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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/04/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2538/2022
Il giorno 17/04/2025, nella causa iscritta al n RG 2538 /2022
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2538/2022 promossa da:
, in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, in Via Antonio
Baiamonti n. 10, con l'avv. PIRAINO CARMELO ), dal quale C.F._1 rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in PIAZZA DON GIOVANNI MINZONI 9 00100 ROMA con l'avv.
LUPONIO SAMANTHA ) dal quale rappresentato e difeso giusta procura C.F._2 in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il in ha proposto opposizione al Parte_2 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 611/2022, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 26.5.2022, con cui gli è stato
2 di 5 ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 11.709,21, oltre interessi e spese Controparte_1 del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per la fornitura di gas, giuste fatture commerciali.
A sostegno dell'opposizione, ha eccepito la prescrizione del credito portato dalle fatture azionate ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.; nel merito, ha eccepito il difetto di titolarità del rapporto azionato dall'opposta, stante il subentro della società Mi.To.Klima s.r.l. a far data dal 1° novembre
2016 nel rapporto di somministrazione;
infine, ha contestato la quantificazione degli interessi di mora.
Si è costituita la sostenendo di aver tempestivamente interrotto il termine di Controparte_1 prescrizione con lettera di diffida del 17.1.2022 e disconoscendo il documento denominato
“dichiarazione liberatoria” prodotto dall'opponente.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. L'opposizione è fondata con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
Va anzitutto premesso che il prezzo della somministrazione di energia elettrica, gas o acqua da parte di un Ente fornitore di servizi, che venga pagato dall'utente annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo e deve ritenersi, pertanto, incluso nella previsione dell'art. 2948, comma 1, n. 4 c.c., con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del relativo credito, il cui principio informatore è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute e non richieste tempestivamente dal creditore (cfr. Cass. civ. n. 6209 del 21/06/1999; Cass. civ. n. 1442 del
27/01/2015)..
Pertanto, in considerazione della data di scadenza delle singole fatture allegate al ricorso monitorio e in assenza di prova della avvenuta ricezione di atti di messa in mora (la lettera del
17.1.2022 prodotta da parte convenuta-opposta non è corredata da alcuna attestazione di spedizione/ricezione), deve ritenersi che il termine quinquennale di prescrizione fosse già inutilmente spirato alla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto (31.5.2022) relativamente alle seguenti fatture:
-fatt. 005453/2016 del 01.12.2016 per € 1.202,00;
-fatt. 000493/2017 del 02.01.2017 per € 2.019,00;
3 di 5 -fatt. 000903/2017 del 01.02.2017 per € 3.323,00;
-fatt. 001473/2017 del 01.03.2017 per € 2.744,00;
-fatt. 001904/2017 del 01.04.2017 per € 2.036,00;
-fatt. 002469/2017 del 02.05.2017 per € 49,00.
Il credito relativo al corrispettivo della somministrazione di gas di cui alle fatture sopra elencate deve quindi ritenersi estinto per prescrizione.
Quanto all'unica fattura azionata per la quale, alla data di notifica del decreto ingiuntivo, non risultava ancora maturato il termine quinquennale di prescrizione (fatt. 002137/2018 del 03.09.2018 per € 336,21), l'eccezione di difetto di titolarità del rapporto dal lato attivo, sollevata da parte opponente, deve ritenersi fondata.
Invero, il Condominio opponente ha specificamente dedotto l'esistenza di un rapporto
“trilaterale” con la società Mi.To.Klima e la secondo il quale la prima fornirebbe il gas al CP_1
Condominio dopo averlo acquistato da e assumerebbe, quindi, in proprio i diritti e gli CP_1 obblighi derivanti dal rapporto di somministrazione con l'utente finale. Tale subentro nel rapporto di somministrazione, a far data dal 1.11.2017, risulta comprovato dalla scrittura privata del 27.9.2016, sottoscritta dal Condominio e dalla Mi.To.Klima s.r.l..
Parte convenuta-opposta non ha fornito alcuna ricostruzione alternativa del rapporto de quo, limitandosi a disconoscere la scrittura privata recante l'apparente sottoscrizione della CP_1 denominata “dichiarazione liberatoria”, ma senza specificamente contestare il coinvolgimento della
Mi.To.Klima s.r.l. nel rapporto di somministrazione con il odierno opponente, né Parte_1 dimostrare di aver eseguito la somministrazione di gas direttamente nei confronti del Condominio.
Pertanto, l'opposizione deve essere integralmente accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 611/2022, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 26.5.2022, così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
4 di 5 - condanna parte convenuta-opposta al pagamento in favore del opponente delle Parte_1 spese di lite, che liquida in € 3.532,50, di cui € 3.387,00 per compensi ed € 145,50 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 17 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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