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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 28/07/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1353/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. MA Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1353 R. G. dell'anno 2025 tra nata a [...] il [...] (codice fiscale , e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata ed assistita dall'Avv. Marisa
ZARIANI (codice fiscale e presso la stessa elettivamente domiciliata in C.F._2
28845 Domodossola, Via Al Calvario n.° 15 giusta procura in atti;
nato a [...] il [...] e residente in 28851 Santa MA Parte_2
MA, Via Magenta n.° 2 (Codice fiscale ), rappresentato ed assistito C.F._3 dall'Avv. Guido MUSELLA (codice fiscale ) e presso lo stesso elettivamente C.F._4 domiciliato in 28845 Domodossola, Corso P. Ferraris n.° 19, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
e
P.M.,
- intervenuto - avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni Per le parti congiuntamente: “voglia il Tribunale di Verbania dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra e in SANTA Parte_1 Parte_2
MARIA MAGGIORE il giorno 24 NOVEMBRE 2018 e trascritto nel comune di SANTA MARIA
MAGGIORE come risulta dal registro degli atti di matrimonio del Comune di SANTA MARIA
MAGGIORE (VCO) al n.° 18 - Parte IIª - Serie – A - Anno 2018, ordinando agli Ufficiali dello Stato
Civile del Comune di SANTA MARIA MAGGIORE di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 1238/1939 e di cui al D.P.R. 396/2000, alle seguenti
CONDIZIONI
“1) ASSEGNARE in via definitiva la casa familiare sita in Santa MA MA, Via Magenta n.°
2, di esclusiva proprietà del marito, al sig. on tutti i mobili ed arredi in essa Parte_2 contenuti che i coniugi danno atto di essere anch'essi di proprietà esclusiva del marito.
2) STABILIRE l'affidamento condiviso della figlia minore ai genitori;
la minore avrà Per_1 collocazione prevalente e manterrà la residenza presso l'abitazione della madre;
3) STABILIRE che il padre possa vederla liberamente e tenerla con sé con le seguenti modalità:
a) a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
b) due pomeriggi la settimana senza pernotto, nei fine settimana di sua spettanza,
c) due pomeriggi alla settimana di cui uno con pernotto nei fine settimana di spettanza della madre,
d) alternativamente dal 24.12 al 25.12 alle ore 17,00 (con la madre) e dal 25.12 alle ore 17,00 al
26.12 (con il padre);
e) alternativamente nei giorni di Pasqua e del lunedì dell'Angelo;
f) alternativamente nelle altre festività quali il 25 aprile, il 1° maggio, il 15 agosto ecc.;
g) nelle feste che ricorrono in territorio elvetico qualora il sig. restasse la propria attività Pt_2 lavorativa in Svizzera;
h) un periodo di due settimane anche non continuative nel periodo estivo (periodo da scegliersi entro il 31 maggio di ogni anno). Miglior determinazione verrà assunta dai genitori nell'interesse della loro figlia minore, nel rispetto delle future esigenze scolastiche e sportive oltre che ricreative della minore, e nel rispetto delle rispettive attività lavorative prestate dai genitori stessi. Entrambi i genitori assicureranno il diritto della figlia minore a mantenere rapporti significativi con i parenti di entrambi i rami genitoriali.
4) STABILIRE l'obbligo in capo al padre di versare, entro il giorno cinque di ogni mese, alla madre,
a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore, la somma di € 400,00 (diconsi quattrocento/00); detta somma sarà annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat.
5) STABILIRE che l'assegno unico e universale per la figlia a carico sia percepito interamente dalla madre della minore e stabilire altresì che il padre, ove dovesse svolgere la propria attività lavorativa in territorio elvetico, potrà percepire, per differenza, dal proprio datore di lavoro gli assegni familiari per la figlia minore che provvederà a versare su un libretto cointestato ai genitori con il vincolo pupillare a favore della minore e con obbligo di rendicontazione annuale.
6) STABILIRE l'obbligo in capo al padre di concorrere, nella misura pari al 70% alle spese straordinarie necessarie per la minore come specificate nel Protocollo d'Intesa sulle Per_1 spese ordinarie e straordinarie per i figli in materia di separazione, divorzi e procedimenti ex art.
316 c.c del Tribunale di Verbania, che le parti dichiarano di conoscere, da applicarsi anche in merito
a quanto in esso stabilito circa le modalità di concertazione, di documentazione, di ripetibilità e di deducibilità fiscale.
7) DICHIARARE e dare atto che i coniugi dichiarano di essere in grado di potersi mantenere e quindi ciascuno provvederà al proprio esclusivo mantenimento, e rinunciano a pretendere l'uno nei confronti dell'altro qualsivoglia assegno divorzile.
8) DICHIARARE e dare atto che i coniugi riconoscono di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo, causa e/o ragione, e di avere regolato e definito ogni rapporto patrimoniale tra di essi intercorso e di non avere più alcun bene in comunione, e che la sig.ra
ha già provveduto a ritirare i suoi beni ed effetti personali, oltre ad altri beni come Pt_1 concordato tra i coniugi ed ai beni della figlia, dalla casa familiare.
9) DICHIARARE e dare atto che i genitori, reciprocamente, autorizzano il rilascio di passaporto e/o di documento valido per l'espatrio per loro e per la figlia minore.
10) Le spese della procedura sono interamente compensate fra le parti.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 19/06/2025, e chiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in Santa MA MA (VB) in data 24.11.2018.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, con intervento del Pubblico
Ministero.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario nel comune di Santa MA MA (VB) in data 24.11.2018 e si sono separati consensualmente sentenza del Tribunale di Verbania n° 38/2024 pubblicata il 24.05.2024, passata in giudicato il 3.7.2024 e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge e al superiore interesse dei figli minori, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che i coniugi dichiarano di essere in grado di potersi mantenere e quindi ciascuno provvederà al proprio esclusivo mantenimento, e rinunciano a pretendere l'uno nei confronti dell'altro qualsivoglia assegno divorzile;
si dà, inoltre, atto che e i coniugi riconoscono di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo, causa e/o ragione, e di avere regolato e definito ogni rapporto patrimoniale tra di essi intercorso e di non avere più alcun bene in comunione, che la moglie ha già provveduto a ritirare i suoi beni ed effetti personali, oltre ad altri beni come concordato tra i coniugi ed ai beni della figlia, dalla casa familiare;
si dà, altresì, atto che e i genitori, reciprocamente, autorizzano il rilascio di passaporto e/o di documento valido per l'espatrio per loro e per la figlia minore.
Le spese della procedura sono interamente compensate fra le parti.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
in Santa MA MA (VB) il 24.11.2018, trascritto nei registri dello stato civile del
[...] medesimo Comune al n. al n.° 18 - Parte IIª - Serie – A - Anno 2018;
assegna in via definitiva la casa familiare sita in Santa MA MA, Via Magenta n.° 2, di esclusiva proprietà del marito, ad con tutti i mobili ed arredi in essa contenuti Parte_2 che i coniugi danno atto di essere anch'essi di proprietà esclusiva del marito;
affida in via condivisa ad entrambi i genitori la figlia minore con collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
dà facoltà al padre di vedere e tenere la figlia con sé con le seguenti modalità:
a) a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
b) due pomeriggi la settimana senza pernotto, nei fine settimana di sua spettanza,
c) due pomeriggi alla settimana di cui uno con pernotto nei fine settimana di spettanza della madre,
d) alternativamente dal 24.12 al 25.12 alle ore 17,00 (con la madre) e dal 25.12 alle ore 17,00 al 26.12 (con il padre);
e) alternativamente nei giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
f) alternativamente nelle altre festività quali il 25 aprile, il 1° maggio, il 15 agosto ecc.; g) nelle feste che ricorrono in territorio elvetico qualora il sig. restasse la propria Pt_2 attività lavorativa in Svizzera;
h) in periodo di due settimane anche non continuative nel periodo estivo (periodo da scegliersi entro il 31 maggio di ogni anno).
Miglior determinazione verrà assunta dai genitori nell'interesse della loro figlia minore, nel rispetto delle future esigenze scolastiche e sportive oltre che ricreative della minore, e nel rispetto delle rispettive attività lavorative prestate dai genitori stessi. Entrambi i genitori assicureranno il diritto della figlia minore a mantenere rapporti significativi con i parenti di entrambi i rami genitoriali;
pone a carico del padre di versare, entro il giorno cinque di ogni mese, alla madre, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore, la somma di € 400,00 (diconsi quattrocento/00); detta somma sarà annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
dispone che l'assegno unico e universale per la figlia a carico sia percepito interamente dalla madre della minore e che il padre, ove dovesse svolgere la propria attività lavorativa in territorio elvetico, potrà percepire, per differenza, dal proprio datore di lavoro gli assegni familiari per la figlia minore che provvederà a versare su un libretto cointestato ai genitori con il vincolo pupillare a favore della minore e con obbligo di rendicontazione annuale;
pone a carico di entrambi i genitori di provvedere alle spese straordinarie necessarie per la minore
, come specificate nel Protocollo d'Intesa di Verbania, nella misura del 70% per il Per_1 padre e 30% per la madre.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 21/07/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. MA Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1353 R. G. dell'anno 2025 tra nata a [...] il [...] (codice fiscale , e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata ed assistita dall'Avv. Marisa
ZARIANI (codice fiscale e presso la stessa elettivamente domiciliata in C.F._2
28845 Domodossola, Via Al Calvario n.° 15 giusta procura in atti;
nato a [...] il [...] e residente in 28851 Santa MA Parte_2
MA, Via Magenta n.° 2 (Codice fiscale ), rappresentato ed assistito C.F._3 dall'Avv. Guido MUSELLA (codice fiscale ) e presso lo stesso elettivamente C.F._4 domiciliato in 28845 Domodossola, Corso P. Ferraris n.° 19, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
e
P.M.,
- intervenuto - avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni Per le parti congiuntamente: “voglia il Tribunale di Verbania dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra e in SANTA Parte_1 Parte_2
MARIA MAGGIORE il giorno 24 NOVEMBRE 2018 e trascritto nel comune di SANTA MARIA
MAGGIORE come risulta dal registro degli atti di matrimonio del Comune di SANTA MARIA
MAGGIORE (VCO) al n.° 18 - Parte IIª - Serie – A - Anno 2018, ordinando agli Ufficiali dello Stato
Civile del Comune di SANTA MARIA MAGGIORE di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 1238/1939 e di cui al D.P.R. 396/2000, alle seguenti
CONDIZIONI
“1) ASSEGNARE in via definitiva la casa familiare sita in Santa MA MA, Via Magenta n.°
2, di esclusiva proprietà del marito, al sig. on tutti i mobili ed arredi in essa Parte_2 contenuti che i coniugi danno atto di essere anch'essi di proprietà esclusiva del marito.
2) STABILIRE l'affidamento condiviso della figlia minore ai genitori;
la minore avrà Per_1 collocazione prevalente e manterrà la residenza presso l'abitazione della madre;
3) STABILIRE che il padre possa vederla liberamente e tenerla con sé con le seguenti modalità:
a) a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
b) due pomeriggi la settimana senza pernotto, nei fine settimana di sua spettanza,
c) due pomeriggi alla settimana di cui uno con pernotto nei fine settimana di spettanza della madre,
d) alternativamente dal 24.12 al 25.12 alle ore 17,00 (con la madre) e dal 25.12 alle ore 17,00 al
26.12 (con il padre);
e) alternativamente nei giorni di Pasqua e del lunedì dell'Angelo;
f) alternativamente nelle altre festività quali il 25 aprile, il 1° maggio, il 15 agosto ecc.;
g) nelle feste che ricorrono in territorio elvetico qualora il sig. restasse la propria attività Pt_2 lavorativa in Svizzera;
h) un periodo di due settimane anche non continuative nel periodo estivo (periodo da scegliersi entro il 31 maggio di ogni anno). Miglior determinazione verrà assunta dai genitori nell'interesse della loro figlia minore, nel rispetto delle future esigenze scolastiche e sportive oltre che ricreative della minore, e nel rispetto delle rispettive attività lavorative prestate dai genitori stessi. Entrambi i genitori assicureranno il diritto della figlia minore a mantenere rapporti significativi con i parenti di entrambi i rami genitoriali.
4) STABILIRE l'obbligo in capo al padre di versare, entro il giorno cinque di ogni mese, alla madre,
a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore, la somma di € 400,00 (diconsi quattrocento/00); detta somma sarà annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat.
5) STABILIRE che l'assegno unico e universale per la figlia a carico sia percepito interamente dalla madre della minore e stabilire altresì che il padre, ove dovesse svolgere la propria attività lavorativa in territorio elvetico, potrà percepire, per differenza, dal proprio datore di lavoro gli assegni familiari per la figlia minore che provvederà a versare su un libretto cointestato ai genitori con il vincolo pupillare a favore della minore e con obbligo di rendicontazione annuale.
6) STABILIRE l'obbligo in capo al padre di concorrere, nella misura pari al 70% alle spese straordinarie necessarie per la minore come specificate nel Protocollo d'Intesa sulle Per_1 spese ordinarie e straordinarie per i figli in materia di separazione, divorzi e procedimenti ex art.
316 c.c del Tribunale di Verbania, che le parti dichiarano di conoscere, da applicarsi anche in merito
a quanto in esso stabilito circa le modalità di concertazione, di documentazione, di ripetibilità e di deducibilità fiscale.
7) DICHIARARE e dare atto che i coniugi dichiarano di essere in grado di potersi mantenere e quindi ciascuno provvederà al proprio esclusivo mantenimento, e rinunciano a pretendere l'uno nei confronti dell'altro qualsivoglia assegno divorzile.
8) DICHIARARE e dare atto che i coniugi riconoscono di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo, causa e/o ragione, e di avere regolato e definito ogni rapporto patrimoniale tra di essi intercorso e di non avere più alcun bene in comunione, e che la sig.ra
ha già provveduto a ritirare i suoi beni ed effetti personali, oltre ad altri beni come Pt_1 concordato tra i coniugi ed ai beni della figlia, dalla casa familiare.
9) DICHIARARE e dare atto che i genitori, reciprocamente, autorizzano il rilascio di passaporto e/o di documento valido per l'espatrio per loro e per la figlia minore.
10) Le spese della procedura sono interamente compensate fra le parti.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 19/06/2025, e chiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in Santa MA MA (VB) in data 24.11.2018.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, con intervento del Pubblico
Ministero.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario nel comune di Santa MA MA (VB) in data 24.11.2018 e si sono separati consensualmente sentenza del Tribunale di Verbania n° 38/2024 pubblicata il 24.05.2024, passata in giudicato il 3.7.2024 e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge e al superiore interesse dei figli minori, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che i coniugi dichiarano di essere in grado di potersi mantenere e quindi ciascuno provvederà al proprio esclusivo mantenimento, e rinunciano a pretendere l'uno nei confronti dell'altro qualsivoglia assegno divorzile;
si dà, inoltre, atto che e i coniugi riconoscono di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo, causa e/o ragione, e di avere regolato e definito ogni rapporto patrimoniale tra di essi intercorso e di non avere più alcun bene in comunione, che la moglie ha già provveduto a ritirare i suoi beni ed effetti personali, oltre ad altri beni come concordato tra i coniugi ed ai beni della figlia, dalla casa familiare;
si dà, altresì, atto che e i genitori, reciprocamente, autorizzano il rilascio di passaporto e/o di documento valido per l'espatrio per loro e per la figlia minore.
Le spese della procedura sono interamente compensate fra le parti.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
in Santa MA MA (VB) il 24.11.2018, trascritto nei registri dello stato civile del
[...] medesimo Comune al n. al n.° 18 - Parte IIª - Serie – A - Anno 2018;
assegna in via definitiva la casa familiare sita in Santa MA MA, Via Magenta n.° 2, di esclusiva proprietà del marito, ad con tutti i mobili ed arredi in essa contenuti Parte_2 che i coniugi danno atto di essere anch'essi di proprietà esclusiva del marito;
affida in via condivisa ad entrambi i genitori la figlia minore con collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
dà facoltà al padre di vedere e tenere la figlia con sé con le seguenti modalità:
a) a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
b) due pomeriggi la settimana senza pernotto, nei fine settimana di sua spettanza,
c) due pomeriggi alla settimana di cui uno con pernotto nei fine settimana di spettanza della madre,
d) alternativamente dal 24.12 al 25.12 alle ore 17,00 (con la madre) e dal 25.12 alle ore 17,00 al 26.12 (con il padre);
e) alternativamente nei giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
f) alternativamente nelle altre festività quali il 25 aprile, il 1° maggio, il 15 agosto ecc.; g) nelle feste che ricorrono in territorio elvetico qualora il sig. restasse la propria Pt_2 attività lavorativa in Svizzera;
h) in periodo di due settimane anche non continuative nel periodo estivo (periodo da scegliersi entro il 31 maggio di ogni anno).
Miglior determinazione verrà assunta dai genitori nell'interesse della loro figlia minore, nel rispetto delle future esigenze scolastiche e sportive oltre che ricreative della minore, e nel rispetto delle rispettive attività lavorative prestate dai genitori stessi. Entrambi i genitori assicureranno il diritto della figlia minore a mantenere rapporti significativi con i parenti di entrambi i rami genitoriali;
pone a carico del padre di versare, entro il giorno cinque di ogni mese, alla madre, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore, la somma di € 400,00 (diconsi quattrocento/00); detta somma sarà annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
dispone che l'assegno unico e universale per la figlia a carico sia percepito interamente dalla madre della minore e che il padre, ove dovesse svolgere la propria attività lavorativa in territorio elvetico, potrà percepire, per differenza, dal proprio datore di lavoro gli assegni familiari per la figlia minore che provvederà a versare su un libretto cointestato ai genitori con il vincolo pupillare a favore della minore e con obbligo di rendicontazione annuale;
pone a carico di entrambi i genitori di provvedere alle spese straordinarie necessarie per la minore
, come specificate nel Protocollo d'Intesa di Verbania, nella misura del 70% per il Per_1 padre e 30% per la madre.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 21/07/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco