Ordinanza cautelare 30 ottobre 2023
Rigetto
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 28/11/2025, n. 9386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9386 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09386/2025REG.PROV.COLL.
N. 07990/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7990 del 2023, proposto da -OMISSIS- rappresentate e difese dall'avvocato Carlo Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, piazza dei Martiri di Belfiore n. 2;
contro
Comune di -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonella Verde, Giuseppina Moccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
SO di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno; Regione Campania; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Ciro Manfredonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Settima) n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- del Ministero della Cultura, di -OMISSIS-.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 il consigliere LO RO; nessuno è comparso per le parti;
1. Le signore -OMISSIS- hanno impugnato la sentenza n. -OMISSIS-, con la quale il T.a.r Campania, Sez. VII, ha respinto il ricorso di primo grado, proposto dalle odierne appellanti per l’annullamento dei seguenti provvedimenti:
- del permesso di costruire n. 5/2022, rilasciato dal Comune di -OMISSIS-;
- dell’autorizzazione paesaggistica n. 52/2022, rilasciata dal Comune di -OMISSIS-;
- dell’autorizzazione idraulica, di cui al decreto dirigenziale n. 24 del 14 aprile 2021, rilasciata dal SO di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno.
Il giudice di primo grado ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.
2. Le appellanti premettono quanto segue:
- dichiarano di essere proprietarie, in qualità di eredi del sig. -OMISSIS-, di un fondo sito in -OMISSIS- in via -OMISSIS- s.n.c., identificato catastalmente al foglio 3, p.lle 449 e 700; tale fondo confina con il canale maestro della bonifica, al di là del quale si trova l’appezzamento di terreno appartenente ai signori -OMISSIS-, identificato catastalmente al foglio 3, p.lla 386;
- con atto di citazione datato 21 ottobre 1995, i signori -OMISSIS- convenivano in giudizio i coniugi -OMISSIS- (genitori delle odierne appellanti) innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, chiedendo la costituzione di una servitù coattiva di passaggio su strada carrabile, con partenza dalla Via -OMISSIS- e procedente lungo il confine sud delle particelle nn. 449 e 700, fino al raggiungimento della loro proprietà; in esito ad una lunga e complessa vicenda processuale, il giudice ordinario si pronunciava accogliendo le pretese attoree e disponendo la costituzione della predetta servitù di passaggio;
- in data 25 ottobre 2022 le appellanti (in seguito ad accesso sui luoghi da parte dell’ing. -OMISSIS-, in qualità di CTU della procedura esecutiva successiva alle menzionate vicende giudiziarie) venivano a conoscenza dell’intenzione dei coniugi -OMISSIS- di realizzare un ponte carrabile per l’attraversamento del canale maestro che divide le due proprietà; in quella sede, le signore -OMISSIS- apprendevano dell’esistenza dei provvedimenti che autorizzano la realizzazione della predetta opera;
- i titoli abilitativi sopra richiamati venivano impugnati dalle signore -OMISSIS- davanti al T.a.r. Campania, che ha respinto il ricorso, disponendo la compensazione delle spese di giudizio.
3. Tanto premesso, le odierne appellanti hanno contestato la sentenza impugnata sotto diversi profili.
4. Si sono costituiti in giudizio i signori -OMISSIS-, riproponendo, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, per difetto di interesse, e contestando analiticamente le deduzioni delle parti appellanti.
5. Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in appello anche il Comune di -OMISSIS-.
6. Si è costituito in giudizio (con atto di mera forma) il Ministero della Cultura.
7. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata respinta l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalle parti appellanti, con la seguente motivazione:
“ Considerato che il ricorso in appello non appare assistito dal fumus necessario alla concessione della invocata tutela cautelare, in quanto la presenza di opere edilizie abusive (la cui responsabilità non può che ricadere sul soggetto che le ha realizzate in violazione delle vigenti norme edilizie) non può costituire ostacolo alla realizzazione di un progetto edilizio per la realizzazione di una servitù coattiva di passaggio per l’accesso ad un fondo intercluso, la cui costituzione è stata riconosciuta legittima dal giudice ordinario (con ordinanza della Suprema Corte n. 9158/2019 è stato respinto il ricorso proposto dai danti causa delle odierne appellanti nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 5148/2014);
Considerato, altresì, che le altre censure relative alle modalità costruttive del realizzando ponticello attengono alla fase esecutiva dei provvedimenti abilitativi rilasciati e non appaiono prima facie idonee ad infirmare la legittimità dei provvedimenti impugnati ”.
Le parti appellanti sono state condannate anche al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate “ nella misura complessiva di € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, da suddividere pro quota tra ciascuna delle parti resistenti costituite ”.
8. Con memoria depositata in data 25 luglio 2025, i signori -OMISSIS- hanno insistito per il rigetto dell’appello, con condanna delle appellanti al pagamento delle spese del grado di appello, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
9. All’udienza pubblica del 25 settembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
10. Ritiene il Collegio di prescindere dall’esame della eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, riproposta in grado di appello dalla difesa dei controinteressati, essendo il gravame infondato nel merito.
11. Con il primo motivo di gravame, le appellanti deducono: omessa pronuncia; violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; travisamento dei fatti.
Evidenziano che il permesso di costruire rilasciato dal Comune di -OMISSIS- per la realizzazione del ponte carrabile riguarda anche un’area di loro proprietà, sulla quale insistono delle opere abusive, con la conseguenza che non sarebbe possibile realizzare su di esse ulteriore attività edilizia, fino al ripristino della condizione originaria di legalità.
Alla luce di quanto dedotto, sostengono che il giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare l’illegittimità del permesso di costruire impugnato poiché:
a) il permesso di costruire sarebbe stato adottato sulla base di una rappresentazione non veritiera e comunque inesatta dell’area di intervento, riferendosi esclusivamente al fondo identificato catastalmente al catasto terreni al foglio 3, mappale 386, mentre le opere interesserebbero anche l’immobile identificato catastalmente al catasto fabbricati al foglio 3, mappale 2368, sub 1-2;
b) sarebbe stata dichiarata la legittimità dello stato dei luoghi, facendosi riferimento esclusivamente alla proprietà -OMISSIS-;
c) l’area oggetto dell’intervento sarebbe caratterizzata dalla presenza di costruzioni abusive.
Il motivo è infondato.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 5148 del 30 dicembre 2014, ha riconosciuto il diritto dei coniugi -OMISSIS- alla costituzione coattiva di una servitù di passaggio sul fondo delle signore -OMISSIS-, al fine di consentire ai primi l’accesso al loro fondo intercluso; la costituzione della servitù è avvenuta sia per l’accesso pedonale, che per l’accesso dei veicoli necessari alla coltivazione del fondo intercluso e per il trasporto dei relativi prodotti.
Con ordinanza n. 9158/2019, la Suprema Corte di Cassazione, II Sezione Civile, ha respinto il ricorso proposto dai danti causa delle odierne appellanti avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 5148/2014.
Con ordinanza del 19 gennaio 2021, il Tribunale di Torre Annunziata ha respinto l’istanza preliminare proposta dalla parte opponente, volta ad ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto, rappresentato dalla sentenza n. 844, resa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 12 luglio 2005 e dalla sentenza n. 5148, resa dalla Corte d’Appello in data 30 dicembre 2014, con le quali era stato intimato al sig. -OMISSIS- di consentire l’accesso all’area su cui è stata costituita la servitù di passaggio pedonale e veicolare, avente accesso dal cancello carrabile di circa 3 metri, sito in -OMISSIS- alla via -OMISSIS-.
Con ordinanza n. 839 del 16 marzo 2021, il Tribunale di Torre Annunziata ha respinto il reclamo proposto dalle signore -OMISSIS- avverso l’ordinanza del 19 gennaio 2021.
In sede di esecuzione delle pronunce sopra richiamate, l’individuazione del percorso di accesso (pedonale e carrabile), con la previsione della realizzazione del ponticello, è stata effettuata dal C.T.U. sotto la supervisione del giudice ordinario.
Per effetto del riconoscimento giudiziale del diritto alla costituzione della servitù coattiva di passaggio per accedere al fondo intercluso di loro proprietà i coniugi -OMISSIS- erano legittimati alla presentazione della istanza di permesso di costruire per la realizzazione delle opere necessarie all’esercizio di questo diritto.
L’area in questione non risulta essere stata sequestrata dall’autorità giudiziaria; la presenza di opere abusive rappresentate da un muretto (che, peraltro, in assenza di sanatoria, avrebbe dovuto essere rimosso dalle proprietarie), non può costituire ostacolo alla realizzazione di un progetto assentito dal Comune di -OMISSIS- sulla base del diritto alla costituzione della servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile, riconosciuto in sede giurisdizionale e in via definitiva.
12. Con il secondo motivo di gravame, le appellanti deducono errores in judicando et in procedendo ; illogicità; travisamento dei fatti; violazione e falsa applicazione d.lgs. n. 42/2004.
Le appellanti deducono l’illegittimità della procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata n. 52/2022, rilasciata ai sensi del d.P.R. 31/2017.
Evidenziano che l’autorizzazione paesaggistica n. 52/2022 reca l’espressa indicazione che “ in relazione alla suddetta pratica, per cui è stato invocato il procedimento autorizzatorio semplificato ai sensi del D.P.R. 31/2017 la Soprintendenza ABAP per l’area Metropolitana di Napoli non ha espresso il parere di competenza nei tempi previsti dal DPR 31/2017 articolo 11 c.5 e, pertanto, come prescritto dal successivo comma 9, si intende formato il silenzio assenso ex articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. ”.
Il T.a.r. avrebbe dovuto pronunciarsi circa la possibilità di ascrivere la costruzione progettata dai controinteressati nel novero della categoria dei “ ponticelli ”.
Sul punto, la sentenza gravata ritiene “ non irragionevole la scelta del Comune di considerare l’intervento in questione “di lieve entità”, e perciò soggetto a procedimento autorizzatorio semplificato, in considerazione delle caratteristiche dell’opera, dell’accertata completa interclusione del fondo dei richiedenti e della nozione normativa di “ponticello”, da intendersi come “opera di modeste dimensioni che consente il superamento sopraelevato di corso o specchi d’acqua” (Presidenza del Consiglio dei Ministri - D.M. 10 novembre 2011, Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici), nella quale le luci che caratterizzano le campate non superano i 10 metri (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - D.M. 21 giugno 2004, Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale) ”.
Le conclusioni del Tribunale non sarebbero condivisibili, in quanto:
a) sarebbe errato desumere la distinzione tra “ponticello” e “ponte” da una norma predisposta per la realizzazione di barriere di sicurezza stradale; le caratteristiche dimensionali citate nella sentenza sono ricavate dall’art. 6 del d.m. 18 febbraio 1992 n. 223, rubricato “Criteri di scelta dei dispositivi di sicurezza stradale”;
b) al contrario, la disposizione di cui al d.m. 10 novembre 2011, afferma che sia da ritenersi “ponticello” un’opera di modeste dimensioni finalizzata al superamento di un corso d’acqua; sostengono che l’opera in esame non possa ritenersi di lieve entità.
A sostegno di quanto dedotto richiamano la relazione redatta dall’arch. -OMISSIS-, allegata all’istanza di permesso a costruire, ove si evidenzia come “ l’attraversamento in progetto sarà carrabile, avrà dimensioni di circa mt 5,00 di lunghezza per una larghezza effettiva di mt 3,00 l’altezza del franco libero rispetto al bordo del canale sarà di mt 0,70, attraverserà il canale in modo perpendicolare allo stesso dalla sponda Ovest alla sponda Est… il ponte sarà interamente in Conglomerato Cementizio Armato ed è stato progettato secondo la normativa vigente. Il manufatto sarà così realizzato: due travi di fondazione parallele al canale (ed eventualmente micro-pali di fondazione trivellati e gettati in opera), sovrastate da due pareti in cls che fungeranno da sapallette e l’impalcato sarà realizzato con soletta in cemento armato appoggiata su travetti prefabbricati e precompressi della lunghezza pari a quella dell’attraversamento ”.
In sintesi, sostengono che, in relazione alle dimensioni del ponte carrabile oggetto dell’intervento, non poteva trovare applicazione l’istituto del silenzio - assenso.
Il motivo è infondato.
L’allegato B del d.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31, alla lett. B.28., individua tra gli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato il seguente intervento: “ realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d'acqua, o tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al tratto necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua ”.
Le modeste dimensioni dell’intervento edilizio assentito (di pochi metri di lunghezza e di larghezza) e la sua finalità di permettere l’accesso ad un fondo agricolo intercluso consentono di ricondurlo al genus delle opere di cui alla lett. B.28 dell’allegato B del d.P.R. n. 327/2001 e giustificano il ricorso alla autorizzazione paesaggistica semplificata.
Correttamente l’amministrazione comunale ha ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina di cui all’art. 11 del d.P.R. n. 31/2017.
13. Con il terzo motivo di gravame, le appellanti deducono: errores in iudicando et in procedendo ; travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; violazione e falsa applicazione r.d. n. 523/1904.
La sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui il giudice di primo grado, con riferimento alla censura inerente all’autorizzazione idraulica rilasciata dal SO di Bonifica, sostiene che “ La censura appare generica, dal momento che le ricorrenti non spiegano per quali ragioni l’opera debba ritenersi “sicuramente suscettibile di peggiorare le condizioni di fruibilità idraulica e di influire sul corretto e libero scorrimento del canale” (pagina 10 del ricorso). Le valutazioni compiute dal SO di Bonifica costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, come tali complesse e caratterizzate da un margine di opinabilità … non emergono profili di inattendibilità né di irragionevolezza dell’impugnata autorizzazione idraulica. In particolare, essa viene rilasciata “a condizione che le fondazioni delle due spallette del ponte scarichino le sollecitazioni permanenti ed accidentali trasmesse dall’impalcato ad una quota inferiore a quella del fondo alveo: tanto al fine di non pregiudicare la stabilità delle due sponde del canale”, e vi si precisa altresì che “all’uopo dovrà acquisirsi regolare autorizzazione sismica ai sensi delle norme tecniche vigenti”; il mancato rispetto delle predette condizioni costituisce motivo espresso di “immediata revoca” della medesima autorizzazione idraulica ”.
Le appellanti evidenziano che l’intervento edificatorio richiesto dai controinteressati ricade in area a rischio idrogeologico.
Sostengono che l’autorizzazione idraulica sia frutto di un evidente difetto istruttorio, in quanto trattasi di opera suscettibile di peggiorare le condizioni di fruibilità idraulica e di influire sul corretto e libero scorrimento del canale.
Il progetto proposto dai signori -OMISSIS- non rispetterebbe le prescrizioni dettate dal SO di Bonifica, dovendosi conseguentemente ritenere decaduta la relativa autorizzazione.
Il motivo è infondato.
Con decreto dirigenziale n. 24 del 14 aprile 2021, il SO di Bonifica Integrale – Comprensorio Sarno, dopo aver dato conto nelle premesse della istruttoria svolta dal responsabile del procedimento (ing. -OMISSIS-), ha rilasciato l’autorizzazione sotto il profilo idraulico alla realizzazione dell’attraversamento pedonale e carrabile sul canale maestro nel territorio del Comune di -OMISSIS- per l’accesso dei signori -OMISSIS- al fondo di loro proprietà (foglio 3, particella n. 386), secondo le condizioni del regolamento consortile, di cui alla d.c. n. 232 del 13 settembre 2017.
Le censure formulate a riguardo dalle appellanti si rivelano generiche (e in quanto sono tali inammissibili), in quanto fondate su mere ipotesi di aggravamento del rischio idraulico, non supportate da alcuna valutazione di tipo tecnico.
14. Con il quarto motivo di gravame, le appellanti deducono: errores in judicando et in procedendo ; illogicità; contraddittorietà.
Secondo le appellanti, il giudice di primo grado avrebbe affermato chiaramente che il progetto presentato dai controinteressati, e autorizzato mediante permesso a costruire n. 5/2022 e autorizzazione paesaggistica n. 52/2022, “ non contempla le prescrizioni imposte – pena la revoca – dal SO di Bonifica (la circostanza non è contestata) ”.
Rigettando il ricorso di primo grado, il T.a.r. Campania avrebbe riconosciuto la legittimità di titoli edilizi rilasciati in contrasto con le prescrizioni dettate dal medesimo SO di Bonifica.
Il motivo è infondato.
Il giudice di primo grado non ha affermato che il permesso di costruire si ponga in contrasto con le prescrizioni del SO di Bonifica, ma ha evidenziato anche che: “ Al riguardo, il permesso di costruire impone espressamente di “osservare ogni prescrizione imposta dalle autorità, anche diverse dal Comune, quali quelle di Polizia idraulica (per la tutela dei corsi d’acqua), Autorità di Bacino, dell’A.S.L. e dell’Ispettorato del Lavoro (per la sicurezza nei cantieri), delle A.S.L. e dell’A.R.P.A.C. in materia di smaltimento dei rifiuti e degli inerti ”, precisando: “ Ne deriva – in ossequio al principio di non contraddittorietà dell’azione amministrativa e in esecuzione di quanto espressamente previsto nel permesso di costruire (al paragrafo prescrizioni e avvertenze”), così come rilasciato – che, ove il rispetto delle prescrizioni del SO determini “modificazioni all’opera in costruzione”, sarà altresì necessaria l’“autorizzazione del Comune o altro atto equipollente” e che dovrà, conseguentemente, essere presentata al Comune “la domanda di Permesso di Costruire o la S.C.I.A. per ogni variazione dei lavori rispetto a quanto autorizzato” (coinvolgendo, se occorra, anche la Soprintendenza) ”.
Il permesso di costruire rilasciato dal Comune non si pone quindi in contrasto con quanto stabilito dal SO di Bonifica, ma anzi evidenzia la necessità di rispettare le relative prescrizioni.
15. In conclusione, il ricorso in appello è infondato e va respinto.
16. Le spese del grado di appello, liquidate nel dispositivo (in misura comprensiva anche delle spese della fase cautelare) in favore delle parti costituite, sono poste a carico delle appellanti, secondo l’ordinario criterio della soccombenza (la liquidazione in misura ridotta nei confronti del Ministero della Cultura è giustificata dalla costituzione di carattere formale).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna in solido le appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate (in misura comprensiva anche delle spese della fase cautelare) nel seguente modo:
- € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, in favore del Comune di -OMISSIS-;
- € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, in favore dei signori -OMISSIS-, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, in favore del Ministero della Cultura.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle appellanti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC RI, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
LO RO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO RO | NC RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.