Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 16/01/2026, n. 238
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di competenza territoriale

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione opera su base nazionale, pertanto non sussiste difetto di competenza territoriale.

  • Rigettato
    Nullità per omessa notifica delle cartelle sottese e degli avvisi di accertamento prodromici

    Le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate per compiuta giacenza ai sensi dell'art.140 cpc per irreperibilità relativa. L'intimazione di pagamento non è un nuovo atto impositivo, ma segue un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, e può essere sindacata solo per vizi propri. La doglianza sull'errata notifica ad un indirizzo non corrispondente alla residenza è infondata in quanto è stato prodotto un certificato di residenza storico non valido.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale

    La presentazione dell'istanza di rateazione e il successivo pagamento delle rate integrano una ricognizione del debito e un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione. La prescrizione decennale si applica all'imposta sostitutiva.

  • Rigettato
    Inapplicabilità del decreto Sostegni

    La sentenza non affronta specificamente questo punto ma rigetta il ricorso nel suo complesso, implicando il rigetto anche di questa eccezione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 16/01/2026, n. 238
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 238
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo