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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/03/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1519 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: indennità di malattia,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Paola Parte_1
Genito ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento, viale Mellusi 53,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dagli avv. Silvio Garofalo e Franca Borla ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'ente,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2/04/2024 la ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire: CP_1
“• In via principale, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, delibera n. 238344 del 29/11/2023 del Comitato Provinciale sede di Benevento, nonché della CP_1 comunicazione datata 25/05/2023 ed inoltrata a mezzo raccomandata a/r n. 69710338268- CP_1
8 in data 07.06.2023 e del successivo provvedimento N. Doc. 710000039416469 - CP_1
.1100.13/09/2023.0230552U, trasmesso in data 23.09.2023, accertare e dichiarare la nullità CP_1 e/o annullabilità e/o l'illegittimità dei provvedimenti predetti per le causali analiticamente esposte nel corpo del presente atto e, per l'effetto, adottare ogni più opportuno consequenziale provvedimento;
• In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta, non conforme alla procedura, posta in essere sia dall' sia dal medico incaricato Controparte_2 dall' di effettuare la VCM domiciliare per le causali analiticamente esposte nel corpo del CP_1 presente atto e, per l'effetto, dichiarare la giustificabilità dell'assenza alla visita di controllo del 04/09/2021 della ricorrente, con conseguente riconoscimento del diritto della sig.ra a Pt_1 percepire l'indennità di malattia per l'intero periodo oggetto di contestazione ovvero per il diverso periodo che dovesse risultare dovuto in corso di causa;
• In ogni caso e comunque, accertare e
1 dichiarare che la visita di controllo predisposta dall' in data 04/09/2021 è riferibile CP_1 esclusivamente al periodo di malattia compreso tra il 01.09.2021 ed il 07.09.2021 di cui al certificato n. prot. 286797169 per le causali analiticamente esposte nel corpo del presente atto e, per l'effetto, adottare ogni più opportuno consequenziale provvedimento. Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio, oltre rimborso forfetario ed oneri come per legge, con attribuzione”.
A sostegno della domanda ha esposto che i provvedimenti impugnati, con cui le era stata comunicata la non indennizzabilità delle giornate di malattia fruite per inesatta o insufficiente indicazione del recapito sulla certificazione di malattia, erano nulli per difetto di sottoscrizione, tardività e carenza di motivazione, oltre che, comunque, infondati nel merito. Al riguardo, la ricorrente ha dedotto che sussistevano tutte le condizioni per beneficiare dell'indennità di malattia e che il comportamento del medico incaricato, che non aveva effettuato le ricerche con la dovuta diligenza, e dell' , che l'aveva informata del disguido solo due anni dopo, era contrario ai CP_1 principi di buona fede e correttezza. In ogni caso, ha lamentato che la perdita dell'indennità non avrebbe potuto che riguardare il solo periodo coperto dal certificato nel corso del quale il suo domicilio non era stato rinvenuto, e sicuramente non il periodo successivo al 4/02/2022, in quanto da quel momento in poi i certificati medici riportavano l'indirizzo corretto.
Si è ritualmente costituito l' , chiedendo in via preliminare di disporre la chiamata in causa CP_1 del datore di lavoro ai fini dell'integrazione del contraddittorio e, nel merito, di dichiarare prescritta la prestazione richiesta o, comunque, di rigettare le domande proposte, spese come per legge.
La causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente, va rilevato che unico legittimato passivo rispetto alla richiesta di pagamento dell'indennità di malattia – e, correlativamente, al relativo recupero, nel caso di erogazione indebita – è l' (v. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 3076 del 01/02/2022, Sez. 6 - Controparte_2
L, Ordinanza n. 23765 del 07/11/2014). Per questo motivo non si è ritenuto di dover estendere il contraddittorio al datore di lavoro, il quale ha pacificamente provveduto all'anticipazione, per poi procedere al conguaglio, almeno fino a maggio 2022 (cfr. emens in prod. ). CP_1
L' ha poi eccepito la prescrizione del diritto alla prestazione ai sensi dell'art. 6, ultimo CP_1 comma, della l. 138/1943 (Costituzione dell'Ente «Mutualità fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»), che prevede che “L'azione per conseguire le prestazioni, di cui alla presente legge, si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui esse sono dovute”.
Nel caso di specie, i periodi di malattia coperti dai certificati vanno da agosto 2021 a luglio 2022, ed è pacifico che l'istante abbia regolarmente usufruito della malattia, anticipata dal datore di lavoro, fino a maggio del 2022 (come da documentazione depositata dallo stesso ). CP_1
Soltanto con nota del 25/05/2023, ricevuta il 7/06/2023, l' le ha comunicato la non CP_1 indennizzabilità delle giornate, in quanto il medico incaricato del controllo, in data 4/09/2021, non aveva rinvenuto il suo domicilio.
Rispetto a tale provvedimento, la ricorrente ha proposto tempestivo ricorso amministrativo
(1/09/2023) e, a fronte del rigetto con delibera del 29/11/2023, ha depositato il ricorso introduttivo del giudizio il 2/04/2024.
Ne discende che non è maturata alcuna prescrizione.
2 Venendo al merito, è documentato che la ricorrente, all'epoca dei fatti dipendente della CP_3 sia stata in malattia, in virtù di regolari certificati medici (di inizio e continuazione), nei periodi
5/08/2021-18/08/2021 e 25/08/2021-6/07/2022, come da certificati in atti.
Tutti i certificati medici emessi fino al 24/01/2022 riportano quale indirizzo di residenza/domicilio abituale via Napoli 100 - Benevento;
il certificato emesso il 4/02/2022 riporta invece l'indirizzo via Napoli 102.
Con una prima nota datata 25/05/2023 (reiterata in identici termini in data 13/09/2023), recapitata il 7/06/2023, l' ha comunicato alla ricorrente la non indennizzabilità delle giornate (non CP_1 specificamente indicate) di malattia, per inesatta o insufficiente indicazione del recapito sulla certificazione di malattia.
In particolare, l' , premesso che in data 4/09/2021 il medico incaricato del controllo aveva CP_1 constatato che il domicilio della sig.ra non era reperibile all'indirizzo da lei riportato sulla Pt_1 certificazione medica, le comunicava che non avrebbe potuto riconoscerle l'indennità di malattia finché, a causa dell'inesatta indicazione del recapito, non avessero potuto essere effettuate le visite di controllo. Pertanto, la invitava a comunicare quanto necessario per il suo reperimento, nonché
– salvo che l'evento di malattia fosse già concluso, o che fosse già stata sottoposta ad altra visita di controllo – a recarsi presso il centro medico-legale della sede per essere sottoposta a visita CP_1 ambulatoriale.
La ricorrente eccepisce innanzitutto la nullità della prima nota perché priva di sottoscrizione, tardivamente emessa, in violazione dei termini fissati dalla l. 241/90, e carente di motivazione.
Nessuna delle richiamate censure è idonea a inficiare la validità del provvedimento, per l'assorbente ragione che il giudizio dinanzi al giudice ordinario si configura come un giudizio sul rapporto e non sull'atto, il cui oggetto non è costituito dalla legittimità del provvedimento amministrativo ma dalla fondatezza o meno della pretesa fatta valere.
Per completezza va comunque rilevato che la nota del 25/05/2023 è priva di sottoscrizione autografa ma riporta l'indicazione del nominativo del soggetto responsabile dell'emissione del provvedimento (art. 3, co. 2, d.lgs. 39/1993), e che, in ogni caso, l'atto amministrativo non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 06/03/2017, n. 5532).
Nella fattispecie, non è stata allegata (e provata) alcuna reale incertezza in ordine alla provenienza dell'atto, tanto è vero che la parte lo ha tempestivamente impugnato con il ricorso amministrativo.
Quanto all'intempestività dei provvedimenti impugnati, si osserva che l'inutile decorso del termine (non perentorio) di conclusione del procedimento amministrativo non determina la consumazione del potere e nemmeno – di per sé sola – l'illegittimità dell'atto tardivamente adottato.
Per quanto riguarda, infine, la lamentata carenza di motivazione, le note recano una motivazione idonea a consentire alla destinataria di avere piena contezza delle ragioni della decisione adottata e di esercitare il diritto di difesa.
Ciò posto, dalla documentazione versata in atti dall' risulta che il medico incaricato del CP_1 controllo, in data 4/09/2021, ha dato atto nel verbale di accesso che la ricorrente era risultata irreperibile, in quanto sui citofoni e sulle cassette della posta del civico 100 di via Napoli non era
3 riportato il nominativo, con conseguente impossibilità anche di lasciare l'invito alla visita ambulatoriale.
L'art. 5 del D.L. 12/09/1983, n. 463, conv. in l. 638/1983, prevede che “Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.
Come ritenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 78 del 1988, “l'onere della reperibilità alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore, è estrinsecazione della doverosa cooperazione che egli deve prestare affinché siano realizzate le condizioni richieste per l'erogazione del trattamento di malattia e non contrasta con la natura pubblicistica del rapporto assicurativo, tanto più che essa può essere fornita con un minimo di diligenza e di disponibilità, atteso l'ambito molto limitato delle fasce orarie di reperibilità per cui non risulta nemmeno gravoso o vessatorio”.
Quanto all'interpretazione da dare alla locuzione “senza giustificato motivo”, la giurisprudenza di legittimità precisa che “l'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo - per la quale l'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito nella legge n. 638 del 1983) - prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia - non coincide necessariamente con la materiale assenza di quest'ultimo dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell'osservanza di tale dovere di diligenza incombe sul lavoratore (v. ex plurimis Cass. 22 maggio 1999 n. 5000). Né ha rilievo che la mancata visita avvenga senza dolo da parte dell'interessato, perché ciò che è sanzionato è il fatto obbiettivo in sé, indipendente dall'intenzione in concreto del lavoratore (Cass. 30 luglio 1993 n. 8484)” (in termini, Cass. Sez. L, Sentenza n. 4233 del 25/03/2002).
Dunque, ricorrono i presupposti della decadenza dal trattamento di malattia non solo quando il lavoratore sia assente dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, ma anche quando, pur essendo presente, attui una condotta che, per incuria, negligenza o altro motivo giuridicamente non apprezzabile, impedisca in concreto l'esecuzione del controllo sanitario.
In particolare, si è rilevato che “Ai fini della maturazione del diritto all'indennità di malattia posta a carico dell' , il lavoratore, nell'inviare a questo Istituto il certificato medico, ha l'onere – in CP_1 adempimento della prescrizione di cui all'art. 2 D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980 n. 33 – di verificare che sia stato in esso indicato il proprio indirizzo, affinché sia possibile procedere alla visita di controllo e, in difetto, di indicarvi egli stesso il luogo del proprio domicilio durante la malattia. L'inosservanza di siffatto onere, peraltro, non è equiparabile al mancato invio del certificato, poiché è comunque idoneo ad attivare il procedimento amministrativo e a determinare, anche a norma dell'art. 6, lett. b), della legge n.
241 del 1990, l'obbligo dell'amministrazione di esperire le opportune indagini al fine di integrare i dati contenuti nel documento. Ne consegue che il mancato assolvimento di tale onere da parte del lavoratore comporta la perdita del diritto all'indennità per il solo periodo in cui l'
[...]
non è stato in grado, pur usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere di CP_2 controllo sulla esistenza del necessario stato di malattia, restando a carico dell'assicurato l'onere di provare che il mancato espletamento del controllo è correlato non all'omessa indicazione del recapito, ma a un comportamento negligente dell' , che non può essere presunto in base a CP_2
4 considerazioni astratte, avulse dalla specifica situazione” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7909 del 23/08/1997; conf. Sez. L, Sentenza n. 8093 del 26/07/1999, Sez. L, Sentenza n. 7333 del 29/05/2001, Sez. L, Sentenza n. 11286 del 18/07/2003; con quest'ultima pronuncia, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che l' avrebbe potuto ricavare aliunde il dato CP_1 omesso sulla sola base dell'invio della comunicazione della perdita del diritto all'indennità di malattia per l'impossibilità di effettuare la visita di controllo, effettuato però mesi dopo la fine del periodo di malattia stesso).
L'indicazione di tutti i dati necessari per consentire di essere rintracciati corrisponde, dunque, a un ben preciso onere di collaborazione e diligenza del lavoratore rispetto all'effettuazione del controllo;
sicché il lavoratore è, altresì, gravato dell'onere di dimostrare di aver diligentemente adempiuto, pena la perdita del trattamento di malattia per tutto il periodo in cui, a causa dell'inadempimento, il controllo non sia stato possibile, e salva la prova, gravante sempre sul lavoratore, del fatto che l' , avvalendosi di elementi già in suo possesso e utilizzando CP_1 l'ordinaria diligenza, avrebbe comunque potuto procedere alla verifica.
Nel caso di specie è pacifico e documentale che l'indirizzo indicato su tutti i certificati medici redatti fino al mese di gennaio 2022 fosse errato. Infatti, tali certificati riportavano via Napoli civico 100, laddove la ricorrente aveva residenza e abitazione al civico 102.
La tesi difensiva per cui il trasferimento sarebbe avvenuto poco tempo prima è smentita sia dalle visure anagrafiche allegate alla produzione dell' , da cui risulta che la risiede al 102 CP_1 Pt_1 fin dal 2006, sia dalla copia della carta d'identità rilasciata nel 2016, che pure riporta quale indirizzo via Napoli 102.
Non vi è dunque dubbio che vi sia stata una colpevole negligenza da parte della lavoratrice, mentre non si ravvisa da parte del medico incaricato alcuna violazione dei doveri sullo stesso gravanti, posto che l'ordinaria diligenza con la quale il medico deve cercare l'assicurato non può spingersi fino a verificare, in presenza di una chiara e univoca indicazione dell'indirizzo, la sua presenza sui citofoni di altri e autonomi portoni d'ingresso, contrassegnati da civici diversi, pur se contigui.
Dal mancato reperimento della ricorrente all'indirizzo indicato è discesa anche la inevitabile impossibilità di lasciarle in cassetta l'invito a visita ambulatoriale.
È pertanto giustificato il provvedimento di non indennizzabilità delle giornate di malattia ricomprese nell'ambito del periodo di malattia avviato con il certificato del 25/08/2021 (doc. 3 ricorso) fino a tutto il 3/02/2022.
Non è, invece, legittima la disposta decadenza del trattamento per l'intero periodo dal 5/08/2021 al 6/07/2022.
Al riguardo va infatti precisato che il certificato del 25/08/2021 riporta l'inizio di un nuovo periodo di malattia, dopo quello cessato il 18/08/2021 (doc. 2 ricorso).
In data 25/08/2021 ha quindi avuto inizio un nuovo evento morboso, dopo un'interruzione di una settimana dalla cessazione del precedente, coperto da regolari certificati, nel corso del quale non sono state disposte verifiche.
Infondata è, invece, la pretesa della ricorrente di limitare il provvedimento alle sole giornate coperte dal certificato medico in corso al momento del tentativo di verifica, dal momento che nel periodo dal 25/08/2021 in avanti si è avuto un unico evento morboso, caratterizzato dal protrarsi dell'assenza senza ripresa di servizio, sebbene coperto da più certificati di malattia in continuità.
5 Quanto al periodo successivo al 4/02/2022, va invece rilevato che i certificati medici riportano l'indirizzo corretto.
Da quel momento in poi non ricorreva più alcun inadempimento colpevole da parte della ricorrente, sicché l' avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, esercitare il proprio potere di CP_1 controllo. È invece del tutto pacifico che non siano stati effettuati ulteriori tentativi di accesso oltre a quello del 4/09/2021.
La lavoratrice non è stata nemmeno invitata a visita ambulatoriale tramite comunicazioni del tipo di quella impugnata nel presente giudizio, intervenuta solo il 25/05/2023, con amplissimo ritardo rispetto al controllo non andato a buon fine (4/09/2021) ma anche alla comunicazione dell'indirizzo corretto (4/02/2022). Un ritardo che le ha indubbiamente impedito di addurre le proprie giustificazioni e di mitigare le conseguenze sanzionatorie della propria pregressa condotta negligente, e che, essendo rimasto del tutto ingiustificato, appare contrastante con i canoni di buona fede e correttezza che devono informare anche l'agire dell'ente previdenziale.
Per tutte le ragioni esposte il ricorso va parzialmente accolto, dichiarandosi l'illegittimità del provvedimento di non indennizzabilità delle giornate di malattia datato 25/05/2023 (reiterato in data 13/09/2023) limitatamente alle giornate fruite dal 5/08/2021 al 18/08/2021 e dal 4/02/2022 al 6/07/2022, che va pertanto disapplicato, e il conseguente diritto della ricorrente di percepire l'indennità di malattia per le suddette giornate.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese in ragione della metà; la restante metà viene posta a carico dell' e si liquida in dispositivo, avendo riguardo ai valori CP_1 minimi per lo scaglione di valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000), stanti l'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e la ridotta attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, previa disapplicazione del provvedimento di non indennizzabilità delle giornate di malattia datato 25/05/2023 (reiterato in data 13/09/2023) limitatamente alle giornate fruite dal 5/08/2021 al 18/08/2021 e dal 4/02/2022 al 6/07/2022, dichiara il diritto della ricorrente di percepire l'indennità di malattia per le suddette giornate;
2) compensa le spese in ragione della metà e condanna l' al pagamento della restante metà, CP_1 che liquida in € 1.348,50 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore della procuratrice antistataria.
Benevento, 12 marzo 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1519 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: indennità di malattia,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Paola Parte_1
Genito ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento, viale Mellusi 53,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dagli avv. Silvio Garofalo e Franca Borla ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'ente,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2/04/2024 la ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire: CP_1
“• In via principale, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, delibera n. 238344 del 29/11/2023 del Comitato Provinciale sede di Benevento, nonché della CP_1 comunicazione datata 25/05/2023 ed inoltrata a mezzo raccomandata a/r n. 69710338268- CP_1
8 in data 07.06.2023 e del successivo provvedimento N. Doc. 710000039416469 - CP_1
.1100.13/09/2023.0230552U, trasmesso in data 23.09.2023, accertare e dichiarare la nullità CP_1 e/o annullabilità e/o l'illegittimità dei provvedimenti predetti per le causali analiticamente esposte nel corpo del presente atto e, per l'effetto, adottare ogni più opportuno consequenziale provvedimento;
• In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta, non conforme alla procedura, posta in essere sia dall' sia dal medico incaricato Controparte_2 dall' di effettuare la VCM domiciliare per le causali analiticamente esposte nel corpo del CP_1 presente atto e, per l'effetto, dichiarare la giustificabilità dell'assenza alla visita di controllo del 04/09/2021 della ricorrente, con conseguente riconoscimento del diritto della sig.ra a Pt_1 percepire l'indennità di malattia per l'intero periodo oggetto di contestazione ovvero per il diverso periodo che dovesse risultare dovuto in corso di causa;
• In ogni caso e comunque, accertare e
1 dichiarare che la visita di controllo predisposta dall' in data 04/09/2021 è riferibile CP_1 esclusivamente al periodo di malattia compreso tra il 01.09.2021 ed il 07.09.2021 di cui al certificato n. prot. 286797169 per le causali analiticamente esposte nel corpo del presente atto e, per l'effetto, adottare ogni più opportuno consequenziale provvedimento. Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio, oltre rimborso forfetario ed oneri come per legge, con attribuzione”.
A sostegno della domanda ha esposto che i provvedimenti impugnati, con cui le era stata comunicata la non indennizzabilità delle giornate di malattia fruite per inesatta o insufficiente indicazione del recapito sulla certificazione di malattia, erano nulli per difetto di sottoscrizione, tardività e carenza di motivazione, oltre che, comunque, infondati nel merito. Al riguardo, la ricorrente ha dedotto che sussistevano tutte le condizioni per beneficiare dell'indennità di malattia e che il comportamento del medico incaricato, che non aveva effettuato le ricerche con la dovuta diligenza, e dell' , che l'aveva informata del disguido solo due anni dopo, era contrario ai CP_1 principi di buona fede e correttezza. In ogni caso, ha lamentato che la perdita dell'indennità non avrebbe potuto che riguardare il solo periodo coperto dal certificato nel corso del quale il suo domicilio non era stato rinvenuto, e sicuramente non il periodo successivo al 4/02/2022, in quanto da quel momento in poi i certificati medici riportavano l'indirizzo corretto.
Si è ritualmente costituito l' , chiedendo in via preliminare di disporre la chiamata in causa CP_1 del datore di lavoro ai fini dell'integrazione del contraddittorio e, nel merito, di dichiarare prescritta la prestazione richiesta o, comunque, di rigettare le domande proposte, spese come per legge.
La causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente, va rilevato che unico legittimato passivo rispetto alla richiesta di pagamento dell'indennità di malattia – e, correlativamente, al relativo recupero, nel caso di erogazione indebita – è l' (v. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 3076 del 01/02/2022, Sez. 6 - Controparte_2
L, Ordinanza n. 23765 del 07/11/2014). Per questo motivo non si è ritenuto di dover estendere il contraddittorio al datore di lavoro, il quale ha pacificamente provveduto all'anticipazione, per poi procedere al conguaglio, almeno fino a maggio 2022 (cfr. emens in prod. ). CP_1
L' ha poi eccepito la prescrizione del diritto alla prestazione ai sensi dell'art. 6, ultimo CP_1 comma, della l. 138/1943 (Costituzione dell'Ente «Mutualità fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»), che prevede che “L'azione per conseguire le prestazioni, di cui alla presente legge, si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui esse sono dovute”.
Nel caso di specie, i periodi di malattia coperti dai certificati vanno da agosto 2021 a luglio 2022, ed è pacifico che l'istante abbia regolarmente usufruito della malattia, anticipata dal datore di lavoro, fino a maggio del 2022 (come da documentazione depositata dallo stesso ). CP_1
Soltanto con nota del 25/05/2023, ricevuta il 7/06/2023, l' le ha comunicato la non CP_1 indennizzabilità delle giornate, in quanto il medico incaricato del controllo, in data 4/09/2021, non aveva rinvenuto il suo domicilio.
Rispetto a tale provvedimento, la ricorrente ha proposto tempestivo ricorso amministrativo
(1/09/2023) e, a fronte del rigetto con delibera del 29/11/2023, ha depositato il ricorso introduttivo del giudizio il 2/04/2024.
Ne discende che non è maturata alcuna prescrizione.
2 Venendo al merito, è documentato che la ricorrente, all'epoca dei fatti dipendente della CP_3 sia stata in malattia, in virtù di regolari certificati medici (di inizio e continuazione), nei periodi
5/08/2021-18/08/2021 e 25/08/2021-6/07/2022, come da certificati in atti.
Tutti i certificati medici emessi fino al 24/01/2022 riportano quale indirizzo di residenza/domicilio abituale via Napoli 100 - Benevento;
il certificato emesso il 4/02/2022 riporta invece l'indirizzo via Napoli 102.
Con una prima nota datata 25/05/2023 (reiterata in identici termini in data 13/09/2023), recapitata il 7/06/2023, l' ha comunicato alla ricorrente la non indennizzabilità delle giornate (non CP_1 specificamente indicate) di malattia, per inesatta o insufficiente indicazione del recapito sulla certificazione di malattia.
In particolare, l' , premesso che in data 4/09/2021 il medico incaricato del controllo aveva CP_1 constatato che il domicilio della sig.ra non era reperibile all'indirizzo da lei riportato sulla Pt_1 certificazione medica, le comunicava che non avrebbe potuto riconoscerle l'indennità di malattia finché, a causa dell'inesatta indicazione del recapito, non avessero potuto essere effettuate le visite di controllo. Pertanto, la invitava a comunicare quanto necessario per il suo reperimento, nonché
– salvo che l'evento di malattia fosse già concluso, o che fosse già stata sottoposta ad altra visita di controllo – a recarsi presso il centro medico-legale della sede per essere sottoposta a visita CP_1 ambulatoriale.
La ricorrente eccepisce innanzitutto la nullità della prima nota perché priva di sottoscrizione, tardivamente emessa, in violazione dei termini fissati dalla l. 241/90, e carente di motivazione.
Nessuna delle richiamate censure è idonea a inficiare la validità del provvedimento, per l'assorbente ragione che il giudizio dinanzi al giudice ordinario si configura come un giudizio sul rapporto e non sull'atto, il cui oggetto non è costituito dalla legittimità del provvedimento amministrativo ma dalla fondatezza o meno della pretesa fatta valere.
Per completezza va comunque rilevato che la nota del 25/05/2023 è priva di sottoscrizione autografa ma riporta l'indicazione del nominativo del soggetto responsabile dell'emissione del provvedimento (art. 3, co. 2, d.lgs. 39/1993), e che, in ogni caso, l'atto amministrativo non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 06/03/2017, n. 5532).
Nella fattispecie, non è stata allegata (e provata) alcuna reale incertezza in ordine alla provenienza dell'atto, tanto è vero che la parte lo ha tempestivamente impugnato con il ricorso amministrativo.
Quanto all'intempestività dei provvedimenti impugnati, si osserva che l'inutile decorso del termine (non perentorio) di conclusione del procedimento amministrativo non determina la consumazione del potere e nemmeno – di per sé sola – l'illegittimità dell'atto tardivamente adottato.
Per quanto riguarda, infine, la lamentata carenza di motivazione, le note recano una motivazione idonea a consentire alla destinataria di avere piena contezza delle ragioni della decisione adottata e di esercitare il diritto di difesa.
Ciò posto, dalla documentazione versata in atti dall' risulta che il medico incaricato del CP_1 controllo, in data 4/09/2021, ha dato atto nel verbale di accesso che la ricorrente era risultata irreperibile, in quanto sui citofoni e sulle cassette della posta del civico 100 di via Napoli non era
3 riportato il nominativo, con conseguente impossibilità anche di lasciare l'invito alla visita ambulatoriale.
L'art. 5 del D.L. 12/09/1983, n. 463, conv. in l. 638/1983, prevede che “Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.
Come ritenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 78 del 1988, “l'onere della reperibilità alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore, è estrinsecazione della doverosa cooperazione che egli deve prestare affinché siano realizzate le condizioni richieste per l'erogazione del trattamento di malattia e non contrasta con la natura pubblicistica del rapporto assicurativo, tanto più che essa può essere fornita con un minimo di diligenza e di disponibilità, atteso l'ambito molto limitato delle fasce orarie di reperibilità per cui non risulta nemmeno gravoso o vessatorio”.
Quanto all'interpretazione da dare alla locuzione “senza giustificato motivo”, la giurisprudenza di legittimità precisa che “l'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo - per la quale l'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito nella legge n. 638 del 1983) - prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia - non coincide necessariamente con la materiale assenza di quest'ultimo dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell'osservanza di tale dovere di diligenza incombe sul lavoratore (v. ex plurimis Cass. 22 maggio 1999 n. 5000). Né ha rilievo che la mancata visita avvenga senza dolo da parte dell'interessato, perché ciò che è sanzionato è il fatto obbiettivo in sé, indipendente dall'intenzione in concreto del lavoratore (Cass. 30 luglio 1993 n. 8484)” (in termini, Cass. Sez. L, Sentenza n. 4233 del 25/03/2002).
Dunque, ricorrono i presupposti della decadenza dal trattamento di malattia non solo quando il lavoratore sia assente dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, ma anche quando, pur essendo presente, attui una condotta che, per incuria, negligenza o altro motivo giuridicamente non apprezzabile, impedisca in concreto l'esecuzione del controllo sanitario.
In particolare, si è rilevato che “Ai fini della maturazione del diritto all'indennità di malattia posta a carico dell' , il lavoratore, nell'inviare a questo Istituto il certificato medico, ha l'onere – in CP_1 adempimento della prescrizione di cui all'art. 2 D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980 n. 33 – di verificare che sia stato in esso indicato il proprio indirizzo, affinché sia possibile procedere alla visita di controllo e, in difetto, di indicarvi egli stesso il luogo del proprio domicilio durante la malattia. L'inosservanza di siffatto onere, peraltro, non è equiparabile al mancato invio del certificato, poiché è comunque idoneo ad attivare il procedimento amministrativo e a determinare, anche a norma dell'art. 6, lett. b), della legge n.
241 del 1990, l'obbligo dell'amministrazione di esperire le opportune indagini al fine di integrare i dati contenuti nel documento. Ne consegue che il mancato assolvimento di tale onere da parte del lavoratore comporta la perdita del diritto all'indennità per il solo periodo in cui l'
[...]
non è stato in grado, pur usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere di CP_2 controllo sulla esistenza del necessario stato di malattia, restando a carico dell'assicurato l'onere di provare che il mancato espletamento del controllo è correlato non all'omessa indicazione del recapito, ma a un comportamento negligente dell' , che non può essere presunto in base a CP_2
4 considerazioni astratte, avulse dalla specifica situazione” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7909 del 23/08/1997; conf. Sez. L, Sentenza n. 8093 del 26/07/1999, Sez. L, Sentenza n. 7333 del 29/05/2001, Sez. L, Sentenza n. 11286 del 18/07/2003; con quest'ultima pronuncia, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che l' avrebbe potuto ricavare aliunde il dato CP_1 omesso sulla sola base dell'invio della comunicazione della perdita del diritto all'indennità di malattia per l'impossibilità di effettuare la visita di controllo, effettuato però mesi dopo la fine del periodo di malattia stesso).
L'indicazione di tutti i dati necessari per consentire di essere rintracciati corrisponde, dunque, a un ben preciso onere di collaborazione e diligenza del lavoratore rispetto all'effettuazione del controllo;
sicché il lavoratore è, altresì, gravato dell'onere di dimostrare di aver diligentemente adempiuto, pena la perdita del trattamento di malattia per tutto il periodo in cui, a causa dell'inadempimento, il controllo non sia stato possibile, e salva la prova, gravante sempre sul lavoratore, del fatto che l' , avvalendosi di elementi già in suo possesso e utilizzando CP_1 l'ordinaria diligenza, avrebbe comunque potuto procedere alla verifica.
Nel caso di specie è pacifico e documentale che l'indirizzo indicato su tutti i certificati medici redatti fino al mese di gennaio 2022 fosse errato. Infatti, tali certificati riportavano via Napoli civico 100, laddove la ricorrente aveva residenza e abitazione al civico 102.
La tesi difensiva per cui il trasferimento sarebbe avvenuto poco tempo prima è smentita sia dalle visure anagrafiche allegate alla produzione dell' , da cui risulta che la risiede al 102 CP_1 Pt_1 fin dal 2006, sia dalla copia della carta d'identità rilasciata nel 2016, che pure riporta quale indirizzo via Napoli 102.
Non vi è dunque dubbio che vi sia stata una colpevole negligenza da parte della lavoratrice, mentre non si ravvisa da parte del medico incaricato alcuna violazione dei doveri sullo stesso gravanti, posto che l'ordinaria diligenza con la quale il medico deve cercare l'assicurato non può spingersi fino a verificare, in presenza di una chiara e univoca indicazione dell'indirizzo, la sua presenza sui citofoni di altri e autonomi portoni d'ingresso, contrassegnati da civici diversi, pur se contigui.
Dal mancato reperimento della ricorrente all'indirizzo indicato è discesa anche la inevitabile impossibilità di lasciarle in cassetta l'invito a visita ambulatoriale.
È pertanto giustificato il provvedimento di non indennizzabilità delle giornate di malattia ricomprese nell'ambito del periodo di malattia avviato con il certificato del 25/08/2021 (doc. 3 ricorso) fino a tutto il 3/02/2022.
Non è, invece, legittima la disposta decadenza del trattamento per l'intero periodo dal 5/08/2021 al 6/07/2022.
Al riguardo va infatti precisato che il certificato del 25/08/2021 riporta l'inizio di un nuovo periodo di malattia, dopo quello cessato il 18/08/2021 (doc. 2 ricorso).
In data 25/08/2021 ha quindi avuto inizio un nuovo evento morboso, dopo un'interruzione di una settimana dalla cessazione del precedente, coperto da regolari certificati, nel corso del quale non sono state disposte verifiche.
Infondata è, invece, la pretesa della ricorrente di limitare il provvedimento alle sole giornate coperte dal certificato medico in corso al momento del tentativo di verifica, dal momento che nel periodo dal 25/08/2021 in avanti si è avuto un unico evento morboso, caratterizzato dal protrarsi dell'assenza senza ripresa di servizio, sebbene coperto da più certificati di malattia in continuità.
5 Quanto al periodo successivo al 4/02/2022, va invece rilevato che i certificati medici riportano l'indirizzo corretto.
Da quel momento in poi non ricorreva più alcun inadempimento colpevole da parte della ricorrente, sicché l' avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, esercitare il proprio potere di CP_1 controllo. È invece del tutto pacifico che non siano stati effettuati ulteriori tentativi di accesso oltre a quello del 4/09/2021.
La lavoratrice non è stata nemmeno invitata a visita ambulatoriale tramite comunicazioni del tipo di quella impugnata nel presente giudizio, intervenuta solo il 25/05/2023, con amplissimo ritardo rispetto al controllo non andato a buon fine (4/09/2021) ma anche alla comunicazione dell'indirizzo corretto (4/02/2022). Un ritardo che le ha indubbiamente impedito di addurre le proprie giustificazioni e di mitigare le conseguenze sanzionatorie della propria pregressa condotta negligente, e che, essendo rimasto del tutto ingiustificato, appare contrastante con i canoni di buona fede e correttezza che devono informare anche l'agire dell'ente previdenziale.
Per tutte le ragioni esposte il ricorso va parzialmente accolto, dichiarandosi l'illegittimità del provvedimento di non indennizzabilità delle giornate di malattia datato 25/05/2023 (reiterato in data 13/09/2023) limitatamente alle giornate fruite dal 5/08/2021 al 18/08/2021 e dal 4/02/2022 al 6/07/2022, che va pertanto disapplicato, e il conseguente diritto della ricorrente di percepire l'indennità di malattia per le suddette giornate.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese in ragione della metà; la restante metà viene posta a carico dell' e si liquida in dispositivo, avendo riguardo ai valori CP_1 minimi per lo scaglione di valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000), stanti l'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e la ridotta attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, previa disapplicazione del provvedimento di non indennizzabilità delle giornate di malattia datato 25/05/2023 (reiterato in data 13/09/2023) limitatamente alle giornate fruite dal 5/08/2021 al 18/08/2021 e dal 4/02/2022 al 6/07/2022, dichiara il diritto della ricorrente di percepire l'indennità di malattia per le suddette giornate;
2) compensa le spese in ragione della metà e condanna l' al pagamento della restante metà, CP_1 che liquida in € 1.348,50 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore della procuratrice antistataria.
Benevento, 12 marzo 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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