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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 08/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2246 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Paolo Bonofiglio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA PARZIALE
nella causa iscritta al RG N. 2246/2023 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
) NATA IL 02/12/1974 IN SAN CESARIO DI LECCE (LE) Parte_1 C.F._1
CON L'AVV. LILIA LADI DEL FORO DI VITERBO RICORRENTE E
NATO IN 11/06/1967 IL ROMA (RM) CON L'AVV. BEATRICE Controparte_1 C.F._2
OSSI DEL FORO DI OMA RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza dell'08.01.2025 le parti hanno chiesto l'emissione di sentenza parziale sullo status.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale in relazione Parte_1 al matrimonio contratto con in data 21.08.2010 in Nepi (VT), atto trascritto al Controparte_1 registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010,parte 2, serie C, numero 21. Tanto alla luce del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio, parte resistente, aderendo alla domanda di separazione ed avanzando istanza di addebito che sarà in seguito valutata alla pari delle ulteriori questioni, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. All'esito dell'odierna udienza le parti hanno avanzato richiesta di emissione di sentenza parziale sullo status, dovendo, poi, il procedimento procedere oltre per le ulteriori determinazioni. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata da entrambe le parti in tale senso, debba quindi essere dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Alla luce di tanto e preso atto dell'intervento del P.M. può essere dichiarata la separazione personale tra i coniugi oggi parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo parzialmente pronunciando così provvede: 1. dichiara la separazione personale tra NATA IL 02/12/1974 IN SAN CESARIO Parte_1
DI LECCE E MIGLIACCIO LUCA NATO A ROMA L' 11/06/1967 in relazione al matrimonio celebrato in data 21.08.2010 nel Comune di Nepi (VT), atto trascritto al registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010,parte 2, serie C, numero 21, mandando la presente decisione all'indicato Comune per gli adempimenti di legge;
2. spese al definitivo. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio dell' 08.01.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE RG n. 2246/2023
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Paolo Bonofiglio Giudice ha emesso la seguente ORDINANZA
Il Tribunale preso atto che nella presente procedura è stata emessa sentenza sullo status, dovendo, pertanto, il procedimento, risultando esaurita l'istruzione, procedere per le ulteriori determinazioni
P.Q.M.
fissa l'udienza del 18.12.2025 per rimessione della causa in decisione sulle ulteriori questioni, concedendo termini ex art. 473bis, 28 cpc per precisazione conclusioni, memorie conclusionali ed eventuali repliche. Visto l'art. 127 ter cpc dispone che tale udienza sia sostituita con lo scambio di note scritte, assegnando alle parti termine perentorio fino alle ore 07,00 dell'indicata data udienza per la trasmissione delle rispettive note. Si comunichi Viterbo, 08.01.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Paolo Bonofiglio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA PARZIALE
nella causa iscritta al RG N. 2246/2023 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
) NATA IL 02/12/1974 IN SAN CESARIO DI LECCE (LE) Parte_1 C.F._1
CON L'AVV. LILIA LADI DEL FORO DI VITERBO RICORRENTE E
NATO IN 11/06/1967 IL ROMA (RM) CON L'AVV. BEATRICE Controparte_1 C.F._2
OSSI DEL FORO DI OMA RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza dell'08.01.2025 le parti hanno chiesto l'emissione di sentenza parziale sullo status.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale in relazione Parte_1 al matrimonio contratto con in data 21.08.2010 in Nepi (VT), atto trascritto al Controparte_1 registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010,parte 2, serie C, numero 21. Tanto alla luce del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio, parte resistente, aderendo alla domanda di separazione ed avanzando istanza di addebito che sarà in seguito valutata alla pari delle ulteriori questioni, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. All'esito dell'odierna udienza le parti hanno avanzato richiesta di emissione di sentenza parziale sullo status, dovendo, poi, il procedimento procedere oltre per le ulteriori determinazioni. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata da entrambe le parti in tale senso, debba quindi essere dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Alla luce di tanto e preso atto dell'intervento del P.M. può essere dichiarata la separazione personale tra i coniugi oggi parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo parzialmente pronunciando così provvede: 1. dichiara la separazione personale tra NATA IL 02/12/1974 IN SAN CESARIO Parte_1
DI LECCE E MIGLIACCIO LUCA NATO A ROMA L' 11/06/1967 in relazione al matrimonio celebrato in data 21.08.2010 nel Comune di Nepi (VT), atto trascritto al registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010,parte 2, serie C, numero 21, mandando la presente decisione all'indicato Comune per gli adempimenti di legge;
2. spese al definitivo. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio dell' 08.01.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE RG n. 2246/2023
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Paolo Bonofiglio Giudice ha emesso la seguente ORDINANZA
Il Tribunale preso atto che nella presente procedura è stata emessa sentenza sullo status, dovendo, pertanto, il procedimento, risultando esaurita l'istruzione, procedere per le ulteriori determinazioni
P.Q.M.
fissa l'udienza del 18.12.2025 per rimessione della causa in decisione sulle ulteriori questioni, concedendo termini ex art. 473bis, 28 cpc per precisazione conclusioni, memorie conclusionali ed eventuali repliche. Visto l'art. 127 ter cpc dispone che tale udienza sia sostituita con lo scambio di note scritte, assegnando alle parti termine perentorio fino alle ore 07,00 dell'indicata data udienza per la trasmissione delle rispettive note. Si comunichi Viterbo, 08.01.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco