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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/03/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 759/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
MAGISTRATURA LAVORO E PREVIDENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 759/2022
All'udienza del 10/03/2025 ore 09.51 mediante collegamento da remoto con teams davanti al Giudice, , compare per parte ricorrente l'Avv. Parte_1
PANZANI GUIDO che attesta la presenza del legale rappresentante dott. Pt_2
[...]
Per parte resistente è presente l'Avv. GRIECO GIACINTO anche in sostituzione dell'avv. Nannizzi. I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione invita alla discussione. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.
I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 20.55, in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Parte_1
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Tribunale Ordinario di Lucca
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente Parte_1
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 759/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ANDREUCCI MARIO e dell'avv. PANZANI GUIDO Parte_3 ricorrente e
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. GRIECO GIACINTO e dell'avv. NANNIZZI
[...]
SILVIA resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione CP_ La società ricorrente agiva in giudizio chiedendo di “accertare e dichiarare che il tasso dei premi applicabile alla per l'anno 2022 deve essere ridotto in proporzione alla esclusione della Parte_3 riconducibilità alla delle malattie professionali riconosciute ai predetti lavoratori;
- in ogni caso, Parte_3 accertare e dichiarare l'illegittimità dell'aumento del premio assicurativo di per l'anno 2022 in Parte_3
CP_ dipendenza delle malattie professionali riconosciute dall' nella subordinatissima ipotesi in cui dovesse essere confermata la natura professionale derivata dalle mansioni svolte presso la società ricorrente e dovesse essere riconosciuto come legittimo l'aumento del premio, accertare e dichiarare che, ai fini del calcolo della oscillazione del tasso di tariffa applicabile a per l'anno 2022, ai lavoratori Parte_3 Pt_4
e deve essere riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica, Pt_5 Pt_6 eventualmente connesso alle attività lavorative espletate presso inferiore al 6%, con conseguente Pt_3 eliminazione dal calcolo per la determinazione del tasso di tariffa applicabile per l'anno 2022 CP_ dell'indennizzo in capitale già erogato dall' agli stessi lavoratori.”
In particolare, rilevava che non ci fosse nesso di causalità fra le malattie riconosciute dall' come di CP_1 origine professionale ai lavoratori , ed e l'attività lavorativa Parte_7 Parte_8 Parte_9
1 CP_ dagli stessi prestata presso la con conseguente illegittimità dell'aumento operato da dei Parte_3 tassi dei premi dovuti dalla società. CP_ Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo in via preliminare l'inammissibilità, improponibilità della domanda di accertamento dell'estraneità delle malattie professionali alla determinazione del tasso premi . CP_1
Il ricorso è infondato e va rigettato.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La è una società facente parte del Gruppo Sofidel, leader nel settore della produzione della Parte_3 carta per uso domestico ed igienico, con stabilimenti dislocati sia in Italia;
in data 06.12.2021 la società riceveva la comunicazione dal Direttore della sede di relativa al tasso applicabile per l'anno CP_1 CP_1
2022. Con ricorso in sede amministrativa in data 23.12.2021 la ricorrente contestava la riconducibilità alla matrice professionale, e quindi alle prestazioni svolte presso delle malattie professionali Parte_3
CP_ riconosciute da parte dell' ad alcuni lavoratori e precisamente ai sig.ri , Parte_10 Parte_7
, e Con provvedimento del 16.02.2022 il direttore della sede
[...] Parte_8 Parte_9
di accogliendo parzialmente il ricorso, disponeva l'annullamento in autotutela CP_1 CP_1 dell'attribuzione del rischio alla PAT 7520836 quanto al caso del sig. (tendinopatia Parte_10 degenerativa della spalla destra), del sig. (limitatamente alla sindrome del tunnel carpale); Parte_7 confermava invece la eziopatogenesi lavorativa delle malattie che avevano colpito i sig.ri Parte_7
(nel suo caso discopatie multiple), (per quanto riguarda la tendinopatia bilaterale alla spalla Parte_8 destra e sinistra) e infine (per quanto riguarda discopatie multiple / ernia discale lombare). Parte_9
La società contestava la sussistenza del nesso causale fra le malattie riconosciute dall come di CP_1 origine professionale ai lavoratori , ed e l'attività lavorativa Parte_7 Parte_8 Parte_9 dagli stessi prestata presso la . Parte_3
Deve evidenziarsi tuttavia che nei casi contestati dalla ricorrente è pacifico per stessa ammissione della società che vi è stata esposizione al rischio tuttavia nei limiti della soglia tollerabile, ragione evidentemente CP_ che ha determinato l' a non agire in regresso nei confronti della Pt_3
CP_ L' proceda al riconoscimento della natura professionale delle malattie in maniera oggettiva ossia a prescindere dalla sussistenza di profili di colpa in capo al datore di lavoro accertando l'esposizione al rischio;
laddove vi siano poi profili di responsabilità agisce in regresso nei confronti dello stesso.
Ebbene è ovvio che una determinata patologia può avere origine multifattoriale ma ciò di per sé non esclude l'indennizzabilità se più sono i fattori che ne hanno determinato l'insorgenza a meno che non emerga che solo uno sia stato determinante nella eziologia degli eventi.
Nel caso di specie la parte ricorrente non ha avanzato alcuna richiesta probatoria idonea a provare la sussistenza di una concausa da sola determinante la malattia professionale idonea a far ritenere, come
2 previsto, “esclusi dal computo delle giornate lavorative equivalenti gli eventi lesivi per i quali, in seguito ad azione di surroga, sia stata accertata la responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro, a prescindere CP_ dagli oneri effettivamente recuperati dall' (non ha formulato tempestivamente alcun capitolo di prova in ordine alla determinazione di altri fattori di rischio che hanno da soli determinato la malattia). Non può in tal senso ritenersi dirimenti il doc. 20 relativo a post del profilo facebook del lavoratore . Parte_9
L'azienda non ha fatto alcuna contestazione al momento dell'inoltro della richiesta di malattia professionale da parte dei lavoratori ben avendo potuto indicare eventuali motivi ostativi o la mancanza di connessione.
Invero, l'art. 27 del d.p.r. 1124/1965 prescrive che “La spesa dell'assicuratore è a esclusivo carico del datore di lavoro”; l'art. 39, secondo comma, dello stesso decreto, inequivocabilmente prevede che “Le tariffe dei premi e dei contributi sono determinate in modo da comprendere l'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione.”; l'art. 40, terzo comma, della medesima fonte, stabilisce che “La tariffa stabilisce tassi di premio nella misura corrispondente al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate, in modo da comprendere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'art. 39”; l'art. 41, ancora, dispone che “La tariffa stabilisce tassi di premio nella misura corrispondente al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate, in modo da comprendere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'art. 39”. L'art. 3, comma 3, del d.lgs. 38/2000 recita “Ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle lavorazioni in essa comprese, il tasso di premio nella misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale in modo da includere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'articolo 39 del testo unico”. Da ultimo, l'art. 22 del D.M. 12.12.00 di approvazione delle tariffe (che ha valore di regolamento delegato) dispone che “Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell'attività, il tasso medio di tariffa è ogni anno suscettibile di una oscillazione in riduzione o in aumento determinata, ai sensi dei commi 6 e 7, in relazione all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali dell'azienda, tenuto conto del tasso specifico aziendale e del numero lavoratori-anno del periodo.”
Dalle disposizioni sopra riportate si evince che nel sistema assicurativo le imprese assicuratrici CP_1 devono farsi interamente carico, attraverso i premi, dei sinistri (infortuni/malattie) occorsi nel periodo di competenza, senza che rilevi alcun profilo di colpa, ma solo l'esposizione ad uno specifico rischio per la salute derivante dalle lavorazioni svolte e senza che siano previsti meccanismi di riparto dell'aggravio assicurativo a carico di altre imprese per eventuali contributi concausali pregressi.
