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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 19/08/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
RG 254/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giulia Marozzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento NR. 254/2022 RG
promosso da:
, nella qualità di titolare della DCM di UE IE CO Parte_1
Ditta individuale (P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Dario P.IVA_1
Romanelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
- parte attrice opponente -
contro
, (P.I. ), in persona del Dott. RO P.IVA_2 [...]
nella qualità di Amministratore Unico della società, rappresentata e difesa CP_2
dall'avv. Franco Biggini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
- parte convenuta opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo – compensazione
CONCLUSIONI
Per la parte opponente, come da atto di citazione in opposizione:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis reiectis
In via preliminare
1 RG 254/2022
Autorizzare la chiamata in causa del Sig. residente in [...]
19032 Loc Catene 6, con concessione dei termini per la chiamata in giudizio e fissazione di nuova udienza di prima comparizione.
Nel merito
In via preliminare e pregiudiziale:
Sospendere ex art 649 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione
Nel merito
- Previa, revoca del decreto ingiuntivo n°27/2022 del 4/1/2022 oggetto della presente opposizione
- Dato atto che il Sig. è il proprietario/armatore Controparte_3 dell'imbarcazione M/Y BAROLO condannarlo a manlevare il Sig.
[...]
anche nella qualità, e per i motivi di cui in narrativa, da ogni e Controparte_4
qualsivoglia richiesta di pagamento avanzata nei confronti dello stesso da parte del , ovvero riconoscere il vincolo di solidarietà tra i RO
medesimi e nei confronti del CP_1
In ogni caso disporre, ex art 1241 e 1243 c.c., in accoglimento della sopra svolta eccezione, la compensazione parziale del credito solo a favore del Sig. IE
CO UE e nei confronti del , dell'ammontare di euro RO
1403,00, sul maggiore importo dovuto
- Con vittoria di spese e competenze del Giudizio ovvero compensazione nei confronti del sussistendone i presupposti”. RO
Per la parte opposta, come da foglio di p.c. depositato il 29.01.2025:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
In via preliminare
Rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 27/2022, emesso dal Tribunale di La Spezia, nella persona del Giudice Dott. Gabriele Giovanni Gaggioli, in data 04 gennaio 2022, avanzata
2 RG 254/2022
da parte di CK NI US in virtù dell'assenza di gravi motivi che giustifichino la richiesta ex art. 649 c.p.c..
Sempre in via preliminare
Rigettare la richiesta di chiamata in causa del terzo avanzata dal Sig. CK
NI US inammissibile e/o comunque irrilevante.
Nel merito
In via principale
Rigettare l'opposizione proposta da di CK NI US, nonché tutte le domande ed eccezioni da esso formulate, compresa la proposta eccezione di compensazione parziale, in quanto tutte infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n.
27/2022, emesso dal Tribunale di La Spezia, nella persona del Giudice Dott.
Gabriele Giovanni Gaggioli, in data 04 gennaio 2022 nel procedimento Rg. n.
2370/2021.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre maggiorazione spese generali 15%, C.P.A. ed I.v.a. come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 9 febbraio 2022, CK IE proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale della Spezia n.
27/2022, provvisoriamente esecutivo, emesso in favore di RO
, per il pagamento di € 37.580,88, oltre interessi e spese del monitorio.
[...]
Il decreto ingiuntivo era stato emesso stante l'inadempimento della Ditta
Individuale DCM di UE IE CO, in relazione alle fatture emesse da nei confronti dell'opponente, che si riferivano a lavori, riparazioni RO
e manutenzione di diversa natura svolte sull'imbarcazione M/Y BAROLO di
[...]
