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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 2297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2297 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28864 /2021
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
C.F. ], Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I
e
C.F. ], CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
Oggi 19 marzo 2025 innanzi alla dott.ssa Roberta Sperati, sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. in sostituzioni dell'avv. BELLARDI MASSIMO, che si CP_2
oppone alle avverse
Per parte convenuta l'avv. MANCINI MARCO il quale chiede lo stralcio delle memorie di replica depositate da controparte allorqundo era già stata aperta di insolvenza
I procuratori delle parti procedono alla discussione orale della causa.
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice osservato che la successiva autorizzazione del Giudice delegato nella procedura di insolvenza ha sanato qualsiasi vizio di procura, dovendosi qualificare la stessa come ratifica produttiva di effetti ex atunc sulla rappresentanza processuale di Parte_1
PQM
decide come da sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura alle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati - Allegata al verbale d'udienza del 19/03/2025 -
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Tribunale di Milano
- SEZIONE TREDICESIMA CIVILE –
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 28864 /2021, promossa con atto di citazione notificato
DA
GIUDIZIALE [C.F. ], con l'avv. Parte_2 P.IVA_1
avv. BELLARDI MASSIMO
PARTE ATTRICE
CONTRO
[C.F. ], con gli avv.ti avv. MANCINI MARCO e CONSOLI CP_1 P.IVA_2
GRAZIELLA
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Noleggio di cose mobili
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“1. Accertare e dichiarare il grave inadempimento di per aver fornito i due Controparte_3
macchinari descritti in citazione privi dei pezzi necessari per il loro funzionamento e per il mancato funzionamento dei macchinari medesimi.
2. Dichiarare e disporre conseguentemente la riduzione del canone complessivo di noleggio mensile per l'importo di Euro 5.720,42 determinando il canone nella somma complessivo di Euro 13.729,00, o nella diversa somma accertanda dal Giudice se del caso anche in via equitativa.
3. Condannare alla restituzione della differenza di canone come sopra Controparte_3
determinata per tutti i mesi a decorrere dal gennaio 2020 sino al termine previsto in contratto e quindi alla somma complessiva di € 223.090,65 oltre interessi legali da ciascuna scadenza sino al saldo.
4. Condannare al risarcimento del danno per il suo grave inadempimento CP_3 quantificato nell'importo di Euro 50.000,00 o nella diversa somma veriore accertanda in corso di causa anche se del caso da liquidarsi in via equitativa da parte del Giudice.
5. Respingere tutte le domande formulate dalla convenuta.
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio e con distrazione delle stesse a favore dell'avv.
Massimo Bellardi procuratore antistatario.”: parte convenuta:
“Nel merito, in via principale: per i motivi esposti in narrativa, rigettare le domande spiegate nel presente giudizio da in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque Parte_1
non provate, con ogni altra conseguenza di legge.
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
risarcimento dei danni in favore di per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., CP_1 danni da liquidarsi anche d'ufficio in sentenza e con valutazione da effettuarsi, se del caso, in via equitativa ex art. 1226 c. c..
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle altrui pretese, accertate e dichiarare che la riduzione dei canoni domandata dalla controparte è da liquidarsi nella misura che verrà ritenuta di giustizia, in ogni caso senz'altro inferiore a quella indicata dalla controparte.
