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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/11/2025, n. 4722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4722 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3237/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa NA SC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3237/2021 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GHIRARDI Parte_1 C.F._1
LO ON e dell'avv. VALENTINI SILVIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FELAPPI Controparte_1 C.F._2
TO
CONVENUTO
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, conveniva Parte_2 in giudizio il sig. deducendo quanto segue. Controparte_1
Nel mese di gennaio 2019 il sig. avrebbe contattato al fine CP_1 Controparte_2 di richiedergli un prestito di 20.000,00 euro per poter acquistare un camioncino da utilizzare nell'esercizio della propria attività di commerciante nel settore agroalimentare e lo stesso, gli avrebbe garantito la restituzione di tale somma non oltre il 31.12.2019.
1 In data 8.2.2019 mutuava al convenuto la somma di 20.000,00 euro a mezzo Parte_2 di due assegni circolari (docc. 2 e 3) incassati dal sig. il quale non restituiva l'importo CP_1 all'attore neppure a seguito dell'intimazione di pagamento effettuata in data 20.11.2020 (doc. 4).
Chiedeva di condannare il convenuto al pagamento/restituzione in proprio favore della somma di
20.000,00 euro oltre interessi dalla domanda al saldo, oltre eventualmente alla condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c.
ritualmente costituitosi in giudizio eccepiva la mancata dimostrazione da parte Controparte_1 dell'attore circa la natura della dazione di denaro ed esponeva di aver ricevuto tale somma a titolo di donazione ed inoltre, deduceva che l'attore non avrebbe allegato alcuna documentazione in riferimento alle presunte richieste per la restituzione della somma né alcuna documentazione firmata dal convenuto in cui si dichiarava che lo stesso si impegnava a restituire il denaro entro una tale data o addirittura con precisi interessi da applicarsi.
Chiedeva preliminarmente di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art.700 c.p.c. e nel merito, respingere tutte le domande formulate nei confronti dell'odierno resistente posta la natura della dazione di denaro da qualificarsi quale donazione indiretta.
In data 21.10.2021 veniva disposto il mutamento del rito speciale in rito ordinario.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale del convenuto e prova testimoniale.
All'esito della prova orale, la causa è stata fissata a precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
Dall'analisi degli atti e dei documenti di causa emerge quanto segue.
La vicenda trae origine dalla dazione di una somma di denaro pari a 20.000,00 euro da parte del in favore di A tal riguardo, l'attore sosteneva di aver Controparte_2 Controparte_1 mutuato tale somma al convenuto e agiva in giudizio al fine di poter ottenere la restituzione della stessa per contro, il convenuto sosteneva di aver ricevuto la suddetta somma a titolo di donazione.
La tesi sostenuta dall'attore trova pieno riscontro dalle risultanze documentali, mediante le quali si evince che in data 8.2.2019 ha erogato l'importo di 20.000,00 euro in Parte_2 favore del sig. nello specifico, ha emesso due assegni circolari dell'importo di 10.000,00 CP_1 euro cadauno (docc. 2 e 3 parte attrice), i quali recano la dicitura “prestito a Controparte_1 ciò a riprova del titolo per il quale è stata effettuata la dazione del danaro, peraltro, risulta pacifico ed incontestato che tali assegni sono stati posti all'incasso dal convenuto.
Ciò posto, non coglie nel segno la tesi sostenuta dal convenuto, il quale asseriva che la dazione di danaro sarebbe stata effettuata a titolo di liberalità da parte del Monsignor Tale assunto Pt_2 risulta privo di fondamento posto che, il convenuto non ha fornito alcun elemento probatorio a
2 sostegno della propria tesi considerato anche che, la donazione ai sensi dell'art.782 c.c. “deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio” e inoltre, è necessaria la presenza, non derogabile dalle parti, di due testimoni. Come noto il rigore formale, che deve assistere la donazione, è connesso alla particolare debolezza dell'elemento causale, che si esaurirebbe nell'unilaterale intento liberale di arricchire il donatario. La debolezza causale dell'atto nel quale all'attribuzione patrimoniale non si oppone alcuna controprestazione, sarebbe pertanto controbilanciata da un supplemento di forma. Sul punto, per consolidata giurisprudenza "È nulla per difetto della forma solenne prescritta dall'art. 782 c.c. la donazione realizzatasi mediante consegna di assegni di conto corrente, il cui importo non possa considerarsi modico (cfr. Tribunale Roma, 18/05/1982, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26746 del
06/11/2008) e ancora “Le liberalità attuate a mezzo di titoli di credito non sono donazioni indirette, ma donazioni dirette. Qualora un assegno bancario venga emesso a titolo di donazione,
l'opponibilità, nel rapporto diretto con il prenditore, di tale contratto sottostante implica anche la possibilità di dedurre la nullità della donazione medesima, per carenza della prescritta forma” (Cass. 30 luglio 1990, n. 7647). Rientra dunque nel perimetro della donazione diretta l'elargizione di somme di denaro di importo non modico mediante assegni circolari (Cass. Sent.
n. 18275/17).
Alla luce del suesposto principio, ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario salvo che ricorra l'ipotesi di donazione di modico valore.
Ciò premesso, è evidente che l'asserita presunta donazione sarebbe nulla per vizio di forma e in ogni caso, il convenuto non ha assolto l'onere probatorio gravante a suo carico in quanto non ha provato che si trattasse effettivamente di una donazione posto che, non ha comprovato l'esistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie della donazione invocata in giudizio, ovverossia l'incondizionato spirito di liberalità dell'attore nei propri confronti né ha comprovato che si potesse configurare nel caso di specie una donazione di modico valore, la quale ai sensi dell'art. 783 c.c. “è valida anche se manca l'atto pubblico” posto che “al donatario l'obbligo di provare il carattere modico della donazione, ossia che il suo valore non è stato in grado di incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante, anche in relazione al rapporto esistente tra le parti.” (cfr. Tribunale Ascoli Piceno, 29/1/2021 n. 65) e ancora “grava su chi eccepisce tale circostanza per sottrarsi all'applicazione del regime formale previsto per le donazioni ordinarie, non potendo il giudice fondare la propria valutazione su approcci aprioristici o approssimativi che stabiliscano una relazione di biunivocità necessaria tra status personale e ricchezze possedute in assenza di riscontri obiettivi” dovendo invece essere forniti elementi concreti documentali circa l'effettiva consistenza patrimoniale del soggetto.
3 Inoltre, la testimonianza resa dalla sig.ra appare inconferente posto che, le Parte_3 dichiarazioni rese dalla medesima non hanno trovato riscontro probatorio alcuno in corso di causa, né a livello documentale, pertanto, restano dichiarazioni isolate in un contesto probatorio del tutto lacunoso.
Da quanto detto ne consegue che il convenuto non ha assolto l'onere probatorio gravante a suo carico, pertanto, lo stesso è tenuto a restituire al Monsignor la somma di 20.000,00 euro Pt_2 ricevuta dal medesimo posto che, non vi è alcuna causa giustificativa per trattenerla. All'importo vanno aggiunti gli interessi legali richiesti dalla domanda giudiziale.
Non sussistono i presupposti di cui alla condanna ex art. 96 c.p.c. in considerazione della mancanza di prova dell'an e quantum dei pregiudizi derivati sull'istante dall'esercizio dell'azione e diversi da quelli che possano essere ristorati mediante la condanna al pagamento delle spese processuali, né il potere del giudice di liquidare il danno anche d'ufficio esime l'interessato dall'onere di fornire la prova circa la sussistenza del danno subito e del collegamento di questo con le condotte considerate illecite dalla norma.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.895,05 di cui euro 3.387,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio e introduttiva, minimi per istruttoria e decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta e del valore della causa) ed euro 508,05 per spese generali oltre iva, cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Condanna parte convenuta alla restituzione in favore di parte attrice dell'importo di 20.000,00 euro oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 5 novembre 2025
Il Giudice
NA SC
4
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa NA SC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3237/2021 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GHIRARDI Parte_1 C.F._1
LO ON e dell'avv. VALENTINI SILVIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FELAPPI Controparte_1 C.F._2
TO
CONVENUTO
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, conveniva Parte_2 in giudizio il sig. deducendo quanto segue. Controparte_1
Nel mese di gennaio 2019 il sig. avrebbe contattato al fine CP_1 Controparte_2 di richiedergli un prestito di 20.000,00 euro per poter acquistare un camioncino da utilizzare nell'esercizio della propria attività di commerciante nel settore agroalimentare e lo stesso, gli avrebbe garantito la restituzione di tale somma non oltre il 31.12.2019.
1 In data 8.2.2019 mutuava al convenuto la somma di 20.000,00 euro a mezzo Parte_2 di due assegni circolari (docc. 2 e 3) incassati dal sig. il quale non restituiva l'importo CP_1 all'attore neppure a seguito dell'intimazione di pagamento effettuata in data 20.11.2020 (doc. 4).
Chiedeva di condannare il convenuto al pagamento/restituzione in proprio favore della somma di
20.000,00 euro oltre interessi dalla domanda al saldo, oltre eventualmente alla condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c.
ritualmente costituitosi in giudizio eccepiva la mancata dimostrazione da parte Controparte_1 dell'attore circa la natura della dazione di denaro ed esponeva di aver ricevuto tale somma a titolo di donazione ed inoltre, deduceva che l'attore non avrebbe allegato alcuna documentazione in riferimento alle presunte richieste per la restituzione della somma né alcuna documentazione firmata dal convenuto in cui si dichiarava che lo stesso si impegnava a restituire il denaro entro una tale data o addirittura con precisi interessi da applicarsi.
Chiedeva preliminarmente di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art.700 c.p.c. e nel merito, respingere tutte le domande formulate nei confronti dell'odierno resistente posta la natura della dazione di denaro da qualificarsi quale donazione indiretta.
In data 21.10.2021 veniva disposto il mutamento del rito speciale in rito ordinario.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale del convenuto e prova testimoniale.
All'esito della prova orale, la causa è stata fissata a precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
Dall'analisi degli atti e dei documenti di causa emerge quanto segue.
La vicenda trae origine dalla dazione di una somma di denaro pari a 20.000,00 euro da parte del in favore di A tal riguardo, l'attore sosteneva di aver Controparte_2 Controparte_1 mutuato tale somma al convenuto e agiva in giudizio al fine di poter ottenere la restituzione della stessa per contro, il convenuto sosteneva di aver ricevuto la suddetta somma a titolo di donazione.
La tesi sostenuta dall'attore trova pieno riscontro dalle risultanze documentali, mediante le quali si evince che in data 8.2.2019 ha erogato l'importo di 20.000,00 euro in Parte_2 favore del sig. nello specifico, ha emesso due assegni circolari dell'importo di 10.000,00 CP_1 euro cadauno (docc. 2 e 3 parte attrice), i quali recano la dicitura “prestito a Controparte_1 ciò a riprova del titolo per il quale è stata effettuata la dazione del danaro, peraltro, risulta pacifico ed incontestato che tali assegni sono stati posti all'incasso dal convenuto.
Ciò posto, non coglie nel segno la tesi sostenuta dal convenuto, il quale asseriva che la dazione di danaro sarebbe stata effettuata a titolo di liberalità da parte del Monsignor Tale assunto Pt_2 risulta privo di fondamento posto che, il convenuto non ha fornito alcun elemento probatorio a
2 sostegno della propria tesi considerato anche che, la donazione ai sensi dell'art.782 c.c. “deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio” e inoltre, è necessaria la presenza, non derogabile dalle parti, di due testimoni. Come noto il rigore formale, che deve assistere la donazione, è connesso alla particolare debolezza dell'elemento causale, che si esaurirebbe nell'unilaterale intento liberale di arricchire il donatario. La debolezza causale dell'atto nel quale all'attribuzione patrimoniale non si oppone alcuna controprestazione, sarebbe pertanto controbilanciata da un supplemento di forma. Sul punto, per consolidata giurisprudenza "È nulla per difetto della forma solenne prescritta dall'art. 782 c.c. la donazione realizzatasi mediante consegna di assegni di conto corrente, il cui importo non possa considerarsi modico (cfr. Tribunale Roma, 18/05/1982, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26746 del
06/11/2008) e ancora “Le liberalità attuate a mezzo di titoli di credito non sono donazioni indirette, ma donazioni dirette. Qualora un assegno bancario venga emesso a titolo di donazione,
l'opponibilità, nel rapporto diretto con il prenditore, di tale contratto sottostante implica anche la possibilità di dedurre la nullità della donazione medesima, per carenza della prescritta forma” (Cass. 30 luglio 1990, n. 7647). Rientra dunque nel perimetro della donazione diretta l'elargizione di somme di denaro di importo non modico mediante assegni circolari (Cass. Sent.
n. 18275/17).
Alla luce del suesposto principio, ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario salvo che ricorra l'ipotesi di donazione di modico valore.
Ciò premesso, è evidente che l'asserita presunta donazione sarebbe nulla per vizio di forma e in ogni caso, il convenuto non ha assolto l'onere probatorio gravante a suo carico in quanto non ha provato che si trattasse effettivamente di una donazione posto che, non ha comprovato l'esistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie della donazione invocata in giudizio, ovverossia l'incondizionato spirito di liberalità dell'attore nei propri confronti né ha comprovato che si potesse configurare nel caso di specie una donazione di modico valore, la quale ai sensi dell'art. 783 c.c. “è valida anche se manca l'atto pubblico” posto che “al donatario l'obbligo di provare il carattere modico della donazione, ossia che il suo valore non è stato in grado di incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante, anche in relazione al rapporto esistente tra le parti.” (cfr. Tribunale Ascoli Piceno, 29/1/2021 n. 65) e ancora “grava su chi eccepisce tale circostanza per sottrarsi all'applicazione del regime formale previsto per le donazioni ordinarie, non potendo il giudice fondare la propria valutazione su approcci aprioristici o approssimativi che stabiliscano una relazione di biunivocità necessaria tra status personale e ricchezze possedute in assenza di riscontri obiettivi” dovendo invece essere forniti elementi concreti documentali circa l'effettiva consistenza patrimoniale del soggetto.
3 Inoltre, la testimonianza resa dalla sig.ra appare inconferente posto che, le Parte_3 dichiarazioni rese dalla medesima non hanno trovato riscontro probatorio alcuno in corso di causa, né a livello documentale, pertanto, restano dichiarazioni isolate in un contesto probatorio del tutto lacunoso.
Da quanto detto ne consegue che il convenuto non ha assolto l'onere probatorio gravante a suo carico, pertanto, lo stesso è tenuto a restituire al Monsignor la somma di 20.000,00 euro Pt_2 ricevuta dal medesimo posto che, non vi è alcuna causa giustificativa per trattenerla. All'importo vanno aggiunti gli interessi legali richiesti dalla domanda giudiziale.
Non sussistono i presupposti di cui alla condanna ex art. 96 c.p.c. in considerazione della mancanza di prova dell'an e quantum dei pregiudizi derivati sull'istante dall'esercizio dell'azione e diversi da quelli che possano essere ristorati mediante la condanna al pagamento delle spese processuali, né il potere del giudice di liquidare il danno anche d'ufficio esime l'interessato dall'onere di fornire la prova circa la sussistenza del danno subito e del collegamento di questo con le condotte considerate illecite dalla norma.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.895,05 di cui euro 3.387,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio e introduttiva, minimi per istruttoria e decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta e del valore della causa) ed euro 508,05 per spese generali oltre iva, cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Condanna parte convenuta alla restituzione in favore di parte attrice dell'importo di 20.000,00 euro oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 5 novembre 2025
Il Giudice
NA SC
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