Controparte_3
Con l'atto di opposizione CK deduceva: CP_
- di essere stato incaricato dal Sig. proprietario-armatore dello yacht, delle
3 RG 254/2022
mansioni di project manager ed assistenza agli interventi di refit;
- che, nell'ambito di tale incarico, era stato anche previsto che l'impresa individuale
UE si occupasse di commissionare, in nome e per conto dell'armatore, le lavorazioni, necessarie a detto intervento, al;
RO
- che, al solo fine di rendere più celere la procedura di pagamento delle fatture di acconto e SAL, parte opposta emetteva da novembre 2020 i relativi documenti contabili, intestandoli direttamente a UE, il quale rifatturava l'importo richiesto con la maggiorazione del 5% per la propria attività professionale;
- che i documenti fiscali, indicati in elenco da 1) a 6), venivano regolarmente saldati
CP_ dal Sig. all'opponente, il quale conseguentemente saldava le corrispondenti fatture emesse dal RO
- che, in data 21/07/2021, al termine dei lavori di refit, parte opposta emetteva ulteriori tre fatture nei confronti della ditta individuale UE che, a sua volta,
CP_ rifatturava, con le stesse modalità già dette, le richieste di pagamento al Sig. al fine di saldare quelle emesse dal cantiere navale;
- che l'armatore, nonostante il ritiro dello yacht, si rifiutava di versare gli importi richiesti avanzando generiche riserve e, dunque, a fronte di un credito vantato nei
CP_ confronti del Sig. di € 39.125,40, UE si trovava in debito nei confronti del per la cifra complessiva di € 37.580.88; RO
- che, malgrado la consapevolezza del sistema di pagamento delle fatturazioni e l'usualità di esso, l'opposta aveva proceduto in ingiunzione solo nei confronti dell'opponente in quanto il UE aveva proposto, al solo scopo di mantenere buoni rapporti con il cantiere, un piano di rientro dilazionato delle somme, mentre CP_ era in corso la procedura di negoziazione assistita promossa dal Sig. conclusasi poi con verbale di mancato accordo;
- che, per quanto riguardava il rapporto diretto con il , l'attore RO in opposizione evidenziava di essere, a sua volta, creditore dell'importo di euro
1.403,00 (iva inclusa) come da fattura n. 26 del 30/07/2021, depositata unitamente all'estratto autentico delle scritture contabili.
Sulla base di tale ricostruzione, l'attore in opposizione chiedeva la revoca del CP_ decreto ingiuntivo, previa chiamata in causa di e in subordine compensazione col il proprio credito.
4 RG 254/2022
La società opposta si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.04.2022, contestando integralmente l'atto di opposizione e, in particolare, rilevando che le circostanze, riferite da controparte per giustificare il mancato pagamento all'opposta, erano estranee ai rapporti con Al RO
contrario, risultava riconosciuto il debito da parte dell'opponente nei confronti dell'opposta, anche nella comparsa di costituzione.
In ogni caso, nel merito, deduceva che la società opposta, nell'esecuzione dei lavori richiesti e da eseguirsi sulla , si era sempre esclusivamente rapportata Parte_2
con il UE e, per tali lavorazioni eseguite, aveva sempre emesso le fatture nei confronti dell'opponente, come pacificamente riconosciuto da controparte. I CP_ rapporti interni tra il Sig. e il Sig. UE dovevano ritenersi irrilevanti ai fini del presente giudizio, non riguardando la convenuta e non potendo essere opposti al RO
Con riferimento all'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente, la convenuta opposta deduceva l'avvenuto integrale pagamento in data 27/04/22 per
€ 1.403,00 della fattura n. 26 del 31/7/2021 (doc. 13 comparsa di risposta - bonifico).
Chiedeva per tali ragioni la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previo rigetto dell'eccezione di compensazione.
Con decreto del 19.05.2022 di fissazione di nuova udienza ex art. 269, comma 2,
c.p.c., veniva autorizzata la chiamata in giudizio del terzo, alla quale l'opponente poi rinunciava.
All'udienza del 30.01.2025 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo termine per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Ciò premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da IE UE nella qualità di titolare della DCM di CK NI US Ditta Individuale non può essere accolta per i motivi che seguono.
Come noto, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposta, attrice in senso sostanziale, è onerata di provare nel merito i fatti
5 RG 254/2022
costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Inoltre, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Nel caso di specie, è pacifico l'inadempimento dell'impresa individuale UE, che non ha contestato né l'an né il quantum del credito azionato con il monitorio – che anzi è stato espressamente riconosciuto in più occasioni dall'opponente, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, nella comparsa di costituzione – limitandosi ad eccepire il fatto di non essere stato a sua volta pagato per l'attività di refitting svolta dal sig. proprietario dell'imbarcazione, terzo del quale, peraltro, rinunciava CP_5
alla chiamata nel processo, nonostante fosse stato a ciò autorizzato.
Tale circostanza è irrilevante, avendo UE (circostanza non contestata) richiesto l'esecuzione dei lavori in questione, ragione per cui le fatture venivano emesse nei suoi confronti.
Sull'eccezione di compensazione parziale mossa da parte opponente, la convenuta opposta ha in via documentale provato il pagamento dell'integrale importo della fattura oggetto della domanda, depositando i dettagli del bonifico relativo.
Non può essere accolta nemmeno a domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dall'opposto, in mancanza della prova dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Gli onorari del presente procedimento vengono liquidati in euro 5.810,00 oltre accessori di legge, secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto del valore della controversia (pari ad € 37.580,88) del tipo di procedimento (procedimento ordinario) dell'Autorità Giudiziaria adita
(Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte (di studio, introduttiva e decisionale).
PQM
6 RG 254/2022
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o respinta, così provvede:
RIGETTA l'opposizione proposta da IE UE, nella qualità di titolare della
DCM di CK NI US, e pertanto CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 27/2022 emesso in data 4.01.2022 dal Tribunale della Spezia;
CONDANNA IE UE, nella qualità di titolare della DCM di CK
NI US, al pagamento in favore di RO
della somma di euro 5.810,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, CPA ed
IVA come per legge;
RIGETTA ogni altra domanda.
Così deciso in La Spezia, il 19.08.2025
Il Giudice
Giulia Marozzi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giulia Marozzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento NR. 254/2022 RG
promosso da:
, nella qualità di titolare della DCM di UE IE CO Parte_1
Ditta individuale (P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Dario P.IVA_1
Romanelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
- parte attrice opponente -
contro
, (P.I. ), in persona del Dott. RO P.IVA_2 [...]
nella qualità di Amministratore Unico della società, rappresentata e difesa CP_2
dall'avv. Franco Biggini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
- parte convenuta opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo – compensazione
CONCLUSIONI
Per la parte opponente, come da atto di citazione in opposizione:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis reiectis
In via preliminare
1 RG 254/2022
Autorizzare la chiamata in causa del Sig. residente in [...]
19032 Loc Catene 6, con concessione dei termini per la chiamata in giudizio e fissazione di nuova udienza di prima comparizione.
Nel merito
In via preliminare e pregiudiziale:
Sospendere ex art 649 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione
Nel merito
- Previa, revoca del decreto ingiuntivo n°27/2022 del 4/1/2022 oggetto della presente opposizione
- Dato atto che il Sig. è il proprietario/armatore Controparte_3 dell'imbarcazione M/Y BAROLO condannarlo a manlevare il Sig.
[...]
anche nella qualità, e per i motivi di cui in narrativa, da ogni e Controparte_4
qualsivoglia richiesta di pagamento avanzata nei confronti dello stesso da parte del , ovvero riconoscere il vincolo di solidarietà tra i RO
medesimi e nei confronti del CP_1
In ogni caso disporre, ex art 1241 e 1243 c.c., in accoglimento della sopra svolta eccezione, la compensazione parziale del credito solo a favore del Sig. IE
CO UE e nei confronti del , dell'ammontare di euro RO
1403,00, sul maggiore importo dovuto
- Con vittoria di spese e competenze del Giudizio ovvero compensazione nei confronti del sussistendone i presupposti”. RO
Per la parte opposta, come da foglio di p.c. depositato il 29.01.2025:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
In via preliminare
Rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 27/2022, emesso dal Tribunale di La Spezia, nella persona del Giudice Dott. Gabriele Giovanni Gaggioli, in data 04 gennaio 2022, avanzata
2 RG 254/2022
da parte di CK NI US in virtù dell'assenza di gravi motivi che giustifichino la richiesta ex art. 649 c.p.c..
Sempre in via preliminare
Rigettare la richiesta di chiamata in causa del terzo avanzata dal Sig. CK
NI US inammissibile e/o comunque irrilevante.
Nel merito
In via principale
Rigettare l'opposizione proposta da di CK NI US, nonché tutte le domande ed eccezioni da esso formulate, compresa la proposta eccezione di compensazione parziale, in quanto tutte infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n.
27/2022, emesso dal Tribunale di La Spezia, nella persona del Giudice Dott.
Gabriele Giovanni Gaggioli, in data 04 gennaio 2022 nel procedimento Rg. n.
2370/2021.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre maggiorazione spese generali 15%, C.P.A. ed I.v.a. come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 9 febbraio 2022, CK IE proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale della Spezia n.
27/2022, provvisoriamente esecutivo, emesso in favore di RO
, per il pagamento di € 37.580,88, oltre interessi e spese del monitorio.
[...]
Il decreto ingiuntivo era stato emesso stante l'inadempimento della Ditta
Individuale DCM di UE IE CO, in relazione alle fatture emesse da nei confronti dell'opponente, che si riferivano a lavori, riparazioni RO
e manutenzione di diversa natura svolte sull'imbarcazione M/Y BAROLO di
[...]
Controparte_3
Con l'atto di opposizione CK deduceva: CP_
- di essere stato incaricato dal Sig. proprietario-armatore dello yacht, delle
3 RG 254/2022
mansioni di project manager ed assistenza agli interventi di refit;
- che, nell'ambito di tale incarico, era stato anche previsto che l'impresa individuale
UE si occupasse di commissionare, in nome e per conto dell'armatore, le lavorazioni, necessarie a detto intervento, al;
RO
- che, al solo fine di rendere più celere la procedura di pagamento delle fatture di acconto e SAL, parte opposta emetteva da novembre 2020 i relativi documenti contabili, intestandoli direttamente a UE, il quale rifatturava l'importo richiesto con la maggiorazione del 5% per la propria attività professionale;
- che i documenti fiscali, indicati in elenco da 1) a 6), venivano regolarmente saldati
CP_ dal Sig. all'opponente, il quale conseguentemente saldava le corrispondenti fatture emesse dal RO
- che, in data 21/07/2021, al termine dei lavori di refit, parte opposta emetteva ulteriori tre fatture nei confronti della ditta individuale UE che, a sua volta,
CP_ rifatturava, con le stesse modalità già dette, le richieste di pagamento al Sig. al fine di saldare quelle emesse dal cantiere navale;
- che l'armatore, nonostante il ritiro dello yacht, si rifiutava di versare gli importi richiesti avanzando generiche riserve e, dunque, a fronte di un credito vantato nei
CP_ confronti del Sig. di € 39.125,40, UE si trovava in debito nei confronti del per la cifra complessiva di € 37.580.88; RO
- che, malgrado la consapevolezza del sistema di pagamento delle fatturazioni e l'usualità di esso, l'opposta aveva proceduto in ingiunzione solo nei confronti dell'opponente in quanto il UE aveva proposto, al solo scopo di mantenere buoni rapporti con il cantiere, un piano di rientro dilazionato delle somme, mentre CP_ era in corso la procedura di negoziazione assistita promossa dal Sig. conclusasi poi con verbale di mancato accordo;
- che, per quanto riguardava il rapporto diretto con il , l'attore RO in opposizione evidenziava di essere, a sua volta, creditore dell'importo di euro
1.403,00 (iva inclusa) come da fattura n. 26 del 30/07/2021, depositata unitamente all'estratto autentico delle scritture contabili.
Sulla base di tale ricostruzione, l'attore in opposizione chiedeva la revoca del CP_ decreto ingiuntivo, previa chiamata in causa di e in subordine compensazione col il proprio credito.
4 RG 254/2022
La società opposta si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.04.2022, contestando integralmente l'atto di opposizione e, in particolare, rilevando che le circostanze, riferite da controparte per giustificare il mancato pagamento all'opposta, erano estranee ai rapporti con Al RO
contrario, risultava riconosciuto il debito da parte dell'opponente nei confronti dell'opposta, anche nella comparsa di costituzione.
In ogni caso, nel merito, deduceva che la società opposta, nell'esecuzione dei lavori richiesti e da eseguirsi sulla , si era sempre esclusivamente rapportata Parte_2
con il UE e, per tali lavorazioni eseguite, aveva sempre emesso le fatture nei confronti dell'opponente, come pacificamente riconosciuto da controparte. I CP_ rapporti interni tra il Sig. e il Sig. UE dovevano ritenersi irrilevanti ai fini del presente giudizio, non riguardando la convenuta e non potendo essere opposti al RO
Con riferimento all'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente, la convenuta opposta deduceva l'avvenuto integrale pagamento in data 27/04/22 per
€ 1.403,00 della fattura n. 26 del 31/7/2021 (doc. 13 comparsa di risposta - bonifico).
Chiedeva per tali ragioni la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previo rigetto dell'eccezione di compensazione.
Con decreto del 19.05.2022 di fissazione di nuova udienza ex art. 269, comma 2,
c.p.c., veniva autorizzata la chiamata in giudizio del terzo, alla quale l'opponente poi rinunciava.
All'udienza del 30.01.2025 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo termine per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Ciò premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da IE UE nella qualità di titolare della DCM di CK NI US Ditta Individuale non può essere accolta per i motivi che seguono.
Come noto, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposta, attrice in senso sostanziale, è onerata di provare nel merito i fatti
5 RG 254/2022
costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Inoltre, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Nel caso di specie, è pacifico l'inadempimento dell'impresa individuale UE, che non ha contestato né l'an né il quantum del credito azionato con il monitorio – che anzi è stato espressamente riconosciuto in più occasioni dall'opponente, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, nella comparsa di costituzione – limitandosi ad eccepire il fatto di non essere stato a sua volta pagato per l'attività di refitting svolta dal sig. proprietario dell'imbarcazione, terzo del quale, peraltro, rinunciava CP_5
alla chiamata nel processo, nonostante fosse stato a ciò autorizzato.
Tale circostanza è irrilevante, avendo UE (circostanza non contestata) richiesto l'esecuzione dei lavori in questione, ragione per cui le fatture venivano emesse nei suoi confronti.
Sull'eccezione di compensazione parziale mossa da parte opponente, la convenuta opposta ha in via documentale provato il pagamento dell'integrale importo della fattura oggetto della domanda, depositando i dettagli del bonifico relativo.
Non può essere accolta nemmeno a domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dall'opposto, in mancanza della prova dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Gli onorari del presente procedimento vengono liquidati in euro 5.810,00 oltre accessori di legge, secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto del valore della controversia (pari ad € 37.580,88) del tipo di procedimento (procedimento ordinario) dell'Autorità Giudiziaria adita
(Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte (di studio, introduttiva e decisionale).
PQM
6 RG 254/2022
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o respinta, così provvede:
RIGETTA l'opposizione proposta da IE UE, nella qualità di titolare della
DCM di CK NI US, e pertanto CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 27/2022 emesso in data 4.01.2022 dal Tribunale della Spezia;
CONDANNA IE UE, nella qualità di titolare della DCM di CK
NI US, al pagamento in favore di RO
della somma di euro 5.810,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, CPA ed
IVA come per legge;
RIGETTA ogni altra domanda.
Così deciso in La Spezia, il 19.08.2025
Il Giudice
Giulia Marozzi
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