In via riconvenzionale: in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale e per i motivi dedotti nella presente comparsa di costituzione e risposta, condannare al Parte_1 pagamento in favore di della complessiva somma di € 4.661,13 ovvero al CP_1
pagamento di quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia anche se, del caso, con valutazione in via equitativa ex art. 1226 c.c..”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte adiva il Parte_1
Tribunale di Milano esponendo: che in data 17/7/2019 stipulava con ( oggi il “contratto di Controparte_3 CP_1 locazione di pacchetto macchinari usati con opzione di acquisto” che prevedeva la consegna da parte di di quattro macchinari come ivi descritti ed in particolare: CP_3
- macchinario Muller Martini mod. Acoro A7
- linea raccolta cucitura Muller Martini;
- copertinatrice KOLBUS DA270;
- piegatrice STHAL. che la “decorrenza” del contratto è stata prevista “dal primo giorno del mese in cui i beni vengono effettivamente resi a vostra disposizione”; che a garanzia del pagamento dei canoni di noleggio le parti prevedevano la consegna da parte di di “cambiali” con scadenze rispettivamente al 15, al 20, e al 25 di ogni mese, a Parte_1
partire da gennaio 2020; che, avvenuta la consegna, i macchinari “copertinatrice KOLBUS DA270” e “piegatrice STHAL
142”, Risultavano sprovvisti di numerosi componenti che li rendevano inidonei al funzionamento;
che tale circostanza, quanto alla macchina Kolbus, veniva immediatamente riferita ad , CP_1
che si impegnava a reintegrare e montare i pezzi mancanti;
che anche per la macchina STHAL, le carenze rilevare al momento della consegna venivano immediatamente segnalate al locatore, che si impegnava a integrare i pezzi mancanti;
che , sia i tecnici da lei inviati in loco, riconoscevano i vizi;
Parte_3
che, tuttavia, il locatore non si attivava come promesso per la risoluzione del problema.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Si costituiva regolarmente che deduceva: CP_1
che i macchinari erano stati noleggiati con la clausola “nello stato di fatto e di diritto” in cui si trovavano al momento della visione, e che- prima della consegna, i beni erano stati ispezionati dai responsabili della parte attrice;
che le macchine erano state installate perfettamente funzionanti;
che alcuni costi a carico del conduttore erano stato anticipati dal locatore.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Interrotta la causa ex art. 300 c.p.c. in ragione dell'apertura a carico di parte attrice della procedura di liquidazione giudiziale, e giudiziale riassumeva il Controparte_4 giudizio e la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, ove il Giudice decide dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., la quale costituisce parte integrante del verbale d'udienza. La domanda deve essere accolta nei termini di seguito esposti.
Quanto alla circostanza che tutti i componenti necessari alla messa in uso dei macchinari fossero presenti al momento della stipula, deve rilevarsi che il contratto di locazione, al punto 3) e 4), descrive i macchinari oggetto di noleggio come “ completi di accessori d'uso”.
Dunque, in assenza di una prova contraria, deve ritenersi che le parti abbiano pattuito che i beni venissero ceduti completi ed in grado di funzionare.
Ad esito della esperita CTU è emerso che:
“ Si può quindi concludere che le due macchine di confezionamento, la piegatrice e la macchina per copertine cartonate, che costituiscono una parte dei macchinari necessari al regolare funzionamento di un'azienda dedita al confezionamento finale di libri (ed altri prodotti analoghi), non sono in grado di funzionare sia per motivi interni che per motivi di sicurezza.
Infatti:
a. Per motivi interni macchinari così complessi non possono essere messi in funzione senza che tutti i suoi componenti siano presenti e siano in grado di funzionare regolarmente insieme alle macchine;
b. Per motivi estrinseci perché mancano le condizioni di sicurezza tali da poter garantire che non possano sorgere problemi, ad esempio di tipo elettrico o elettronico, qualora le macchine venissero messe in funzione sia complete delle parti mancanti, acquisite sul mercato da eventuali terzi fornitori (non dai costruttori), o peggio con il notevole numero di parti al momenti risultate assenti ed acquisibili quindi solo come parti di ricambio.”
Nello specifico, il perito ha evidenziato che: “ Poiché è stato confermato da entrambe le parti che nessun intervento è stato eseguito dopo il primo controllo da parte dei tecnici delle due case costruttrici, il sottoscritto ha dedotto che tutt'ora le macchine non sono in condizioni di essere messe in marcia, per i seguenti motivi:
Le parti già all'epoca mancanti rendono impossibile mettere in funzione le macchine, tanto più che gli eventuali interventi sull'elettronica delle stesse macchine appare alla portate di soli tecnici particolarmente esperti, che solo le case costruttrici possono mettere a disposizione
“Infatti le macchine in questione sono organismi complessi, dotati per di più di una notevole parte elettronica, che non possono essere né riparate né rimesse in funzione se non con l'attività di tecnici esperti delle due case costruttrici tedesche. I quali dovrebbero quindi:
Completare le macchine dei componenti risultati mancanti fin dal primo sopralluogo sul posto, senza i quali le macchine non si possono intendere come in grado di funzionare. Ovvero non possono funzionare senza i componenti mancanti né totalmente né parzialmente;
Garantire la messa in funzione regolare delle macchine, in special modo delle loro componenti elettriche ed elettroniche.”
Il CTU ha dunque constatato che, effettivamente, i due macchinari per cui è causa sono ed erano privi già all'epoca della consegna di parti essenziali per la loro messa in funzione.
Quanto alle dichiarazioni testimoniali, i testi di parte attrice e di questa di pendenti e _1
, hanno entrambi dichiarato che i beni erano si stati installati, ma che per entrambi non è Per_2
mai stato effettuato il collaudo perché seppur il motore “girasse” la mancanza di alcuni pezzi ne impediva l'utilizzazione nel ciclo di produzione.
Baratto, in particolare, quanto alla macchina STAHL, ha dichiarato di aver assistito alle operazioni di montaggio del tecnico della casa produttrice, e che lo stesso tecnico della casa produttrice non aveva reperito pezzi necessari al funzionamento della macchina.
I testi di parte convenuta e di questa dipendenti e invece hanno dichiarato che Pt_4 Tes_1
le macchine funzionavano perfettamente, sia sotto il profilo “meccanico” che sotto quello
“elettrico”.
Ciò, tuttavia, non vale a confermare che essere fossero idonee alla produzione, non essendo stato dichiarato che i macchinari fossero completi di ogni componente.
Il teste di parte attrice dipendente di ha invece confermato di aver Tes_2 Pt_5
personalmente constatato durante il montaggio la mancanza di numerosi componenti, che pur non impedendo il funzionamento della macchina, ne impedivano la completa utilizzazione. ha altresì confermato di aver dettato ad un suo collega l'elenco dei pezzi mancanti Tes_2
prodotto sub doc. 5 da parte attrice.
Vi è poi la corrispondenza in atti, da cui si evince che sin dal 12/02/2020 ( cfr. doc. 8 convenuto) la parte attrice ha lamentato le dette carenze, chiedendo interventi risolutori.
Ritiene questo giudice che sia dunque stata raggiunta la prova che i macchinari e Pt_5
STAHL siano stati locati e consegnati con presenza di vizi tali da renderli inidonei all'utilizzo da parte della parte attrice, e che ciò costituisca inadempimento parziale di parte convenuta alle obbligazioni di cui al contratto di noleggio per cui è causa.
Ciò detto, sotto il profilo economico, parte attrice ha chiesto ridursi il canone di locazione in ragione dell'inutilizzabilità di tali 2 beni, essendo invece incontestato il regolare funzionamento delle altre 2 macchine Martini, anch'esse oggetto di locazione.
Si ritiene che il calcolo prospettato da parte attrice, ovvero riduzione del canone proporzionalmente al minor valore residuo risultante dallo scorporo dei beni non funzionanti, rappresenti il giusto contemperamento tra le rispettive utilità ritratte dal contratto.
In particolare, considerato che: i macchinari risultavano avere un complessivo valore di € 850.000,00 (oltre IVA);
i macchinari risultati “non funzionanti” risultavano avere un valore di € 250.000,00 (si veda art. 1 contratto); il valore “effettivo” dei macchinari effettivamente forniti (funzionanti) risulta essere pari alla differenza di € 600.000,00; il “canone mensile” previsto è di complessivi € 19.449,42; riducendo tale canone proporzionalmente al valore effettivo dei beni utilizzabili, si giunge all'importo di € 13.729,00 oltre IVA (850.00,00 : 19.449,42 = 600.000,00 : x).
Per l'effetto, il canone complessivamente dovuto per la locazione in oggetto deve essere rideterminato in € 13.729,00 oltre IVA mensili.
Nella comparsa conclusionale, la parte attrice ha ridotto la domanda restitutoria all'importo di €
223.090,65, e ciò in ragione della parziale restituzione di alcuni effetti cambiari confermata dalla stessa convenuta in comparsa conclusionale.
In accoglimento della domanda restitutoria, la parte convenuta deve dunque essere condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 223.090,65, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Non può infatti condividersi la tesi di parte convenuta per cui il contratto escluderebbe l'applicazione di interessi sulla base dell'art. 3.
La detta clausola infatti, prevede che il canone mensile sia “ fisso ed immutabile”, ma detta pattuizione deve limitarsi all'ipotesi della fisiologica esecuzione del contratto di locazione il quale, come noto, nella generalità dei casi prevede che il corrispettivo sia saldato mediante rate periodiche di pari importo.
Laddove, come nel caso in esame, si inneschi la fase “patologica” a seguito di inadempimento di una delle parti, in assenza di una espressa previsione contrattuale, trovano applicazione i principi generali in materia di fruttuosità dei pagamenti oggetto di ripetizione, e ciò perché né la pattuizione prima richiamata, né altra clausole contrattuali, escludono l'applicazione di interessi per il caso di reciproche azioni restitutorie.
Deve invece essere disattesa la domanda risarcitoria formulata da parte attrice, non essendo né adeguatamente allegato né assolutamente provato il lamentato danno.
Infine, la domanda riconvenzionale di parte convenuta deve essere rigettata.
Come detto, il macchinario consegnato (la di cui ha anticipato i costi di Pt_5 CP_1
trasporto), è risultato viziato ed inidoneo all'uso convenuto, sicchè il relativo costo non può essere addebitato all'attrice, che altrimenti si vedrebbe gravata di un onere economico scaturente dall'inadempimento della controparte. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda e delle fasi svolte (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, nel giudizio RG 28864,2021, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Condanna al pagamento in favore di CP_1 [...]
della somma di € 223.090,65, oltre interessi legali dalle singole Parte_6
scadenze al saldo effettivo, per le causali di cui in parte motiva;
2) Rigetta nel resto;
3) Pone definitivamente a carico di le spese di CTU come liquidate in atti;
CP_1
4) condanna alla rifusione in favore di CP_1 Parte_2
GIUDIZIALE delle spese processuali che liquida in € 1.241,00 spese ed €
[...]
22.457,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza per legge esecutiva.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e deposito telematico immediato per l'allegazione al verbale.
Milano, 19/03/2025 il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
C.F. ], Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I
e
C.F. ], CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
Oggi 19 marzo 2025 innanzi alla dott.ssa Roberta Sperati, sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. in sostituzioni dell'avv. BELLARDI MASSIMO, che si CP_2
oppone alle avverse
Per parte convenuta l'avv. MANCINI MARCO il quale chiede lo stralcio delle memorie di replica depositate da controparte allorqundo era già stata aperta di insolvenza
I procuratori delle parti procedono alla discussione orale della causa.
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice osservato che la successiva autorizzazione del Giudice delegato nella procedura di insolvenza ha sanato qualsiasi vizio di procura, dovendosi qualificare la stessa come ratifica produttiva di effetti ex atunc sulla rappresentanza processuale di Parte_1
PQM
decide come da sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura alle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati - Allegata al verbale d'udienza del 19/03/2025 -
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Tribunale di Milano
- SEZIONE TREDICESIMA CIVILE –
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 28864 /2021, promossa con atto di citazione notificato
DA
GIUDIZIALE [C.F. ], con l'avv. Parte_2 P.IVA_1
avv. BELLARDI MASSIMO
PARTE ATTRICE
CONTRO
[C.F. ], con gli avv.ti avv. MANCINI MARCO e CONSOLI CP_1 P.IVA_2
GRAZIELLA
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Noleggio di cose mobili
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“1. Accertare e dichiarare il grave inadempimento di per aver fornito i due Controparte_3
macchinari descritti in citazione privi dei pezzi necessari per il loro funzionamento e per il mancato funzionamento dei macchinari medesimi.
2. Dichiarare e disporre conseguentemente la riduzione del canone complessivo di noleggio mensile per l'importo di Euro 5.720,42 determinando il canone nella somma complessivo di Euro 13.729,00, o nella diversa somma accertanda dal Giudice se del caso anche in via equitativa.
3. Condannare alla restituzione della differenza di canone come sopra Controparte_3
determinata per tutti i mesi a decorrere dal gennaio 2020 sino al termine previsto in contratto e quindi alla somma complessiva di € 223.090,65 oltre interessi legali da ciascuna scadenza sino al saldo.
4. Condannare al risarcimento del danno per il suo grave inadempimento CP_3 quantificato nell'importo di Euro 50.000,00 o nella diversa somma veriore accertanda in corso di causa anche se del caso da liquidarsi in via equitativa da parte del Giudice.
5. Respingere tutte le domande formulate dalla convenuta.
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio e con distrazione delle stesse a favore dell'avv.
Massimo Bellardi procuratore antistatario.”: parte convenuta:
“Nel merito, in via principale: per i motivi esposti in narrativa, rigettare le domande spiegate nel presente giudizio da in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque Parte_1
non provate, con ogni altra conseguenza di legge.
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
risarcimento dei danni in favore di per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., CP_1 danni da liquidarsi anche d'ufficio in sentenza e con valutazione da effettuarsi, se del caso, in via equitativa ex art. 1226 c. c..
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle altrui pretese, accertate e dichiarare che la riduzione dei canoni domandata dalla controparte è da liquidarsi nella misura che verrà ritenuta di giustizia, in ogni caso senz'altro inferiore a quella indicata dalla controparte.
In via riconvenzionale: in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale e per i motivi dedotti nella presente comparsa di costituzione e risposta, condannare al Parte_1 pagamento in favore di della complessiva somma di € 4.661,13 ovvero al CP_1
pagamento di quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia anche se, del caso, con valutazione in via equitativa ex art. 1226 c.c..”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte adiva il Parte_1
Tribunale di Milano esponendo: che in data 17/7/2019 stipulava con ( oggi il “contratto di Controparte_3 CP_1 locazione di pacchetto macchinari usati con opzione di acquisto” che prevedeva la consegna da parte di di quattro macchinari come ivi descritti ed in particolare: CP_3
- macchinario Muller Martini mod. Acoro A7
- linea raccolta cucitura Muller Martini;
- copertinatrice KOLBUS DA270;
- piegatrice STHAL. che la “decorrenza” del contratto è stata prevista “dal primo giorno del mese in cui i beni vengono effettivamente resi a vostra disposizione”; che a garanzia del pagamento dei canoni di noleggio le parti prevedevano la consegna da parte di di “cambiali” con scadenze rispettivamente al 15, al 20, e al 25 di ogni mese, a Parte_1
partire da gennaio 2020; che, avvenuta la consegna, i macchinari “copertinatrice KOLBUS DA270” e “piegatrice STHAL
142”, Risultavano sprovvisti di numerosi componenti che li rendevano inidonei al funzionamento;
che tale circostanza, quanto alla macchina Kolbus, veniva immediatamente riferita ad , CP_1
che si impegnava a reintegrare e montare i pezzi mancanti;
che anche per la macchina STHAL, le carenze rilevare al momento della consegna venivano immediatamente segnalate al locatore, che si impegnava a integrare i pezzi mancanti;
che , sia i tecnici da lei inviati in loco, riconoscevano i vizi;
Parte_3
che, tuttavia, il locatore non si attivava come promesso per la risoluzione del problema.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Si costituiva regolarmente che deduceva: CP_1
che i macchinari erano stati noleggiati con la clausola “nello stato di fatto e di diritto” in cui si trovavano al momento della visione, e che- prima della consegna, i beni erano stati ispezionati dai responsabili della parte attrice;
che le macchine erano state installate perfettamente funzionanti;
che alcuni costi a carico del conduttore erano stato anticipati dal locatore.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Interrotta la causa ex art. 300 c.p.c. in ragione dell'apertura a carico di parte attrice della procedura di liquidazione giudiziale, e giudiziale riassumeva il Controparte_4 giudizio e la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, ove il Giudice decide dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., la quale costituisce parte integrante del verbale d'udienza. La domanda deve essere accolta nei termini di seguito esposti.
Quanto alla circostanza che tutti i componenti necessari alla messa in uso dei macchinari fossero presenti al momento della stipula, deve rilevarsi che il contratto di locazione, al punto 3) e 4), descrive i macchinari oggetto di noleggio come “ completi di accessori d'uso”.
Dunque, in assenza di una prova contraria, deve ritenersi che le parti abbiano pattuito che i beni venissero ceduti completi ed in grado di funzionare.
Ad esito della esperita CTU è emerso che:
“ Si può quindi concludere che le due macchine di confezionamento, la piegatrice e la macchina per copertine cartonate, che costituiscono una parte dei macchinari necessari al regolare funzionamento di un'azienda dedita al confezionamento finale di libri (ed altri prodotti analoghi), non sono in grado di funzionare sia per motivi interni che per motivi di sicurezza.
Infatti:
a. Per motivi interni macchinari così complessi non possono essere messi in funzione senza che tutti i suoi componenti siano presenti e siano in grado di funzionare regolarmente insieme alle macchine;
b. Per motivi estrinseci perché mancano le condizioni di sicurezza tali da poter garantire che non possano sorgere problemi, ad esempio di tipo elettrico o elettronico, qualora le macchine venissero messe in funzione sia complete delle parti mancanti, acquisite sul mercato da eventuali terzi fornitori (non dai costruttori), o peggio con il notevole numero di parti al momenti risultate assenti ed acquisibili quindi solo come parti di ricambio.”
Nello specifico, il perito ha evidenziato che: “ Poiché è stato confermato da entrambe le parti che nessun intervento è stato eseguito dopo il primo controllo da parte dei tecnici delle due case costruttrici, il sottoscritto ha dedotto che tutt'ora le macchine non sono in condizioni di essere messe in marcia, per i seguenti motivi:
Le parti già all'epoca mancanti rendono impossibile mettere in funzione le macchine, tanto più che gli eventuali interventi sull'elettronica delle stesse macchine appare alla portate di soli tecnici particolarmente esperti, che solo le case costruttrici possono mettere a disposizione
“Infatti le macchine in questione sono organismi complessi, dotati per di più di una notevole parte elettronica, che non possono essere né riparate né rimesse in funzione se non con l'attività di tecnici esperti delle due case costruttrici tedesche. I quali dovrebbero quindi:
Completare le macchine dei componenti risultati mancanti fin dal primo sopralluogo sul posto, senza i quali le macchine non si possono intendere come in grado di funzionare. Ovvero non possono funzionare senza i componenti mancanti né totalmente né parzialmente;
Garantire la messa in funzione regolare delle macchine, in special modo delle loro componenti elettriche ed elettroniche.”
Il CTU ha dunque constatato che, effettivamente, i due macchinari per cui è causa sono ed erano privi già all'epoca della consegna di parti essenziali per la loro messa in funzione.
Quanto alle dichiarazioni testimoniali, i testi di parte attrice e di questa di pendenti e _1
, hanno entrambi dichiarato che i beni erano si stati installati, ma che per entrambi non è Per_2
mai stato effettuato il collaudo perché seppur il motore “girasse” la mancanza di alcuni pezzi ne impediva l'utilizzazione nel ciclo di produzione.
Baratto, in particolare, quanto alla macchina STAHL, ha dichiarato di aver assistito alle operazioni di montaggio del tecnico della casa produttrice, e che lo stesso tecnico della casa produttrice non aveva reperito pezzi necessari al funzionamento della macchina.
I testi di parte convenuta e di questa dipendenti e invece hanno dichiarato che Pt_4 Tes_1
le macchine funzionavano perfettamente, sia sotto il profilo “meccanico” che sotto quello
“elettrico”.
Ciò, tuttavia, non vale a confermare che essere fossero idonee alla produzione, non essendo stato dichiarato che i macchinari fossero completi di ogni componente.
Il teste di parte attrice dipendente di ha invece confermato di aver Tes_2 Pt_5
personalmente constatato durante il montaggio la mancanza di numerosi componenti, che pur non impedendo il funzionamento della macchina, ne impedivano la completa utilizzazione. ha altresì confermato di aver dettato ad un suo collega l'elenco dei pezzi mancanti Tes_2
prodotto sub doc. 5 da parte attrice.
Vi è poi la corrispondenza in atti, da cui si evince che sin dal 12/02/2020 ( cfr. doc. 8 convenuto) la parte attrice ha lamentato le dette carenze, chiedendo interventi risolutori.
Ritiene questo giudice che sia dunque stata raggiunta la prova che i macchinari e Pt_5
STAHL siano stati locati e consegnati con presenza di vizi tali da renderli inidonei all'utilizzo da parte della parte attrice, e che ciò costituisca inadempimento parziale di parte convenuta alle obbligazioni di cui al contratto di noleggio per cui è causa.
Ciò detto, sotto il profilo economico, parte attrice ha chiesto ridursi il canone di locazione in ragione dell'inutilizzabilità di tali 2 beni, essendo invece incontestato il regolare funzionamento delle altre 2 macchine Martini, anch'esse oggetto di locazione.
Si ritiene che il calcolo prospettato da parte attrice, ovvero riduzione del canone proporzionalmente al minor valore residuo risultante dallo scorporo dei beni non funzionanti, rappresenti il giusto contemperamento tra le rispettive utilità ritratte dal contratto.
In particolare, considerato che: i macchinari risultavano avere un complessivo valore di € 850.000,00 (oltre IVA);
i macchinari risultati “non funzionanti” risultavano avere un valore di € 250.000,00 (si veda art. 1 contratto); il valore “effettivo” dei macchinari effettivamente forniti (funzionanti) risulta essere pari alla differenza di € 600.000,00; il “canone mensile” previsto è di complessivi € 19.449,42; riducendo tale canone proporzionalmente al valore effettivo dei beni utilizzabili, si giunge all'importo di € 13.729,00 oltre IVA (850.00,00 : 19.449,42 = 600.000,00 : x).
Per l'effetto, il canone complessivamente dovuto per la locazione in oggetto deve essere rideterminato in € 13.729,00 oltre IVA mensili.
Nella comparsa conclusionale, la parte attrice ha ridotto la domanda restitutoria all'importo di €
223.090,65, e ciò in ragione della parziale restituzione di alcuni effetti cambiari confermata dalla stessa convenuta in comparsa conclusionale.
In accoglimento della domanda restitutoria, la parte convenuta deve dunque essere condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 223.090,65, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Non può infatti condividersi la tesi di parte convenuta per cui il contratto escluderebbe l'applicazione di interessi sulla base dell'art. 3.
La detta clausola infatti, prevede che il canone mensile sia “ fisso ed immutabile”, ma detta pattuizione deve limitarsi all'ipotesi della fisiologica esecuzione del contratto di locazione il quale, come noto, nella generalità dei casi prevede che il corrispettivo sia saldato mediante rate periodiche di pari importo.
Laddove, come nel caso in esame, si inneschi la fase “patologica” a seguito di inadempimento di una delle parti, in assenza di una espressa previsione contrattuale, trovano applicazione i principi generali in materia di fruttuosità dei pagamenti oggetto di ripetizione, e ciò perché né la pattuizione prima richiamata, né altra clausole contrattuali, escludono l'applicazione di interessi per il caso di reciproche azioni restitutorie.
Deve invece essere disattesa la domanda risarcitoria formulata da parte attrice, non essendo né adeguatamente allegato né assolutamente provato il lamentato danno.
Infine, la domanda riconvenzionale di parte convenuta deve essere rigettata.
Come detto, il macchinario consegnato (la di cui ha anticipato i costi di Pt_5 CP_1
trasporto), è risultato viziato ed inidoneo all'uso convenuto, sicchè il relativo costo non può essere addebitato all'attrice, che altrimenti si vedrebbe gravata di un onere economico scaturente dall'inadempimento della controparte. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda e delle fasi svolte (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, nel giudizio RG 28864,2021, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Condanna al pagamento in favore di CP_1 [...]
della somma di € 223.090,65, oltre interessi legali dalle singole Parte_6
scadenze al saldo effettivo, per le causali di cui in parte motiva;
2) Rigetta nel resto;
3) Pone definitivamente a carico di le spese di CTU come liquidate in atti;
CP_1
4) condanna alla rifusione in favore di CP_1 Parte_2
GIUDIZIALE delle spese processuali che liquida in € 1.241,00 spese ed €
[...]
22.457,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza per legge esecutiva.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e deposito telematico immediato per l'allegazione al verbale.
Milano, 19/03/2025 il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati