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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 16/01/2026, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 238/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
D'AN AN, Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2933/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003911360000 IMU 2012
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190055549629000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210000776938000 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210012210981000 IMPOSTA SOST.VA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5082/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Sig.ra Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato in data 27/05/2025 e depositato in data 5/06/2025, impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020259003911360000 notificata in data 28/04/2025 e le relative cartelle di pagamento n.10020190055549629000 per Imu anni 2012-2013
e 2014, asseritamente notificata il 24/12/2021, n.10020210000776938000 per Imu anno 2016, asseritamente notificata in data 11/09/2023, e n.10020210012210981000 per imposta sostitutiva anno 2017, asseritamente notificata il 25/09/2023, per l'importo complessivo pari ad euro 12.323,74, comprensivo di sanzioni ed interessi, avverso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'Agenzia delle Entrate DP Salerno e il Comune di
Napoli eccependo il difetto di competenza territoriale dell'Ufficio Provinciale di Salerno, la nullità per omessa notifica delle cartelle sottese e degli avvisi di accertamento prodromici, la prescrizione quinquennale anche delle sanzioni ed interessi, l'inapplicabilità del decreto Sostegni. Concludeva con la richiesta di accogliere il ricorso con annullamento dell'intimazione e di condannare il resistente alle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che controdeduceva innanzitutto che l'attività di esazione era unica e con valenza nazionale, che era stata presentata in data 2/05/2025 un'istanza di rateazione e l'ultima rata risultava pagata in data 16/09/2025 senza nessuna contestazione in ordine alla prescrizione del credito, la tardività a seguito di regolare notifica delle cartelle sottese impugnate. Concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate DP Salerno che controdeduceva l'inammissibilità per tardività con riguardo all'eccepita intervenuta prescrizione quinquennale anche con riguardo alle sanzioni e agli interessi. Concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
Non si costituiva il Comune di Napoli.
Venivano depositate in data 10/10/2025 memorie illustrative con le quali il ricorrente eccepiva che la rateizzazione non costituiva accettazione del credito del concessionario della riscossione e non era idonea ad interrompere la prescrizione, che le notifiche erano state effettuate presso un indirizzo del Comune di
Vietri sul Mare dove il contribuente non era residente, essendo residente nel Comune di Napoli. Ribadiva nel resto le eccezioni presentate nel ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
La resistente Agenzia delle Entrate Riscossione documenta la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese, tutte notificate per compiuta giacenza ai sensi dell'art.140 cpc per irreperibilità relativa con avviso di deposito nella casa comunale;
infatti, la n.10020190055549629000 per Imu anni 2012-2013 e 2014, risulta notificata il 24/12/2021, la n.10020210000776938000 per Imu anno 2016 notificata in data 11/09/2023 e la n.10020210012210981000 per imposta sostitutiva anno 2017 notificata il 25/09/2023. Infondata, pertanto,
l'eccezione di mancata notifica delle cartelle prodromiche in quanto l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta. D'altra parte anche la doglianza del ricorrente in ordine all'errata notificazione ad un indirizzo nel Comune di Vietri sul Mare non corrispondente all'effettiva residenza non può essere presa in considerazione in quanto che è stato prodotto un certificato, datato 7/10/2025 di residenza nel comune di Napoli, non storico.
Infondata l'eccezione di difetto di competenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Salerno in quanto a decorrere dal primo ottobre 2006 è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono state attribuite all'Agenzia delle Entrate, attività esercitata sino al primo luglio 2017 da Equitalia s.p.a. ed attualmente secondo le disposizioni del D.L. n.193/2016 dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione, unico soggetto demandato all'attività di esazione nazionale.
Infondata l'intervenuta prescrizione in quanto in data 02/05/2025 in seguito alla notifica dell'intimazione n.10020259003911360000 impugnata, il contribuente ha presentato istanza di rateazione delle cartelle di pagamento sottese all'atto di intimazione che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha accolto con prot.
n.363382/2025 predisponendo il rateizzo e la ricorrente ha effettuato i pagamenti delle rate scadute, di cui l'ultima, prima della presentazione del ricorso, in data 16/09/2025. La rateizzazione e il successivo pagamento parziale integrano la ricognizione del debito. Inoltre l'istanza di rateizzazione è stata presentata senza alcuna dichiarazione di riservata contestazione del debito di cui ha chiesto il pagamento rateale e, senza mai contestare la prescrizione del credito che viene eccepita soltanto con la proposizione del presente giudizio, ponendo, così, in essere una condotta (richiesta di rateizzo) certamente incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione. Non è intervenuta, pertanto, la prescrizione tra la notifica delle cartelle e la notifica dell'avviso di intimazione impugnato né quinquennale, per i tributi locali, nè decennale, per l'imposta sostitutiva che, essendo un credito erariale si prescrive nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo, tempestivamente notificato al contribuente ex art.2946 del
Codice civile. Pertanto, alla luce di tutto quanto descritto e motivato, la Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese di giustizia in favore dei resistenti costituiti.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO. CONDANNA LA RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
LIQUIDATE IN EURO 800,00 OGNUNO IN FAVORI DI CIASCUN UFFICIO COSTITUITO, OLTRE
ACCESSORI DI LEGGE SE DOVUTI.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
D'AN AN, Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2933/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003911360000 IMU 2012
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190055549629000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210000776938000 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210012210981000 IMPOSTA SOST.VA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5082/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Sig.ra Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato in data 27/05/2025 e depositato in data 5/06/2025, impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020259003911360000 notificata in data 28/04/2025 e le relative cartelle di pagamento n.10020190055549629000 per Imu anni 2012-2013
e 2014, asseritamente notificata il 24/12/2021, n.10020210000776938000 per Imu anno 2016, asseritamente notificata in data 11/09/2023, e n.10020210012210981000 per imposta sostitutiva anno 2017, asseritamente notificata il 25/09/2023, per l'importo complessivo pari ad euro 12.323,74, comprensivo di sanzioni ed interessi, avverso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'Agenzia delle Entrate DP Salerno e il Comune di
Napoli eccependo il difetto di competenza territoriale dell'Ufficio Provinciale di Salerno, la nullità per omessa notifica delle cartelle sottese e degli avvisi di accertamento prodromici, la prescrizione quinquennale anche delle sanzioni ed interessi, l'inapplicabilità del decreto Sostegni. Concludeva con la richiesta di accogliere il ricorso con annullamento dell'intimazione e di condannare il resistente alle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che controdeduceva innanzitutto che l'attività di esazione era unica e con valenza nazionale, che era stata presentata in data 2/05/2025 un'istanza di rateazione e l'ultima rata risultava pagata in data 16/09/2025 senza nessuna contestazione in ordine alla prescrizione del credito, la tardività a seguito di regolare notifica delle cartelle sottese impugnate. Concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate DP Salerno che controdeduceva l'inammissibilità per tardività con riguardo all'eccepita intervenuta prescrizione quinquennale anche con riguardo alle sanzioni e agli interessi. Concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
Non si costituiva il Comune di Napoli.
Venivano depositate in data 10/10/2025 memorie illustrative con le quali il ricorrente eccepiva che la rateizzazione non costituiva accettazione del credito del concessionario della riscossione e non era idonea ad interrompere la prescrizione, che le notifiche erano state effettuate presso un indirizzo del Comune di
Vietri sul Mare dove il contribuente non era residente, essendo residente nel Comune di Napoli. Ribadiva nel resto le eccezioni presentate nel ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
La resistente Agenzia delle Entrate Riscossione documenta la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese, tutte notificate per compiuta giacenza ai sensi dell'art.140 cpc per irreperibilità relativa con avviso di deposito nella casa comunale;
infatti, la n.10020190055549629000 per Imu anni 2012-2013 e 2014, risulta notificata il 24/12/2021, la n.10020210000776938000 per Imu anno 2016 notificata in data 11/09/2023 e la n.10020210012210981000 per imposta sostitutiva anno 2017 notificata il 25/09/2023. Infondata, pertanto,
l'eccezione di mancata notifica delle cartelle prodromiche in quanto l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta. D'altra parte anche la doglianza del ricorrente in ordine all'errata notificazione ad un indirizzo nel Comune di Vietri sul Mare non corrispondente all'effettiva residenza non può essere presa in considerazione in quanto che è stato prodotto un certificato, datato 7/10/2025 di residenza nel comune di Napoli, non storico.
Infondata l'eccezione di difetto di competenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Salerno in quanto a decorrere dal primo ottobre 2006 è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono state attribuite all'Agenzia delle Entrate, attività esercitata sino al primo luglio 2017 da Equitalia s.p.a. ed attualmente secondo le disposizioni del D.L. n.193/2016 dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione, unico soggetto demandato all'attività di esazione nazionale.
Infondata l'intervenuta prescrizione in quanto in data 02/05/2025 in seguito alla notifica dell'intimazione n.10020259003911360000 impugnata, il contribuente ha presentato istanza di rateazione delle cartelle di pagamento sottese all'atto di intimazione che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha accolto con prot.
n.363382/2025 predisponendo il rateizzo e la ricorrente ha effettuato i pagamenti delle rate scadute, di cui l'ultima, prima della presentazione del ricorso, in data 16/09/2025. La rateizzazione e il successivo pagamento parziale integrano la ricognizione del debito. Inoltre l'istanza di rateizzazione è stata presentata senza alcuna dichiarazione di riservata contestazione del debito di cui ha chiesto il pagamento rateale e, senza mai contestare la prescrizione del credito che viene eccepita soltanto con la proposizione del presente giudizio, ponendo, così, in essere una condotta (richiesta di rateizzo) certamente incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione. Non è intervenuta, pertanto, la prescrizione tra la notifica delle cartelle e la notifica dell'avviso di intimazione impugnato né quinquennale, per i tributi locali, nè decennale, per l'imposta sostitutiva che, essendo un credito erariale si prescrive nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo, tempestivamente notificato al contribuente ex art.2946 del
Codice civile. Pertanto, alla luce di tutto quanto descritto e motivato, la Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese di giustizia in favore dei resistenti costituiti.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO. CONDANNA LA RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
LIQUIDATE IN EURO 800,00 OGNUNO IN FAVORI DI CIASCUN UFFICIO COSTITUITO, OLTRE
ACCESSORI DI LEGGE SE DOVUTI.