Peraltro, vale pure la pena di evidenziare che, anche dopo la novella del D.lgs. 38/00, il tasso aziendale non è collegato esclusivamente alla rilevazione di eventi infortunistici a carico dell'impresa, essendo calcolato sulla base di una ponderazione del tasso medio di verificazione dei sinistri su base nazionale con canone di mutualità tra le imprese e a tutela dell'equilibrio finanziario dell'assicuratore. Infatti, come chiarito dalla costante giurisprudenza del S.C. “Ai fini della determinazione del premio dovuto dalle aziende industriali per l'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
3 professionali, nel calcolo del tasso specifico aziendale devono essere inclusi gli oneri presunti (che si traducono nella riserva sinistri, ossia nella somma destinata a coprire oneri non determinabili attualmente in via definitiva), da distribuirsi secondo un criterio di probabilità basato su gruppi di imprese, in modo che il rischio venga ripartito secondo il criterio mutualistico, proprio dell'assicurazione, atteso che il tasso aziendale non si riferisce all'andamento infortunistico della singola impresa, bensì al rapporto tra l'andamento infortunistico in ciascuna categoria di lavorazione, il numero dei lavoratori assicurati nelle singole imprese, nonché le loro retribuzioni. Tale meccanismo corrisponde ad un principio di mutualità tra le imprese assicuranti che - salvaguardando l'equilibrio finanziario dell'ente assicuratore e ripartendo gli effetti dei sinistri fra le imprese - consente di evitare che l'assenza di eventi dannosi per una pluralità di imprese e la conseguente riduzione contributiva, eventualmente assai consistente nel complesso, si traduca in un pesante aggravio per le imprese colpite da sinistri o si ripercuota sul bilancio dell'ente assicuratore, mentre l'assenza di sinistri per la singola azienda può eventualmente comportare per quest'ultima il beneficio di una riduzione del tasso, una volta che questo sia stato determinato previa inclusione della detta riserva” (Cass. Sez. Lav. n. 7668/2010).
La giurisprudenza precisa che, a fronte della determinazione dell' di aumentare il tasso di rischio e, CP_1 conseguentemente, il premio assicurativo dovuto dal datore di lavoro, facendo carico allo stesso degli oneri sostenuti per prestazioni assicurative erogate a seguito del verificarsi di uno o più episodi dell'evento assicurato, è onere del datore di lavoro che agisce in accertamento del proprio diritto di corrispondere un premio assicurativo inferiore, allegare e provare i fatti (che si qualificano costitutivi o impeditivi a seconda che si pretenda la ripetizione dell'indebito o come nella specie il mero accertamento del diritto a corrispondere un premio inferiore oppure che si eccepisca l'infondatezza di una pretesa contributiva avanzata da ) posti a fondamento della propria pretesa (cfr. in tal senso, Cass. n. 17781/2004 e n. CP_1
778/1995).
Orbene come anche recentemente affermato dalla giurisprudenza che ha esaminato una fattispecie avente la stessa causa petendi in una causa promossa dinanzi al Tribunale di Grosseto, “Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41
c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta ed remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni deve escludersi l'esistenza del nesso causale richiesto dalla legge” (cfr. Cass. Sez. Lav. 4 giugno 2008, n. 14770; Cass. Sez. Lav. n. 13361/2011).
Il principio comporta che laddove non sia escluso il rischio lavorativo o la sua idoneità, la patologia contratta dal lavoratore viene indennizzata dall' perché comunque determinata, anche in termini di CP_1
4 concausalità, dalle lavorazioni svolte. Il medesimo principio deve intendersi improntare anche l'obbligo di versamento delle maggiorazioni di premio assicurativo, mentre non è rinvenibile alcuna norma nell'ambito del D.p.r. n. 1124/1965 ovvero del D.lgs. n. 38/2000 che consenta una ripartizione dell'aggravio di premio conseguente al verificarsi della malattia professionale, tra tutte le aziende presso le quali il lavoratore interessato abbia prestato servizio. Coerentemente il sistema, di cui invece la società lamenta l'iniquità, costruito sulla addebitabilità del sinistro in capo all'ultimo datore di lavoro presso il quale il lavoratore ha prestato la sua attività lavorativa anche per patologie a lungolatenti, come quella di specie, risponde all'esigenza di individuare un criterio di oggettiva attendibilità, per quanto in termini presuntivi ed assicura nel contempo una generale ripartizione del rischio tra tutte le imprese del medesimo settore produttivo.
Quanto al criterio, la presunzione resta comunque superabile con la dimostrazione da parte dell'ultimo datore di lavoro dell'esclusione del proprio contributo causale, ovvero con l'accertata riconduzione, in termini medico legali, dell'insorgenza e della stabilizzazione dei postumi della malattia in epoca anteriore all'assunzione..” (Corte di Appello di Firenze Sez. Lav. 13.03- 14.05.14 n. 302, causa OX SP
). CP_2
La Suprema Corte ha chiarito che incombe sul datore di lavoro l'onere probatorio ai fini dell'esclusione della natura professionale delle malattie e della causa lavorativa degli infortuni: Il datore di lavoro che - in presenza di oneri effettivamente sostenuti dall' per l'erogazione di prestazioni assicurative ai CP_1 lavoratori dell'azienda, per un ammontare tale da implicare oscillazione in aumento del tasso specifico aziendale - assuma di essere tenuto al versamento di un premio di importo inferiore a quello preteso dall' stesso, assume necessariamente la giuridica inefficacia, nei propri confronti, del fatto costitutivo CP_1 di siffatta pretesa, solo in tal guisa potendo sottrarsi alle obbligazioni nascenti dal rapporto di assicurazione e dalla specifica disciplina della determinazione dei premi. Ne consegue, in applicazione dei criteri di distribuzione dell'onere della prova dettati dall'art. 2697 cod. civ., che incombe al datore di lavoro l'onere di fornire al giudice la dimostrazione dei fatti sui quali fonda la propria eccezione o la propria domanda.”
(Cass. civ, Sez. Lav., 21 agosto 2019, n. 21563).
Deve evidenziarsi che nel caso di specie si tratta di malattie tabellate e seppure la presunzione in questione non sia assoluta, occorre che la prova contraria attinga ad un fattore causale dotato di efficacia esclusiva, idonea a superare l'efficacia della prova presuntiva dell'accertata esposizione professionale e della tabella.
Il ricorso va quindi rigettato.
La complessità e la novità della materia del contendere giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
5 - Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 10 marzo 2025
Il Giudice dott. Parte_1
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
6
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
MAGISTRATURA LAVORO E PREVIDENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 759/2022
All'udienza del 10/03/2025 ore 09.51 mediante collegamento da remoto con teams davanti al Giudice, , compare per parte ricorrente l'Avv. Parte_1
PANZANI GUIDO che attesta la presenza del legale rappresentante dott. Pt_2
[...]
Per parte resistente è presente l'Avv. GRIECO GIACINTO anche in sostituzione dell'avv. Nannizzi. I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione invita alla discussione. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.
I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 20.55, in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Parte_1
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Tribunale Ordinario di Lucca
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente Parte_1
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 759/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ANDREUCCI MARIO e dell'avv. PANZANI GUIDO Parte_3 ricorrente e
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. GRIECO GIACINTO e dell'avv. NANNIZZI
[...]
SILVIA resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione CP_ La società ricorrente agiva in giudizio chiedendo di “accertare e dichiarare che il tasso dei premi applicabile alla per l'anno 2022 deve essere ridotto in proporzione alla esclusione della Parte_3 riconducibilità alla delle malattie professionali riconosciute ai predetti lavoratori;
- in ogni caso, Parte_3 accertare e dichiarare l'illegittimità dell'aumento del premio assicurativo di per l'anno 2022 in Parte_3
CP_ dipendenza delle malattie professionali riconosciute dall' nella subordinatissima ipotesi in cui dovesse essere confermata la natura professionale derivata dalle mansioni svolte presso la società ricorrente e dovesse essere riconosciuto come legittimo l'aumento del premio, accertare e dichiarare che, ai fini del calcolo della oscillazione del tasso di tariffa applicabile a per l'anno 2022, ai lavoratori Parte_3 Pt_4
e deve essere riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica, Pt_5 Pt_6 eventualmente connesso alle attività lavorative espletate presso inferiore al 6%, con conseguente Pt_3 eliminazione dal calcolo per la determinazione del tasso di tariffa applicabile per l'anno 2022 CP_ dell'indennizzo in capitale già erogato dall' agli stessi lavoratori.”
In particolare, rilevava che non ci fosse nesso di causalità fra le malattie riconosciute dall' come di CP_1 origine professionale ai lavoratori , ed e l'attività lavorativa Parte_7 Parte_8 Parte_9
1 CP_ dagli stessi prestata presso la con conseguente illegittimità dell'aumento operato da dei Parte_3 tassi dei premi dovuti dalla società. CP_ Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo in via preliminare l'inammissibilità, improponibilità della domanda di accertamento dell'estraneità delle malattie professionali alla determinazione del tasso premi . CP_1
Il ricorso è infondato e va rigettato.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La è una società facente parte del Gruppo Sofidel, leader nel settore della produzione della Parte_3 carta per uso domestico ed igienico, con stabilimenti dislocati sia in Italia;
in data 06.12.2021 la società riceveva la comunicazione dal Direttore della sede di relativa al tasso applicabile per l'anno CP_1 CP_1
2022. Con ricorso in sede amministrativa in data 23.12.2021 la ricorrente contestava la riconducibilità alla matrice professionale, e quindi alle prestazioni svolte presso delle malattie professionali Parte_3
CP_ riconosciute da parte dell' ad alcuni lavoratori e precisamente ai sig.ri , Parte_10 Parte_7
, e Con provvedimento del 16.02.2022 il direttore della sede
[...] Parte_8 Parte_9
di accogliendo parzialmente il ricorso, disponeva l'annullamento in autotutela CP_1 CP_1 dell'attribuzione del rischio alla PAT 7520836 quanto al caso del sig. (tendinopatia Parte_10 degenerativa della spalla destra), del sig. (limitatamente alla sindrome del tunnel carpale); Parte_7 confermava invece la eziopatogenesi lavorativa delle malattie che avevano colpito i sig.ri Parte_7
(nel suo caso discopatie multiple), (per quanto riguarda la tendinopatia bilaterale alla spalla Parte_8 destra e sinistra) e infine (per quanto riguarda discopatie multiple / ernia discale lombare). Parte_9
La società contestava la sussistenza del nesso causale fra le malattie riconosciute dall come di CP_1 origine professionale ai lavoratori , ed e l'attività lavorativa Parte_7 Parte_8 Parte_9 dagli stessi prestata presso la . Parte_3
Deve evidenziarsi tuttavia che nei casi contestati dalla ricorrente è pacifico per stessa ammissione della società che vi è stata esposizione al rischio tuttavia nei limiti della soglia tollerabile, ragione evidentemente CP_ che ha determinato l' a non agire in regresso nei confronti della Pt_3
CP_ L' proceda al riconoscimento della natura professionale delle malattie in maniera oggettiva ossia a prescindere dalla sussistenza di profili di colpa in capo al datore di lavoro accertando l'esposizione al rischio;
laddove vi siano poi profili di responsabilità agisce in regresso nei confronti dello stesso.
Ebbene è ovvio che una determinata patologia può avere origine multifattoriale ma ciò di per sé non esclude l'indennizzabilità se più sono i fattori che ne hanno determinato l'insorgenza a meno che non emerga che solo uno sia stato determinante nella eziologia degli eventi.
Nel caso di specie la parte ricorrente non ha avanzato alcuna richiesta probatoria idonea a provare la sussistenza di una concausa da sola determinante la malattia professionale idonea a far ritenere, come
2 previsto, “esclusi dal computo delle giornate lavorative equivalenti gli eventi lesivi per i quali, in seguito ad azione di surroga, sia stata accertata la responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro, a prescindere CP_ dagli oneri effettivamente recuperati dall' (non ha formulato tempestivamente alcun capitolo di prova in ordine alla determinazione di altri fattori di rischio che hanno da soli determinato la malattia). Non può in tal senso ritenersi dirimenti il doc. 20 relativo a post del profilo facebook del lavoratore . Parte_9
L'azienda non ha fatto alcuna contestazione al momento dell'inoltro della richiesta di malattia professionale da parte dei lavoratori ben avendo potuto indicare eventuali motivi ostativi o la mancanza di connessione.
Invero, l'art. 27 del d.p.r. 1124/1965 prescrive che “La spesa dell'assicuratore è a esclusivo carico del datore di lavoro”; l'art. 39, secondo comma, dello stesso decreto, inequivocabilmente prevede che “Le tariffe dei premi e dei contributi sono determinate in modo da comprendere l'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione.”; l'art. 40, terzo comma, della medesima fonte, stabilisce che “La tariffa stabilisce tassi di premio nella misura corrispondente al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate, in modo da comprendere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'art. 39”; l'art. 41, ancora, dispone che “La tariffa stabilisce tassi di premio nella misura corrispondente al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate, in modo da comprendere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'art. 39”. L'art. 3, comma 3, del d.lgs. 38/2000 recita “Ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle lavorazioni in essa comprese, il tasso di premio nella misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale in modo da includere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'articolo 39 del testo unico”. Da ultimo, l'art. 22 del D.M. 12.12.00 di approvazione delle tariffe (che ha valore di regolamento delegato) dispone che “Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell'attività, il tasso medio di tariffa è ogni anno suscettibile di una oscillazione in riduzione o in aumento determinata, ai sensi dei commi 6 e 7, in relazione all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali dell'azienda, tenuto conto del tasso specifico aziendale e del numero lavoratori-anno del periodo.”
Dalle disposizioni sopra riportate si evince che nel sistema assicurativo le imprese assicuratrici CP_1 devono farsi interamente carico, attraverso i premi, dei sinistri (infortuni/malattie) occorsi nel periodo di competenza, senza che rilevi alcun profilo di colpa, ma solo l'esposizione ad uno specifico rischio per la salute derivante dalle lavorazioni svolte e senza che siano previsti meccanismi di riparto dell'aggravio assicurativo a carico di altre imprese per eventuali contributi concausali pregressi.
Peraltro, vale pure la pena di evidenziare che, anche dopo la novella del D.lgs. 38/00, il tasso aziendale non è collegato esclusivamente alla rilevazione di eventi infortunistici a carico dell'impresa, essendo calcolato sulla base di una ponderazione del tasso medio di verificazione dei sinistri su base nazionale con canone di mutualità tra le imprese e a tutela dell'equilibrio finanziario dell'assicuratore. Infatti, come chiarito dalla costante giurisprudenza del S.C. “Ai fini della determinazione del premio dovuto dalle aziende industriali per l'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
3 professionali, nel calcolo del tasso specifico aziendale devono essere inclusi gli oneri presunti (che si traducono nella riserva sinistri, ossia nella somma destinata a coprire oneri non determinabili attualmente in via definitiva), da distribuirsi secondo un criterio di probabilità basato su gruppi di imprese, in modo che il rischio venga ripartito secondo il criterio mutualistico, proprio dell'assicurazione, atteso che il tasso aziendale non si riferisce all'andamento infortunistico della singola impresa, bensì al rapporto tra l'andamento infortunistico in ciascuna categoria di lavorazione, il numero dei lavoratori assicurati nelle singole imprese, nonché le loro retribuzioni. Tale meccanismo corrisponde ad un principio di mutualità tra le imprese assicuranti che - salvaguardando l'equilibrio finanziario dell'ente assicuratore e ripartendo gli effetti dei sinistri fra le imprese - consente di evitare che l'assenza di eventi dannosi per una pluralità di imprese e la conseguente riduzione contributiva, eventualmente assai consistente nel complesso, si traduca in un pesante aggravio per le imprese colpite da sinistri o si ripercuota sul bilancio dell'ente assicuratore, mentre l'assenza di sinistri per la singola azienda può eventualmente comportare per quest'ultima il beneficio di una riduzione del tasso, una volta che questo sia stato determinato previa inclusione della detta riserva” (Cass. Sez. Lav. n. 7668/2010).
La giurisprudenza precisa che, a fronte della determinazione dell' di aumentare il tasso di rischio e, CP_1 conseguentemente, il premio assicurativo dovuto dal datore di lavoro, facendo carico allo stesso degli oneri sostenuti per prestazioni assicurative erogate a seguito del verificarsi di uno o più episodi dell'evento assicurato, è onere del datore di lavoro che agisce in accertamento del proprio diritto di corrispondere un premio assicurativo inferiore, allegare e provare i fatti (che si qualificano costitutivi o impeditivi a seconda che si pretenda la ripetizione dell'indebito o come nella specie il mero accertamento del diritto a corrispondere un premio inferiore oppure che si eccepisca l'infondatezza di una pretesa contributiva avanzata da ) posti a fondamento della propria pretesa (cfr. in tal senso, Cass. n. 17781/2004 e n. CP_1
778/1995).
Orbene come anche recentemente affermato dalla giurisprudenza che ha esaminato una fattispecie avente la stessa causa petendi in una causa promossa dinanzi al Tribunale di Grosseto, “Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41
c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta ed remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni deve escludersi l'esistenza del nesso causale richiesto dalla legge” (cfr. Cass. Sez. Lav. 4 giugno 2008, n. 14770; Cass. Sez. Lav. n. 13361/2011).
Il principio comporta che laddove non sia escluso il rischio lavorativo o la sua idoneità, la patologia contratta dal lavoratore viene indennizzata dall' perché comunque determinata, anche in termini di CP_1
4 concausalità, dalle lavorazioni svolte. Il medesimo principio deve intendersi improntare anche l'obbligo di versamento delle maggiorazioni di premio assicurativo, mentre non è rinvenibile alcuna norma nell'ambito del D.p.r. n. 1124/1965 ovvero del D.lgs. n. 38/2000 che consenta una ripartizione dell'aggravio di premio conseguente al verificarsi della malattia professionale, tra tutte le aziende presso le quali il lavoratore interessato abbia prestato servizio. Coerentemente il sistema, di cui invece la società lamenta l'iniquità, costruito sulla addebitabilità del sinistro in capo all'ultimo datore di lavoro presso il quale il lavoratore ha prestato la sua attività lavorativa anche per patologie a lungolatenti, come quella di specie, risponde all'esigenza di individuare un criterio di oggettiva attendibilità, per quanto in termini presuntivi ed assicura nel contempo una generale ripartizione del rischio tra tutte le imprese del medesimo settore produttivo.
Quanto al criterio, la presunzione resta comunque superabile con la dimostrazione da parte dell'ultimo datore di lavoro dell'esclusione del proprio contributo causale, ovvero con l'accertata riconduzione, in termini medico legali, dell'insorgenza e della stabilizzazione dei postumi della malattia in epoca anteriore all'assunzione..” (Corte di Appello di Firenze Sez. Lav. 13.03- 14.05.14 n. 302, causa OX SP
). CP_2
La Suprema Corte ha chiarito che incombe sul datore di lavoro l'onere probatorio ai fini dell'esclusione della natura professionale delle malattie e della causa lavorativa degli infortuni: Il datore di lavoro che - in presenza di oneri effettivamente sostenuti dall' per l'erogazione di prestazioni assicurative ai CP_1 lavoratori dell'azienda, per un ammontare tale da implicare oscillazione in aumento del tasso specifico aziendale - assuma di essere tenuto al versamento di un premio di importo inferiore a quello preteso dall' stesso, assume necessariamente la giuridica inefficacia, nei propri confronti, del fatto costitutivo CP_1 di siffatta pretesa, solo in tal guisa potendo sottrarsi alle obbligazioni nascenti dal rapporto di assicurazione e dalla specifica disciplina della determinazione dei premi. Ne consegue, in applicazione dei criteri di distribuzione dell'onere della prova dettati dall'art. 2697 cod. civ., che incombe al datore di lavoro l'onere di fornire al giudice la dimostrazione dei fatti sui quali fonda la propria eccezione o la propria domanda.”
(Cass. civ, Sez. Lav., 21 agosto 2019, n. 21563).
Deve evidenziarsi che nel caso di specie si tratta di malattie tabellate e seppure la presunzione in questione non sia assoluta, occorre che la prova contraria attinga ad un fattore causale dotato di efficacia esclusiva, idonea a superare l'efficacia della prova presuntiva dell'accertata esposizione professionale e della tabella.
Il ricorso va quindi rigettato.
La complessità e la novità della materia del contendere giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
5 - Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 10 marzo 2025
Il Giudice dott. Parte_1
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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