Art. 1. 1. All' articolo 29, primo comma, del decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218 , inserire, in fine, le seguenti parole: ", nonche', limitatamente alle navi abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, entro il 31 dicembre 2003".
2. All' articolo 30 del decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218 , dopo il primo comma inserire il seguente:
"2. I decreti di cui al comma 1, continuano ad essere applicati, limitatamente alle navi abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, fino al 31 dicembre 2003.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alla premessa:
- L' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- Il decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218 , recante: "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2002, n. 231.
- Il testo degli articoli 29 e 30 e' riportato nelle note all'art. 1.
Nota all'art. 1:
- Il testo degli articoli 29 e 30 del citato decreto ministeriale n. 218/2002 , come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 29 (Norma transitoria). - 1. Le navi da pesca che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, erano in possesso di abilitazione alla navigazione rilasciata in base a norme pregresse, dovranno ottemperare alle nuove o maggiori prescrizioni previste dal presente regolamento in occasione del rinnovo delle annotazioni di sicurezza e comunque entro il 1° gennaio 2003, nonche', limitatamente alle navi abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, entro il 31 dicembre 2003.".
"Art. 30 (Norme abrogate). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982 e il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000, entrambi citati in premessa.
2. I decreti di cui al comma 1 continuano ad essere applicati, limitatamente alle navi abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, fino al 31 dicembre 2003.".
2. All' articolo 30 del decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218 , dopo il primo comma inserire il seguente:
"2. I decreti di cui al comma 1, continuano ad essere applicati, limitatamente alle navi abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, fino al 31 dicembre 2003.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alla premessa:
- L' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- Il decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218 , recante: "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2002, n. 231.
- Il testo degli articoli 29 e 30 e' riportato nelle note all'art. 1.
Nota all'art. 1:
- Il testo degli articoli 29 e 30 del citato decreto ministeriale n. 218/2002 , come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 29 (Norma transitoria). - 1. Le navi da pesca che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, erano in possesso di abilitazione alla navigazione rilasciata in base a norme pregresse, dovranno ottemperare alle nuove o maggiori prescrizioni previste dal presente regolamento in occasione del rinnovo delle annotazioni di sicurezza e comunque entro il 1° gennaio 2003, nonche', limitatamente alle navi abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, entro il 31 dicembre 2003.".
"Art. 30 (Norme abrogate). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982 e il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000, entrambi citati in premessa.
2. I decreti di cui al comma 1 continuano ad essere applicati, limitatamente alle navi abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, fino al 31 dicembre 2003.".