Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 17/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 614/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 614/2024, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. FONTANETO DANIELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
13/05/1971 Con il patrocinio dell'Avv. FONTANETO DANIELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Borgo Ticino (NO);
2. Confermare l'assegnazione della ex casa coniugale alla moglie;
3. Confermare l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori;
Per_1
4. Confermare la collocazione prevalente della fi ore presso la dimora materna;
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5. Il padre avrà la possibilità di vedere e tenere con sé a week-end alterni dal venerdì ore 18:00 alla domenica Per_1 alle ore 21:00. Nella settimana in cui il padre non avrà con sé la figlia durante i weekend potrà stare con lei il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola a dopo cena. Nelle settimane con il weekend di pertinenza paterna, Per_1 starà con il padre il mercoledì dall'uscita da scuola sino alle 21,00.
6. La figlia starà con il padre ogni Vigilia di Natale e con la madre nel giorno di Natale, quindi, ad anni alterni starà con un genitore dal 26 Dicembre al 31 Dicembre e con l'altro dal 1° Gennaio all'Epifania. La Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo verranno alternati tra i due genitori di anno in anno così come le festività civili, religiose e relativi ponti. Il padre potrà trascorrere con la figlia due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive in periodo da concordarsi entro il 31 Maggio di ogni anno.
7. Confermare l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 300,00 mensili che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente secondo gli indici ISTAT, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
7. Confermare il versamento da parte del padre del 50% delle spese straordinarie di carattere medico, scolastico, sportivo, ricreativo da concordarsi preventivamente e documentarsi successivamente, giusto Protocollo di Torino 15.03.2016: 9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
Borgo Ticino (NO) in data 05.06.2010 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 4 parte I, anno 2010. Dall'unione matrimoniale è nata la figlia (24/02/2011), minorenne. Per_1
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
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P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede: 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Borgo Ticino (NO) in data 05.06.2010 da e con atto trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Controparte_1 predetto comune al n. 4, parte I, anno 2010;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 31.1.2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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