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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/09/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 219 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2022
TRA
, nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...] ( ), ,
[...] C.F._2 Parte_3
nata a [...] il [...] ( , elettivamente domiciliate in C.F._3
Palermo, via Salvatore Meccio n. 22, presso lo studio dell'avv. Francesco Todaro, che le rappresenta e difende per mandato in atti;
appellanti
E
(Codice Controparte_1
Fiscale ), rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Apollonia Casella;
P.IVA_1 2
appellata
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.9.2019 ai sensi dell'art.702 bis c.p.c., , Parte_1 Parte_2
e , in qualità di eredi della madre, , nata a
[...] Parte_3 Persona_1
UI (PA) il 14.12.1928 e deceduta a Palermo il 23.11.2018, chiedevano al
Tribunale di Palermo di riconoscere la responsabilità contrattuale, per mala pratica sanitaria, della di Palermo, per i Controparte_1
danni alla salute e per quelli patrimoniali patiti dalla genitrice, quantificati nella misura di euro 475.278,40, “o di quell'altro maggiore o minore danno” che sarebbe stato accertato nel corso del giudizio, oltre accessori, interessi e rivalutazione come per legge.
Esponevano che il 27.10.2016 la , all'epoca autosufficiente anche se di età Per_1
avanzata, tanto da abitare da sola, era caduta a terra in casa e, trasportata con autoambulanza del 118 al Pronto Soccorso del prefato nosocomio, era stata visitata e sottoposta ad intervento il 29.10.2016 per la ricomposizione della frattura del femore della gamba destra;
subito dopo l'intervento, tuttavia, emergeva l'incapacità della paziente di muovere entrambe le gambe e il 31.10.2016 la TAC alla schiena evidenziava la presenza di una frattura a tutto spessore della colonna vertebrale, a decorso sagittale con coinvolgimento del muro posteriore e del soma vertebrale del L1, nonché frattura del processo spinoso di L2 e L3, lesioni che davano luogo ad una condizione di paraplegia che rimaneva immutata anche dopo le dimissioni e fino al decesso. Richiamavano, a sostegno della domanda, le valutazioni tecniche sia dei propri consulenti sia dei consulenti di ufficio 3
nominati nel procedimento ex art.696 bis c.p.c. (A.T.P. portante il n,ro 1255/18 R.G.) in precedenza promosso avanti il medesimo Ufficio Giudiziario dalla stessa e da Per_1
loro proseguito.
Si costituiva la contestando ogni addebito. Controparte_1
Con ordinanza del 31.12.2021 il Tribunale adito rigettava la domanda, compensando tra le parti le spese di lite.
Hanno proposto appello le germane . Ha resistito la . Pt_1 Controparte_1
La causa, trattata in modalità scritta, è stata assunta in decisione in data 19.3.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
***
Il provvedimento impugnato ha ritenuto che le stesse risultanze della c.t.u. svolta nell'ambito dell non permettessero di attribuire con ragionevole certezza le lesioni a CP_2
comportamenti colposi dei sanitari della struttura ospedaliera convenuta in giudizio in quanto i c.t.u., pur avendo ritenuto come conforme a un generico parametro di diligenza l'effettuazione di ulteriori accertamenti diagnostici sulla che avrebbero consentito Per_1
di far emergere la frattura vertebrale, non avevano indicato la presenza di protocolli specifici che li imponessero in casi del genere;
di contro, anche alla luce della “non
contestata assenza di qualsivoglia sintomatologia a carico della colonna vertebrale e di
deficit neurologici”, la doverosità della sottoposizione della paziente a tali ulteriori indagini non poteva di per sé derivare dalla riscontrata frattura al femore né dall'età avanzatissima che aveva la la quale, peraltro, proprio alla luce di tali condizioni cliniche e Per_1
anagrafiche, “con ogni probabilità” non avrebbe raggiunto la guarigione neppure se la lesione vertebrale fosse stata tempestivamente individuata. 4
L'appello contesta analiticamente le superiori motivazioni, adducendo, in sintesi: 1) di avere da sempre sostenuto che la aveva già all'ingresso al Pronto Soccorso lamentato Per_1
dolori anche alla schiena e non solo alla gamba;
2) che sarebbe stato sufficiente estendere i controlli radiografici anche al rachide per far emergere la presenza delle fratture spinali,
cosa che avrebbe consentito di attuare una procedura di “immobilizzazione” della colonna vertebrale che avrebbe impedito lo spostamento della frattura della vertebra lombare L1 –
frattura coeva alla frattura alla gamba, come riconosciuto dallo stesso c.t.p. della controparte, e la cui scomposizione si era certamente verificata dopo il ricovero, atteso che,
all'ingresso al P.S., era stata verificata l'assenza di deficit neurologici agli arti inferiori - così
evitando i danni neurologici irrecuperabili e, quindi, la paraplegia;
3) già in primo grado erano state prodotte delle Linee Guida destinate agli operatori del servizio 118 le quali prevedono, in caso di caduta di soggetti anziani, l'immediata valutazione di eventuali lesioni spinali e, quindi, l'adozione di particolari cautele, e ciò tenendo comunque conto delle condizioni di fragilità ossea di tale categoria di persone;
4) in ogni caso, essendo stato dimostrato il nesso di causalità tra l'operato dei sanitari e l'aggravamento del danno,
sarebbe gravato sulla struttura ospedaliera l'onere della prova circa la diligenza nella esecuzione delle prestazioni fornite.
L'appello si presenta meritevole di accoglimento nei termini che si diranno.
Appare opportuno sintetizzare alcuni dati fattuali e/o clinici che possono ritenersi adeguatamente provati o comunque affermati dai c.t.u. all'esito di accertamenti svolti sulla base di un approccio logico-scientifico rigoroso: a) la frattura femorale e quelle vertebrali furono tutte provocate, anche alla luce della concomitanza della frattura delle apofisi spinali di L2 e L3, dalla caduta accidentale della all'interno della sua abitazione, che Per_1 5
aveva coinvolto dapprima il dorso e poi le natiche, in conformità alla dinamica riferita loro dalla stessa periziata, all'epoca dell'esame ancora in vita, lucida e orientata (v. pag. 9 della relazione di c.t.u., ma alle medesime conclusioni, circa l'unica eziologia delle lesioni, è
giunto anche il c.t.p. della azienda ospedaliera, dott.ssa , nel parere Persona_2
depositato in giudizio dalla odierna appellata); 2) al momento dell'ingresso in ospedale l'anziana donna (all'epoca avente 88 anni) non presentava deficit neurologici, come espressamente riportato nella cartella clinica, segno che la frattura lombare era, in quel momento, ancora “composta”; 3) la fu sottoposta ad accertamenti radiografici (Rx Per_1
torace, rx bacino e articolazioni sacro/iliache, rx anca destra) che non si estesero al rachide, e i vari consulti ortopedici che vennero eseguiti anche presso il reparto di ortopedia dove venne ricoverata, si limitarono alla diagnosi della frattura femorale;
4) poiché la TAC
eseguita il 31.10.2016, a seguito della impotenza funzionale degli arti verificatasi solo dopo l'intervento, metteva in luce le lesioni vertebrali, fino a quel momento misconosciute, e, in particolare, evidenziava che quella in L1 si presentava “scomposta”, la relativa frammentazione andava temporalmente collocata nella fase della degenza ospedaliera;
in particolare, secondo i c.t.u. (pag.9 della loro relazione), doveva ragionevolmente ricondursi alle sollecitazioni correlate alle manovre per l'inserimento del chiodo durante la procedura operatoria di osteosintesi, inserimento che, nella stessa cartella clinica, era stato indicato come avvenuto con “grande difficoltà”.
I c.t.u. precisavano, infine (sempre pag.9 del loro elaborato), che, ove le fratture vertebrali fossero state note, i sanitari avrebbero potuto porre in essere misure idonee a evitare la
“scomposizione” della frattura L1 e , quindi, la paraplegia (nello stesso senso anche il c.t.p.
della odierna appellata, nel suo parere, riteneva “presumibile che, se le lesioni vertebrali 6
fossero state acclarate all'ingresso in ospedale, il trattamento mediante immobilizzazione
avrebbe potuto evitare la scomposizione della frattura”), valutazione, questa, che priva di supporto scientifico l'asserzione finale del percorso argomentativo del provvedimento impugnato, quella secondo cui “anche se la frattura fosse stata riconosciuta e trattata
immediatamente, con ogni probabilità non si sarebbe arrivati alla guarigione”, seppur dovendosi intendere per “guarigione” la stabilizzazione dell'apparato scheletrico in modo da evitare l'irreversibile danno neurologico e non un completo riacquisto delle condizioni antecedenti all'incidente domestico che, come si dirà, non era in effetti conseguibile.
Alla luce dei superiori dati può, in conclusione, ritenersi adeguatamente dimostrato il nesso eziologico, ossia che l'aggravamento delle condizioni di salute della (la Per_1
frammentazione della frattura in L1, foriera del danno spinale e neurologico irreversibile)
avvenne durante il ricovero ospedaliero e fu conseguenza del misconoscimento della sussistenza delle lesioni vertebrali il quale comportò la omessa attuazione di un trattamento volto alla stabilizzazione dei frammenti fratturativi della vertebra L1 che avrebbe impedito alla lesione di trasformarsi in frattura vertebrale mielica.
La questione controversa attiene, in effetti, alla valutazione della sussistenza di una condotta negligente dei sanitari in relazione alla omessa tempestiva effettuazione di un accertamento diagnostico (rx del rachide, quantomeno del tratto lombare-dorsale) che avrebbe consentito con ragionevole certezza, come evidenziato dai c.t.p. delle e Pt_1
dai c.t.u. e non contestato dalla appellata, di individuare le lesioni vertebrali. CP_1
Ciò posto, deve ritenersi, in conformità con la valutazione espressa dai c.t.u. dell e CP_2
alla luce dei criteri di riparto dell'onere probatorio in materia affermati da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità congruamente richiamato nell'atto di appello 7
(per tutte: Cass. sentenza n.ro 28991/2019), che la appellata non abbia fornito prova adeguata che l'inadempimento nelle cure sia stato determinato da una impossibilità della prestazione per causa ad essa non imputabile.
Infatti, malgrado non vi siano dati probatori che suffraghino l'assunto delle appellanti circa il fatto che la madre avesse immediatamente indicato ai sanitari che il dolore non era limitato alla gamba ma riguardava anche la schiena (seppure appare poco verosimile che le lesioni vertebrali contestuali alla caduta rimasero asintomatiche fino al giorno dell'operazione),
sarebbe certamente stato conforme a doverosa diligenza professionale disporre,
quantomeno in uno dei consulti ortopedici seguiti al ricovero, la sopra indicata circoscritta estensione degli accertamenti diagnostici di minimo livello e ciò tenuto conto della riferita causa dell'arrivo al Pronto Soccorso (una rovinosa caduta, peraltro, come evidenziato dai c.t.p. della , inadeguatamente sviscerata in sede di intervista e di anamnesi, ove si Pt_1
leggano le stringate annotazioni della cartella di ingresso nel nosocomio) e delle condizioni personali della paziente (soggetto di età estremamente avanzata, vieppiù, trattandosi di una donna, prevedibilmente affetto da grave osteoporosi, condizione patologica che in effetti emerse dalla TAC del 31.10.2016).
Peraltro, anche a ritenere che le indicazioni contenute nel collaudato manuale internazionale PTHS (Prehospital Trauma Life Support) prodotto in stralcio in giudizio dalla difesa delle odierne appellate – indicazioni che già ai soccorritori impongono di valutare il rischio di multi-fratture e, in particolare, di lesioni spinali in presenza di traumi da “qualsiasi
caduta, soprattutto negli anziani” - non possano qualificarsi in senso stretto come linee-
guida, sarebbe spettato comunque all'azienda ospedaliera dimostrare che l'operato dei suoi medici fu conforme alla buona pratica medica. La parte appellata, di contro, ha basato 8
integralmente le sue difese sulla circostanza che la non aveva lamentato algia Per_1
alla schiena, così, di fatto, demandando alla infortunata, vieppiù anziana e nel prevedibile stato doloroso/confusionale dei concitati momenti del ricovero in ospedale, il compito di fornire indicazione esaustive circa la sede delle lesioni.
Tanto ritenuto in ordine all'an, nella quantificazione del pregiudizio occorre muovere dal rilievo che le hanno chiesto, reiterando il conclusum del primo grado, il Pt_1
risarcimento “per i danni alla salute” patiti dalla madre, nonché per quelli patrimoniali consistiti nelle spese per la degenza della anziana donna in case di riposo dopo le dimissioni dal circuito ospedaliero e sino alla morte.
Orbene, il riferimento specifico al “danno alla salute”, senza alcuna esplicitazione nella parte espositiva dell'atto di impugnazione del contenuto del lamentato pregiudizio, salvo la richiesta di una sua “personalizzazione” con incremento dei parametri tabellari nella misura del 10% “in funzione della concreta vicenda clinica e dei gravi riflessi derivati alla Per_1
dall'essere rimasta allettata per oltre due anni, prima del proprio decesso” (pag. 19 dell'atto di appello), porta a ritenere che la domanda risarcitoria, in relazione ai profili di natura non patrimoniale, sia stata circoscritta al solo danno biologico - inteso, secondo l'ampia definizione fornita dall'art.138 del D.L.vo n.209/2005, quale lesione alla integrità psico-fisica della persona che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato - e non anche al danno morale soggettivo
(sulla diversità tra danno biologico e danno “morale”, arg. ex Cass. 18641/2011, 7923/24).
Ciò posto, in ordine alla percentuale della invalidità permanente, i c.t.u. dell CP_2
condividendo le valutazioni dei c.t.p. delle ricorrenti, la avevano quantificata nella misura dell'85%, precisando che una invalidità del 20% sarebbe in ogni caso residuata nella 9
, quale postumo dell'incidente domestico, anche in presenza di un comportamento Per_1
pienamente diligente da parte della struttura ospedaliera.
Muovendo da tali percentuali, che non sono state oggetto di alcuna specifica contestazione da parte della appellata, il danno “differenziale” può essere congruamente calcolato applicando, in via equitativa, la Tabella Unica Nazionale introdotta dal D.P.R. n.12/2025 la quale, pur essendo direttamente e obbligatoriamente applicabile solo ai “sinistri” verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, può costituire, come affermato dalla
Cassazione nella sentenza 11319/2025 “parametro di riferimento nella ricerca di valori il più
possibili idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che
costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art.1226 cod.civ.
(Cass. n.12408 del 07/06/2011)” .
Il danno “differenziale” va quindi determinato, secondo il metodo di calcolo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo la recentissima sentenza appena citata), operando la differenza tra la l'importo del risarcimento che sarebbe spettato per una invalidità dell'85%
(euro 469.027,59) e quello che sarebbe spettato per una invalidità del 20% (euro
45.485,14), nella cifra, già attualizzata, di euro 423.542,59.
Non si ravvisano i presupposti per la chiesta “personalizzazione”. Premesso che, come ricordato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sent. 2861/2025), la misura “standard” del risarcimento “può essere incrementata dal giudice, con motivazione
analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze
ordinariamente derivanti da menomazioni (temporanee o permanenti), dello stesso grado
sofferte da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento 10
(tra le altre, Cass. n.28988/2019; Cass. n.5865/2021; Cass. n.31681/2024)”, nel caso in esame la situazione di grave menomazione della Contorno, conseguente alla perdita di funzionalità degli arti inferiori, risulta già adeguatamente “compensata” nel grado di invalidità riconosciutole, laddove non risultano allegati – né, in effetti, generalmente prospettabili, in considerazione della età della medesima – specifichi ed esorbitanti pregiudizi nella sfera dinamico-relazionale rispetto a quelli di ogni altro soggetto costretto in condizione di paraplegia.
Sul predetto importo, devalutato alla data dell'evento dannoso (29.10.2016), vanno calcolati al saggio legale i chiesti interessi, aventi natura compensativa, per un ammontare pari ad euro 39.582,85, così pervenendo alla cifra finale di euro 463.125,44.
Quanto al danno patrimoniale, possono essere risarciti i costi di degenza nelle case di riposo, in quanto resesi necessari a seguito del venir meno dello stato di autosufficienza della anziana donna che avrebbe, anche nel caso di permanenza in ambiente domestico,
reso comunque necessaria una assistenza continuativa.
Risultano adeguatamente documentati, alla luce delle fatture e ricevute prodotte, i pagamenti, dal 14.1.2018, dei seguenti importi: euro 2.000,00 alla casa di riposo “Villa
Maria Rubina”; euro 3.700,00 alle “ ”; euro 6.000,00 alla struttura ricettiva Parte_4
EN e TO s.r.l.”; non può invece ritenersi che forniscano adeguata prova, né
sull'an del pagamento né, comunque, sulla identità dell'effettivo percettore, le mere matrici di assegni bancari parimenti allegate.
In conclusione, le spese documentate ammontano ad euro 11.700,00. Tale importo,
costituendo debito di valore (inter alia Cass. 2111/21), è soggetto a rivalutazione e interessi 11
dall'esborso sino alla data della presente sentenza, così da raggiungere la cifra di euro
15.569,00.
L'importo complessivo del risarcimento va quindi quantificato in euro 478.694,44 (euro
463.125,44 + euro 15.569,00), che va diviso tra le tre eredi legittime in pari uguali, ossia euro 159.564,81 in favore di ciascuna di esse, somme su cui decorreranno interessi legali dalla presente decisione al soddisfo.
Venendo alle spese di lite, di cui le appellanti hanno chiesto il ristoro limitatamente al presente giudizio di merito, l'esito finale della controversia impone di condannare la appellata, secondo la regola della soccombenza, a rifondere quelle di entrambi i gradi.
Tali spese si liquidano nell'importo di euro 14.170,00 per onorari di difesa, oltre euro 634,00
per esborsi, per il primo grado, e nell'importo di euro 13.530,00 per onorari di difesa, oltre euro 1.848,00 per esborsi, per questo grado, applicando i parametri tariffari (nei valori minimi per le fasi di trattazione e di decisione, in assenza di attività istruttoria e di novità
delle difese, medi per le altre fasi), oltre rimborso spese generali ex art. 2 D.M. n.55/2014,
CPA e IVA come per legge.
Di tali importi si dispone il pagamento con distrazione a favore dell'avv. Francesco Todaro,
dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti;
in integrale riforma della ordinanza rep n.10428/21 emessa ai sensi dell'art.702 ter c.p.c.
dal Tribunale di Palermo il 31.12.2021, appellata da , e Parte_1 Parte_2
, Parte_3
condanna l al pagamento in Controparte_1
favore di , e , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1 12
sopra generalizzata, dell'importo di euro 159.564,81 per ciascuna delle tre Per_1
appellanti, su cui interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
condanna, altresì, la medesima alla rifusione delle spese di lite del primo grado - CP_1
che liquida nell'importo di euro 14.170,00 per onorari di difesa ed euro 634,00 per esborsi -
e di quelle del secondo grado – che liquida nell'importo di euro 13.530,00 per onorari di difesa ed euro 1.848,00 per esborsi - oltre rimborso spese generali ex art. 2 D.M.
n.55/2014, CPA e IVA come per legge, disponendone il pagamento, ex art.93 c.p.c., in favore dell'avv. Francesco Todaro.
Così deciso in Palermo in data 19 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 219 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2022
TRA
, nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...] ( ), ,
[...] C.F._2 Parte_3
nata a [...] il [...] ( , elettivamente domiciliate in C.F._3
Palermo, via Salvatore Meccio n. 22, presso lo studio dell'avv. Francesco Todaro, che le rappresenta e difende per mandato in atti;
appellanti
E
(Codice Controparte_1
Fiscale ), rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Apollonia Casella;
P.IVA_1 2
appellata
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.9.2019 ai sensi dell'art.702 bis c.p.c., , Parte_1 Parte_2
e , in qualità di eredi della madre, , nata a
[...] Parte_3 Persona_1
UI (PA) il 14.12.1928 e deceduta a Palermo il 23.11.2018, chiedevano al
Tribunale di Palermo di riconoscere la responsabilità contrattuale, per mala pratica sanitaria, della di Palermo, per i Controparte_1
danni alla salute e per quelli patrimoniali patiti dalla genitrice, quantificati nella misura di euro 475.278,40, “o di quell'altro maggiore o minore danno” che sarebbe stato accertato nel corso del giudizio, oltre accessori, interessi e rivalutazione come per legge.
Esponevano che il 27.10.2016 la , all'epoca autosufficiente anche se di età Per_1
avanzata, tanto da abitare da sola, era caduta a terra in casa e, trasportata con autoambulanza del 118 al Pronto Soccorso del prefato nosocomio, era stata visitata e sottoposta ad intervento il 29.10.2016 per la ricomposizione della frattura del femore della gamba destra;
subito dopo l'intervento, tuttavia, emergeva l'incapacità della paziente di muovere entrambe le gambe e il 31.10.2016 la TAC alla schiena evidenziava la presenza di una frattura a tutto spessore della colonna vertebrale, a decorso sagittale con coinvolgimento del muro posteriore e del soma vertebrale del L1, nonché frattura del processo spinoso di L2 e L3, lesioni che davano luogo ad una condizione di paraplegia che rimaneva immutata anche dopo le dimissioni e fino al decesso. Richiamavano, a sostegno della domanda, le valutazioni tecniche sia dei propri consulenti sia dei consulenti di ufficio 3
nominati nel procedimento ex art.696 bis c.p.c. (A.T.P. portante il n,ro 1255/18 R.G.) in precedenza promosso avanti il medesimo Ufficio Giudiziario dalla stessa e da Per_1
loro proseguito.
Si costituiva la contestando ogni addebito. Controparte_1
Con ordinanza del 31.12.2021 il Tribunale adito rigettava la domanda, compensando tra le parti le spese di lite.
Hanno proposto appello le germane . Ha resistito la . Pt_1 Controparte_1
La causa, trattata in modalità scritta, è stata assunta in decisione in data 19.3.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
***
Il provvedimento impugnato ha ritenuto che le stesse risultanze della c.t.u. svolta nell'ambito dell non permettessero di attribuire con ragionevole certezza le lesioni a CP_2
comportamenti colposi dei sanitari della struttura ospedaliera convenuta in giudizio in quanto i c.t.u., pur avendo ritenuto come conforme a un generico parametro di diligenza l'effettuazione di ulteriori accertamenti diagnostici sulla che avrebbero consentito Per_1
di far emergere la frattura vertebrale, non avevano indicato la presenza di protocolli specifici che li imponessero in casi del genere;
di contro, anche alla luce della “non
contestata assenza di qualsivoglia sintomatologia a carico della colonna vertebrale e di
deficit neurologici”, la doverosità della sottoposizione della paziente a tali ulteriori indagini non poteva di per sé derivare dalla riscontrata frattura al femore né dall'età avanzatissima che aveva la la quale, peraltro, proprio alla luce di tali condizioni cliniche e Per_1
anagrafiche, “con ogni probabilità” non avrebbe raggiunto la guarigione neppure se la lesione vertebrale fosse stata tempestivamente individuata. 4
L'appello contesta analiticamente le superiori motivazioni, adducendo, in sintesi: 1) di avere da sempre sostenuto che la aveva già all'ingresso al Pronto Soccorso lamentato Per_1
dolori anche alla schiena e non solo alla gamba;
2) che sarebbe stato sufficiente estendere i controlli radiografici anche al rachide per far emergere la presenza delle fratture spinali,
cosa che avrebbe consentito di attuare una procedura di “immobilizzazione” della colonna vertebrale che avrebbe impedito lo spostamento della frattura della vertebra lombare L1 –
frattura coeva alla frattura alla gamba, come riconosciuto dallo stesso c.t.p. della controparte, e la cui scomposizione si era certamente verificata dopo il ricovero, atteso che,
all'ingresso al P.S., era stata verificata l'assenza di deficit neurologici agli arti inferiori - così
evitando i danni neurologici irrecuperabili e, quindi, la paraplegia;
3) già in primo grado erano state prodotte delle Linee Guida destinate agli operatori del servizio 118 le quali prevedono, in caso di caduta di soggetti anziani, l'immediata valutazione di eventuali lesioni spinali e, quindi, l'adozione di particolari cautele, e ciò tenendo comunque conto delle condizioni di fragilità ossea di tale categoria di persone;
4) in ogni caso, essendo stato dimostrato il nesso di causalità tra l'operato dei sanitari e l'aggravamento del danno,
sarebbe gravato sulla struttura ospedaliera l'onere della prova circa la diligenza nella esecuzione delle prestazioni fornite.
L'appello si presenta meritevole di accoglimento nei termini che si diranno.
Appare opportuno sintetizzare alcuni dati fattuali e/o clinici che possono ritenersi adeguatamente provati o comunque affermati dai c.t.u. all'esito di accertamenti svolti sulla base di un approccio logico-scientifico rigoroso: a) la frattura femorale e quelle vertebrali furono tutte provocate, anche alla luce della concomitanza della frattura delle apofisi spinali di L2 e L3, dalla caduta accidentale della all'interno della sua abitazione, che Per_1 5
aveva coinvolto dapprima il dorso e poi le natiche, in conformità alla dinamica riferita loro dalla stessa periziata, all'epoca dell'esame ancora in vita, lucida e orientata (v. pag. 9 della relazione di c.t.u., ma alle medesime conclusioni, circa l'unica eziologia delle lesioni, è
giunto anche il c.t.p. della azienda ospedaliera, dott.ssa , nel parere Persona_2
depositato in giudizio dalla odierna appellata); 2) al momento dell'ingresso in ospedale l'anziana donna (all'epoca avente 88 anni) non presentava deficit neurologici, come espressamente riportato nella cartella clinica, segno che la frattura lombare era, in quel momento, ancora “composta”; 3) la fu sottoposta ad accertamenti radiografici (Rx Per_1
torace, rx bacino e articolazioni sacro/iliache, rx anca destra) che non si estesero al rachide, e i vari consulti ortopedici che vennero eseguiti anche presso il reparto di ortopedia dove venne ricoverata, si limitarono alla diagnosi della frattura femorale;
4) poiché la TAC
eseguita il 31.10.2016, a seguito della impotenza funzionale degli arti verificatasi solo dopo l'intervento, metteva in luce le lesioni vertebrali, fino a quel momento misconosciute, e, in particolare, evidenziava che quella in L1 si presentava “scomposta”, la relativa frammentazione andava temporalmente collocata nella fase della degenza ospedaliera;
in particolare, secondo i c.t.u. (pag.9 della loro relazione), doveva ragionevolmente ricondursi alle sollecitazioni correlate alle manovre per l'inserimento del chiodo durante la procedura operatoria di osteosintesi, inserimento che, nella stessa cartella clinica, era stato indicato come avvenuto con “grande difficoltà”.
I c.t.u. precisavano, infine (sempre pag.9 del loro elaborato), che, ove le fratture vertebrali fossero state note, i sanitari avrebbero potuto porre in essere misure idonee a evitare la
“scomposizione” della frattura L1 e , quindi, la paraplegia (nello stesso senso anche il c.t.p.
della odierna appellata, nel suo parere, riteneva “presumibile che, se le lesioni vertebrali 6
fossero state acclarate all'ingresso in ospedale, il trattamento mediante immobilizzazione
avrebbe potuto evitare la scomposizione della frattura”), valutazione, questa, che priva di supporto scientifico l'asserzione finale del percorso argomentativo del provvedimento impugnato, quella secondo cui “anche se la frattura fosse stata riconosciuta e trattata
immediatamente, con ogni probabilità non si sarebbe arrivati alla guarigione”, seppur dovendosi intendere per “guarigione” la stabilizzazione dell'apparato scheletrico in modo da evitare l'irreversibile danno neurologico e non un completo riacquisto delle condizioni antecedenti all'incidente domestico che, come si dirà, non era in effetti conseguibile.
Alla luce dei superiori dati può, in conclusione, ritenersi adeguatamente dimostrato il nesso eziologico, ossia che l'aggravamento delle condizioni di salute della (la Per_1
frammentazione della frattura in L1, foriera del danno spinale e neurologico irreversibile)
avvenne durante il ricovero ospedaliero e fu conseguenza del misconoscimento della sussistenza delle lesioni vertebrali il quale comportò la omessa attuazione di un trattamento volto alla stabilizzazione dei frammenti fratturativi della vertebra L1 che avrebbe impedito alla lesione di trasformarsi in frattura vertebrale mielica.
La questione controversa attiene, in effetti, alla valutazione della sussistenza di una condotta negligente dei sanitari in relazione alla omessa tempestiva effettuazione di un accertamento diagnostico (rx del rachide, quantomeno del tratto lombare-dorsale) che avrebbe consentito con ragionevole certezza, come evidenziato dai c.t.p. delle e Pt_1
dai c.t.u. e non contestato dalla appellata, di individuare le lesioni vertebrali. CP_1
Ciò posto, deve ritenersi, in conformità con la valutazione espressa dai c.t.u. dell e CP_2
alla luce dei criteri di riparto dell'onere probatorio in materia affermati da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità congruamente richiamato nell'atto di appello 7
(per tutte: Cass. sentenza n.ro 28991/2019), che la appellata non abbia fornito prova adeguata che l'inadempimento nelle cure sia stato determinato da una impossibilità della prestazione per causa ad essa non imputabile.
Infatti, malgrado non vi siano dati probatori che suffraghino l'assunto delle appellanti circa il fatto che la madre avesse immediatamente indicato ai sanitari che il dolore non era limitato alla gamba ma riguardava anche la schiena (seppure appare poco verosimile che le lesioni vertebrali contestuali alla caduta rimasero asintomatiche fino al giorno dell'operazione),
sarebbe certamente stato conforme a doverosa diligenza professionale disporre,
quantomeno in uno dei consulti ortopedici seguiti al ricovero, la sopra indicata circoscritta estensione degli accertamenti diagnostici di minimo livello e ciò tenuto conto della riferita causa dell'arrivo al Pronto Soccorso (una rovinosa caduta, peraltro, come evidenziato dai c.t.p. della , inadeguatamente sviscerata in sede di intervista e di anamnesi, ove si Pt_1
leggano le stringate annotazioni della cartella di ingresso nel nosocomio) e delle condizioni personali della paziente (soggetto di età estremamente avanzata, vieppiù, trattandosi di una donna, prevedibilmente affetto da grave osteoporosi, condizione patologica che in effetti emerse dalla TAC del 31.10.2016).
Peraltro, anche a ritenere che le indicazioni contenute nel collaudato manuale internazionale PTHS (Prehospital Trauma Life Support) prodotto in stralcio in giudizio dalla difesa delle odierne appellate – indicazioni che già ai soccorritori impongono di valutare il rischio di multi-fratture e, in particolare, di lesioni spinali in presenza di traumi da “qualsiasi
caduta, soprattutto negli anziani” - non possano qualificarsi in senso stretto come linee-
guida, sarebbe spettato comunque all'azienda ospedaliera dimostrare che l'operato dei suoi medici fu conforme alla buona pratica medica. La parte appellata, di contro, ha basato 8
integralmente le sue difese sulla circostanza che la non aveva lamentato algia Per_1
alla schiena, così, di fatto, demandando alla infortunata, vieppiù anziana e nel prevedibile stato doloroso/confusionale dei concitati momenti del ricovero in ospedale, il compito di fornire indicazione esaustive circa la sede delle lesioni.
Tanto ritenuto in ordine all'an, nella quantificazione del pregiudizio occorre muovere dal rilievo che le hanno chiesto, reiterando il conclusum del primo grado, il Pt_1
risarcimento “per i danni alla salute” patiti dalla madre, nonché per quelli patrimoniali consistiti nelle spese per la degenza della anziana donna in case di riposo dopo le dimissioni dal circuito ospedaliero e sino alla morte.
Orbene, il riferimento specifico al “danno alla salute”, senza alcuna esplicitazione nella parte espositiva dell'atto di impugnazione del contenuto del lamentato pregiudizio, salvo la richiesta di una sua “personalizzazione” con incremento dei parametri tabellari nella misura del 10% “in funzione della concreta vicenda clinica e dei gravi riflessi derivati alla Per_1
dall'essere rimasta allettata per oltre due anni, prima del proprio decesso” (pag. 19 dell'atto di appello), porta a ritenere che la domanda risarcitoria, in relazione ai profili di natura non patrimoniale, sia stata circoscritta al solo danno biologico - inteso, secondo l'ampia definizione fornita dall'art.138 del D.L.vo n.209/2005, quale lesione alla integrità psico-fisica della persona che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato - e non anche al danno morale soggettivo
(sulla diversità tra danno biologico e danno “morale”, arg. ex Cass. 18641/2011, 7923/24).
Ciò posto, in ordine alla percentuale della invalidità permanente, i c.t.u. dell CP_2
condividendo le valutazioni dei c.t.p. delle ricorrenti, la avevano quantificata nella misura dell'85%, precisando che una invalidità del 20% sarebbe in ogni caso residuata nella 9
, quale postumo dell'incidente domestico, anche in presenza di un comportamento Per_1
pienamente diligente da parte della struttura ospedaliera.
Muovendo da tali percentuali, che non sono state oggetto di alcuna specifica contestazione da parte della appellata, il danno “differenziale” può essere congruamente calcolato applicando, in via equitativa, la Tabella Unica Nazionale introdotta dal D.P.R. n.12/2025 la quale, pur essendo direttamente e obbligatoriamente applicabile solo ai “sinistri” verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, può costituire, come affermato dalla
Cassazione nella sentenza 11319/2025 “parametro di riferimento nella ricerca di valori il più
possibili idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che
costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art.1226 cod.civ.
(Cass. n.12408 del 07/06/2011)” .
Il danno “differenziale” va quindi determinato, secondo il metodo di calcolo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo la recentissima sentenza appena citata), operando la differenza tra la l'importo del risarcimento che sarebbe spettato per una invalidità dell'85%
(euro 469.027,59) e quello che sarebbe spettato per una invalidità del 20% (euro
45.485,14), nella cifra, già attualizzata, di euro 423.542,59.
Non si ravvisano i presupposti per la chiesta “personalizzazione”. Premesso che, come ricordato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sent. 2861/2025), la misura “standard” del risarcimento “può essere incrementata dal giudice, con motivazione
analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze
ordinariamente derivanti da menomazioni (temporanee o permanenti), dello stesso grado
sofferte da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento 10
(tra le altre, Cass. n.28988/2019; Cass. n.5865/2021; Cass. n.31681/2024)”, nel caso in esame la situazione di grave menomazione della Contorno, conseguente alla perdita di funzionalità degli arti inferiori, risulta già adeguatamente “compensata” nel grado di invalidità riconosciutole, laddove non risultano allegati – né, in effetti, generalmente prospettabili, in considerazione della età della medesima – specifichi ed esorbitanti pregiudizi nella sfera dinamico-relazionale rispetto a quelli di ogni altro soggetto costretto in condizione di paraplegia.
Sul predetto importo, devalutato alla data dell'evento dannoso (29.10.2016), vanno calcolati al saggio legale i chiesti interessi, aventi natura compensativa, per un ammontare pari ad euro 39.582,85, così pervenendo alla cifra finale di euro 463.125,44.
Quanto al danno patrimoniale, possono essere risarciti i costi di degenza nelle case di riposo, in quanto resesi necessari a seguito del venir meno dello stato di autosufficienza della anziana donna che avrebbe, anche nel caso di permanenza in ambiente domestico,
reso comunque necessaria una assistenza continuativa.
Risultano adeguatamente documentati, alla luce delle fatture e ricevute prodotte, i pagamenti, dal 14.1.2018, dei seguenti importi: euro 2.000,00 alla casa di riposo “Villa
Maria Rubina”; euro 3.700,00 alle “ ”; euro 6.000,00 alla struttura ricettiva Parte_4
EN e TO s.r.l.”; non può invece ritenersi che forniscano adeguata prova, né
sull'an del pagamento né, comunque, sulla identità dell'effettivo percettore, le mere matrici di assegni bancari parimenti allegate.
In conclusione, le spese documentate ammontano ad euro 11.700,00. Tale importo,
costituendo debito di valore (inter alia Cass. 2111/21), è soggetto a rivalutazione e interessi 11
dall'esborso sino alla data della presente sentenza, così da raggiungere la cifra di euro
15.569,00.
L'importo complessivo del risarcimento va quindi quantificato in euro 478.694,44 (euro
463.125,44 + euro 15.569,00), che va diviso tra le tre eredi legittime in pari uguali, ossia euro 159.564,81 in favore di ciascuna di esse, somme su cui decorreranno interessi legali dalla presente decisione al soddisfo.
Venendo alle spese di lite, di cui le appellanti hanno chiesto il ristoro limitatamente al presente giudizio di merito, l'esito finale della controversia impone di condannare la appellata, secondo la regola della soccombenza, a rifondere quelle di entrambi i gradi.
Tali spese si liquidano nell'importo di euro 14.170,00 per onorari di difesa, oltre euro 634,00
per esborsi, per il primo grado, e nell'importo di euro 13.530,00 per onorari di difesa, oltre euro 1.848,00 per esborsi, per questo grado, applicando i parametri tariffari (nei valori minimi per le fasi di trattazione e di decisione, in assenza di attività istruttoria e di novità
delle difese, medi per le altre fasi), oltre rimborso spese generali ex art. 2 D.M. n.55/2014,
CPA e IVA come per legge.
Di tali importi si dispone il pagamento con distrazione a favore dell'avv. Francesco Todaro,
dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti;
in integrale riforma della ordinanza rep n.10428/21 emessa ai sensi dell'art.702 ter c.p.c.
dal Tribunale di Palermo il 31.12.2021, appellata da , e Parte_1 Parte_2
, Parte_3
condanna l al pagamento in Controparte_1
favore di , e , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1 12
sopra generalizzata, dell'importo di euro 159.564,81 per ciascuna delle tre Per_1
appellanti, su cui interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
condanna, altresì, la medesima alla rifusione delle spese di lite del primo grado - CP_1
che liquida nell'importo di euro 14.170,00 per onorari di difesa ed euro 634,00 per esborsi -
e di quelle del secondo grado – che liquida nell'importo di euro 13.530,00 per onorari di difesa ed euro 1.848,00 per esborsi - oltre rimborso spese generali ex art. 2 D.M.
n.55/2014, CPA e IVA come per legge, disponendone il pagamento, ex art.93 c.p.c., in favore dell'avv. Francesco Todaro.
Così deciso in Palermo in data 19 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo