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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/09/2025, n. 3943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3943 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8241/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati: dott. Raffaele Del Porto presidente dott. Carlo Bianchetti giudice dott. Davide Scaffidi giudice relatore
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8241/2020 promossa da:
Parte_1
[...] con l'avv. A. Falcinella;
ATTORI contro
Controparte_1 con l'avv. A. Zampaglione;
CONVENUTO
pagina 1 di 6 oggetto: azione di responsabilità verso amministratore s.r.l. conclusioni:
Per l'attrice:
Voglia il Tribunale di Brescia, adversis rejectis, accertati i fatti di cui in narrativa, condannare, il sig. al pagamento della somma di € 58.163,05 o, comunque, della minore che risulterà Controparte_1 dovuta, a titolo di restituzione e/o risarcimento dei danni sia a titolo contrattuale che extracontrattuale per i motivi esposti in premessa dell'atto di citazione a Parte_1
Voglia inoltre condannare il sig. alla restituzione del pc portatile “Dell 15” Controparte_1 [...]
Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di lite, in essi ricomprendendo anche costi e compensi sostenuti per il procedimento di mediazione obbligatoriamente svolto in ottemperanza alle disposizioni societarie prima di radicare il presente procedimento.
In via subordinata istruttoria si insiste per l'ammissione delle prove testimoniali sui capitoli non precedentemente ammessi (nn. 6, 7, 8, 9) e con i testi indicati di cui alla memoria ex art. 183 VI co. n.2 cpc datata 29/06/2021, depositata da questa difesa
Per il convenuto:
Nel merito:
- rigettare tutte le domande avanzate dagli attori in quanto infondate tanto in fatto quanto in diritto.
Con vittoria di spese e compensi di causa ex D.M. 55/14 e succ. m. e i. Brescia, lì 25.II. 2024
FATTO E PROCESSO
(“ST”), attiva nel settore della produzione di macchine piegatubi, e Parte_1 Parte_1 socia, hanno esercitato l'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. nei confronti dell'ex amministratore in carica dal 2014 al 19.1.2019 (data dimissioni). Controparte_1
A fondamento della loro domanda risarcitoria, gli attori hanno dedotto che ha svolto dal Controparte_1
2017 attività concorrenziale in violazione del divieto di cui all'art. 2390 c.c., richiamato dallo statuto societario. All'odierno convenuto sono state contestate le seguenti condotte: a) aver presentato nel 2017 a Pt_ un fornitore di Iron S.r.l., un proprio progetto imprenditoriale per la realizzazione e commercializzazione di nuove macchine piegatubi;
b) aver costituito a ottobre 2018 la società concorrente Pt_ Flecte S.r.l., di cui è divenuto formalmente amministratore nel 2020; c) aver distratto da un dipendente di quest'ultima ), addetto alla progettazione delle macchine, nonché un fornitore (AI) che Per_1 realizzava i software per le macchine in questione;
d) aver effettuato il passaggio dell'utenza mobile da pagina 2 di 6 profilo aziendale a privato;
d) non aver restituito il pc aziendale datogli in dotazione, per cui parte attrice ha chiesto la restituzione.
In conseguenza delle suindicate condotte, gli attori hanno lamentato un danno alla società pari almeno ai compensi percepiti dall'ex amministratore nell'arco temporale oggetto di rilievi, ossia dal 2017 alla data delle dimissioni, presentate da poco prima dell'assemblea convocata per decidere sulla sua revoca CP_1 per giusta causa.
Il risarcimento del danno è stato domandato invocando altresì (in vero genericamente) la responsabilità contrattuale, extracontrattuale e per violazione delle regole di lealtà commerciale ex art. 2598 c.c. ha chiesto il rigetto delle pretese avversarie. Controparte_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla posizione processuale del socio
Preliminarmente si rileva che la socia ha esercitato l'azione di responsabilità unitamente alla Parte_1 società, senza far valere danni direttamente cagionati alla propria sfera giuridica.
Attribuendo al socio il potere di esercitare l'azione (sociale) di responsabilità, l'art. 2476 comma 3 c.c., come noto, costituisce un'ipotesi di legittimazione straordinaria, riconducibile al fenomeno della sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c.; in forza della previsione prima citata, il socio riveste per l'appunto la posizione di sostituto processuale ed esercita in nome proprio e nell'interesse della società l'azione volta a reintegrare il patrimonio della società dal pregiudizio ad esso cagionato dalla condotta inadempiente degli amministratori.
Posto che la legittimazione del socio e della società ad esercitare l'azione di responsabilità è concorrente e disgiuntiva, nel caso in esame la partecipazione del socio all'atto di citazione della società deve intendersi Pt_ come un atto di intervento in ausilio di
La mala gestio lamentata
La violazione del divieto di concorrenza
Come noto, sugli amministratori di società di capitali gravano sia l'obbligazione generica di agire nell'espletamento dell'incarico con la diligenza tipica della funzione svolta (come richiedono gli art. 1176,
2° comma, 2476 c.c., 2392 c.c.), sia le obbligazioni previste da specifiche disposizioni di legge, tra cui quella di astenersi dal compiere l'attività vietata dall'art. 2390 c.c.
La norma appena citata, dettata in materia di s.p.a., vieta agli amministratori di esercitare attività concorrenziale per conto proprio o di terzi, o di assumere incarichi gestori o di direttori generali in società concorrenti, salvo che ricorra un'apposita autorizzazione da parte dell'assemblea.
pagina 3 di 6 Nel caso in esame, in cui per l'appunto è lamentata la responsabilità dell'amministratore di per Pt_1 violazione dell'art. 2390 c.c. – oltre che per violazione di obblighi di buona fede - il divieto previsto dalla disposizione indicata opera, in ogni caso, in ragione dell'espresso richiamo alla norma in parola, contenuto nello statuto, art. 14 lett. g).
Come ribadito da Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 23/05/2023, n. 14226, “per incorrere in violazione del divieto di concorrenza ai sensi dell'art. 2390 c.c., l'amministratore deve esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attività concorrenziale che consti di un complesso di atti coordinati ed unificati sul piano funzionale, non essendo sufficiente ad integrare tale fattispecie il compimento di un solo atto di concorrenza”.
Nella presente vicenda, le condotte denunciate dall'attrice – che ora si passano in rassegna – non integrano, ancorché complessivamente esaminate, la fattispecie illecita invocata.
ST ha dedotto in primo luogo il fatto che nel 2017 ha presentato a un proprio fornitore, Iron S.r.l., CP_1 un progetto imprenditoriale riguardante la futura società concorrente Flecte S.r.l.
La circostanza lamentata è generica, non essendo state fornite allegazioni sull'attività che avrebbe CP_1 concretamente compiuto, sui contenuti del progetto imprenditoriale, sui termini di coinvolgimento di e del fornitore, ciò che preclude in radice la possibilità di valutare la natura concorrenziale CP_1 dell'attività in questione e di apprezzarne il carattere effettivamente pregiudizievole. Pt_ ha poi indicato, quale atto compiuto in violazione dell'art. 2390 c.c., quello consistente nella costituzione di Flecte S.r.l. Pt_ In proposito è sufficiente evidenziare, già sulla base della stessa narrativa di che Flecte S.r.l. è stata costituita a ottobre 2019 da AI e da , e non da ha assunto l'incarico di Per_1 CP_1 CP_1 amministratore di Flecte S.r.l. soltanto a febbraio 2020, ossia in epoca successiva alla data di dimissioni da Pt_
A ben vedere, nessuna allegazione sufficientemente specifica è stata svolta in ordine al compimento, da parte dell'odierno convenuto, di attività gestoria di fatto in epoca anteriore alla data di cessazione Pt_ dell'incarico di amministratore in talché deve ritenersi insussistente l'illecito dedotto. Pt_ L'attrice ha poi lamentato la distrazione, ad opera di di un dipendente e di un fornitore di CP_1 rispettivamente Parte_2
Sul punto osserva il tribunale che lo storno, come noto, consiste in iniziative attraverso le quali un imprenditore si assicura le prestazioni lavorative dei dipendenti di un'altra società (o dei suoi fornitori). Se lo storno viene compiuto al fine di danneggiare l'azienda altrui, la condotta rileva anche autonomamente ai sensi dell'art. 2598, n. 3 c.c.
Al netto della mancata indicazione, da parte dell'attrice, delle iniziative che sarebbero state concretamente Pt_ adottate da per “indurre” e AI a cessare i rapporti con evidenzia il tribunale che l'ex CP_1 CP_2 dipendente, costituendo Flecte S.r.l. e divenendone amministratore, ha dato corso in via autonoma, pagina 4 di 6 ancorché previa interlocuzione con a un proprio progetto imprenditoriale, e non è confluito alle CP_1 dipendenze di altro imprenditore, tantomeno di Deve quindi escludersi in radice la ricorrenza di una CP_1 fattispecie di storno. Pt_ Analoghe considerazioni valgono anche per l'ex fornitore di che, per quanto si ricava dalla narrativa complessiva delle parti, non risulta essere divenuto, nella veste di imprenditore individuale, “fornitore” della s.r.l. di cui egli è socio e amministratore;
deve semmai ritenersi verosimile che l'apporto di AI nella Pt_ società concorrente di si sia manifestato in termini di conferimento, eventualmente anche in natura. Pt_ Tale circostanza si ricava dal fatto che nel 2018 ha intrattenuto rapporti commerciali proprio con
Flecte S.r.l. al fine di ottenere quei servizi (fornitura software per macchine piegatubi) che in precedenza erano offerti da AI quale imprenditore individuale. Ad ogni modo, anche ammettendo in ipotesi che
AI sia divenuto fornitore di Flecte S.r.l., non risulta comunque dimostrato alcun contributo causale di
CP_1
Le condotte addebitate all'odierno convenuto non costituiscono in definitiva violazione dell'art. 2390 c.c., né dell'art. 2598 c.c.
Sugli ulteriori illeciti Pt_ Parte attrice ha contestato a di aver richiesto a dicembre 2018 al personale di segreteria di di CP_1
Co attivarsi per effettuare, presso la compagnia IC , il passaggio da aziendale a privato dell'utenza da lui utilizzata.
La circostanza è stata ammessa in sede di interrogatorio formale da il quale ha precisato tuttavia che CP_1 in origine l'utenza in questione era a lui intestata, fino al 2015; in vista delle dimissioni, ha richiesto di avviare il passaggio dell'utenza contestato.
Le dichiarazioni aggiunte dall'odierno convenuto, non contestate da parte attrice, modificano ai sensi dell'art. 2734 c.c. l'efficacia del fatto confessato (aver richiesto alla segreteria di avviare il passaggio dell'utenza mobile), rideterminandone la portata. Come ribadito da Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
22/01/2018, n. 1530, “Nell'ipotesi di dichiarazioni aggiunte alla confessione, opera, ai sensi dell'art. 2734 cod. civ., il principio di inscindibilità, nel senso che la mancata contestazione di controparte comporta l'esonero del dichiarante dall'onere di provare i fatti aggiunti, assumendo, in tal caso, la dichiarazione valore di prova legale nel suo complesso, mentre solo quando la controparte contesta le dichiarazioni il confitente ha l'onere di provare i fatti aggiunti, restando affidato al giudice, in difetto di tale prova, l'apprezzamento dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni stesse”.
Anche qualora la richiesta in esame sia stata accolta dalla compagnia IC (dalla narrativa attorea sembra potersi dedurre che il passaggio non si è compiuto), osserva in ogni caso il collegio che la condotta contestata, anche laddove in ipotesi non conforme a buona fede, sarebbe comunque priva di effetti pagina 5 di 6 pregiudizievoli per la società. Conseguentemente, anche da questo punto di vista la pretesa risarcitoria non può essere accolta.
Sulla richiesta di restituzione del pc aziendale
L'attrice ha chiesto a di restituire il pc aziendale a lui assegnato. CP_1
Il convenuto non ha preso posizione al riguardo.
Sul punto si osserva che l'attrice non ha individuato il bene asseritamente trattenuto illegittimamente.
Dalla richiesta stragiudiziale del 25.7.2019 di restituzione del bene (doc. 20 att.) si ricava in vero che il pc portatile in questione, concesso in comodato d'uso a non era di proprietà della società attrice, bensì CP_1 di un soggetto terzo (“ditta CO De JU), talché difetta il presupposto stesso della restituzione.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza. Vengono liquidati in favore dell'odierno convenuto i compensi medi previsti per ciascuna attività espletata, tenuto conto del valore della causa e del conseguente scaglione applicabile (€ 52.000,01 – 260.000,00).
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta le domande attoree;
condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in Parte_1 Parte_1 favore di liquidate in € 14.103 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per Controparte_1 legge.
Brescia, 22.9.2025
Il giudice est. Il presidente dott. Davide Scaffidi dott. Raffaele Del Porto
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati: dott. Raffaele Del Porto presidente dott. Carlo Bianchetti giudice dott. Davide Scaffidi giudice relatore
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8241/2020 promossa da:
Parte_1
[...] con l'avv. A. Falcinella;
ATTORI contro
Controparte_1 con l'avv. A. Zampaglione;
CONVENUTO
pagina 1 di 6 oggetto: azione di responsabilità verso amministratore s.r.l. conclusioni:
Per l'attrice:
Voglia il Tribunale di Brescia, adversis rejectis, accertati i fatti di cui in narrativa, condannare, il sig. al pagamento della somma di € 58.163,05 o, comunque, della minore che risulterà Controparte_1 dovuta, a titolo di restituzione e/o risarcimento dei danni sia a titolo contrattuale che extracontrattuale per i motivi esposti in premessa dell'atto di citazione a Parte_1
Voglia inoltre condannare il sig. alla restituzione del pc portatile “Dell 15” Controparte_1 [...]
Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di lite, in essi ricomprendendo anche costi e compensi sostenuti per il procedimento di mediazione obbligatoriamente svolto in ottemperanza alle disposizioni societarie prima di radicare il presente procedimento.
In via subordinata istruttoria si insiste per l'ammissione delle prove testimoniali sui capitoli non precedentemente ammessi (nn. 6, 7, 8, 9) e con i testi indicati di cui alla memoria ex art. 183 VI co. n.2 cpc datata 29/06/2021, depositata da questa difesa
Per il convenuto:
Nel merito:
- rigettare tutte le domande avanzate dagli attori in quanto infondate tanto in fatto quanto in diritto.
Con vittoria di spese e compensi di causa ex D.M. 55/14 e succ. m. e i. Brescia, lì 25.II. 2024
FATTO E PROCESSO
(“ST”), attiva nel settore della produzione di macchine piegatubi, e Parte_1 Parte_1 socia, hanno esercitato l'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. nei confronti dell'ex amministratore in carica dal 2014 al 19.1.2019 (data dimissioni). Controparte_1
A fondamento della loro domanda risarcitoria, gli attori hanno dedotto che ha svolto dal Controparte_1
2017 attività concorrenziale in violazione del divieto di cui all'art. 2390 c.c., richiamato dallo statuto societario. All'odierno convenuto sono state contestate le seguenti condotte: a) aver presentato nel 2017 a Pt_ un fornitore di Iron S.r.l., un proprio progetto imprenditoriale per la realizzazione e commercializzazione di nuove macchine piegatubi;
b) aver costituito a ottobre 2018 la società concorrente Pt_ Flecte S.r.l., di cui è divenuto formalmente amministratore nel 2020; c) aver distratto da un dipendente di quest'ultima ), addetto alla progettazione delle macchine, nonché un fornitore (AI) che Per_1 realizzava i software per le macchine in questione;
d) aver effettuato il passaggio dell'utenza mobile da pagina 2 di 6 profilo aziendale a privato;
d) non aver restituito il pc aziendale datogli in dotazione, per cui parte attrice ha chiesto la restituzione.
In conseguenza delle suindicate condotte, gli attori hanno lamentato un danno alla società pari almeno ai compensi percepiti dall'ex amministratore nell'arco temporale oggetto di rilievi, ossia dal 2017 alla data delle dimissioni, presentate da poco prima dell'assemblea convocata per decidere sulla sua revoca CP_1 per giusta causa.
Il risarcimento del danno è stato domandato invocando altresì (in vero genericamente) la responsabilità contrattuale, extracontrattuale e per violazione delle regole di lealtà commerciale ex art. 2598 c.c. ha chiesto il rigetto delle pretese avversarie. Controparte_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla posizione processuale del socio
Preliminarmente si rileva che la socia ha esercitato l'azione di responsabilità unitamente alla Parte_1 società, senza far valere danni direttamente cagionati alla propria sfera giuridica.
Attribuendo al socio il potere di esercitare l'azione (sociale) di responsabilità, l'art. 2476 comma 3 c.c., come noto, costituisce un'ipotesi di legittimazione straordinaria, riconducibile al fenomeno della sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c.; in forza della previsione prima citata, il socio riveste per l'appunto la posizione di sostituto processuale ed esercita in nome proprio e nell'interesse della società l'azione volta a reintegrare il patrimonio della società dal pregiudizio ad esso cagionato dalla condotta inadempiente degli amministratori.
Posto che la legittimazione del socio e della società ad esercitare l'azione di responsabilità è concorrente e disgiuntiva, nel caso in esame la partecipazione del socio all'atto di citazione della società deve intendersi Pt_ come un atto di intervento in ausilio di
La mala gestio lamentata
La violazione del divieto di concorrenza
Come noto, sugli amministratori di società di capitali gravano sia l'obbligazione generica di agire nell'espletamento dell'incarico con la diligenza tipica della funzione svolta (come richiedono gli art. 1176,
2° comma, 2476 c.c., 2392 c.c.), sia le obbligazioni previste da specifiche disposizioni di legge, tra cui quella di astenersi dal compiere l'attività vietata dall'art. 2390 c.c.
La norma appena citata, dettata in materia di s.p.a., vieta agli amministratori di esercitare attività concorrenziale per conto proprio o di terzi, o di assumere incarichi gestori o di direttori generali in società concorrenti, salvo che ricorra un'apposita autorizzazione da parte dell'assemblea.
pagina 3 di 6 Nel caso in esame, in cui per l'appunto è lamentata la responsabilità dell'amministratore di per Pt_1 violazione dell'art. 2390 c.c. – oltre che per violazione di obblighi di buona fede - il divieto previsto dalla disposizione indicata opera, in ogni caso, in ragione dell'espresso richiamo alla norma in parola, contenuto nello statuto, art. 14 lett. g).
Come ribadito da Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 23/05/2023, n. 14226, “per incorrere in violazione del divieto di concorrenza ai sensi dell'art. 2390 c.c., l'amministratore deve esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attività concorrenziale che consti di un complesso di atti coordinati ed unificati sul piano funzionale, non essendo sufficiente ad integrare tale fattispecie il compimento di un solo atto di concorrenza”.
Nella presente vicenda, le condotte denunciate dall'attrice – che ora si passano in rassegna – non integrano, ancorché complessivamente esaminate, la fattispecie illecita invocata.
ST ha dedotto in primo luogo il fatto che nel 2017 ha presentato a un proprio fornitore, Iron S.r.l., CP_1 un progetto imprenditoriale riguardante la futura società concorrente Flecte S.r.l.
La circostanza lamentata è generica, non essendo state fornite allegazioni sull'attività che avrebbe CP_1 concretamente compiuto, sui contenuti del progetto imprenditoriale, sui termini di coinvolgimento di e del fornitore, ciò che preclude in radice la possibilità di valutare la natura concorrenziale CP_1 dell'attività in questione e di apprezzarne il carattere effettivamente pregiudizievole. Pt_ ha poi indicato, quale atto compiuto in violazione dell'art. 2390 c.c., quello consistente nella costituzione di Flecte S.r.l. Pt_ In proposito è sufficiente evidenziare, già sulla base della stessa narrativa di che Flecte S.r.l. è stata costituita a ottobre 2019 da AI e da , e non da ha assunto l'incarico di Per_1 CP_1 CP_1 amministratore di Flecte S.r.l. soltanto a febbraio 2020, ossia in epoca successiva alla data di dimissioni da Pt_
A ben vedere, nessuna allegazione sufficientemente specifica è stata svolta in ordine al compimento, da parte dell'odierno convenuto, di attività gestoria di fatto in epoca anteriore alla data di cessazione Pt_ dell'incarico di amministratore in talché deve ritenersi insussistente l'illecito dedotto. Pt_ L'attrice ha poi lamentato la distrazione, ad opera di di un dipendente e di un fornitore di CP_1 rispettivamente Parte_2
Sul punto osserva il tribunale che lo storno, come noto, consiste in iniziative attraverso le quali un imprenditore si assicura le prestazioni lavorative dei dipendenti di un'altra società (o dei suoi fornitori). Se lo storno viene compiuto al fine di danneggiare l'azienda altrui, la condotta rileva anche autonomamente ai sensi dell'art. 2598, n. 3 c.c.
Al netto della mancata indicazione, da parte dell'attrice, delle iniziative che sarebbero state concretamente Pt_ adottate da per “indurre” e AI a cessare i rapporti con evidenzia il tribunale che l'ex CP_1 CP_2 dipendente, costituendo Flecte S.r.l. e divenendone amministratore, ha dato corso in via autonoma, pagina 4 di 6 ancorché previa interlocuzione con a un proprio progetto imprenditoriale, e non è confluito alle CP_1 dipendenze di altro imprenditore, tantomeno di Deve quindi escludersi in radice la ricorrenza di una CP_1 fattispecie di storno. Pt_ Analoghe considerazioni valgono anche per l'ex fornitore di che, per quanto si ricava dalla narrativa complessiva delle parti, non risulta essere divenuto, nella veste di imprenditore individuale, “fornitore” della s.r.l. di cui egli è socio e amministratore;
deve semmai ritenersi verosimile che l'apporto di AI nella Pt_ società concorrente di si sia manifestato in termini di conferimento, eventualmente anche in natura. Pt_ Tale circostanza si ricava dal fatto che nel 2018 ha intrattenuto rapporti commerciali proprio con
Flecte S.r.l. al fine di ottenere quei servizi (fornitura software per macchine piegatubi) che in precedenza erano offerti da AI quale imprenditore individuale. Ad ogni modo, anche ammettendo in ipotesi che
AI sia divenuto fornitore di Flecte S.r.l., non risulta comunque dimostrato alcun contributo causale di
CP_1
Le condotte addebitate all'odierno convenuto non costituiscono in definitiva violazione dell'art. 2390 c.c., né dell'art. 2598 c.c.
Sugli ulteriori illeciti Pt_ Parte attrice ha contestato a di aver richiesto a dicembre 2018 al personale di segreteria di di CP_1
Co attivarsi per effettuare, presso la compagnia IC , il passaggio da aziendale a privato dell'utenza da lui utilizzata.
La circostanza è stata ammessa in sede di interrogatorio formale da il quale ha precisato tuttavia che CP_1 in origine l'utenza in questione era a lui intestata, fino al 2015; in vista delle dimissioni, ha richiesto di avviare il passaggio dell'utenza contestato.
Le dichiarazioni aggiunte dall'odierno convenuto, non contestate da parte attrice, modificano ai sensi dell'art. 2734 c.c. l'efficacia del fatto confessato (aver richiesto alla segreteria di avviare il passaggio dell'utenza mobile), rideterminandone la portata. Come ribadito da Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
22/01/2018, n. 1530, “Nell'ipotesi di dichiarazioni aggiunte alla confessione, opera, ai sensi dell'art. 2734 cod. civ., il principio di inscindibilità, nel senso che la mancata contestazione di controparte comporta l'esonero del dichiarante dall'onere di provare i fatti aggiunti, assumendo, in tal caso, la dichiarazione valore di prova legale nel suo complesso, mentre solo quando la controparte contesta le dichiarazioni il confitente ha l'onere di provare i fatti aggiunti, restando affidato al giudice, in difetto di tale prova, l'apprezzamento dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni stesse”.
Anche qualora la richiesta in esame sia stata accolta dalla compagnia IC (dalla narrativa attorea sembra potersi dedurre che il passaggio non si è compiuto), osserva in ogni caso il collegio che la condotta contestata, anche laddove in ipotesi non conforme a buona fede, sarebbe comunque priva di effetti pagina 5 di 6 pregiudizievoli per la società. Conseguentemente, anche da questo punto di vista la pretesa risarcitoria non può essere accolta.
Sulla richiesta di restituzione del pc aziendale
L'attrice ha chiesto a di restituire il pc aziendale a lui assegnato. CP_1
Il convenuto non ha preso posizione al riguardo.
Sul punto si osserva che l'attrice non ha individuato il bene asseritamente trattenuto illegittimamente.
Dalla richiesta stragiudiziale del 25.7.2019 di restituzione del bene (doc. 20 att.) si ricava in vero che il pc portatile in questione, concesso in comodato d'uso a non era di proprietà della società attrice, bensì CP_1 di un soggetto terzo (“ditta CO De JU), talché difetta il presupposto stesso della restituzione.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza. Vengono liquidati in favore dell'odierno convenuto i compensi medi previsti per ciascuna attività espletata, tenuto conto del valore della causa e del conseguente scaglione applicabile (€ 52.000,01 – 260.000,00).
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta le domande attoree;
condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in Parte_1 Parte_1 favore di liquidate in € 14.103 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per Controparte_1 legge.
Brescia, 22.9.2025
Il giudice est. Il presidente dott. Davide Scaffidi dott. Raffaele Del Porto
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