conto e relativi scalari dal gennaio 2000 al dicembre
2009 in relazione al rapporto di c/c intercorso tra le parti, è evidente che l'istanza di consegna si riferisce a documentazione anteriore di oltre un decennio rispetto alla data del 13/04/21 in cui è stata formulata la prima istanza ex art. 119 T.U.B., sicchè non sussiste un obbligo dell'istituto pagina 2 di 4 bancario di conservazione della documentazione richiesta, e ciò ai sensi sia dell'art. 119 cit., che, più in generale, dell'art. 2220 c.c.
Invero, come per ogni altro imprenditore, anche per chi esercita attività bancaria vige l'obbligo di conservazione di tutta la documentazione contabile esclusivamente per la durata di dieci anni, essendo contrario a buona fede imporre alla banca – che, peraltro, provvede al periodico invio degli estratti conto che il cliente è tenuto a conservare - di preservare in modo integrale e completo, oltre il decennio, tutta la documentazione afferente i singoli rapporti di conto corrente. Un siffatto obbligo finirebbe per costringere la banca a conservare potenzialmente all'infinito una massa indeterminata di atti, costringendola ad un'attività dispendiosa (Cass. n. 35039/22, n. 1842/11, n.
15669/07, n. 11004/06). La temporaneità dell'obbligo di conservazione comporta, quindi, che la banca non possa essere chiamata a rispondere della mancata conservazione per un periodo più ampio (in tal senso, tra le più recenti, Cass. n. 8914/25, Cass. n. 8173/25, Cass. n. 18227/24, Cass.
n. 24641/21, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Bologna, sez. I, 21 dicembre 2023, n.
2849, e Corte d'Appello Messina, sez. I, 28 settembre 2023, n. 794, in www.iusletter.com).
Pertanto, non può che pervenirsi, in accoglimento dell'opposizione, alla revoca del decreto ingiuntivo ed al rigetto della domanda formulata dall'opposto.
Va, inoltre, accolta la domanda riconvenzionale dell'opponente di restituzione delle somme versate a titolo di pagamento delle spese giudiziali liquidate con il revocato provvedimento monitorio, risultando comprovato il pagamento della relativa somma con bonifico bancario del 24/11/21
(circostanza, peraltro, mai contestata dall'opposto).
A nulla rileva che il pagamento sia stato effettuato in favore dell'avv. Mario Manzo, in quanto il difensore distrattario indicato nel decreto ingiuntivo era il solo avv. Rosita Magazzeno (cfr. Cass.
n. 15030/19, secondo cui “Il pagamento delle spese processuali effettuato direttamente al difensore non indicato come distrattario, in virtù di una sentenza di condanna poi riformata, non elide
l'obbligo della parte al rimborso, in quanto unica legittimata passiva rispetto alla domanda di restituzione dell'importo corrisposto”).
Ne consegue che va condannato al pagamento, in favore dell'opponente, della CP_1 somma di € 562,55, oltre interessi legali dal 24/11/21 al soddisfo.
I contrasti giurisprudenziali sussistenti in ordine alla questione oggetto di causa giustificano la compensazione delle spese giudiziali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 10056/21 R.G., così provvede:
pagina 3 di 4 a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2559/21 del 29/10/21;
b) rigetta la domanda proposta da;
CP_1
c) condanna al pagamento, in favore della della somma di € CP_1 Parte_1
562,55, oltre interessi legali dal 24/11/21 al soddisfo;
d) compensa le spese giudiziali.
Salerno, 20 maggio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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