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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/03/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione lavoro e previdenza- dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito dell'udienza dell'11.03.2025, a emesso la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza iscritta al n. 5442/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, a cui è “riunito” il procedimento recante n. rg. 5553/2020, avente ad oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo. TRA
, nata Aversa il 24.6.1940 e residente in [...]
22, giusto mandato allegato al ricorso, dall'avv. Sergio D'Andrea, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Arenaccia 67 E
in persona del suo legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli avv. I. CP_1
Verrengia, unitamente e congiuntamente agli avv.ti I. De Benedictis;
L. Cuzzupoli;
[...]
e ; ed elettivamente domiciliato presso la sede in Caserta via Pt_2 Parte_2 CP_1
Arena – loc. San Benedetto Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data 6.9.2023, l'istante di cui in epigrafe, premesso di aver presentato, in data 18.2.2020, inoltrata alla commissione sanitaria, domanda per la concessione dell'indennità di accompagnamento, senza esito positivo, e di aver, pertanto, proposto ricorso per ATP (proc. n. 5553/20), contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda. All'odierna udienza, acquisiti agli atti i documenti prodotti, disposto il rinnovo delle operazioni peritali, la causa viene decisa all'esito della discussione e della camera di consiglio mediante pronuncia della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 23.8.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 25.8.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato. 1 Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato il 06.09.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito l'erronea valutazione delle patologie da cui è affetta la ricorrente, che determinano un quadro più grave di quello delineato, in particolare per quanto concerne a patologia neurologica che determina una severa compromissione dell'autonomia personale. Ritenutane l'opportunità, il giudicante ha ritenuto di dover rinnovare le operazioni peritali attraverso la nomina di un diverso del ctu. Il consulente, all'esito delle operazioni peritali, ha affermato che la perizianda sia affetta dalle seguenti patologie: “1.Cardiopatia ipertensiva.
2. Diabete mellito tipo II con complicanze neuropatiche periferiche.
3. Cerebrovasculopatia cronica con deficit mnesico-cognitivo in depressione senile.
4. Incontinenza urinaria.
5. Poliartrosi con insufficienza polidistrettuale.
6. Esiti di frattura V metatarso sinistro.
7. BPCO.
8. Ipovisus da pregressa cataratta.
9. Ipoacusia”. Dunque, l'ausiliario del giudice, valutata la nuova documentazione agli atti ha concluso che la ricorrente è «INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, a far data dal mese di settembre 2023 (01/09/2023)». In particolare, in ordine alla decorrenza, ha rilevato che: “Nel caso di specie l'Istante presenta un insieme di patologie, ed in particolare quelle di pertinenza neurologica ed osteoarticolare, che sul piano funzionale rendono necessaria un'assistenza continua ai fini di compiere gli atti quotidiani della vita. Ella inoltre è affetta da incontinenza sfinterica stabilizzata tale da rendere necessario l'indossamento cronico di presidi per adsorbenza. In merito alla retrodatazione, è possibile fare riferimento alla visita geriatrica dell'11/09/2023, epoca in cui era certificato un marcato peggioramento del deficit cognitivo e delle condizioni generali con riflessi severi sull'autonomia funzionale dell'Istante”.
2 Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise.
Giova precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n.6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione. Pertanto, in assenza di specifiche contestazioni da parte dell' va accertato che CP_1 ha diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza Parte_1 dall'1.9.2023. Considerate entrambe le fasi del giudizio, tenuto conto che il requisito sanitario è maturato, contestualmente alla presentazione del presente giudizio di opposizione, le spese di lite si compensano integralmente. Le spese di consulenza tecnica di entrambe le fasi sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
La dott.ssa Fabiana Iorio, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) accoglie l'opposizione come in parte motiva e, per l'effetto, dichiara
[...]
beneficiaria dell'indennità di accompagnamento a far Parte_1 data dall'1.9.2023; b) dichiara le spese di lite compensate;
c) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti. Santa Maria Capua Vetere, 11.03.2025.
Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
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, nata Aversa il 24.6.1940 e residente in [...]
22, giusto mandato allegato al ricorso, dall'avv. Sergio D'Andrea, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Arenaccia 67 E
in persona del suo legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli avv. I. CP_1
Verrengia, unitamente e congiuntamente agli avv.ti I. De Benedictis;
L. Cuzzupoli;
[...]
e ; ed elettivamente domiciliato presso la sede in Caserta via Pt_2 Parte_2 CP_1
Arena – loc. San Benedetto Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data 6.9.2023, l'istante di cui in epigrafe, premesso di aver presentato, in data 18.2.2020, inoltrata alla commissione sanitaria, domanda per la concessione dell'indennità di accompagnamento, senza esito positivo, e di aver, pertanto, proposto ricorso per ATP (proc. n. 5553/20), contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda. All'odierna udienza, acquisiti agli atti i documenti prodotti, disposto il rinnovo delle operazioni peritali, la causa viene decisa all'esito della discussione e della camera di consiglio mediante pronuncia della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 23.8.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 25.8.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato. 1 Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato il 06.09.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito l'erronea valutazione delle patologie da cui è affetta la ricorrente, che determinano un quadro più grave di quello delineato, in particolare per quanto concerne a patologia neurologica che determina una severa compromissione dell'autonomia personale. Ritenutane l'opportunità, il giudicante ha ritenuto di dover rinnovare le operazioni peritali attraverso la nomina di un diverso del ctu. Il consulente, all'esito delle operazioni peritali, ha affermato che la perizianda sia affetta dalle seguenti patologie: “1.Cardiopatia ipertensiva.
2. Diabete mellito tipo II con complicanze neuropatiche periferiche.
3. Cerebrovasculopatia cronica con deficit mnesico-cognitivo in depressione senile.
4. Incontinenza urinaria.
5. Poliartrosi con insufficienza polidistrettuale.
6. Esiti di frattura V metatarso sinistro.
7. BPCO.
8. Ipovisus da pregressa cataratta.
9. Ipoacusia”. Dunque, l'ausiliario del giudice, valutata la nuova documentazione agli atti ha concluso che la ricorrente è «INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, a far data dal mese di settembre 2023 (01/09/2023)». In particolare, in ordine alla decorrenza, ha rilevato che: “Nel caso di specie l'Istante presenta un insieme di patologie, ed in particolare quelle di pertinenza neurologica ed osteoarticolare, che sul piano funzionale rendono necessaria un'assistenza continua ai fini di compiere gli atti quotidiani della vita. Ella inoltre è affetta da incontinenza sfinterica stabilizzata tale da rendere necessario l'indossamento cronico di presidi per adsorbenza. In merito alla retrodatazione, è possibile fare riferimento alla visita geriatrica dell'11/09/2023, epoca in cui era certificato un marcato peggioramento del deficit cognitivo e delle condizioni generali con riflessi severi sull'autonomia funzionale dell'Istante”.
2 Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise.
Giova precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n.6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione. Pertanto, in assenza di specifiche contestazioni da parte dell' va accertato che CP_1 ha diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza Parte_1 dall'1.9.2023. Considerate entrambe le fasi del giudizio, tenuto conto che il requisito sanitario è maturato, contestualmente alla presentazione del presente giudizio di opposizione, le spese di lite si compensano integralmente. Le spese di consulenza tecnica di entrambe le fasi sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
La dott.ssa Fabiana Iorio, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) accoglie l'opposizione come in parte motiva e, per l'effetto, dichiara
[...]
beneficiaria dell'indennità di accompagnamento a far Parte_1 data dall'1.9.2023; b) dichiara le spese di lite compensate;
c) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti. Santa Maria Capua Vetere, 11.03.2025.
Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
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